Eureka Previdenza

Calcolo dell'onere

(circolare 162/1997) (circ.78/2019)

I criteri che seguono possono essere applicati:

  • per il riscatto del corso di laurea;
  • per il riscatto dei periodi di lavoro all'estero;
  • per la regolarizzazione dei periodi assicurativi in relazione ai quali l'obbligo del versamento dei contributi dovuti sia prescritto (art. 13 / 1338);
  • per il riscatto dei periodi previsti dal recente decreto legislativo 564/1996 (maternità facoltativa e periodi non lavorati), come da circolare 220 del 14.11.1996;
  • nei casi di riscatto ex art. 51 - primo comma della legge 153 / 1969.

Per stabilire se e quando si debba procedere al calcolo con il sistema retributivo o con quello contributivo di cui alla legge 335 / 1995 si deve tener conto della collocazione temporale dei periodi presi in considerazione (sia quelli acquisiti che quelli da riscattare):

Calcolo dell'onere

(circolare 162/1997) (circ.78/2019)

I criteri che seguono possono essere applicati:

  • per il riscatto del corso di laurea;
  • per il riscatto dei periodi di lavoro all'estero;
  • per la regolarizzazione dei periodi assicurativi in relazione ai quali l'obbligo del versamento dei contributi dovuti sia prescritto (art. 13 / 1338);
  • per il riscatto dei periodi previsti dal recente decreto legislativo 564/1996 (maternità facoltativa e periodi non lavorati), come da circolare 220 del 14.11.1996;
  • nei casi di riscatto ex art. 51 - primo comma della legge 153 / 1969.

Per stabilire se e quando si debba procedere al calcolo con il sistema retributivo o con quello contributivo di cui alla legge 335 / 1995 si deve tener conto della collocazione temporale dei periodi presi in considerazione (sia quelli acquisiti che quelli da riscattare):

Periodi da riscattare che si collocano ante 01/01/1996

Periodi da riscattare che si collocano ante 01/01/1996

Ai fini del calcolo della quota di pensione, poi da capitalizzare, scaturente dal periodo oggetto di riscatto e ottenuta per differenza tra il calcolo della pensione complessiva e quella inerente ai soli periodi assicurativi gia' acquisiti nel Fondo interessato, per stabilire se e quando si debba procedere al calcolo stesso con il sistema retributivo o con quello contributivo di cui alla legge 335/1995 si deve tener conto della collocazione temporale dei periodi presi in considerazione ( sia quelli acquisiti che quelli da riscattare).
Nei confronti di un soggetto che abbia meno di 18 anni al 31.12.1995 e che debba riscattare un periodo collocato anteriormente all' 1.1.96 e tale che, sommato a quello esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni, il calcolo della pensione complessiva andrà fatto con il sistema retributivo.
Nella stessa fattispecie appena ipotizzata, ove il periodo da riscatto non faccia superare il limite dei 18 anni il calcolo della pensione complessiva andrà effettuato con il sistema misto.
Nel caso in cui si debba applicare il sistema misto, poiché la quota da determinarsi in forma contributiva andrebbe prima inclusa nella pensione complessiva ( in quanto da sommare a quella retributiva) e poi sottratta dalla pensione mista riferita ai soli periodi acquisiti nel Fondo dove opera il riscatto, si può omettere del tutto di calcolare la quota contributiva. La quota di pensione inerente ai periodi da riscattare (solo se anteriori all' 1.1.1996) risulterà in tal caso pari alla differenza delle quote di pensione entrambe calcolate in forma retributiva.
Il comma 4 dell' art. 2 del decreto legislativo 184/97 demanda semplicemente ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi, l'aggiornamento dei coefficienti attuariali attualmente vigenti per il calcolo delle riserve matematiche in applicazione dell' art. 13 della legge 1338/62. Fino a quando non verrà emanato il predetto decreto ministeriale, continuano a trovare applicazione le attuali tariffe per tutti i casi per i quali occorre determinare la riserva matematica.

Periodi da riscattare che si collocano dopo 31/12/1995

Periodi da riscattare che si collocano dopo 31/12/1995 (circ.78/2019)

Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31.12.1995, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere e' invece determinato, per espressa disposizione di legge, non piu' in termini di riserva matematica ma applicando l' aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso.
Per il calcolo dell'onere di riscatto, la retribuzione cui va applicata la predetta aliquota contributiva e' quella inerente ai dodici mesi meno remoti, andando a ritroso dalla data della domanda, per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo. Il contributo cosi' calcolato su base annua, in quanto la retribuzione e' quella corrispondente a dodici mesi, e' necessariamente da rapportare al periodo da riscattare. Ai fini dell'accredito del periodo riscattato, sulla posizione assicurativa dell' assicurato dovra' essere attribuita collocandola temporalmente in tale periodo la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell' onere, rapportata ovviamente allo stesso periodo riscattato. Si confermano le istruzioni date con circolare 24 del 26.1.1995 al punto 1, in ordine alla retribuzione da accreditare in corrispondenza dei periodi riscattati con il sistema retributivo.

Il quinto comma dell'art. 2 del decreto legislativo 184/97 dispone che la rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinata dalla legge 335 / 1995 ha effetto, per il contributo di riscatto cosi' accreditato sulla posizione assicurativa, dalla data della domanda di riscatto in poi.

Le regole in materia di determinazione degli oneri di riscatto sono dettate dall’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997. L'onere è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995.

Per i periodi che si collocano nel sistema di “calcolo retributivo” l’onere è quantificato in termini di “riserva matematica” determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia.

Relativamente ai periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, il corrispondente onere è invece determinato, per espressa disposizione di legge, applicando l'aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta alla gestione pensionistica dove opera il riscatto stesso. Ai fini del calcolo, la retribuzione di riferimento cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 4 del D.lgs n. 184 del 1997, le disposizioni sopra richiamate sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'art. 13 della legge 1338/62. La disposizione estende, quindi, a tutti i periodi oggetto di riscatto, per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo, le medesime modalità di determinazione dell’onere e di valorizzazione del periodo stabilite per il riscatto dei periodi universitari collocati nel sistema contributivo.

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