Eureka Previdenza

Contratti di solidarietà

Contratti di solidarietà ed altre prestazioni

MALATTIA E MATERNITA'

I C.d.S. sono compatibili con la prestazione di malattia (circ. n. 212 del 1994). Nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro al lavoratore in malattia spetta sia l'indennità di malattia per le ore considerate lavorative che il trattamento di integrazione salariale per le ore di riduzione di orario; lo stesso vale nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante. Nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro che comporti una retribuzione variabile, se la malattia subentra durante una giornata di sospensione, viene corrisposta la sola integrazione salariale, mentre se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia.
La prestazione erogata per congedo di maternità (astensione obbligatoria) prevarrà sempre sul trattamento per C.d.S.; mentre il congedo parentale (astensione facoltativa) va erogato solo per i periodi di prevista attività, per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale.

Contratti di solidarietà

Contratti di solidarietà ed altre prestazioni

MALATTIA E MATERNITA'

I C.d.S. sono compatibili con la prestazione di malattia (circ. n. 212 del 1994). Nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro al lavoratore in malattia spetta sia l'indennità di malattia per le ore considerate lavorative che il trattamento di integrazione salariale per le ore di riduzione di orario; lo stesso vale nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante. Nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro che comporti una retribuzione variabile, se la malattia subentra durante una giornata di sospensione, viene corrisposta la sola integrazione salariale, mentre se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia.
La prestazione erogata per congedo di maternità (astensione obbligatoria) prevarrà sempre sul trattamento per C.d.S.; mentre il congedo parentale (astensione facoltativa) va erogato solo per i periodi di prevista attività, per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale.

Festività

FESTIVITA'
Nei casi di riduzione orizzontale dell'orario di lavoro il trattamento di solidarietà può essere erogato a complemento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro.
Nei casi di riduzione verticale dell'orario di lavoro se la festività cade in un giorno di sospensione interviene l’integrazione salariale derivante dal C.d.S.; se la festività cade in un giorno lavorato e retribuito ad orario normale è a carico del datore di lavoro, in quanto non sussistono i presupposti per l’integrazione salariale (circ. n. 212 del 1994).
Le festività soppresse non sono integrabili.

Congedo matrimoniale

CONGEDO MATRIMONIALE
L'assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con la concessione dei C.d.S., di conseguenza spetta l'assegno per congedo matrimoniale calcolato sul minor orario stabilito dal C.d.S. e in aggiunta, per lo stesso periodo, l'integrazione salariale per C.d.S.

Cassa Integrazione Ordinaria

C.I.G.O.
E’ consentito il cumulo fra la richiesta di CIG ordinaria e la concessione dei C.d.S., nei limiti dell’orario ridotto (es.: 20 ore settimanali di C.d.S. e 20 ore di CIG ordinaria),circ. n. 71 del 1986.

Cassa Integrazione Straordinaria

C.I.G.S.
Il C.d.S. è cumulabile con la CIGS nella stessa unità produttiva, a condizione che la CIGS sia motivata da crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione e conversione; in caso di crisi aziendale deve essere previsto il risanamento ed il recupero occupazionale (Circ. n. 103 del 1995).E' da sottolineare che il cumulo tra i due istituti deve essere riferito all'unità produttiva e non ai lavoratori addetti all'unità stessa. Qualora risultino emanati per la stessa unità produttiva sia il decreto concessivo del trattamento straordinario per contratto di solidarietà sia quello concessivo della CIGS, stante la coincidenza temporale dei due benefici, è indispensabile che i lavoratori interessati dalla CIGS non siano gli stessi coinvolti nel contratto di solidarietà, in quanto è tassativamente escluso che il singolo lavoratore possa cumulare i 2 trattamenti. La diversità deve sussistere per tutto il periodo di coesistenza. Il cumulo tra C.d.S. e CIGS è escluso nell'ambito di un'impresa che abbia cessato l'attività, sia sottoposta o abbia fatto istanza per essere ammessa a procedure concorsuali ovvero abbia in corso un accordo per la gestione degli esuberi.

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