Eureka Previdenza

Circolare 132 del 27 giugno 2001


Oggetto: 
Articolo 9, comma 3 , della legge n. 898/1970, nel testo sostituito dall’articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74. Attribuzione al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, della pensione ai superstiti.


SOMMARIO: Riepilogo delle istruzioni concernenti l'attribuzione della pensione indiretta o di reversibilità al coniuge divorziato.
PREMESSA

Con la presente circolare si riepilogano le istruzioni applicative dell’articolo 13 della legge 9 marzo 1987, n. 74, che ha sostituito integralmente l’articolo 9, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’articolo 2 della legge n. 436/1978, tenendo conto dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con sentenze n. 159 del 12 gennaio 1998 e n. 5865/99.

1. Decesso dell’assicurato o pensionato in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione indiretta o di reversibilità.

Il secondo comma dell’articolo 9 stabilisce che "in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti di reversibilità il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell’assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza".

1.1 Condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti. Misura della pensione.

Dal tenore del secondo comma dell’art. 9 si ricava che il diritto alla pensione è riconoscibile a condizione che:

non esista un coniuge superstite avente titolo alla pensione ai superstiti il che si verifica quando manchi un coniuge superstite ovvero, pur esistendo, non abbia titolo alla prestazione in quanto separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto (v. circolare n. 277 del 28.12.1989);
il coniuge divorziato richiedente la pensione sia titolare dell’assegno divorzile di cui all’art. 5 della legge n. 898/1970, e non risulti passato a nuove nozze . Il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio;
la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
La pensione spettante al coniuge divorziato è pari al 60% di quella già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato.

1.2 Concorso del coniuge divorziato con figli, genitori e collaterali superstiti dell’assicurato o del pensionato.

La piena equiparazione del coniuge divorziato al coniuge superstite – sancita dal secondo comma dell’art. 9 – ha effetto anche nei confronti delle altre categorie di superstiti considerate dall’art. 22 della legge n. 903/1965.

Ne consegue che, in caso di concorso con figli superstiti, al coniuge divorziato deve essere corrisposta una pensione pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato mentre i figli superstiti avranno diritto ad una pensione da determinarsi secondo le aliquote per essi previsti dall’art. 22 della legge n. 903/1965.

In caso di concorso con genitori ovvero fratelli o sorelle dell’assicurato o del pensionato, il coniuge divorziato esclude sia gli uni che gli altri dal diritto a pensione essendo il suo titolo prevalente e incompatibile con quello dei predetti superstiti (v. circolare n. 53644 A.G.O.-n.10497 0./258 del 9.11.1987).

1.3 Concorso di più coniugi divorziati.

E’ possibile che alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato risultino esistenti più coniugi divorziati in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo comma dell’art. 9 per il diritto alla pensione ai superstiti.

In tale ipotesi, mancando nella norma qualsiasi previsione circa le aliquote di pensione spettanti ai coniugi divorziati, la ripartizione sarà operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e la determinazione della relativa misura.

Tenuto conto del principio stabilito dal terzo comma dello stesso articolo 9 per l’ipotesi di concorso del coniuge superstite con uno o più coniugi divorziati e considerata altresì la norma di salvaguardia dei diritti degli altri superstiti contenuta nel successivo 4° comma, l’importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.

Qualora con più coniugi divorziati concorrano figli superstiti dell’assicurato o del pensionato aventi titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, sarà riservato ai coniugi divorziati il 60% della pensione diretta e ai figli le aliquote per essi stabilite dalla legge.

1.4 Cessazione del diritto.

Al precedente punto 1.1 è stato precisato che il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti è subordinato alla circostanza che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze.

Tale circostanza non condiziona soltanto il riconoscimento del diritto ma anche la sua permanenza: ne consegue che il passaggio a nuove nozze dopo l’attribuzione della pensione ai superstiti comporta la cessazione del relativo diritto con effetto dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della causa di cessazione.

Al coniuge divorziato, titolare di pensione ai superstiti in assenza di un coniuge superstite, in caso di cessazione dal diritto per il motivo anzidetto spetta l’assegno previsto dall’art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, nell’importo pari a due annualità della quota di pensione in pagamento. Ciò in considerazione della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha equiparato la posizione del coniuge divorziato titolare di assegno divorzile a quella del coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilità o indiretta (v. punto 2).

Il predetto assegno deve essere liquidato "d’ufficio" al verificarsi dell’evento per il quale cessa il diritto alla pensione (circolare n. 53521 Prs./22 del 30 gennaio 1975).

In tal senso debbono ritenersi modificati i criteri di cui al punto 1.4 della circolare n. 53644 A.G.O.-n.10497 O./258 del 9 novembre 1987.

Il diritto all’assegno in parola si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 C.C.)

2. Coniuge superstite e coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile. Contitolarità del diritto alla pensione ai superstiti.

L’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’articolo 13 della legge 6 marzo 1987 dispone ai commi 3 e 4 che "qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettante è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

"Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità".

La Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 159 del 12 gennaio 1998, si è pronunciata sulla posizione giuridica del coniuge divorziato in presenza del coniuge superstite, equiparando tale posizione a quella del coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilità o indiretta.

