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Part-time verticale o ciclico
Nuovo parametro di calcolo dell’anzianità contributiva
(circ.74/2021)
Dal quadro normativo sopra riassunto e dalla genesi della norma come ricostruita, emerge la volontà del legislatore di riconoscere il periodo non lavorato nell’ambito del rapporto part-time di tipo verticale o ciclico per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi, nonché per i rapporti di lavoro part-time esauriti.
Il comma 350 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, come sopra precisato, infatti, disciplina due fattispecie differenti.
Il primo alinea del citato comma 350 fa riferimento ai contratti part-time di tipo verticale o ciclico in corso, per i quali viene previsto che: “Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione” (cfr. il successivo paragrafo 2.1).
Al terzo alinea del medesimo comma, il legislatore disciplina il caso di contratti part-time di tipo verticale o ciclico non più attivi precisando che: “Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione” (cfr. il successivo paragrafo 2.2).