Eureka Previdenza

Circolare 274 del 21 dicembre 1990

Oggetto:
Gestioni Art. - Comm. - legge 2 agosto 1990, n. 233.

La Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1990 ha
pubblicato la legge 2 agosto 1990, n. 233 avente per oggetto
"Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi".
Con la presente circolare, ad integrazione delle prime
istruzioni fornite con messaggio n. 03563 del 20.10.1990 si
illustrano le disposizioni relative alla contribuzione
dovuta alle gestioni pensionistiche da artigiani e commer-
cianti.
PARTE PRIMA
CONTRIBUTI OBBLIGATORI
1) PREMESSE
La legge 233, improntata all'esigenza di omogeneizzare
la disciplina contributiva e i trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi a quelli dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ha fissato nel
reddito d'impresa denunciato ai fini IRPEF il punto centrale
di riferimento , sia per la determinazione della misura dei
contributi, sia per il calcolo della pensione.
2
Le nuove norme in materia di versamento della contri-
buzione obbligatoria hanno efficacia dal 1 luglio 1990. Si
applicano pertanto - con le eccezioni di cui si dira' in
seguito - ai soggetti attivi a quest'ultima data. Per la
disciplina dei rapporti cessati anteriormente, continueranno
ad applicarsi le previgenti disposizioni.
A decorrere dal luglio 1990, gli artigiani e i commer-
cianti sono tenuti a versare un contributo IVS determinato
in misura percentuale del reddito di impresa dichiarato ai
fini IRPEF per l'anno precedente.
La nuova legge ha compiutamente disciplinato la materia
concernente la contribuzione. Ne deriva che la preesistente
normativa sull'argomento deve considerarsi implicitamente
abrogata a decorrere dal luglio 1990.
Il contributo a percentuale stabilito dalla nuova legge
a decorrere da tale data sostituisce pertanto tutti i con-
tributi fissi ed a percentuale, in precedenza dovuti alle
gestioni.
Ai fini del calcolo delle pensioni aventi decorrenza
compresa fra il 1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 - per
le quali e' fatto salvo, se piu' favorevole, l'importo
risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 233
- nell'importo dei contributi a percentuale come sopra
determinati deve considerarsi compresa la somma di L. 390,
corrispondente al contributo base dovuto ai sensi delle
previgenti disposizioni di legge.
2) NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE
Il contributo IVS dovuto alle gestioni assicurative
dagli appartenenti ad entrambe le categorie, a decorrere dal
1 luglio 1990 e' pari al 12% del reddito derivante
dall'attivita' d'impresa che da' titolo all'iscrizione alle
gestioni stesse, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno prece-
dente.
La disposizione ripete il concetto espresso dall'art.
6, comma 27 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, che ha
fornito l'interpretazione autentica delle disposizioni sul
versamento dei contributi a percentuale contenute nel DPR
8.7.1980, n. 538 e nell'art. 2 della legge 26 febbraio 1982,
n. 54. In conseguenza il reddito imponibile e' solo quello
derivante dall'attivita' di impresa che ha dato titolo
all'iscrizione alla gestione di appartenenza e non ogni
reddito qualificabile fiscalmente come reddito d'impresa.
Al riguardo, si ricorda che, per dare titolo
all'iscrizione, l'attivita' deve essere svolta con carattere
di abitualita' e di prevalenza.
Cio' porta logicamente ad escludere che un lavoratore
autonomo possa essere iscritto contemporaneamente a due
diverse gestioni per lavoratori autonomi o - nella stessa
gestione - sia con la qualifica di titolare, sia con quella
di coadiuvante o di coadiutore.
Il reddito da assoggettare a contribuzione e' il
reddito d'impresa come sopra definito, al lordo degli oneri
che, ai fini della determinazione del reddito imponibile ai
fini fiscali, il contribuente e' autorizzato a dedurre.
Per i coadiuvanti e coadiutori di eta' inferiore ai 21
anni, l'aliquota contributiva e' ridotta al 9%. La riduzione
e' applicabile fino a tutto il mese in cui il soggetto
interessato compie i 21 anni.