La Suprema Corte, con la predetta sentenza, ha affermato il principio che "ove al momento della morte dell’ex coniuge titolare di un diritto a pensione, allo stesso sopravvivano il coniuge divorziato (a sua volta titolare di assegno divorzile) ed un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, divorziato e superstite hanno pari ed autonomi diritti all’unico trattamento di reversibilità che l’ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto".

Alla stregua di tale principio, la Corte ha precisato che "il coniuge divorziato ha diritto sin dall’inizio a quel trattamento e che tale diritto è solo limitato quantitativamente dall’omologo diritto spettante all’altro coniuge", così che ciascuno di questi diritti è, appunto, "un diritto ad una quota dell’unico trattamento di reversibilità in astratto spettante al coniuge superstite e ciò che viene diviso tra i contitolari è tale trattamento e non il diritto del coniuge superstite. Pertanto, nell’ipotesi di decesso o di successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all’intero trattamento di reversibilità".

Il criterio affermato dalla Corte è stato recepito dall’Istituto con circolare n. 211 del 6 ottobre 1998.

Con la sentenza in argomento la Suprema Corte ha, inoltre, osservato che l’intervento del Giudice "trova il suo fondamento nella constatazione che si tratta pur sempre di ripartire un unico trattamento di reversibilità tra i suoi contitolari e di corrispondere a ciascuno di essi una quota determinata nel suo preciso ammontare; e nella considerazione che, ovviamente, non può essere effettuata in sede amministrativa e dall’ente erogatore del trattamento previdenziale, il cui compito consiste e si esaurisce nel determinare l’ammontare globalmente spettante al coniuge sopravvissuto"

Il criterio di considerare come unico trattamento pensionistico di reversibilità il trattamento da ripartire tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite è stato confermato dalla Corte di Cassazione – Sezione Civile – con sentenza n. 5865/99 , che ha fatto riferimento alla citata sentenza n. 159/98, facendola quindi propria nella parte in cui rileva che l’intervento del giudice "trova il suo fondamento nella constatazione che si tratta pur sempre di ripartire un unico trattamento di reversibilità tra i suoi contitolari e di corrispondere a ciascuno una quota determinata nel suo preciso ammontare".

A seguito dei principi enunciati dalla Cassazione, in alcuni giudizi di merito è stato affermato il diritto del coniuge divorziato ad ottenere la propria quota di pensione ai superstiti dal mese successivo a quello della morte dell’ex coniuge, ancorchè nel frattempo la pensione fosse stata pagata per intero al coniuge superstite (nella quota spettante al coniuge).

Da parte di alcune Sedi sono stati pertanto chiesti chiarimenti sul comportamento da tenere.

Si forniscono quindi chiarimenti in ordine all’applicazione dei principi suindicati.

2.1 Criteri per l’accertamento del diritto, ripartizione ed erogazione della quota di pensione a favore del coniuge superstite e del coniuge divorziato.

Per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento del diritto alla quota di pensione di reversibilità da parte del coniuge divorziato si richiamano le lettere b) c) e d) del punto 1.1 della presente circolare.

Tenuto conto che il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale, le Sedi procederanno alla ripartizione della prestazione di che trattasi tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.

L’Istituto, infatti, non può erogare al coniuge divorziato la quota di pensione prima della notifica della sentenza, che costituisce giuridicamente il titolo per la determinazione dell’ammontare di detta quota. Fino a tale data i pagamenti sono stati effettuati nella misura stabilita ed al soggetto risultante avente diritto.

Qualora dagli atti risulti che l’importo dell’assegno divorzile era trattenuto sulla pensione diretta del dante causa, le Sedi avranno cura, al momento della liquidazione della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite, di accantonare cautelativamente un importo mensile pari a quello del predetto assegno in attesa della notifica della sentenza del Tribunale che dispone la ripartizione della pensione di reversibilità. Ne consegue che la pensione di reversibilità di che trattasi dovrà essere posta in pagamento al netto dell’importo così accantonato.

In caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità ha diritto all’intero trattamento; parimenti l’intero trattamento di reversibilità dovrà essere erogato al coniuge superstite qualora il coniuge divorziato cessi dal diritto alla prestazione di che trattasi per le cause sopra descritte.

2.2 Concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite.

In caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite il Tribunale provvede alla ripartizione della pensione di reversibilità; in caso di cessazione del diritto di uno di questi provvede ad una nuova determinazione delle quote ripartendo tra i restanti la quota del coniuge cessato.

Pertanto anche in presenza di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite le Sedi, in attesa della notifica della sentenza del Tribunale che dispone la ripartizione del trattamento di pensione di reversibilità, dovranno attenersi ai criteri di erogazione ed accantonamento illustrati al precedente punto 2.1 .

2.3 Concorso del coniuge divorziato con il coniuge superstite e con figli del pensionato o dell’assicurato.

In caso di concorso del coniuge divorziato (o dei coniugi divorziati) con il coniuge superstite e con figli del pensionato o dell’assicurato trova applicazione il disposto del quarto comma dell’art. 9, in precedenza richiamato, a mente del quale "restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigenti, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità".

