Eureka Previdenza

Decreto 270 del 22 ottobre 2004

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Vigente al: 4-1-2016

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare

l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,

e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti

ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,

n. 25;

Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il

25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;


Adotta


il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni


1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati

ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui

all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti

di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e

di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;

f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il

diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;

g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei

corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;

h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di

discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;

i) per ambito disciplinare, un insieme di settori

scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

l) per credito formativo universitario, la misura del volume di

lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita'

che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;

n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme

delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;

o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista

dalle universita' al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;

p) per curriculum, l'insieme delle attivita' formative

universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Art. 2.

Finalita'


1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,

n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle universita'.

2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui

all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita', con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformita' con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.

Art. 3.

Titoli e corsi di studio


1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.).

2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di

specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione

e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita'.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente

un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4

e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo

studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo

studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo

titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge

19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane

possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

Art. 4.

Classi di corsi di studio


1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati

dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attivita' formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.

2. Le classi sono individuate da uno o piu' decreti ministeriali.

Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle universita', con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attivita' formative.

3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso

livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.

4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del

Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a piu' classi.

Art. 5.

Crediti formativi universitari


1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato

credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantita' media di impegno complessivo di apprendimento

svolto in un anno da uno studente a tempo pieno e' convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresi', per

ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono

acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno

studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa universita' ovvero nello stesso o altro corso di altra universita', compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di

verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative.

7. Le universita' possono riconoscere come crediti formativi

universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso.

Art. 6.

Requisiti di ammissione ai corsi di studio


1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non e' positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre

essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'universita' stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalita' definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale puo' essere consentita dall'universita' anche ad anno accademico iniziato, purche' in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti

ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre

essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia' conseguito.

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre

essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti

all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca e' deliberata dall'universita' interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Art. 7.

Conseguimento dei titoli di studio


1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180

crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalita' stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver

acquisito 120 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo

studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.

4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver

acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

Art. 8.

Durata dei corsi di studio


1. Per ogni corso di studio e' definita di norma una durata in anni

proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata

normale dei corsi di laurea e' di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale e' di ulteriori due anni dopo la laurea.

Art. 9.

Istituzione e attivazione dei corsi di studio


1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.

2. Con apposite deliberazioni le universita' attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'universita'. Nel caso di disattivazioni, le universita' assicurano comunque la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. ((1))

3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 e' subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 ha disposto (con l'art. 17, comma 3, lettera a)) che "A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del presente decreto, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e' cosi' modificato:

a) all'articolo 9 il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Con apposite deliberazioni le universita' attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o piu' corsi, le universita' assicurano la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalita' di esercizio della facolta' di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati."".

Art. 10.

Obiettivi e attivita' formative qualificanti delle classi


1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni

classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attivita' formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

a) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari relativi

alla formazione di base;

b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari

caratterizzanti la classe.

2. I decreti ministeriali determinano altresi', per ciascuna classe

di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.

3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresi', il numero

minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.

4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni

classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attivita' formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali.

5. Oltre alle attivita' formative qualificanti, come previsto ai

commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

a) attivita' formative autonomamente scelte dallo studente

purche' coerenti con il progetto formativo;

b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o

integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

c) attivita' formative relative alla preparazione della prova

finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;

d) attivita' formative, non previste dalle lettere precedenti,

volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonche' abilita' informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attivita'

formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11.

Regolamenti didattici di ateneo


1. Le universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici e' stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula;

c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle universita' previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu' corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi cosi' come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attivita' formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;

b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative; ((1))

c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

e) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;

g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;

h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

l) alle modalita' di individuazione, per ogni attivita', della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita'; ((1))

m) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte; ((1))

n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte;

o) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.

8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita' con cui le universita' rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9. Le universita', con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le universita'.


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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 ha disposto (con l'art. 17, comma 3, lettere b), c) e d)) che "A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del presente decreto, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e' cosi' modificato:

[...]

b) all'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche docenti-studenti";

c) all'articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati ogni triennio";

d) all'articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in modo coordinato rispetto a quanto definito dall'ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'ateneo e dalle proprie articolazioni interne".".

