Eureka Previdenza

Messaggio 22647 del 30 novembre 2011

Oggetto

Decreto interministeriale 20 settembre 2011, riguardante le modalità attuative del decreto legislativo n. 67 del 2011. Istruzioni in ordine alla trattazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti presentate nel 2011, al fine di conseguire il beneficio pensionistico previsto per l’accesso alla pensione di anzianità.
Testo
Direzione Centrale Pensioni
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
La Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011 ha pubblicato il decreto 20 settembre 2011 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguardante le disposizioni attuative del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, come previsto dall’articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 67.
Con messaggi n. 12693 e n. 16762 del 25 agosto 2011 sono state illustrate le tipologie di lavori particolarmente faticosi e pesanti e il periodo minimo di svolgimento delle suddette lavorazioni richiesto ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico in questione; è stata altresì precisata la misura del suddetto beneficio pensionistico sia per il periodo transitorio fino al 2013 che da tale anno in poi. Inoltre, con il citato messaggio n. 16762, sono state precisate le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per coloro che hanno maturato o maturino i requisiti pensionistici agevolati entro il 31 dicembre 2011.
Nel fornire ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 67 del 2011, condivisi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 28/11/2011 (Prot. n. 4483), si illustrano le modalità applicative recate dal decreto interministeriale con particolare riguardo al riconoscimento del beneficio pensionistico per coloro che hanno perfezionato il requisito agevolato di accesso alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2011.
1. Precisazioni in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 67/2011
Con riguardo ai lavoratori che sono stati impegnati in “lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale” nonché in “lavori in galleria cava o miniera: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 25/2011, ha chiarito che i lavoratori di segheria del marmo possono farsi rientrare nelle predette categorie purché dette attività siano state svolte comunque nell’ambito del ciclo produttivo all’interno delle cave.
Per quanto concerne i lavoratori impegnati in talune delle mansioni per le quali il citato decreto ministeriale 19 maggio 1999 richiedeva le connotazioni della prevalenza e della continuità, si precisa quanto segue.
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 67 del 2011, ha fissato il periodo di tempo minimo di svolgimento di attività particolarmente faticosa e pesante, pari ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Pertanto, deve ritenersi soddisfatta la condizioni della prevalenza richiesta per talune mansioni di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1999.
Deve ritenersi altresì soddisfatta la condizione della continuità richiesta per le medesime mansioni per le quali è prevista la prevalenza, atteso che la disciplina recata dal più volte citato decreto legislativo n. 67 del 2011, nel fissare i periodi di tempo cui fare riferimento per lo svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, non richiede per i periodi stessi la connotazione della continuità.
2- Verifica del requisito dei 10 anni di svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore
Per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, al fine di accertare la condizione dello svolgimento dell’attività faticosa e pesante per almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, si dovrà operare come sottoindicato.
Per l’individuazione del periodo corrispondente agli ultimi dieci anni di svolgimento di attività lavorativa da parte del lavoratore interessato si procederà alla valutazione per anno solare. Per anno solare si intende l’anno intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente (ad esempio 26 marzo 2011 – 26 marzo 2010).
Ai fini del computo del periodo di dieci anni non devono essere considerati i periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa (ad esempio non occupazione, mobilità, ecc..). Pertanto, per l’individuazione dei dieci anni solari, i periodi di inattività dovranno essere considerati neutri.
Per i lavoratori che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 30 settembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2011, qualora abbiano cessato l’attività lavorativa prima della predetta data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori ancora in attività alla data del 31 dicembre 2011, che hanno maturato o maturino i requisiti entro tale data, i dieci anni di attività lavorativa da considerare sono quelli precedenti il 31 dicembre 2011.
3. Verifica del requisito dei sette anni di svolgimento di attività lavorativa faticosa e pesante
Ai fini del computo dei sette anni di svolgimento di attività lavorativa faticosa e pesante, si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti da parte dell’interessato, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa.
Nel periodo di sette anni solari, anche non continuativi, deve essere compreso l’anno di maturazione dei requisiti.
Per la valutazione del periodo in cui è stato svolto lavoro notturno occorre far riferimento alle giornate lavorative svolte nell’anno solare come sopra individuato.
4. Incumulabilità del beneficio
Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 stabilisce che sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni di cui allo stesso articolo 1.
