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Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto legislativo Luogotenenziale 18.1.1945 n. 39 (la cui applicazione è stata estesa anche al settore pubblico per effetto dell’articolo 1, comma 41, della legge 8.8.1995 n. 335) al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta, senza che debba essere presentata specifica richiesta (vedi circ.53521 del 30 gennaio 1975), un assegno per una volta tanto pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data di passaggio a nuove nozze.
La doppia annualità viene riconosciuta anche nel caso in cui restino titolari della pensione i figli superstiti.
Anche il coniuge divorziato, in caso di nuove nozze, ha diritto alla doppia annualità. Ciò in considerazione della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha equiparato la posizione del coniuge divorziato titolare di assegno divorzile a quella del coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilità o indiretta (Circ. 132 del 27.06.2001 punto 1.4).
Le somme corrisposte a titolo di doppia annualità vanno assoggettate a tassazione con gli stessi criteri e modalità previsti per il trattamento pensionistico che sostituiscono.Considerato che la tassazione ai fini IRPEF è effettuata con il criterio di cassa, i pagamenti, effettuati o da effettuare dal 1° gennaio 1998 in poi, relativi a doppia annualità per nuove nozze, indipendentemente dalla data di celebrazione delle stesse, devono essere assoggettati ad IRPEF con le stesse modalità con le quali viene assoggettata ad imposta la pensione ai superstiti. Le somme corrisposte a titolo di doppia annualità, indipendentemente dal periodo in cui vengono corrisposte, devono essere assoggettate a tassazione corrente oppure a tassazione separata, ove ricorrano i requisiti previsti dall’articolo 16 del TUIR (DPR 22.12.1989 n. 917).