Eureka Previdenza

Periodi di attività prestata con rapporto CoCoPro

Periodi riscattabili - Domanda e documentazione

(circ.117/2002)

Il decreto in esame definisce, all'articolo 1, i requisiti necessari all'esercizio della facoltà ed i criteri di attribuzione della copertura contributiva dei periodi oggetto di riscatto, stabilendo che i soggetti che hanno svolto attività autonoma, esclusivamente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare i relativi periodi, fino ad un massimo di cinque annualità, a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva.

La facoltà è concessa - a domanda, da presentare alla Sede territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, utilizzando il fac-simile allegato - al diretto interessato ovvero ai suoi superstiti e può essere esercitata in qualsiasi momento, purché i periodi lavorativi siano provati attraverso documenti aventi data certa, cioè dichiarazioni, attestazioni e comunque tutti quei documenti redatti all'epoca dello svolgimento della prestazione lavorativa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza del rapporto di collaborazione, la relativa durata ed i compensi percepiti dal richiedente (contratto, dichiarazione dei redditi, ricevuta degli emolumenti erogati ex art.7bis del D.P.R.29/9/1973, n.600, quale risulta sub art.1, lett.b,, del decreto legislativo 2/9/1997,n.314).

Potranno essere considerate idonee a documentare la domanda di riscatto anche dichiarazioni rese ora per allora, solo nell'ipotesi in cui le stesse siano rilasciate da pubbliche Amministrazioni e siano sottoscritte dai loro funzionari responsabili, in quanto basate su atti d'ufficio.

A tale proposito va tenuto presente che, per i periodi in parola, possono risultare già accreditati dei contributi in dipendenza di un rapporto di lavoro contemporaneo; qualora il periodo da considerare risulti già coperto di contributi la domanda di riscatto dovrà, comunque, essere respinta.

Qualora invece il periodo al quale si riferisce la richiesta risultasse effettivamente scoperto di contribuzione, dovrà essere valutata l'idoneità della documentazione prodotta a fornire la prova oggettiva degli elementi essenziali del rapporto lavorativo.

Nei casi in cui, dalla documentazione prodotta, risulti provata l'esistenza del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ma non sia rilevabile la durata dei periodi lavorati, sarà consentito il riscatto per l'intero anno interessato (o del minor periodo richiesto) a condizione che:

  • tale anno (o minor periodo) risulti privo di copertura assicurativa a qualsiasi titolo;
  • i compensi percepiti dal richiedente risultino di importo almeno pari all'ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali (vedi tabella allegato n. 1).

In difetto degli elementi comprovanti la durata del periodo di attività ed in carenza dell'ammontare dei compensi percepiti, sarà concesso di riscattare un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente ed il predetto minimale di reddito della gestione Commercianti.

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