2.1 Reddito imponibile minimo
Qualora il reddito denunciato ai fini IRPEF sia
inferiore al prodotto che si ottiene moltiplicando per 312
il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno
cui si riferiscono i contributi, per gli operai dei settori
artigianato e commercio, dall'art. 1 dal decreto-legge 29
luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla
legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni
ed integrazioni, il contributo del 12 o del 9% deve essere
versato prendendo a base il prodotto stesso.
Il minimale cosi' determinato e' soggetto a rivaluta-
zione annuale per effetto della modifica dei livelli minimi
stabiliti per il versamento dei contributi a favore degli
operai dei settori considerati, assunto dalla legge come
parametro di commisurazione.
Il minimale di cui sopra deve ovviamente essere rife-
rito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
2.2. Reddito imponibile massimo
Il comma 4 dell'art. 1 stabilisce che in presenza di un
reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua
pensionabile cui si applica la percentuale massima di
commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione
generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la
quota di reddito eccedente tale limite viene presa in
considerazione, ai fini del versamento dei contributi
previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due
terzi del limite stesso.
Tale massimale variera' di anno in anno, in relazione
alla rivalutazione del tetto massimo sopra indicato.
Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, tali
massimali debbono essere rapportati a mese.
La parte di reddito eventualmente eccedente il massi-
male non va assoggettata a contribuzione e conseguentemente
non e' utile ai fini della liquidazione della pensione.
I limiti sopra indicati sono ovviamente limiti indivi-
duali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante
nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'im-
presa stessa.
3) Mensilizzazione del contributo
Ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 1,
per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare, i
contributi sono rapportati a mese. La disposizione modifica
profondamente la precedente normativa che, facendo esclusivo
riferimento al reddito prodotto nell'anno precedente,
assunto quale parametro di valore assoluto, qualificava tale
reddito come infrazionabile (1).
A decorrere dal 1 luglio 1990, per i soggetti attivi a
tale data e per quelli iscritti successivamente, il contri-
buto dovuto nella misura percentuale fissata dalla nuova
legge deve invece essere rapportato a mese.
Per effettuare il calcolo e' necessario
a) determinare l'importo del reddito conseguito nell'anno
precedente;
b) dividere l'importo come sopra determinato per 12;
c) moltiplicare il reddito mensile di cui al punto b) -
eventualmente portato al limite del minimale mensile, se
inferiore o ridotto al limite del massimale mensile, se
superiore - per il numero di mesi da coprire nell'anno.
Il reddito di cui al punto c) dovra' essere assogget-
tato a contribuzione in base all'aliquota (12% o 9%) appli-
cabile per il singolo soggetto interessato.
I contributi da rapportare a mese sono solamente quelli
disciplinati dall'art. 1 della legge n. 233, cioe' quelli
destinati al finanziamento delle gestioni pensionistiche.
In mancanza di una esplicita estensione del principio
ai contributi per il SSN, si conferma che l'obbligo contri-
butivo in parola e' tuttora disciplinato su base annua.
4) Attribuzione di una parte del reddito d'impresa ai
collaboratori
Ai sensi del comma 5 dell'art. 1/233, il titolare
dell'impresa artigiana o commerciale, ai fini del versamento
dei contributi dovuti alle gestioni, deve indicare la quota
di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiuto-
re.
Considerato l'espresso riferimento, contenuto nella
legge, al reddito dichiarato ai fini IRPEF, la ripartizione
operata in forza della norma in esame non puo' essere
diversa da quella eventualmente effettuata ai fini fiscali.
Solo nell'ipotesi in cui, a tali fini, il reddito di
impresa resti attribuito interamente al titolare, quest'ul-
timo potra' suddividere ai fini previdenziali il reddito
stesso. La legge non indica limiti minimi da osservare. Si
deve pertanto ritenere che il titolare, sempre nell'ipotesi
in esame, possa non operare l'attribuzione - con cio'
manifestando la volonta' di assegnare a se' stesso l'intero
reddito - o imputare ai suoi collaboratori redditi anche
minimi.
Ovviamente, qualora i redditi cosi' suddivisi siano
inferiori al limite di cui all'art. 1, 3 comma dell alegge,
i contributi assicurativi dovranno essere calcolati su tale
minimale.
Il complesso delle quote attribuite ai collaboratori
non puo' superare in ogni caso il 49 per cento del reddito
d'impresa indicato nel comma 1 dell'art. 1 (v. punto 2 della
presente circolare).
