Eureka Previdenza

Messaggio 1561 del 15 aprile 2021

Oggetto: Ulteriori chiarimenti in materia di prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori assicurati presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) ed il Fondo Pensione

Sportivi Professionisti (FPSP) della Gestione ex ENPALS.
1. Premessa
Sono pervenuti dalle Strutture territoriali dell'Istituto e dagli Enti di patronato numerosi quesiti su
tematiche inerenti la definizione dei trattamenti di pensione erogati dalla Gestione ex ENPALS.
Con il presente messaggio si forniscono i chiarimenti richiesti, anche ad integrazione delle circolari n. 83
del 2016, n. 17 del 2019 e del messaggio n. 4075 del 2018, con cui sono stati illustrati i criteri di calcolo e
la tipologia di prestazioni erogabili dal Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e dal Fondo
Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).
2. Supplementi di pensione e pensioni supplementari in presenza di contribuzione mista FPLDCD/CM-ex ENPALS di cui al messaggio n. 4075 del 2018. Ulteriori precisazioni.
Con messaggio n. 4075 del 2 novembre 2018, sono state fornite indicazioni in merito alla definizione di
supplementi di pensione e di pensioni supplementari nei casi di prestazioni liquidate in regime di
convenzione tra la Gestione ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le Gestioni
speciali per i lavoratori autonomi (ART-COM-CD/CM), nonché nelle ipotesi di prestazioni liquidate in
applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 6 del 1993, convertito dalla legge n. 63 del 1993.
Al riguardo si precisa che, nelle ipotesi di prestazioni liquidate a carico della Gestione ex ENPALS con
contribuzione mista FPLD-CD/CM-ex ENPALS, ove risulti versata ulteriore contribuzione FPLD e/o FPLS
successivamente alla decorrenza del trattamento di pensione, è necessario presentare domanda di
supplemento pensione.
Qualora, a fronte di contribuzione mista FPLD-CD/CM-ex ENPALS, con prevalenza di contribuzione
obbligatoria FPLD, risultino maturati autonomamente i requisiti per la concessione della pensione a carico
nel medesimo fondo FPLD, l'eventuale contribuzione ex ENPALS versata successivamente alla decorrenza
del trattamento VO-FPLD dà diritto al riconoscimento, a richiesta, di un supplemento di pensione ai sensi
di quanto previsto dall'art. 13 della Convenzione INPS/ENPALS del 3 dicembre 1973.
Nel caso in cui, invece, il trattamento di pensione sia riconosciuto a carico della Gestione autonoma CDCM, l'eventuale presenza di contribuzione ex ENPALS successiva alla data di decorrenza della prestazione
potrà dare luogo, a domanda, alla concessione di una pensione supplementare sulla base dei requisiti di
cui all'art. 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e s.m.i. (cfr. circolare n. 83/2016 - Par.7)
Analogamente, la contribuzione CD-CM versata successivamente al riconoscimento di una pensione a
carico della Gestione ex ENPALS, può determinare, previa richiesta, la liquidazione di una pensione
supplementare a carico della Gestione autonoma CD-CM.
In tali ultime fattispecie, infatti, il supplemento non è riconoscibile poiché, i rapporti previdenziali
intercorrenti tra le due gestioni, non sono disciplinati da appositi accordi in materia come invece previsto,
per il FPLD e la Gestione ex ENPALS, a seguito della Convenzione stipulata il 3 dicembre 1973.
3. Valorizzazione della contribuzione ai fini dell'Ape sociale.
Fermi restando i criteri di carattere generale illustrati in materia di Ape sociale dalle circolari n. 100 del 16
giugno 2017 e n. 34 del 23 febbraio 2018, si precisa che la valutazione dell'anzianità contributiva utile al
conseguimento dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio - 30/36 anni - a norma dell'art. 2, comma 2,
del D.P.C.M. attuativo 23 maggio 2017, n. 88, deve essere effettuata in c.d. "sommatoria" tra le gestioni
coinvolte, tenuto conto di tutta la contribuzione versata ed accreditata a qualsiasi titolo. I versamenti
contributivi per i periodi coincidenti si considerano una sola volta ai fini del diritto all'indennità.
