Eureka Previdenza

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

La dichiarazione sostitutiva unica - DSU

(circ.171/2014) (art.10) (msg.3418/2019)

L’autodichiarazione e l’acquisizione diretta dei dati

Il D.P.C.M. citato prevede che alcune informazioni già disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate siano acquisite dal sistema informativo dell’ISEE e non vengano richieste al cittadino.

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

La dichiarazione sostitutiva unica - DSU

(circ.171/2014) (art.10) (msg.3418/2019)

L’autodichiarazione e l’acquisizione diretta dei dati

Il D.P.C.M. citato prevede che alcune informazioni già disponibili negli archivi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate siano acquisite dal sistema informativo dell’ISEE e non vengano richieste al cittadino.

Periodo di validità della DSU dal 1° gennaio 2020

Periodo di validità della DSU e anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni ai fini ISEE. Articolo 4-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 7 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101

Nel corso dell’anno 2019, in materia di ISEE diversi interventi normativi hanno modificato il comma 4 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 147 del 2017, che disciplina il periodo di validità della DSU e gli anni di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella stessa.

Da ultimo, l’articolo 7 del D.L. n. 101 del 2019 ha apportato una rilevante variazione all’articolo 4-sexies del D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), convertito dalla legge n. 58 del 2019, modificando nuovamente il comma 4 dell’articolo 10 del citato D.Lgs. n. 147 del 2017.

In particolare, è stata confermata a regime la modifica del periodo di validità della DSU stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, così che la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare.

Inoltre, la norma ripristina il puntamento dei redditi al secondo anno precedente, superando il riferimento all’aggiornamento all’anno precedente che era stato previsto dal D.Lgs. n. 147 del 2017, a decorrere dal 1° settembre.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, varia invece l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU. In particolare, posto che la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU “sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente”, ne deriva che l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni).

In sintesi, quindi, per le DSU presentate nell’anno 2019 cambia unicamente il periodo di validità della DSU (dalla data di presentazione al 31 dicembre 2019), mentre continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di anno di riferimento dei redditi e patrimoni (redditi percepiti nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente).

Invece, per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020, si applicherà la nuova validità e anche il nuovo puntamento relativo ai patrimoni, come sopra chiarito.

L’autodichiarazione e l’acquisizione diretta dei dati

L’autodichiarazione e l’acquisizione diretta dei dati

Ne deriva che le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS, ad esempio indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni).

Le informazioni che devono essere autodichiarate:

  1. la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della  determinazione del valore della scala di equivalenza;
  2. l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive;
  3. l’eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
  4. l’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
  5. il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali  limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
  6. le seguenti componenti reddituali: redditi esenti da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero; proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP); assegni per il mantenimento dei figli; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dagli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
  7. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito)  non erogati dall’INPS, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef;
  8. l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli, nonché, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore;
  9. il valore del canone di locazione annuo;
  10. le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l’ospitalità alberghiera;
  11. le componenti del patrimonio immobiliare, nonché per ciascun cespite l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo;
  12. le componenti del patrimonio mobiliare;
  13. le donazioni di cespiti in caso di richiesta di prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
  14. gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di accertamento della Guardia di finanza.

La DSU modulare

La DSU modulare

In base al D.P.C.M. più volte citato, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

In tale lasso di tempo, il sistema informativo ISEE tiene in memoria il contenuto della dichiarazione in modo tale che tutti i componenti il nucleo familiare possano richiedere prestazioni sociali agevolate senza ripetere la dichiarazione più volte.

Come nella disciplina previgente, il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni e possono chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.

Il D.P.C.M. ha previsto che la DSU assuma un carattere modulare poiché non vi è più un’unica dichiarazione, identica per tutte le situazioni, ma una DSU strutturata su più Moduli,  ed all’interno di essi, su più Quadri, in funzione della prestazione che si intende richiedere e delle caratteristiche del nucleo familiare richiedente.

In particolare, la DSU può essere composta da:

  • un Modello base, relativo al nucleo familiare;
  • Fogli allegati, relativi ai singoli componenti;

ed, eventualmente da:

  • Moduli aggiuntivi per le informazioni necessarie al calcolo della componente aggiuntiva (rinvio paragrafi 6, 7, 8);
  • Moduli Sostitutivi in caso di richiesta dell’ISEE corrente (rinvio paragrafo 9);
  • Moduli Integrativi (rinvio paragrafo 11).

Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare una DSU MINI che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive. In tali ipotesi, per ottenere l’ISEE, occorre compilare la DSU nella sua versione estesa.

In particolare, la DSU MINI non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni:

  • presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
  • richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
  • presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari

In alcune di tali situazioni, inoltre, (ad esempio prestazioni socio-sanitarie, universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specificiche meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo.