Attualmente, alcuni ordinamenti pensionistici prevedono norme di favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 67 del 2011, i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato, in ragione dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti, possono ancora accedere anticipatamente al pensionamento secondo le norme previste dai loro particolari ordinamenti, fermo restando, tuttavia, che tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 67.
Con nota del 18 ottobre 2011 (Prot. n. 36/0002240/MA008.A002) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in ordine all’interpretazione della suddetta disposizione.
Sulla base dei predetti chiarimenti ministeriali non sono cumulabili i benefici previsti dal decreto legislativo in argomento con quelli previsti per lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o comunque affetti da particolari infermità oggetto, nell’ordinamento, di adeguata tutela previdenziale.
Diversamente, i benefici pensionistici previsti dal decreto legislativo n. 67 del 2011 sono cumulabili con quelli previsti per i lavoratori esposti all’amianto dalla legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento.
E’, altresì, cumulabile con i benefici pensionistici previsti per lo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti il meccanismo di prolungamento dei periodi lavorativi previsto dalla legge n. 413 del 1984 per i lavoratori marittimi, atteso che le agevolazioni di cui alla predetta legge n. 413 del 1984 sono state poste in essere a tutela di una classe di lavoratori particolarmente esposta a processi di mobilità e di discontinuità nel rapporto di lavoro e per la particolare natura del rapporto stesso che non consente, a detti lavoratori, di usufruire nel proprio ambiente familiare dei naturali riposi settimanali.
5. Domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavoro particolarmente faticosi e pesanti e relativa documentazione
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 67 del 2011, al comma 1, fissa i termini per la presentazione della domanda, volta ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, all’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Quest’ultima deve essere corredata della necessaria documentazione, dal cui esito può derivare il diritto per l’accesso al pensionamento di anzianità con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.
Ai sensi del citato comma 1 dello stesso articolo 2, il lavoratore interessato al beneficio di cui trattasi doveva presentare la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 30 settembre 2011, qualora avesse già maturato o maturi i requisiti agevolati per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale del 20 settembre 2001, gli enti previdenziali procedono all’esame delle istanze presentate in presenza dei seguenti elementi:
a) indicazione della volontà di avvalersi, per l’accesso al pensionamento, del beneficio di cui al decreto legislativo;
b) specificazione dei periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti di cui decreto legislativo;
c) documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto interministeriale, di cui è parte integrante, relativa alle tipologie di attività lavorative contemplate dal decreto legislativo n. 67 del 2011.
La documentazione di cui sopra, prodotta in copia, salvo i casi di comprovata impossibilità, deve riportare la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.
Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.
5.1 Documentazione a corredo della domanda
Lo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti deve essere verificato, come precedentemente detto, sulla base della “Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda”, di cui alla Tabella A allegata al decreto interministeriale.
Ai fini del computo dei periodi minimi richiesti per il riconoscimento del beneficio in questione deve essere verificata la rispondenza tra la documentazione prodotta dall’interessato a corredo della domanda e i dati presenti negli archivi dell’Istituto.
Qualora dalla suddetta documentazione non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, secondo le modalità previste dal decreto legislativo, per il riconoscimento del beneficio in parola, le competenti Strutture territoriali avranno cura di rendere edotto l’interessato della necessità di integrare la predetta documentazione, con ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probatori dell’attività dallo stesso svolta, ai fini della procedibilità della domanda presentata.
Le domande presentate entro il 30 settembre 2011 e non corredate della necessaria documentazione possono essere istruite qualora la documentazione integrativa sia pervenuta entro il entro il 6 dicembre 2011.
Si rammenta che per le domande di riconoscimento dello svolgimento dei lavori faticosi e pesanti presentate oltre i termini di legge è previsto il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato; diversamente, il predetto differimento non opera per le domande presentate nei termini ancorché successivamente integrate dalla necessaria documentazione.
Di seguito vengono indicati eventuali ulteriori documenti che l’interessato può produrre a corredo della domanda di cui lo stesso può utilmente avvalersi:
Lavori nella cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale
a) documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda ha svolto attività presso cave di materiale di pietra e ornamentale;
-ovvero autorizzazione delle competenti autorità allo svolgimento da parte dell’azienda dell’attività presso cave di materiale di pietra e ornamentale;