Ne consegue che l'anzianità contributiva maturata nel FPLS e nel FPSP sarà valorizzata con riferimento
alle specifiche annualità contributive normativamente prescritte tempo per tempo nella Gestione ex
ENPALS.
Si precisa altresì che, in tali ipotesi, non operano le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 1420 del
1971.
4. Accertamento dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 per i lavoratori iscritti al FPLS e/o al
FPSP che possano far valere periodi assicurativi presso il FPLD.
Come ribadito al paragrafo 2 della circolare n. 10 del 2017, per gli iscritti al FPLS e/o al FPSP, ai fini
dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo,
qualora gli stessi siano in possesso anche di contribuzione accreditata/versata nel FPLD, all'anzianità
contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative (FPLD/FPLS/FPSP),
computando una sola volta, ai fini del diritto a pensione, i periodi di contribuzione sovrapposti
temporalmente.
Ciò in quanto, nella fattispecie, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 1420 del
1971, le cui modalità attuative sono state ratificate con la Convenzione del 3 dicembre 1973 e con la
circolare n. 713 Prs. - n. 4871 C. e V.- n. 7870 O.- n. 54 I.B./85 del 16/04/1974, che prevedono la
totalizzazione gratuita della contribuzione versata/accreditata nelle gestioni previdenziali finalizzata alla
liquidazione di un unico trattamento previdenziale da porre a carico della gestione ove risulti un
prevalente montante di contribuzione (cfr. circolare n. 83 del 2016).
Ne consegue che, l'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, anche ai fini
della determinazione del sistema di calcolo da applicare alla pensione, nelle ipotesi di presenza sia di
contribuzione FPLD che di contribuzione ex ENPALS, deve essere necessariamente esperito considerando
l'intera contribuzione accreditata/versata nei predetti fondi, ferme restando le regole di valorizzazione
delle annualità contributive previste in ciascuna gestione.
Ciò posto, l'eventuale possesso di contribuzione obbligatoria nel FPLD alla data del 31 dicembre 1995
consente, ad un lavoratore assicurato al FPLS od al FPSP solamente a decorrere dal 1° gennaio 1996, di
avere computata l'eventuale prestazione con il sistema di calcolo misto con accesso all'eventuale
pensionamento a carico della Gestione ex ENPALS, nel caso di prevalente contribuzione
versata/accreditata presso tale gestione, secondo i requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione
fissati per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
5. Prestazioni pensionistiche in applicazione dell'art. 3 della legge n. 1122 del 1955 in favore di
soggetti in possesso di contribuzione INPGI 1/FPLD/ex ENPALS.
Ai lavoratori in possesso di contribuzione sia presso l'INPGI/1 sia presso il FPLD è consentito di accedere
al pensionamento - anticipato o di vecchiaia - in pro quota tra le due gestioni in applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 1122 del 1955, visto anche quanto ribadito dal Regolamento
INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017 - Cap III-Sez. I^ - art. 4, sempreché risultino perfezionati, in
entrambe le gestioni, i requisiti prescritti per legge.
Nelle sole ipotesi della pensione di vecchiaia in cui il soggetto sia assicurato, oltre che ai predetti enti,
anche alla Gestione ex ENPALS (FPLS/FPSP), è facoltà del lavoratore, una volta ottenuto il riconoscimento
del trattamento in pro quota INPGI-1/FPLD, di presentare richiesta di pensione supplementare alla
Gestione ex ENPALS per la contribuzione ivi versata, fermi restando i requisiti prescritti ai sensi dell'art. 5
della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e s.m.i.
Nella fattispecie, infatti, non operano le disposizioni di cui all'art. 16 del DPR n. 1420 nonché della
Convenzione INPS/ENPALS stipulata il 3 dicembre 1973 che prevedono la totalizzazione gratuita della
contribuzione obbligatoria FPLD con la contribuzione ex ENPALS al fine del riconoscimento di un'unica
prestazione, posto che il pro quota in parola, per la parte relativa alla quota di pensione FPLD, non ha
natura di trattamento autonomo o supplementare.
