Eureka Previdenza

Riscatto di periodi di interruzione del lavoro per disposizioni di legge o contratto

Periodi riscattabili

(msg.379/2003)

Per le domande in oggetto si evidenzia che sono riscattabili – se non altrimenti coperti e in alternativa alla possibilità di effettuare versamenti volontari - i soli periodi successivi al 31 dicembre 1996. Non è richiesta una contribuzione minima, ma è sufficiente, per accedere al riscatto, la qualifica di iscritto.

Ad ogni buon fine si ricorda che per questo tipo di pratica, sono riscattabili periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali nella misura massima di 3 anni. Tali assenze devono risultare da apposite attestazioni rilasciate dal datore di lavoro con la precisazione che le stesse sono prive di copertura assicurativa.

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