Eureka Previdenza

Messaggio 679 del 21 febbraio 2020

OGGETTO:     

Proroga e ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020
      

L’articolo 1, comma 342, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 - si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2020 (1° gennaio – 31 dicembre).

Inoltre, per effetto dell’articolo 1, comma 342, lett. b), della legge n. 160/2019, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2020, a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

All’istituto in esame continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 37 del 13 febbraio 2013.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama quanto già precisato nella circolare n. 40/2013.

Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio n. 6499/2013.

Per il settore agricolo, la disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013, che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.

L’articolo 1, comma 342, lett. c), della citata legge n. 160/2019 ha, altresì, prorogato, per l'anno 2020, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Per le modalità operative di fruizione del giorno di congedo facoltativo e per ogni ulteriore approfondimento, si rinvia alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 40/2013.

Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020 (cfr. il messaggio n. 591/2019).

Per le rilevazioni contabili delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di indennità per il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, di cui alle norme sopra citate, si confermano le istruzioni fornite con il messaggio n. 6499/2013. Sono, inoltre, confermate le istruzioni contabili relative al pagamento diretto delle stesse, illustrate nel messaggio n. 12129/2013.

 
      Il Direttore Generale     
      Gabriella Di Michele

Twitter Facebook