Art. 12.

Regolamenti didattici dei corsi di studio


1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990,

n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformita' con l'ordinamento didattico nel rispetto della liberta' d'insegnamento, nonche' dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento e' approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in

particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori

scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali

propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di

presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli

esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio

concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione e' assunta dal senato accademico. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione e' adottata prescindendosi dal parere.

4. Le universita' assicurano la periodica revisione dei regolamenti

didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita' formativa.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali


1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

2. Le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle

disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9

si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.

4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque

non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le universita' possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio gia' istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, gia' ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di

cui al comma 1, le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresi', la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base

ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle universita' per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, com-ma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le universita', qualunque ne sia la durata.

7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti

didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresi', a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 22 ottobre 2004


Il Ministro: Moratti


Visto, il Guardasigilli: Castelli


Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 182

 

Decreto Ministero del Lavoro del 27 ottobre 2004

Oggetto: Testo dell'oggetto.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

(GU n. 295 del 17-12-2004)


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, che prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;
Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n. 257 del 1992;
Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di attuazione;
Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;
Ritenuta l'opportunita' di delineare un efficace raccordo tra le citate disposizioni, ai fini della razionale operativita' delle modalita' di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell'istituto assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal presente decreto.
2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.
Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento
1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto e' moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.
2. Per attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
3. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attivita' effettivamente svolta.

Art. 3.
Procedura
1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.
I lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno gia' presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.
3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL e' subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attivita' lavorative di cui al medesimo art. 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto.
4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.
5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 e' rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.
7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonche' di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.
8. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
9. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per coloro i quali non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto.

Art. 4.
Disposizioni finali
1. L'anzianita' complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non puo' comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.
2. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva e' data facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto.
L'opzione e' esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282


Allegato 1
(omissis)

Allegato 2
(omissis)

Decreto Legge 249 del 5 ottobre 2004

Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.
Vigente al: 18-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
specifiche disposizioni per fronteggiare la crisi occupazionale che
interessa rilevanti settori aziendali, nonche' per assicurare
interventi in materia di politiche sociali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita'
dell'intera azienda, di un settore di attivita', di uno o piu'
stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di
integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere prorogato,
sulla base di specifici accordi in sede governativa, per un periodo
fino a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la
formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei
lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione
delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo per
l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per l'anno 2004. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((4))
2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, le parole: "nel limite complessivo di spesa di
310 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite
complessivo di spesa di 360 milioni di euro" e le parole: "entro il
31 dicembre 2004" dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2005".
3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 DICEMBRE 2004, N. 291.
3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennita' pari al
trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi
dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il
trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della
indennita' stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per
l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468
del 1978.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 36-bis, comma 12)
che "Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse
destinate alla finalita' di cui all'articolo 1, comma 410, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a
456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63
milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni".


Art. 1-bis

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92))
Art. 1-ter

((1. E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente
la finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle
professionalita' ovvero di realizzare politiche attive di sostegno
del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi
fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori
interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i
contratti di solidarieta' di cui al citato decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da
sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di
mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed
organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da un
contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto
il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un
contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il
fondo e' inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale
che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per
garantire la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le cui
prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti
dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del
settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali
e di categoria comparativamente piu' rappresentative)).
Art. 1-quater

((1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa
dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei
principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24
aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento
pensionistico non puo' eccedere l'80 per cento della retribuzione
pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili
relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali
di rendimento attribuite.
2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997,
n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della
retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate
con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennita' di
volo e' calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della legge 13
luglio 1965, n. 859, e' abrogato.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione
dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per
10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti
adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti
o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio)).
Art. 1-quinquies

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92))
Art. 2.

1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per
l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre
1998, n. 438, ((del Fondo nazionale per le politiche migratorie,
previsto dall'articolo 45 del)) testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ((nonche' per la concessione di contributi)) per l'acquisto di
beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per
la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di
chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui
alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per
un progetto informativo per l'integrazione delle persone con
disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' autorizzata
per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro 11.000.000, euro
2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro 2.000.000, euro
2.000.000 ed euro 200.000.
2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari
complessivamente ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa ((di
cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350)).
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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