Eureka Previdenza

La pensione ai superstiti

Doppia annualità

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto legislativo Luogotenenziale 18.1.1945 n. 39 (la cui applicazione è stata estesa anche al settore pubblico per effetto dell’articolo 1, comma 41, della legge 8.8.1995 n. 335) al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta, senza che debba essere presentata specifica richiesta (vedi circ.53521 del 30 gennaio 1975), un assegno per una volta tanto pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data di passaggio a nuove nozze.
La doppia annualità viene riconosciuta anche nel caso in cui restino titolari della pensione i figli superstiti.
Anche il coniuge divorziato, in caso di nuove nozze, ha diritto alla doppia annualità. Ciò in considerazione della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha equiparato la posizione del coniuge divorziato titolare di assegno divorzile a quella del coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilità o indiretta (Circ. 132 del 27.06.2001 punto 1.4).
Le somme corrisposte a titolo di doppia annualità vanno assoggettate a tassazione con gli stessi criteri e modalità previsti per il trattamento pensionistico che sostituiscono.Considerato che la tassazione ai fini IRPEF è effettuata con il criterio di cassa, i pagamenti, effettuati o da effettuare dal 1° gennaio 1998 in poi, relativi a doppia annualità per nuove nozze, indipendentemente dalla data di celebrazione delle stesse, devono essere assoggettati ad IRPEF con le stesse modalità con le quali viene assoggettata ad imposta la pensione ai superstiti. Le somme corrisposte a titolo di doppia annualità, indipendentemente dal periodo in cui vengono corrisposte, devono essere assoggettate a tassazione corrente oppure a tassazione separata, ove ricorrano i requisiti previsti dall’articolo 16 del TUIR (DPR 22.12.1989 n. 917).

La pensione ai superstiti

Doppia annualità

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto legislativo Luogotenenziale 18.1.1945 n. 39 (la cui applicazione è stata estesa anche al settore pubblico per effetto dell’articolo 1, comma 41, della legge 8.8.1995 n. 335) al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta, senza che debba essere presentata specifica richiesta (vedi circ.53521 del 30 gennaio 1975), un assegno per una volta tanto pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data di passaggio a nuove nozze.
La doppia annualità viene riconosciuta anche nel caso in cui restino titolari della pensione i figli superstiti.
Anche il coniuge divorziato, in caso di nuove nozze, ha diritto alla doppia annualità. Ciò in considerazione della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha equiparato la posizione del coniuge divorziato titolare di assegno divorzile a quella del coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilità o indiretta (Circ. 132 del 27.06.2001 punto 1.4).
Le somme corrisposte a titolo di doppia annualità vanno assoggettate a tassazione con gli stessi criteri e modalità previsti per il trattamento pensionistico che sostituiscono.Considerato che la tassazione ai fini IRPEF è effettuata con il criterio di cassa, i pagamenti, effettuati o da effettuare dal 1° gennaio 1998 in poi, relativi a doppia annualità per nuove nozze, indipendentemente dalla data di celebrazione delle stesse, devono essere assoggettati ad IRPEF con le stesse modalità con le quali viene assoggettata ad imposta la pensione ai superstiti. Le somme corrisposte a titolo di doppia annualità, indipendentemente dal periodo in cui vengono corrisposte, devono essere assoggettate a tassazione corrente oppure a tassazione separata, ove ricorrano i requisiti previsti dall’articolo 16 del TUIR (DPR 22.12.1989 n. 917).

Doppie annualità pagate nell’anno di celebrazione del matrimonio

Doppie annualità pagate nell’anno di celebrazione del matrimonio

Per le doppie annualità pagate nell’anno di celebrazione del matrimonio la tassazione deve essere effettuata considerando l’importo complessivo relativo sia alle rate di pensione precedenti la data del matrimonio, sia all’importo della doppia annualità sia ai ratei di tredicesima spettanti e relativi ai mesi precedenti il matrimonio.

Le Sedi devono pertanto determinare:

  • l’importo complessivo imponibile costituito dalle mensilità riscosse e spettanti, dai ratei di tredicesima spettanti e dalla doppia annualità,
  • l’imposta lorda complessiva utilizzando le aliquote vigenti nell’anno;
  • le detrazioni annue d’imposta spettanti, sulla base del nuovo imponibile annuo;
  • l’imposta netta complessiva dovuta;
  • l’imposta da trattenere al momento del pagamento della doppia annualità, dei ratei di tredicesima, costituita dalla differenza tra l’imposta netta complessiva dovuta e l’imposta già pagata sulle mensilità riscosse e spettanti.
  • l’importo netto di quanto spettante al pensionato a titolo di doppia annualità e di ratei di tredicesima e di eventuali mensilità non riscosse;
  • l’importo netto di eventuali mensilità riscosse indebitamente, il cui recupero deve essere effettuato dall’importo netto determinato al punto precedente. Deve inoltre essere predisposto il biglietto contabile di storno per le ritenute operate sulle mensilità in esame, movimentando in Dare i conti ai quali sono state accreditate le ritenute ed in avere il conto……24/30 della gestione alla quale fa riferimento la pensione.

Doppie annualità pagate in anni successivi a quello di celebrazione del matrimonio

Doppie annualità pagate in anni successivi a quello di celebrazione del matrimonio

Per le doppie annualità pagate in anni successivi a quello di celebrazione del matrimonio il recupero di eventuali mensilità di pensione riscosse indebitamente in anni precedenti che hanno già assolto l’onere tributario e hanno formato oggetto di certificazione fiscale deve essere operato al lordo delle ritenute IRPEF già operate.

Qualora si renda applicabile il regime della tassazione separata il calcolo deve essere effettuato con le stesse modalità utilizzate per la tassazione degli arretrati di pensione riferiti ad anni precedenti, utilizzando l’aliquota media relativa ai redditi dei due anni precedenti all’anno in cui viene effettuato il pagamento.

Il pagamento deve essere disposto utilizzando la procedura "Pagamento rate maturate e non riscosse", inserendo il corretto importo dell’aliquota di tassazione, calcolato dalla Sede sulla base degli importi pagati nel biennio precedente l’anno di liquidazione della doppia annualità.