5) Prescrizione
Ai sensi del comma 6 dell'art. 1/233, i contributi
dovuti all'assicurazione IVS e quelli di pertinenza del SSN
si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in
cui avrebbero dovuto essere versati. La nuova disciplina si
applica anche ai contributi non prescritti alla data di
entrata in vigore della legge n. 233 (28 agosto 1990).
La norma realizza, anche sotto questo aspetto la
completa equiparazione della disciplina concernente gli
artigiani ed i commercianti a quella in vigore per i lavo-
ratori dipendenti.
Tenuto conto della sospensione della prescrizione
disposta con DD.LL. 11.3.1983, n. 59 (2); 11.5.1983, n. 176
(3); 11.7.83, n. 317 (4) e 12.9.83, n. 463 (5), convertito
quest'ultimo dalla legge 11.11.1983, n. 638 (6) - si veda in
proposito anche quanto precisato con circolare n. 1830 RCV
del 29 novembre 1983 (7) - i contributi non ancora
prescritti, interessati della nuova disciplina, in assenza
di atti interruttivi, sono quelli relativi all'anno 1982 e
successivi.
6) Versamento e utilizzazione dei contributi
La nuova legge non ha apportato sostanziali modifica-
zioni alle modalita' di versamento dei contributi.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 2/233, i contributi
dovuti sul minimale di cui all'art. 1, comma 3 e quelli di
debbono essere versati in quattro rate uguali, entro il
giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale
si riferiscono.
Ovviamente, entro la data sopra indicata, debbono
essere versati anche i contributi ENAOLI e quelli per le
prestazioni di maternita', non interessati dalla nuova
normativa.
Per il pagamento dei contributi saranno emessi dalle
procedure automatizzate centrali appositi bollettini,
prestampati anche nell'importo. Tali bollettini conterranno
eventualmente contributi fissi relativi a periodi pregressi
e le quote associative.
In pratica, se si eccettua l'anticipazione di cinque
giorni della scadenza, nulla e' innovato rispetto alle
modalita' di pagamento della contribuzione fissa prevista
dalla normativa previgente.
Alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun
anno dovranno essere pagati, in due rate di uguale importo,
gli eventuali conguagli fra i contributi effettivamente
dovuti in relazione all'ammontare del reddito e quelli gia'
pagati sul minimale sopra ricordato. Nel caso di presenza di
collaboratori, saranno predisposti distinti bollettini.
Il titolare dell'impresa artigiana e commerciale e'
tenuto al pagamento dei contributi previdenziali di cui
sopra anche per i coadiuvanti o coadiutori, salvo il diritto
di rivalsa.
I contributi sul minimale e i versamenti a conguaglio
rappresentano l'adempimento in tempi diversi di un unico
obbligo contributivo.
Qualora, ai fini della liquidazione delle prestazioni,
si abbia la necessita' di utilizzare uno o piu' contributi
mensili prima della scadenza fissata per il pagamento dei
contributi a conguaglio.
Tali contributi debbono considerarsi immediatamente
utilizzabili solamente nell'ipotesi in cui l'interessato
dichiari sotto la propria responsabilita' che, in base alla
situazione reddituale relativa all'anno precedente, non sono
maturate le condizioni per la nascita dell'obbligo di
versare contributi a conguaglio. Altrimenti occorre anche il
versamento del conguaglio.
7) Disposizioni per l'anno 1990
a) minimali e massimali di contribuzione
Per il primo periodo di applicazione della legge, il
livello minimo imponibile determinato ai sensi dell'art. 1,
comma 3 rapportato ad anno e' pari a L. 14.360.736 (312 x
46.028) (8) corrispondenti a L. 1.196.728 mensili. In
conseguenza, il contributo minimo dovuto all'assicurazione
IVS rapportato ad anno sara' pari a
- L. 1.723.288 (corrispondenti a L. 143.607 mensili)
per i soggetti di eta' superiore a 21 anni;
- L. 1.292.466 (corrispondenti a L. 107.706 mensili)
per i collaboratori di eta' inferiore a 21 anni.
Considerato che la riforma ha decorrenza 1 luglio 1990,
il contributo del 12 o del 9 per cento per il II semestre
dell'anno 1990 deve essere calcolato sulla meta' del reddito
annuo relativo al 1989, con il rispetto del minimale di L.
7.180.368 (pari alla meta' del livello minimo imponibile
annuo di L. 14.360.736, sopra indicato).
Ovviamente, nell'ipotesi in cui l'obbligo contributivo
sia limitato ad una parte del semestre, le somme dovute
vanno ragguagliate a mese, con il rispetto del minimale
mensile di cui sopra.
Per quanto riguarda il limite massimo di reddito
assoggettabile a contribuzione, si precisa che l'importo,
ragguagliato ad anno, e' pari a L. 74.746.667 (44.848.000
(9) + 29.898.667 pari a due terzi di 44.848.000).
Per il II semestre 1990, il massimale di reddito
imponibile sara' pari a L. 37.373.333 (74.746.667 : 2).
Per periodi di attivita' inferiori al semestre, il
massimale mensile sara' pari a L. 6.228.889. Il corrispon-
dente contributo massimo mensile sara' pari a L. 747.667 per
i soggetti di eta' superiore a 21 anni e a L. 560.000 per i
soggetti di eta' inferiore.
b) Conguaglio per il II semestre 1990
L'art. 1, comma 8 , della legge in esame dispone te-
stualmente: "Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento
dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
base alla differenza tra quanto risultante dalle disposi-
zioni di cui al presente articolo e quanto versato in base
alle previgenti disposizioni.
In relazione a quanto sopra e' gia' stato diramato il
messaggio n. 03563 del 20.10.1990 (all. 1).
Ad integrazione delle istruzioni ivi contenute, si
precisa quanto segue.
Sono interessati al conguaglio a favore dell'Istituto
tutti i titolari che abbiano denunciato per l'anno 1989
redditi d'impresa
- inferiori a L. 7.420.700 se artigiani
- inferiori a L. 7.149.962 se commercianti
oppure
- superiori a L. 17.830.750 se artigiani
- superiori a L. 18.243.077 se commercianti
Il conguaglio evidenzia una somma a credito degli
interessati per redditi compresi
- fra L. 7.420.700 e L. 17.830.750 se artigiani
- fra L. 7.149.962 e L. 18.243.077 se commercianti
Per quanto riguarda i collaboratori, la situazione si
presenta come segue:
- soggetti di eta' superiore ai 21 anni: dovranno
corrispondere la differenza tra l'importo del precedente
contributo fisso e il nuovo contributo a percentuale,
determinato in misura pari al 12% del reddito, con il
rispetto del minimale;
- soggetti di eta' inferiore ai 21 anni: per costoro,
il titolare avra' in genere diritto ad un rimborso, ad
eccezione dei casi in cui ai soggetti stessi venga attri-
buito un reddito tale da far superare, in base all'aliquota
del 9%, l'importo dei contributi fissi gia' versati.
Le operazioni di addebito o di accredito saranno
effettuate dalle procedure automatizzate centrali. Per la
realizzazione di tali procedure e' indispensabile che
pervengano al Centro i dati dei versamenti a percentuale
I.V.S. sul reddito 1989 (sia la prima che la seconda rata)
entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1990. Le
operazioni di conguaglio interessano i contributi fissi
relativi a tutto il nucleo e quelli a percentuale del solo
titolare. Per eventuali collaboratori saranno predisposti
separati bollettini per il versamento della nuova contribu-
zione integrativa per il periodo luglio-dicembre 1990.
Si precisa comunque che la differenza tra quanto dovuto
in base alla nuova legge e quanto versato in base alla
previgente normativa deve essere calcolata considerando come
"dovuto" il 12% o il 9% della meta' del reddito di impresa
denunciato per il 1989 - da considerare come base imponibile
per il 2 semestre 1990 - e come "versato" l'importo della
terza e della quarta rata di contribuzione fissa piu' quello
della seconda rata di contribuzione a percentuale, commisu-
rata al 4% per gli artigiani e al 4,2% per i commercianti,
sempre della meta' del reddito d'impresa sopra indicato.
c) Utilizzabilita' dei contributi relativi al 1990
Per quanto riguarda l'utilizzabilita' dei contributi
relativi all'anno 1990, nel fare rinvio alle istruzioni di
carattere generale contenute nel precedente punto 6, si
ritiene opportuno sottolineare che il versamento dei con-
tributi relativi al 2 semestre puo' essere influenzato sia
dal conguaglio previsto dall'8 comma dell'art. 1 citato,
sia dalle disposizioni sul condono di cui all'art. 8 del
D.L. 15 settembre 1990, n. 259.
Pertanto, nelle ipotesi in cui l'artigiano o il com-
merciante:
- sia tenuto a pagare somme a conguaglio, ai sensi
della norma di cui sopra;
- abbia presentato domanda di condono
i contributi in parola saranno considerati utilizzabili
solamente dopo la conclusione delle relative operazioni.
PARTE SECONDA
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
1) Disposizioni di carattere generale
La nuova legge (art. 3) ha introdotto innovazioni anche
nel campo della prosecuzione volontaria.
Dal 1 luglio 1990, il contributo volontario mensile
non e' piu' determinato in misura fissa, uguale per tutti,
ma e' commisurato - in ragione delle stesse aliquote per-
centuali stabilite per il versamento dei contributi obbli-
gatori da parte dei lavoratori attivi - ai redditi medi
indicati nelle 8 classi di contribuzione comprese nella
tabella A, allegata alla nuova legge.
Le suddette classi di contribuzione sono aggiornate
annualmente e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno in
relazione alle modifiche sia del minimale giornaliero di
retribuzione per il pagamento dei contributi a favore degli
operai dei settori artigianato e commercio, sia del limite
di retribuzione annua pensionabile cui si applica la per-
centuale massima (2%) di commisurazione della pensione
prevista per l'assicurazione I.V.S. dei lavoratori dipen-
denti.
Ai sensi del 1 comma dell'art. 3, gli artigiani e i
commercianti debbono essere inseriti, ai fini dei versamenti
volontari, in una delle classi di reddito comprese nella
citata tabella A.
La classe da attribuire a ciascun lavoratore e' quella
il cui reddito medio e' pari o immediatamente inferiore alla
media dei redditi conseguiti nel triennio di legge. (ultimi
36 mesi di contribuzione)
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 233, a decorrere
dal 1 luglio 1990 e' abrogata la disposizione dell'art. 7,
comma 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638, in base alla
quale il contributo volontario minimo degli artigiani e
commercianti non poteva essere inferiore a quello stabilito
per i lavoratori dipendenti comuni. Pertanto, a decorrere
dalla stessa data, il contributo da versare sara' esatta-
mente quello risultante dall'applicazione delle aliquote
percentuali del 12 o del 9 per cento ai redditi medi previ-
sti da ciascuna classe.
Per i coadiuvanti e coadiutori autorizzati prima del
compimento dei 21 anni, l'aliquota del 9% sara' applicabile
fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i
21 anni.
Nulla invece e' innovato per quanto riguarda le condi-
zioni per l'autorizzazione. Al riguardo, si ricorda che
l'autorizzazione stessa puo' essere rilasciata sulla base
del cumulo dei periodi di contribuzione versata in altre
gestioni assicurative solo se il richiedente non puo' far
valere i requisiti necessari nella gestione di appartenenza.
Nell'ipotesi considerata, la classe di contribuzione sara'
attribuita sulla base del reddito desunto dai soli contri-
buti versati in quest'ultima gestione.
2) Autorizzazioni aventi decorrenza 1 luglio 1990 o
successiva
L'autorizzazione - da concedersi in presenza delle note
condizioni, che, come si e' detto, la nuova legge non ha
modificato - comporta l'attribuzione di una classe di
contribuzione, da determinare con i criteri esposti al punto
1.
2.1 Valutazione dei redditi relativi al periodo anteriore al
1 luglio 1990
Qualora il triennio utile debba essere ricercato in
tutto o in parte nel periodo anteriore al 1 .7.90, il
reddito del triennio o della parte di triennio ricadente in
tale periodo deve essere desunto dai contributi in cifra
fissa e in percentuale versati nella gestione, secondo le
disposizioni contenute nel 10 comma dell'art. 5 o dalle
tabelle B e C allegate alla legge.
Ad esempio, dovendo determinare il reddito relativo
all'anno 1989 - per il quale un artigiano abbia versato un
contributo fisso I.V.S. pari a L. 1.358.780 e un contributo
a percentuale pari a L. 600.000, per un totale di L.
1.958.780 - si dovra' moltiplicare il contributo complessi-
vamente versato per 100 e dividere il prodotto ottenuto per
12. Nell'ipotesi in considerazione, il reddito sara' pari a
L. 16.323.167 (1.958.780 x 100 : 12).
2.2 Valutazione dei redditi relativi al periodo
1.7.90/31.12.90
Qualora nel triennio utile per l'attribuzione della
classe cada in tutto o in parte il periodo 1.7.90/31.12.90 -
periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo regime, per
il quale sono dovuti i contributi fissi e a percentuale
secondo le previgenti disposizioni, salvo il conguaglio da
effettuare entro il 30 giugno 1991 - le domande di prosecu-
zione volontaria possono essere definite in via provvisoria
e salvo conguaglio, sulla base dei versamenti effettuati
secondo la vecchia normativa. Per il calcolo del reddito, si
procedera' con i criteri esposti nel punto precedente.
2.3 Valutazione dei redditi relativi al periodo successivo
al 31.12.90
Il reddito relativo ai periodi successivi al 31 dicem-
bre 1990 deve essere ricavato dall'importo dei contributi
versati con i criteri e le modalita' indicati negli artt. 1
e 2 della nuova legge.
Per l'utilizzazione e la valutazione, ai fini che
istruzioni di cui al precedente punto 6 della parte prima.
3) Attribuzione della classe ai soggetti autorizzati
anteriormente al 1 luglio 1990
Come si e' detto, dal 1 luglio 1990 i prosecutori
volontari debbono essere inseriti in una delle classi
indicate nella tabella A, allegata alla legge. La disposi-
zione riguarda anche i soggetti autorizzati anteriormente al
1 luglio 1990.
Per l'effettuazione dell'operazione, ai sensi del 1
comma dell'art. 3, si deve tener conto non solo dei contri-
buti obbligatori, ma anche dei versamenti volontari. La
deroga al principio di carattere generale per cui l'attri-
buzione della classe deve essere effettuata esclusivamente
in base ai contributi obbligatori versati successivamente
all'autorizzazione deve considerarsi giustificata sia
perche', nel caso di specie, non si tratta di una vera e
propria rideterminazione della classe (nel passato, il
contributo era fissato in misura unica per tutti) sia per
l'esigenza di valorizzare i contributi volontari effettiva-
mente versati che, specialmente negli ultimi periodi, hanno
raggiunto importi anche notevolmente superiori a quelli dei
contributi obbligatori.
Ai fini che interessano, pertanto, debbono essere presi
in considerazione i redditi desumibili dai 36 mesi di con-
tribuzione - obbligatoria e volontaria - versata anterior-
mente al 1 luglio 1990.
Supponendo di dover attribuire la classe di contribu-
zione ad un soggetto autorizzato nel 1985, che abbia effet-
tuato ininterrottamente i versamenti volontari fino al 30
giugno 1990, si procedera' come segue:
Anno Contribuo mensile Reddito
versato mensile annuo
(ctr.mens.x100:12)
1990 (6 mesi) 207.399 1728325 10.369.950
1989 (12 mesi) 194.729 1622741,67 19.472.900
1988 (12 mesi) 145.775 1214791,67 14.577.500
1987 (6 mesi) 138.058 1150483,33 6.902.900
----------
51.323.250
Dividendo il totale dei redditi per 36 e moltiplicando il
quoziente per 12, si ottiene un reddito annuo medio pari a
L. 17.107.750, che consente di attribuire al soggetto
interessato la seconda classe di contribuzione.
Per i periodi compresi fra il 1 gennaio 1982 ed il 30
giugno 1990, i redditi in parola debbono essere determinati
considerando versato in base all'aliquota del 12% i contri-
buti in cifra fissa e in percentuale versati nell'assicura-
zione I.V.S. per ciascuno degli anni predetti.
Per l'ipotesi in cui sia necessario risalire a periodi
anteriori al 1 gennaio 1982, i redditi debbono essere
ricavati dalle tabelle B e C allegate alla legge, rispetti-
vamente per artigiani e commercianti.
La tabella C non contiene l'indicazione del reddito per
l'anno 1965. Per l'anno stesso deve applicarsi per analogia
la tabella prevista per gli artigiani, che fissa un reddito
pari a L. 124.400.
