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Riduzione contributiva per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni
Pensionati ex-INPDAI
(circ.90/2004)
Con la circolare n. 63 del 17/3/1998 sono state fornite le istruzioni in ordine all’applicazione, nelle gestioni artigiani e commercianti, dell’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto della citata norma, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà. Ai sensi della medesima disposizione il supplemento di pensione erogato ai lavoratori per i quali la pensione è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo è corrispondentemente ridotto della metà (v. circ. n. 175 del 29/7/1998 e circ. n. 98 del 9/6/2003).
La riduzione riguarda esclusivamente i contributi relativi all’I.V.S. dovuti, sia sul minimale di reddito sia sulla quota eccedente il minimale, dai soli pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari d’impresa o collaboratori familiari.