6. Determinazione dell'anzianità contributiva ex ENPALS in applicazione dell'istituto del
Computo nella Gestione Separata di cui all'articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996 n. 282.
Come precisato al par. 4 della circolare n. 184 del 2015, la facoltà di computo riguarda tutti e per intero i
periodi assicurativi presenti nelle gestioni coinvolte. Non è, quindi, possibile il computo parziale sia per
quanto riguarda le gestioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. 282 del 1996, sia per quanto
riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.
Al fine di valutare il conseguimento del diritto alla pensione in computo, periodi eventualmente coincidenti
temporalmente devono essere conteggiati una sola volta ai fini del diritto; sono invece conteggiati tutti
per la determinazione della misura della stessa.
Nelle ipotesi di lavoratori assicurati al FPLS od al FPSP, l'anzianità contributiva utile al diritto dovrà essere
valutata tenuto conto delle specifiche annualità contributive tempo per tempo previste in relazione
all'inquadramento del lavoratore nel Gruppo 1 o 2, per i periodi fino al 31.07.1997, e nel Raggruppamento
A, B o C per quelli successivi a tale data.
Al riguardo, similarmente a quanto previsto per gli istituti del Cumulo di cui alla legge n. 228 del 2012 e
s.m.i. e della Totalizzazione di cui al d.lgs. n. 42 del 2006, ai fini dell'accertamento dell'anzianità
contributiva complessiva, utile a determinare il diritto a conseguire il trattamento pensionistico in
computo, non trova applicazione il meccanismo del c.d. "surplus contributivo" ex-ENPALS.
Nei casi di presenza di contribuzione obbligatoria FPLD si rammenta, inoltre, che la facoltà di Computo è
esercitabile in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (cfr.
Par. 2 - Parte I - circolare n. 83/2016).
7. Aggiornamento dell'elenco delle Federazioni sportive dotate di un settore professionistico ed
obbligatoriamente iscritte al Fondo Pensione Sportivi Professionisti.
Ad integrazione della circolare n. 17 del 2019 si precisa che, con deliberazioni del Consiglio Nazionale del
C.O.N.I. n. 1435 del 7 giugno 2011 e n. 1502 del 19 dicembre 2013, sono state disposte, rispettivamente,
le esclusioni della Federazione Motociclistica Italiana e della Federazione Pugilistica Italiana dall'elenco
delle Federazioni dotate di un settore professionistico, così come a suo tempo approvato con
precedente deliberazione n. 469 del 2 marzo 1988 ed integrato dalla deliberazione n. 707 del 27 luglio
1994. Ciò ha determinato la cessazione degli obblighi contributivi al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
da parte delle predette Federazioni.
Ne consegue che, dalla data di adozione delle citate deliberazioni, l'elenco delle Federazioni
obbligatoriamente assicurate al FPSP è così aggiornato:
1. Federazione Italiana Giuoco Calcio: serie A, B, C1 e C2 maschile;
2. Federazione Italiana Ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;
3. Federazione Italiana Golf;
4. Federazione Italiana Pallacanestro: serie A1 e A2 maschile.
La contribuzione legittimamente versata/accreditata potrà essere utilizzata ai fini del diritto al
conseguimento di un'autonoma pensione a carico della Gestione ex ENPALS, ove ne ricorrano i prescritti
requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, fermi restando i requisiti a pensione e le regole di
calcolo stabiliti nel sistema misto e/o contributivo.
Peraltro, ove previsto, la contribuzione in parola potrà essere utilizzata anche in applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 nonché degli accordi sanciti con la Convenzione
INPS/ENPALS per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali secondo le modalità prescritte.
Di seguito lo schema riepilogativo delle qualifiche e dei codici relativi alle categorie dei lavoratori
attualmente obbligatoriamente iscrivibili al Fondo Pensione Sportivi Professionisti.