I criteri di cui sopra debbono essere seguiti anche
nell'ipotesi in cui, in conseguenza del versamento di
contributi obbligatori per un periodo di attivita' artigiana
o commerciale successivo al 30 giugno 1990, il soggetto gia'
autorizzato prima di tale data debba nuovamente essere
inserito in una delle classi di reddito di cui alla citata
tabella A.
Al riguardo si ricorda che la rideterminazione della
classe a seguito del versamento di contributi obbligatori
deve essere effettuata solamente a domanda dell'interessato.
Nella prima fase di applicazione della legge, ove non
sia possibile attribuire agli interessati la classe spet-
tante, sara' provvisoriamente attribuita la prima classe di
contribuzione
4) Attribuzione di una parte del reddito d'impresa ai
collaboratori
La misura del contributo a percentuale puo' subire una
variazione, sia per i soggetti assicurati come titolari, sia
per quelli assicurati come coadiuvanti o coadiutori, a
seguito dell'esercizio da parte del titolare dell'impresa
della facolta' di assegnare a ciascun coadiuvante o coadiu-
tore una parte del reddito d'impresa, in precedenza attri-
buito al titolare stesso.
La facolta' e' prevista dall'art. 3, primo comma, che
richiama le disposizioni contenute nel 10 comma dell'art.
5.
Ai sensi dell'art. 1, 5 comma, almeno il 51 per cento
del reddito globale dell'impresa deve restare attribuito al
titolare.
Il periodo per il quale puo' esser fatta tale attribu-
zione e' quello compreso fra il 1 gennaio 1982 e il 30
giugno 1990.
L'operazione di cui trattasi puo' essere effettuata
solamente nell'ipotesi in cui, nel periodo suddetto, non sia
stata gia' fatta una suddivisione del reddito ai fini
fiscali. Si veda in proposito quanto precisato al precedente
punto 4.
Qualora invece tale suddivisione sia stata a suo tempo
gia' operata - con il conseguente assoggettamento a contri-
buzione a percentuale della sola quota di reddito di perti-
nenza del titolare - la situazione non puo' essere modifi-
cata ai sensi della norma in esame.
Ai fini di cui sopra, saranno trasmesse alle Sedi
appena possibile apposite liste contenenti i nomi dei
prosecutori volontari iscritti come coadiuvanti o coadiutori
con l'indicazione, per ciascuno di essi, del titolare.
Le S.A.P., all'atto della ricezione di tali liste,
avranno cura di chiedere al titolare se intende avvalersi
della facolta' di attribuire ai propri collaboratori una
parte del reddito assoggettato in precedenza al contributo
aggiuntivo aziendale di cui all'art. 2 della legge 26 aprile
1982, n. 54. Al medesimo dovranno essere evidenziati i
limiti entro i quali la facolta' puo' essere esercitata.
Qualora la risposta non pervenga entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta della Sede, si deve ritenere
che il titolare dell'impresa abbia rinunciato alla facolta'
concessagli dalla legge. In conseguenza, tutto il reddito in
questione restera' attribuito al titolare.
La variazione di cui sopra produrra' cambiamenti, che
potrebbero anche essere consistenti, nella situazione
reddituale da prendere in considerazione ai fini dell'at-
tribuzione della classe sia nelle ipotesi di autorizzazioni
aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1990, sia nei casi
in cui si debbano inserire in una delle classi della tabella
A soggetti gia' autorizzati a tale data.
Si sottolinea, pertanto, la necessita' che gli adempi-
menti relativi all'intera operazione vengano portati a
termine con la massima possibile sollecitudine.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA
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(1) In conseguenza di cio', anche nell'ipotesi di cessazione
dell'attivita' nel corso dell'anno - al limite, durante
il mese di gennaio - il contributo aggiuntivo aziendale
era dovuto con riferimento all'intero reddito prodotto
nell'anno precedente.
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 714
(3) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1156
(4) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1850
(5) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2537
(6) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961 e 2979
(7) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 3217
(8) Per la determinazione del minimale per gli operai dei
settori artigianato e commercio, per l'anno 1990, si
veda la circ. n. 18 del 18.1.1990, in A.U. 1990, pag.
(9) Limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica
la percentuale massima di commisurazione della pensione
prevista per l'assicurazione generale obbligatoria
I.V.S. dei lavoratori dipendenti.

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