-ovvero comunicazione alle competenti autorità dell’affidamento della predetta attività a ditta diversa da quella autorizzata.
Le competenti Strutture territoriali potranno verificare sulla procedura HYDRA WEB che dall’oggetto sociale dell’azienda risulti desumibile lo svolgimento della predetta attività;
b) contratto di lavoro con indicazione di “operaio” ovvero di altra qualifica che implica lo svolgimento di mansioni con adibizione alla cava.
Lavori in cassoni ad aria compressa
c) documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda svolge lavori in aria compressa:copia della “denuncia dei lavori in aria compressa” inviata dall’azienda alle autorità competenti (ai sensi dell’articolo 10, DPR n. 321/1956)
b) copia del documento personale per operai cassonisti previsto ai sensi dell’articolo 17 del DPR n. 321/1956
-ovvero copia del contratto di lavoro nel quale sono riportate le mansioni di lavoro in aria compressa
-ovvero scheda delle visite mediche cui vengono sottoposti periodicamente i lavoratori cassonisti.
Lavori svolti da palombari
a) documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda svolge lavori per i quali sono richieste le prestazioni dei palombari:
- certificato rilasciato dalla camera di commercio dal quale risulti lo svolgimento di lavori subacquei e marittimi, bonifica dei fondi marini e degli specchi d'acqua, servizi di supporto alla ricerca scientifica marina subacquea;
b) copia del libretto di ricognizione rilasciato al palombaro in servizio dal locale dal comandante del porto
-ovvero certificato rilasciato dalla capitaneria di porto attestante l’iscrizione al Registro dei palombari;
- contratto individuale di lavoro dal quale risulta lo svolgimento dell’attività di palombaro;
- busta paga dalla quale risulta la maggiorazione per lo svolgimento dell’attività di palombaro.
Lavori ad alte temperature
a) contratto di lavoro con l’indicazione della qualifica di operaio;
b) documentazione attestante i dati presenti negli archivi aziendali dalla quale risulti il periodo durante il quale il lavoratore è stato adibito a lavorazioni che espongono ad alte temperature.
Per le mansioni non espressamente indicate a titolo esemplificativo dal decreto interministeriale 19 maggio 1999, e cioè per le mansioni diverse da quelli degli addetti alle fonderie di 2° fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale, la documentazione dovrà comprovare l’esistenza delle condizioni di esposizione ad alte temperature, i cui valori limite sono indicati nella circolare n. 115 del 2001.
Lavorazioni del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio
a) documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda svolgeva attività di estrazione presso cave per lo svolgimento di attività estrattiva presso cave di materiale di pietra o ornamentale.
Le competenti strutture territoriali avranno cura di verificare sulla procedura HYDRA WEB che nell’oggetto sociale dell’azienda risulti desumibile lo svolgimento della predetta attività;
b) contratto individuale di lavoro dal quale si desume la mansione di “soffiatore”.
Lavori di asportazione dell’amianto
a) documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda ha svolto attività di asportazione dell’amianto:
- copia del piano di lavoro di asportazione dell’amianto comunicato alla competente autorità di vigilanza;
b) contratto di lavoro individuale.
Lavori espletati in spazi ristretti
a) documentazione dalla quale risulti che è stata svolta attività in spazi ristretti che espongono il lavoratore a rischi di inalazione di sostanze pericolose, ad esplosioni o a mancanza di ossigeno derivanti dalle ridotte dimensioni dello spazio in cui svolge l’attività.
Lavori svolti da conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo
a) documentazione relativa all’azienda presso cui il lavoratore risulta dipendente nel periodo oggetto di verifica che attesti che la medesima azienda, ancorché non pubblica, svolga servizio pubblico di trasporto collettivo. Si cita ad esempio il servizio pubblico locale svolto per il trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e delle scuole dell’obbligo;
b) estratto matricolare rilasciato dal datore di lavoro nel quale sono contenuti gli elementi utili per l’individuazione dell’attività svolta dal lavoratore interessato nonché il relativo periodo di svolgimento.
Notazioni finali riguardanti la documentazione
Nei casi di presentazione di documentazione connotata da specificità che non consenta una inequivocabile valutazione della stessa per i fini di cui trattasi, le competenti Strutture territoriali avranno cura di inoltrare detta documentazione e la relativa domanda presentata dal lavoratore alle Direzioni Regionali dell’Istituto per il successivo inoltro alla Direzione Centrale Pensioni al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
5.2 Reiezione domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori faticosi e pesanti
Non potranno essere accolte le domande presentate da lavoratori per i quali non risultino soddisfatti i seguenti requisiti:
· appartenenza ad una o più delle tipologie di lavoratori dipendenti contemplati dal decreto legislativo n. 67;
· requisito anagrafico e contributivo previsto per l’accesso al pensionamento agevolato.
Non potranno essere accolte le domande presentate da lavoratori che abbiano svolto lavoro faticoso e pesante in qualità di lavoratore autonomo.
Del pari dovranno essere adottati provvedimenti di reiezione per le domande presentate da lavoratori in possesso della massima anzianità contributiva.
Non dovranno, altresì, essere accolte le domande per le quali non risulti soddisfatta la condizione della procedibilità per mancata presentazione della documentazione entro il 6 dicembre 2011.

