Diversamente, nei confronti dei soggetti già iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate(CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), ancorché cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010, tale possibilità era preclusa, per effetto di quanto previsto all’art. 38, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 novembre 1962 n. 1646, ove non avessero presentato la relativa domanda prima dell’abrogazione della legge n. 322/58.
Con l’articolo 1, comma 238, della legge n. 228/2012 il legislatore ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, la possibilità di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il trasferimento della contribuzione afferente il periodo di iscrizione presso le predette casse avviene secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e dall’articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274 già in precedenza applicabili alla costituzione della posizione assicurativa operata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.
Si evidenzia che l’esercizio della facoltà prevista dal citato articolo 1, comma 238, della legge n. 228/2012 non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione.
Pertanto, sia in sede di prima liquidazione che di ricostituzione della pensione non potranno essere riconosciuti arretrati riferiti a periodi anteriori alla data della domanda per la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.
In caso di decesso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 238, della legge n. 228/2012, la facoltà – come sopra disciplinata - può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta loro spettante.