Tenuto conto che nella fattispecie in esame la presenza del coniuge divorziato e del coniuge superstite esclude dal diritto sia i genitori che i collaterali, l’ipotesi concretamente configurabile è quella del concorso con i figli del pensionato o dell’assicurato.

In tali ipotesi la pensione ai superstiti deve essere attribuita tra i contitolari (coniuge divorziato, coniuge superstite e figli) secondo le aliquote previste dall’art. 22 della legge n. 903/1965 e secondo i criteri illustrati al punto 1.2 della presente circolare.

3. Art. 6, comma 11 bis, della legge 11 novembre 1983, integrazione al trattamento minimo.

In relazione ai criteri enunciati dalla Corte di Cassazione secondo cui il trattamento corrisposto al coniuge ed all’ex coniuge costituiscono "un unico trattamento" da corrispondere tra i suoi contitolari, spiega efficacia il comma 11 bis, dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, che dispone che le norme per l’integrazione al trattamento minimo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari.

Di conseguenza l’integrazione delle suddette pensioni non è soggetta a limiti reddituali ed in caso di bititolarità è possibile integrare, compatibilmente con il reddito, anche l’eventuale pensione diretta.

Le Sedi dovranno definire le situazioni pensionistiche, presenti e future, di che trattasi in conformità alle disposizioni di cui al citato comma 11 bis, dell’art. 6, legge n. 638/1983; i casi già definiti in difformità saranno riesaminati, a domanda degli interessati, secondo i criteri di cui sopra.

In tal senso debbono ritenersi modificate le istruzioni delineate con circolare n. 211 del 6 ottobre 1998 al punto 3.

4. Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario.

L’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, com’è noto ha disposto l’incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge stessa.

Alla pensione ai superstiti o alla quota di pensione attribuita al coniuge divorziato, a più coniugi divorziati ed al coniuge superstite si applicano le percentuali di cumulabilità con i redditi di cui all’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1998

I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli, minori, studenti o inabili, che hanno diritto alla pensione ai superstiti a seguito del decesso dell’assicurato o del pensionato, individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria (Art. . 22 , della legge 21 luglio 1965, n. 903).

5. Assegno di mantenimento spettante al coniuge divorziato del pensionato. Pagamento diretto da parte dell’I.N.P.S..

Il terzo comma dell’art. 8 della legge n. 898/1970, nel testo sostituito dall’art. 12 della legge n. 74/1987, stabilisce che "il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente".

"Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia – dispone il successivo comma 4 dello stesso art. 8 – il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6".

Come precisato con circolare n. 77 del 27 aprile 1989, nel concetto di "somme di denaro" dovute da terzi al coniuge obbligato e inadempiente devono essere ricomprese anche le pensioni erogate dall’Istituto: per cui il coniuge divorziato, al quale la sentenza abbia riconosciuto il diritto all’assegno di cui agli artt. 5 e 6, può pretendere di soddisfarsi con la procedura di cui ai citati commi 3 e 4 dell’art. 8 della legge n. 898/1970, anche sulle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria.

Quanto ai limiti entro i quali deve essere contenuta la pretesa del coniuge beneficiario dell’assegno, l’art. 8, comma 6, della citata legge n. 898/1970, stabilisce che lo Stato e gli altri enti indicati dall’art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (tra i quali l’INPS) nonché gli altri enti datori di lavoro "cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno e l’invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest’ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive, anche degli assegni e degli emolumenti accessori".

In virtù delle norme soprarichiamate l’ex coniuge del pensionato, avvalendosi delle provvisoria eseguibilità delle sentenza di divorzio, può intimare all’Istituto, dopo aver infruttuosamente intimato l’ex coniuge, il pagamento dell’assegno detraendolo dalla pensione di quest’ultimo. E l’Istituto è tenuto ad uniformarsi provvedendo al pagamento di detto assegno facendo comunque salvo l’importo corrispondente alla metà della rata di pensione.

Il provvedimento, debitamente motivato, deve essere notificato sia al coniuge obbligato che al coniuge beneficiario dell’assegno il quale ultimo, prima del pagamento delle somme in suo favore, deve essere invitato a sottoscrivere atto d’obbligo con il quale s’impegni a comunicare il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e/o le eventuali impugnazioni o contestazioni proposte dall’ex coniuge nonchè l’eventuale passaggio a nuove nozze

6. Coniuge divorziato di assicurato o di pensionato deceduto anteriormente all’entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione , con sentenze 22 febbraio 1991/25 maggio 1991 n. 5939 e n. 5940, hanno enunciato "il principio della non retroattività della nuova disciplina portata dalla legge n. 74/1987 in materia di pensione di reversibilità al coniuge divorziato": affermando che la data del 12 marzo 1987 (entrata in vigore della legge n. 74/1987) "rappresenta il discrimine tra vecchia e nuova disciplina, nel senso che l’applicazione di quest’ultima è possibile solo per i fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore cioè quando la morte del "de cuis" sia avvenuta dopo il 12 marzo 1987".

Il criterio anzidetto, com’è noto, è stato recepito dall’Istituto con circolare n. 39 del 12 febbraio 1992.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO