Eureka Previdenza

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015

Determinazione dell'ammontare massimo  del  beneficio  a  favore  dei
nuclei familiari con un numero di figli minori, pari  o  superiore  a
quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a  un
valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui. (16A00945)

(GU n.35 del 12-2-2016)
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 1, comma 130, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato", che prevede, nel limite di  45  milioni  di
euro per l'anno 2015, al  fine  di  contribuire  alle  spese  per  il
mantenimento dei figli, il riconoscimento di buoni per l'acquisto  di
beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero  di  figli
minori pari o superiori a  quattro  in  possesso  di  una  situazione
economica corrispondente ad un  valore  dell'ISEE,  disciplinato  dal
regolamento di  cui  al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n.  159,  non  superiore  a  8.500,00  euro
l'anno;
  Visto il medesimo articolo 1, comma 130, della citata legge n.  190
del 2014, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
la definizione dell'ammontare massimo complessivo del  beneficio  per
nucleo familiare e le disposizioni attuative del citato comma;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione  delle  modalita'  di
determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE);
  Visto il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
del 7 novembre 2014, recante l'approvazione del  modello  tipo  della
dichiarazione  sostitutiva  unica  a  fini  ISEE,  dell'attestazione,
nonche' delle  relative  istruzioni  per  la  compilazione  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013;
  Visto l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998,  n.  448  recante
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione  e  lo  sviluppo",
che istituisce l'assegno al nucleo familiare con tre figli minori;
  Visto il decreto del  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e  con
il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, del 21 dicembre 2000, n. 452, concernente il  "Regolamento
recante disposizioni in materia di assegni di  maternita'  e  per  il
nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre
1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998,  n.
448";
  Ritenuto  opportuno  utilizzare,  ai   fini   dell'erogazione   del
beneficio di cui al citato articolo 1, comma 130, della legge n.  190
del 2014, lo strumento dell'assegno al nucleo familiare con tre figli
minori di cui al richiamato art. 65 della legge n. 448 del  1998,  il
quale, essendo beneficio analogo per natura e platea di  beneficiari,
permette  un  piu'  efficiente  ed  efficace  impiego  delle  risorse
disponibili, riducendo al minimo gli oneri in  capo  ai  beneficiari,
nonche' le  spese  amministrative  e  di  gestione  del  beneficio  e
permettendo pertanto di massimizzare il beneficio unitario;
  Considerato che per il 2015 la soglia per l'accesso all'assegno  al
nucleo familiare con tre figli minori di cui al  richiamato  art.  65
della legge n. 448 del 1998, e' fissata in  euro  8.555,99,  come  da
Comunicato della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 70  del  25  marzo  2015,  ed  e'  quindi
leggermente superiore a quella per l'accesso al beneficio di  cui  al
citato articolo 1, comma 130, della legge n. 190 del 2014;
  Considerato che nel 2014 su un totale  di  231.937  beneficiari  di
assegno al nucleo familiare con tre figli minori 71.641  appartengono
a nuclei che nello stesso anno presentavano 4 o piu' figli;
  Considerato che  non  si  attendono  incrementi  nella  platea  dei
beneficiari legati alla riforma dell'ISEE, di cui al  citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, alla  luce
delle  prime  evidenze  disponibili  sugli  effetti  della   riforma,
presentate nella collana dei Quaderni della ricerca sociale n. 33 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che non presentano in
esito  alla  riforma  medesima,  per  le  famiglie   con   minorenni,
significative variazioni nella distribuzione  dell'indicatore  al  di
sotto delle soglie qui considerate, al netto di potenziali  emersioni
di redditi e patrimoni precedentemente non dichiarati;
  Ritenuto, comunque, opportuno, adottare un criterio prudenziale  al
fine di rispettare il limite di 45 milioni di euro di cui  al  citato
articolo 1,  comma  130,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
dividendo in due tranche l'erogazione del beneficio ivi  previsto  ed
individuando  in  500  euro  il  beneficio  iniziale  con  successiva
integrazione da determinarsi sulla base  delle  risorse  residue  una
volta completato il processo di identificazione dei beneficiari;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile  2015  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                               Adotta
                        il seguente decreto:
 
                               Art. 1
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a) «ISEE»: l'Indicatore della situazione economica  equivalente  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159, recante il "Regolamento concernente la revisione  delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)";
  b) «Nucleo familiare»: il nucleo familiare come definito  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013;
  c) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  159  del
2013;
  d) «Sistema informativo ISEE»: il  sistema  informativo  dell'ISEE,
gestito dall'INPS, di cui all'articolo 11 del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
  e) «Beneficio»: l'importo corrispondente ai buoni per l'acquisto di
beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero  di  figli
minori pari o superiori a quattro, di cui al citato articolo 1, comma
130, della legge n. 190 del 2014, riconosciuto al fine di contribuire
alle spese per il mantenimento dei figli;
  f) «Assegno per i tre figli minori»: l'assegno di cui  all'art.  65
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

                               Art. 2
                             Beneficiari
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 130,  della  legge  n.  190  del
2014, ai nuclei familiari con  un  numero  di  figli  minori  pari  o
superiori a quattro, gia' beneficiari, con riferimento all'annualita'
2015, dell'assegno per i tre figli minori e con ISEE non superiore  a
8.500 euro, e' riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 3.
  2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui  all'articolo  3
non e' prevista ulteriore domanda dell'interessato rispetto a  quella
gia' presentata ai fini della  concessione  dell'assegno  per  i  tre
figli minori. Il beneficio e' riconosciuto direttamente dall'INPS  al
momento dell'erogazione dell'assegno per i tre figli minori  mediante
verifica  della  presenza  nel  Sistema  informativo  ISEE   di   una
corrispondente DSU da cui risulti il  valore  ISEE  non  superiore  a
8.500 euro ed un nucleo familiare con almeno  quattro  componenti  di
eta' inferiore a 18 anni.
  3. Nel caso di ingresso nel  nucleo  familiare  del  quarto  figlio
entro il 2015, ma successivamente alla domanda di assegno per  i  tre
figli  minori,  il  genitore  richiedente  l'assegno  e'  tenuto   ad
aggiornare la DSU entro il 31 gennaio 2016 ai fini del riconoscimento
del beneficio di cui  all'articolo  3.  Il  beneficio  sara'  erogato
secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3.
  4. Nel caso di quarto figlio con un  genitore  non  convivente  nel
nucleo familiare, non  coniugato  con  l'altro  genitore,  che  abbia
riconosciuto il figlio, l'ISEE rilevante ai fini  del  riconoscimento
del beneficio di cui al comma 3 e' quello  corrispondente  al  quarto
figlio calcolato secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

                               Art. 3
                 Beneficio e modalita' di erogazione
  1. Il Beneficio e' fissato in un  importo  pari  ad  euro  500  per
nucleo familiare, integrato secondo le modalita' di cui al comma 4.
  2. L'INPS dispone l'erogazione dell'importo di cui al  comma  1  ai
beneficiari  dell'assegno  per  i  tre  figli  minori,  adottando  le
modalita' di accredito dell'assegno medesimo ed in corrispondenza del
primo accredito utile.
  3. Nel caso il requisito della presenza  nel  nucleo  familiare  di
quattro figli minorenni  non  sia  posseduto  per  tutto  l'anno,  il
beneficio e' concesso in ragione del numero di mesi per  i  quali  il
requisito  e'  soddisfatto.  A  tal  fine  la  frazione  di  mese  e'
conteggiata come intero.
  4. Decorsi 90 giorni dal termine della presentazione delle  domande
per l'assegno per i tre figli minori con riferimento al 2015,  l'INPS
verifica l'onere sostenuto per l'erogazione dell'importo  di  cui  al
comma 1 e l'ammontare delle risorse residue rispetto alle  previsioni
di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della  legge  n.  190  del
2014. L'ammontare delle risorse residue e' conseguentemente ripartito
tra tutti i  beneficiari  di  cui  all'articolo  2,  ad  integrazione
dell'importo di cui al comma 1.

                               Art. 4
                      Disposizioni finanziarie
  1. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede con  le
risorse stanziate dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 190  del
2014, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015.
  2. Alle attivita' previste dal presente decreto l'INPS provvede con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.
  3. Al termine delle operazioni di erogazione del beneficio, di  cui
all'articolo 3, l'INPS trasmette al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
secondo le indicazioni  concordate,  una  dettagliata  relazione  sui
benefici riconosciuti e sulle caratteristiche dei beneficiari.
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 24 dicembre 2015
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             De Vincenti
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                               Padoan
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                               Poletti

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 111

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