-
Ammissione all’incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro
-
Coordinamento con altri incentivi
-
Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo
-
Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
-
Fruizione dell’incentivo
-
Incremento occupazionale netto
-
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
-
Misura dell'incentivo
-
Modifiche al regime “de minimis”
-
Moduli telematici
-
Programma Garanzia Giovani
-
Quando spetta l'incentivo
-
Rapporti incentivati
-
Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”
-
Rendicontazione alle Regioni dei pagamenti effettuati dall'INPS
- Dettagli
- Visite: 917
Programma Garanzia Giovani
Misura dell'incentivo
(circ.118/2014)
L’ammissibilità e l’importo dell’incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso, secondo il seguente schema (cfr. art. 5 e allegato n. 2 del decreto):
RAPPORTO DI LAVORO |
classe di profilazione | |||
---|---|---|---|---|
1 BASSA |
2 MEDIA |
3 ALTA |
4 MOLTO ALTA | |
rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi |
- |
- |
€ 1.500 |
€ 2.000 |
rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a dodici mesi |
- |
- |
€ 3.000 |
€ 4.000 |
rapporto a tempo indeterminato |
€ 1.500 |
€ 3.000 |
€ 4.500 |
€ 6.000 |
Come si evince dal prospetto, non spetta alcun incentivo per l’assunzione a tempo determinato – di qualunque durata – di giovani cui sono attribuite la classe di profilazione “1-BASSA” o “2-MEDIA”.
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: l’importo spettante si ottiene moltiplicando l’importo pieno per la percentuale che indica l’orario parziale rispetto all’orario normale.