220 - GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
220 Calciatori
221 Allenatori di calcio
222 Direttori tecnico sportivi
223 Preparatori atletici
300 - GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA CICLISMO
310 Atleti Federazione Ciclismo
311 Allenatori Federazione Ciclismo
312 Direttori tecnico sportivi Federazione Ciclismo
313 Preparatori atletici Federazione Ciclismo
340 - GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
340 Atleti Federazione Golf
341 Allenatori Federazione Golf
342 Direttori tecnico sportivi Federazione Golf
343 Preparatori atletici Federazione Golf
430 - SPORTIVI PROFESSIONISTI FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
430 Atleti Federazione Pallacanestro
431 Allenatori Federazione Pallacanestro
432 Direttori tecnico sportivi Federazione Pallacanestro
433 Preparatori atletici Federazione Pallacanestro
8. Deroghe all'elevazione dei requisiti a pensione previste dal D.P.R. n. 157 del 2013 per i
lavoratori iscritti al FPSP che si trovino in determinate condizioni.
In favore degli sportivi professionisti che accedono alle prestazioni previste dalla specifica normativa del
settore, come modificata dall'articolo 9 del D.P.R. n. 157 del 2013, sono applicabili le deroghe in materia
di requisiti di accesso e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche vigenti al 31 dicembre 2013 secondo
le condizioni sancite all'articolo 11, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 157 del 2013 medesimo.
9. Contribuzione estera come sportivo professionista ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia
anticipata erogata dal FPSP.
La Gestione ex ENPALS, a norma dell'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 1420
del 1971, opera in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti. Anche alla predetta Gestione si applicano le disposizioni in materia di pensioni in regime
internazionale contenute nei regolamenti comunitari, in ambito UE, e nelle Convenzioni bilaterali stipulate
dall'Italia con alcuni Paesi extracomunitari.
Premesso quanto sopra, la normativa nazionale previdenziale del settore dello spettacolo e dello sport
professionistico stabilisce che, per talune categorie di lavoratori iscritti ai predetti Fondi, tra i quali il
Gruppo Sportivi Professionisti, al fine del conseguimento delle prestazioni pensionistiche a carico della
Gestione FPSP è necessario verificare che l'attività prestata sia stata svolta con la specifica qualifica di
appartenenza.
In presenza di attività prestate all'estero, in ambito comunitario, con messaggio n. 353 del 2018 è stato
comunicato che, con riferimento alle Istituzioni di Stati EESSI ready, nel campo "Occupazione/tipo di
lavoro", corrispondente al punto 4.3.1.1.7 del P5000, il tipo di occupazione è indicato con il codice a
quattro cifre ISCO - 08, fornendo nell'allegato 5 al citato messaggio la Raccomandazione contenente la
lista dei codici. Tra i codici riportati nella lista, la "sezione 342" è dedicata alle attività sportive. Pertanto,
la sede si dovrà attenere a quanto certificato dall'Istituzione estera e nel caso vi siano dubbi sulla
riconducibilità al professionismo sportivo dei periodi assicurativi esteri certificati dalle Istituzioni estere nei
formulari internazionali/SED (in particolare E205/P5000 in ambito UE e formulari equivalenti previsti da
convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia con Paesi extracomunitari) e nell'eventuale documentazione ad
essi allegata, sarà cura della sede, al fine di dare applicazione alla normativa nazionale in materia,
richiedere all'ente estero chiarimenti sulla tipologia di attività svolta dall'interessato e sull'attribuzione
della qualifica di "sportivo professionista" da parte del datore di lavoro con il quale è stato stipulato il
contratto di lavoro. Si ricorda, a tal proposito, che il riconoscimento dello status di "sport professionistico"
è di competenza delle federazioni sportive nazionali, che stabiliscono quali sono le discipline da qualificare
come professionistiche e che in Italia le Federazioni con obbligo di iscrizione al FPSP sono: Calcio,
Ciclismo, Golf e Pallacanestro.
