Eureka Previdenza

Circolare 94 del 24 marzo 1992

OGGETTO: Artigiani ed esercenti attivita' commerciali:
- contribuzione per l'anno 1992;
- utilizzabilita' ai fini pensionistici del
contributo I.V.S.: chiarimenti.
1) - Contribuzione I.V.S.
La contribuzione IVS dovuta per l'anno 1992 dagli
artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali deve
essere determinata in base alle aliquote percentuali del 13%
o del 10%.
In particolare, per i soggetti con qualifica di tito-
lare il contributo IVS sara' pari al 13% del reddito di
impresa che da' titolo all'iscrizione alla gestione, di-
chiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente.
Sulla base della stessa aliquota deve essere calcolato
il contributo dovuto per i coadiuvanti e coadiutori di eta'
superiore ai 21 anni.
Per i coadiuvanti e coadiutori di eta' non superiore ai
21 anni, l'aliquota contributiva e' ridotta al 10%. La
riduzione e' applicabile fino a tutto il mese in cui il
soggetto interessato compie i 21 anni.
1.1. - Reddito imponibile minimo
Qualora il reddito denunciato ai fini IRPEF sia infe-
riore al minimale che si ottiene applicando le disposizioni
contenute nell'art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n.
233 e nell'art. 6 comma 7 della legge 31 dicembre 1991, n.
415, il contributo deve essere calcolato su quest'ultimo
minimale.
Per l'anno 1992, il reddito minimo imponibile annuo e'
pari a L. 17.990.440. Tale valore e' stato ottenuto molti-
plicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da
utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli
operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1
gennaio 1992 (L. 53.495) ed aggiungendo al prodotto l'im-
porto di L. 1.300.000, cosi' come disposto dall'art. 6 della
legge n. 415 sopra richiamata.
In conseguenza, il contributo minimo e' pari a L.
2.338.757,2 annue per i titolari e per i collaboratori di
eta' superiore ai 21 anni. Per i collaboratori di eta' non
superiore ai 21 anni, il contributo e' ridotto a L.
1.799.044 annue.
Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi
sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi
minimi mensili sono pari, rispettivamente, a L. 194.896,43
ed a L. 149.920,33.
I redditi ed i relativi contributi minimi debbono
essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'im-
presa.
1.2. - Reddito imponibile massimo
Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge 233/1990
stabilisce che, in presenza di un reddito di impresa supe-
riore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si
applica la percentuale massima di commisurazione della
pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria
IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito
eccedente tale limite - per il 1992 L. 52.120.000 - viene
presa in considerazione, ai fini del versamento dei contri-
buti previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a
due terzi del limite stesso.
Per l'anno 1992, pertanto, il massimale di reddito
annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS e' pari a
L. 86.866.667 (52.120.000 + 34.746.667).
Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il
massimale deve essere rapportato a mese. Gli importi con-
tributivi massimi sono pertanto di L. 941.055,56 e di L.
723.888,89 mensili rispettivamente per i soggetti tenuti al
versamento secondo l'aliquota del 13% e per quelli ai quali
si applica l'aliquota ridotta del 10%.
Si ricorda che quelli sopra indicati sono limiti
individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante
nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa
stessa.
1.3. - Termini per il pagamento
a) Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 233/1990 citata,
i contributi sul reddito minimo debbono essere versati in
quattro rate uguali alle scadenze del 20 aprile, 20 luglio,
20 ottobre 1992 e 20 gennaio 1993; i contributi sulla parte
di reddito eccedente il suddetto minimale ed entro il
massimale sopra indicato debbono essere versati in due rate
uguali entro le scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre
1992.
1.4. - Utilizzabilita' ai fini pensionistici del contributo IVS
Come e' stato specificato nella parte prima, punto 6, della circolare n. 274 del 21 dicembre 1990 (2) i versamenti sul minimale e quelli dovuti a conguaglio sull'eccedenza costituiscono un contributo unico anche se il relativoversamento, per espressa disposizione di legge, viene effettuato con modalita' e in tempi diversi, a seconda che riguardi redditi compresi entro il limite del minimale o redditi superiori.
In altre parole, il contributo relativo ad un determinato mese puo' essere utilizzato solo se, per il mese stesso, risulti versato l'intero importo dovuto che, per l'anno 1992, e' pari al 13% (o al 10%), del reddito di impresa dell'anno precedente, ragguagliato a mese. Pertanto, nell'ipotesi in cui non venga presentata la dichiarazione di responsabilita' prevista dalla citata circolare n. 274/1990 circa la misura del reddito prodotto nell'anno precedente, i contributi mensili versati con i bollettini ad importo fisso
prestampato non potranno essere utilizzati ai fini pensionistici prima del versamento del conguaglio.
Un esempio puo' chiarire il concetto sopra espresso. Si supponga che un artigiano o un commerciante di eta' superiore ai 21 anni abbia prodotto nel 1991 un reddito di 24 milioni e abbia presentato una domanda di pensione la cui decorrenza debba essere fissata al 1 aprile 1992. Non essendo applicabile a favore del richiedente il principio dell'automaticita' delle prestazioni, i contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1992 - dovuti nella misura complessiva mensile del 13% di due milioni, pari a L. 260.000 mensili ed a L. 780.000 trimestrali - saranno