Per la modulistica e le relative istruzioni di compilazione si rinvia all’allegato del decreto interministeriale del 7 novembre 2014 già citato.

La presentazione della DSU ed il calcolo dell’ISEE

La presentazione della DSU ed il calcolo dell’ISEE

La DSU può essere presentata: all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, ai Comuni, ai centri di assistenza fiscale (CAF) o all’INPS, in via esclusivamente telematica (circolare n. 130 del 2011), mediante le postazioni informatiche selfservice presenti presso le sedi INPS (v. circolare n. 61 del 2014) o collegandosi al sito Internet www.inps.it.

Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito “Servizi on-line” – “Servizi per il Cittadino” al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS.

Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione “II PIN on line” del sito INPS.

Nel caso di presentazione della DSU tramite il portale ISEE il cittadino è supportato da un percorso di acquisizione telematica assistita che è di guida ed orientamento in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.

Indipendentemente dal canale prescelto, al momento della presentazione, la DSU contiene solo le informazioni autodichiarate. In tale fase, pertanto, al dichiarante viene rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell’ente acquisitore (INPS, Comuni, CAF o l’Ente erogatore), ma non l’ISEE calcolato. Per il calcolo dell’ISEE è necessario che si completi l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate.

L’acquisizione di tutte le informazioni, autodichiarate ed attinte dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, si articola secondo la seguente tempistica:

  • Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’ISEE;
  • Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell’inoltro della relativa richiesta da parte dell’INPS avviene l’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE;
  • Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria l’INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall’Agenzia delle entrate e a quelli presenti nei propri archivi) determina l’ISEE e lo rende disponibile ai soggetti interessati secondo le modalità specificate nel paragrafo successivo.

Pertanto entro 10 giorni lavorativi viene calcolato e reso disponibile l’ISEE.

L’attestazione

L’attestazione

Completato l’iter di acquisizione dei dati rilevanti per la DSU, l’INPS rende disponibile al dichiarante l’attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi acquisiti dagli archivi amministrativi che sono necessari al calcolo, mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali.

La stessa attestazione, comprensiva di tutte le informazioni sopra indicate, può essere resa disponibile dall’INPS al dichiarante presso l’Ente al quale è stata presentata la dichiarazione. A tal fine l’Ente per ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante, l’attestazione e le sopra richiamate informazioni, dovrà essere in possesso di specifico mandato scritto del dichiarante stesso, il quale compilerà la sezione della DSU “modalità ritiro attestazione”.

Invece, gli altri componenti del nucleo familiare diversi dal dichiarante possono richiedere la sola attestazione riportante l’ISEE all’INPS, mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali.

L’attestazione potrà essere poi usata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell’accesso ai servizi di pubblica utilità.

Nel caso eccezionale in cui trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l’attestazione, è possibile compilare l’apposito Modulo integrativo (rinvio al paragrafo 13) per autodichiarare i dati per il calcolo dell’ISEE ed ottenere un’attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell’attestazione precedentemente richiesta.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

L’attestazione ISEE, rilasciata a seguito del calcolo dell’indicatore o degli indicatori richiesti conterrà, per ogni indicatore calcolato, i seguenti elementi:

  • nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell’indicatore;
  • valore dell’indicatore;
  • prestazioni a cui è possibile accedere utilizzando l’indicatore calcolato;
  • modalità di calcolo dell’indicatore, con dettaglio dei dati sintetici di Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), Indicatore della Situazione Economica (ISE), scala di equivalenza, eventuale valore della componente aggiuntiva;
  • periodo di validità dell’attestazione ed eventuali omissioni/difformità rilevate.

L’ISEE ordinario è valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate, ma potrebbe applicarsi o non applicarsi ad altre prestazioni, per le quali sono previste degli ISEE in situazioni specifiche, a seconda se ricorrano o meno determinate caratteristiche del richiedente e del suo nucleo (ad esempio condizione del genitore non coniugato e non convivente ecc.)

Al fine di fornire tali informazioni nell’attestazione dell’ISEE ordinario sono indicate, sulla base dei dati forniti dal dichiarante, le prestazioni per le quali l’ISEE ordinario può o non può essere utilizzato, raggruppate nelle seguenti categorie:

  • prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
  • prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
  • prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni;
  • prestazioni agevolate di natura socio sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e corsi di dottorato di ricerca se non si è optato per il nucleo ristretto.

Se l’ISEE ordinario, sulla base delle informazioni fornite dal dichiarante, non è applicabile ad una o più categorie delle prestazioni suddette, sarà necessario consultare la tabella corrispondente, nei successivi fogli dell’attestazione, in cui rientra la prestazione richiesta per conoscere l’ISEE da applicare al singolo beneficiario.

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