Nei casi in cui l'Istituzione estera non fornisca o non sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti, i periodi
esteri non potranno essere utilizzati per perfezionare il diritto alla pensione anticipata in qualità di sportivo
professionista, poiché per accedere al trattamento pensionistico in questione i contributi versati all'estero
devono avere le stesse caratteristiche dei contributi versati nel FPSP. I periodi esteri potranno comunque
essere totalizzati per accedere alle prestazioni ordinarie previste nella gestione ex ENPALS.
10. Riscatto ai sensi dell'articolo 13 legge n.1338 del 1962 antecedentemente all'entrata in
vigore della legge n. 366 del 1973 che ha disposto l'obbligo d'iscrizione all'ENPALS dei
giocatori di calcio.
La legge 14 giugno 1973, n. 366, rubricata "Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della
previdenza ed assistenza gestite dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello
Spettacolo" ha previsto, all'art. 9, che ai fini della determinazione del diritto alle pensioni e della misura di
esse, i giocatori e gli allenatori di calcio che avessero svolto la propria attività posteriormente al 1° luglio
1972, potevano riscattare, a domanda da presentare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, i periodi di attività prestata dopo il 1° luglio 1920 ed anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge stessa, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
L'art. 9 della legge n. 91 del 1981 ha poi esteso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366 a tutti gli sportivi professionisti di cui all'art.2 ai
quali è stata altresì riconosciuta la facoltà di riscattare ai fini della determinazione del diritto alla pensione
e della misura di essa i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
Pertanto, i periodi di attività riscattati a sensi dei citati art. 9 della legge n. 366 del 1973 e art.9 della
legge n. 91 del 1981 sono utili sia ai fini del diritto che della misura delle prestazioni pensionistiche.
Al di fuori delle ipotesi innanzi illustrate, si precisa che, in linea generale, anche nell'ambito delle gestioni
ex Enpals trova applicazione l'istituto della costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art.13 della legge n.
1338 del 1962 che consente - previo assolvimento dell'onere probatorio - di versare un onere a copertura
dei periodi di lavoro la cui contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei
termini di prescrizione. L'articolo 13 della legge n.1338 del 1962 è posto a tutela del regolare versamento
dei contributi previdenziali in favore del lavoratore e della conformità alle prescrizioni di legge della
propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei
confronti del soggetto che lo abbia pregiudicato. L'istituto della costituzione della rendita vitalizia è volto
quindi a tutelare quei lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi che, a causa
dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo del soggetto obbligato, abbiano subito un pregiudizio alla
propria posizione previdenziale. I periodi riscattati ai sensi del citato articolo 13 hanno quindi la stessa
natura dei periodi di lavoro a base del riconoscimento e, come tali, sono efficaci ai fini del diritto e della
misura della pensione.
11. Modalità di accesso alle prestazioni relative alla SPORTASS.
Com'è noto, l'articolo 28 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, ha disposto, al comma 1, la
soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS) e, al comma 2, il
trasferimento all'INPS di tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale dell'Ente
soppresso.
Pertanto, dal 3 ottobre 2007, data di entrata in vigore del citato decreto legge, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, l'INPS è subentrato a SPORTASS in tutti i suoi rapporti di natura
previdenziale ancora pendenti e, quindi, anche nell'obbligo di corrispondere le prestazioni dovute agli
iscritti al Fondo di previdenza per gli sportivi. A decorrere dalla stessa data non sono ammesse nuove
iscrizioni ai Fondi della soppressa Cassa di previdenza.
Con il messaggio n. 014430 del 26 giugno 2009 sono state fornite le indicazioni relative alla liquidazione
dei trattamenti. Trattandosi di fondo a esaurimento, la domanda di liquidazione dei trattamenti a favore
degli iscritti o dei loro superstiti è stata accentrata presso la Direzione Centrale Pensioni.
La domanda deve essere inoltrata alla casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
utilizzando il modulo di domanda pubblicato nella seziona Modulistica del sito istituzionale.
Il link al modulo di domanda viene inserito nella scheda informativa denominata "Previdenza sportivi".

Twitter Facebook