utilizzabili solo dopo il versamento sia dei contributi
dovuti sul minimale (pari a L. 584.690 trimestrali) imposti
con i bollettini ad importo prestampato, sia del conguaglio
trimestrale di L. 195.310 (780.000 meno 584.690).
Qualora il soggetto interessato chieda una pensione con
decorrenza non coincidente con l'inizio del trimestre solare
e sorga, in conseguenza, la necessita' di utilizzare il
contributo relativo ad uno o due mesi del trimestre stesso,
si deve escludere che il contributo sul minimale relativo al
mese o ai mesi non rientranti nel calcolo della pensione
possa essere utilizzato per la copertura del contributo a
conguaglio: a quest'ultimo fine, e' necessario un distinto
versamento.
Ad esempio, qualora il soggetto in precedenza ipotiz-
zato chieda una pensione avente decorrenza maggio 1992, si
dovra' operare come segue:
a) l'importo della seconda rata di contribuzione IVS
sul minimale, pari a L. 584.690 deve essere attribuito in
parti uguali ai mesi di aprile, maggio e giugno:
b) l'utilizzazione del contributo relativo al mese di
aprile deve essere subordinata al versamento dei contributi
a conguaglio sia per i tre mesi precedenti - pari, come si
e' detto, a L. 195.310 - sia per il mese di aprile. La somma
dovuta per tale mese e' di L. 65.104, pari alla differenza
tra l'importo complessivamente dovuto per il mese stesso
(13% di due milioni, pari a L. 260.000) e quanto gia'
versato a titolo di contribuzione sul minimale (L. 194.896).
Nell'ipotesi in cui il pensionando chieda di pagare in
anticipo sulla scadenza di legge solamente i contributi
necessari al raggiungimento dei requisiti e non la somma
trimestrale o quella a conguaglio normalmente dovuta, le
Sedi dovranno rilasciare i bollettini necessari. Ovviamente,
la possibilita' di frazionare in maniera diversa da quella
prevista dalla legge i contributi sul minimale e quelli
dovuti a conguaglio deve essere limitata alle ipotesi di
presentazione di domande di pensione.
2) Contribuzione dovuta al Servizio Sanitario Nazionale
Per quanto riguarda il contributo in epigrafe, si
richiamano le istruzioni fornite con la circolare n.93 del
24 marzo 1992, diramata a seguito dell'emanazione della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha attribuito al Fisco
la riscossione del contributo dovuto al S.S.N..
Considerato peraltro che, per l'anno 1992, la contri-
buzione di cui trattasi deve essere ancora versata
all'Istituto, si forniscono le seguenti precisazioni:
a) Fascia di reddito fino a 40 milioni: il contributo
e' dovuto nella misura del 5% del reddito complessivo
dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente.
b) Fascia di reddito compresa tra i 40 ed i 100 milio-
ni: e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del
4,2% del reddito indicato al precedente punto a).
Sono esclusi dalla base imponibile i redditi gia'
assoggettati a contribuzione ed i redditi da pensione. I
redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale
sono soggetti a contribuzione per la parte eccedente i 4
milioni di lire complessivi.
Per quanto riguarda i redditi da pensione, si ricorda
che, ai sensi dell'art. 5, comma 13 della legge 29 dicembre
1990, n. 407, le pensioni di importo annuo lordo superiore a
18 milioni di lire sono assoggettate a contribuzione - per
l'intero trattamento percepito - nelle stesse misure previ-
ste a carico dei lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda il minimale ed il massimale di
contribuzione, si rammenta che, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 5, 14 comma della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
(3) i contributi dovuti al S.S.N. debbono essere calcolati
su un reddito non inferiore a quello stabilito - in base
alle disposizioni dell'art. 1, 3 comma, della legge 2
agosto 1990, n. 233 - ai fini del versamento dei contributi
pensionistici. Poiche' il minimale suddetto, ai sensi
dell'art. 6, comma 7, della legge n. 415/1991 citata, deve
essere maggiorato dell'importo di L. 1.300.000, il contri-
buto dovuto al S.S.N. per l'anno 1992 deve essere calcolato
su un reddito almeno pari a L. 17.990.440.
Il contributo dovuto non puo' essere rapportato a mese
nell'ipotesi di attivita' svolta per una parte dell'anno
solare 1992.
La quota di reddito eccedente il massimale di 100
milioni annui non e' soggetta ad alcun onere assistenziale.
Il contributo al S.S.N. deve essere versato, a mezzo
degli appositi bollettini inviati dall'INPS, in due rate di
uguale importo, scadenti il 25 luglio ed il 25 ottobre 1992
(4).
3) Contribuzione per le prestazioni di maternita' e per
l'Enaoli
I contributi in epigrafe restano fissati per ciascun
soggetto iscritto negli elenchi di categoria, nella misura
mensile di L. 1.578 (maternita') e di L. 45,40 (Enaoli).
Nei bollettini in corso di emissione,i contributi in
questione sono stati aggiunti agli importi relativi alla
contribuzione I.V.S. dovuta sul minimale di reddito.
Le Sedi sono interessate a portare a conoscenza degli
interessati il contenuto della presente circolare servendosi
dei consueti canali di informazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to BILLIA
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(1): V. Atti Ufficiali 1990, pag. 1829
(3): V. Atti Ufficiali 1990, pag. 3100
(4): La legge 2.8.1990, n. 233 - che ha anticipato di cinque
giorni, rispetto al passato, il termine di versamento
dei contributi I.V.S. - non ha modificato i termini
fissati dall'art. 4, comma 4 bis della legge
11.11.1983, n. 638 per il versamento dei contributi di
malattia.

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