6. Procedimento accertativo
Come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale, l’istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell’articolo 1 dello stesso decreto è svolta dalla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto. Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, detto ente può avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle Aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.
Sulla base di quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 2 l’espletamento del procedimento accertativo da parte degli enti previdenziali avviene secondo criteri individuati d’intesa con le amministrazioni pubbliche e gli altri enti coinvolti nel procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento dello svolgimento di attività faticose e pesanti.
7. Meccanismo di salvaguardia e monitoraggio delle domande accolte
L’articolo 3 del decreto interministeriale, al comma 1, stabilisce che il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, è effettuato attraverso l’analisi dei dati provenienti dall’accentramento, presso l’INPS, delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali interessati e concernenti:
a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati;
b) l’onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico;
c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Il comma 2 dello stesso articolo 3 del decreto interministeriale stabilisce che qualora l’onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
8. Comunicazione da parte dell’Ente previdenziale
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 67 del 2011 stabilisce che l'Ente previdenziale, dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico, comunica all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'Ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
Al riguardo l’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale, fissa i termini per la predetta comunicazione stabilendo che, in esito alla domanda di accesso al beneficio previsto dal decreto legislativo n. 67, l’ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 31 dicembre 2011, in riferimento ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 30 settembre 2011:

a) l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria. In tal caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione;
c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Con successivo messaggio verranno illustrate le modalità operative attinenti alle procedure applicative del meccanismo di salvaguardia ed alla comunicazione da inviare ai soggetti interessati.
9. Verifiche ispettive, modalità di rilevazione e comunicazione del datore di lavoro, scambio dati
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito all’applicazione degli articoli 5, 6 e 7 del decreto interministeriale che attengono rispettivamente alle verifiche ispettive, modalità di rilevazione e comunicazione da parte del datore di lavoro dello svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti e allo scambio di informazioni tra enti.
10. Ricorsi e riesame
Come disposto dall’articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale, tutti i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di accesso al beneficio pensionistico, per motivi attinenti al merito, adottati dall’ente previdenziale in esito al procedimento accertativo di cui al punto 6, devono essere presentati ai Comitati regionali per i rapporti di lavoro, territorialmente competenti, costituiti presso le Direzioni regionali per il lavoro, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Decorso il termine di 90 giorni previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto.
In caso di ricorsi presentati all’INPS, attinenti al merito del provvedimento di rigetto, si deve procedere alla trasmissione degli stessi alle Direzioni Regionali dell’Istituto per il successivo inoltro ai predetti competenti Comitati regionali per i rapporti di lavoro.
Le domande respinte per motivi diversi dal merito dovranno essere riesaminate, su istanza dell’interessato, dalla Struttura territoriale che ha adottato il provvedimento di reiezione.

Il Direttore Generale
Nori

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