Eureka Previdenza

Circolare 110 del 20 aprile 1995

Oggetto: art. 5 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito
         dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Rideterminazione
         importo bollettini. Assicurazione affittacamere
Sommario
1) fornitura, su supporto magnetico, dei dati relativi
   all'iscrizione delle aziende al registro ditte tenuto
   dalle Camere di commercio.
2) Cessazione dell'attivita' delle Commissioni provinciali
   per la compilazione degli elenchi nominativi degli
   esercenti attivita' commerciali e trasmissione delle
   domande giacenti all'Istituto.
3) Rideterminazione dell'importo dei bollettini di emissione
   1995.
4) Disposizioni particolari per il versamento dei contributi
   da parte degli affittacamere.
1) FORNITURA DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DITTE
     L'art. 5 del D.L.23 febbraio 1995,n. 41, nel testo
modificato dalla legge di conversione n. 85 del 22 marzo
1995,  ha stabilito che, fino alla data di attivazione del
collegamento telematico di cui al comma 4 dell'art. 1 del
decreto-legge 13 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, le Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura danno
comunicazione su supporto informatico, ai sensi dell'art. 3
del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, entro tre
giorni all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni al registro
ditte che comportino il versamento dei contributi previden-
ziali ed assistenziali da parte dei soggetti interessati.
     Con successiva disposizione transitoria, lo stesso art.
5 dispone che "Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le Camere di commercio danno
comunicazione su supporto informatico all'INPS e all'INAIL
delle iscrizioni eventualmente non ancora comunicate"
     La norma si inquadra nel contesto dello scambio di
informazioni ai fini dei controlli incrociati e si raccorda
con quella di cui all'art. 1 della legge 17 marzo 1993, n.
63 che attribuisce all'INPS il potere-dovere di iscrivere
alle gestioni previdenziali di competenza gli artigiani e i
commercianti, allo scopo di porre i medesimi in grado di
versare immediatamente i contributi dovuti.
     Sul piano operativo, sono in corso contatti con il
Ministero dell'Industria e con l'Unioncamere, sia per
agevolare al massimo gli adempimenti delle SAP e delle
Camere di commercio, sia per utilizzare al meglio i dati che
saranno forniti dagli archivi camerali. Si fa comunque
riserva di fornire ulteriori notizie sull'argomento appena
possibile.
2) CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI
   ENEAC
     IL Ministero dell'Industria, con circolare n. 3366/C
del 9 marzo 1995, diretta alle Camere di commercio, alle
Regioni a statuto speciale all'Unioncamere, all'INPS e
all'INAIL ha dato notizia che la Presidenza del consiglio
dei ministri ha confermato la tesi gia' espressa dall'Isti-
tuto con circolare n.245 del 29 ottobre 1993  circa l'at-
tribuzione in via esclusiva all'Istituto - ai sensi
dell'art. 1 del DL 13 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla
legge 17 marzo 1993, n. 63 - della potesta' di iscrivere gli
esercenti attivita' commerciali alla gestione assicurativa
di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613.
     Il suddetto Ministero, dopo aver osservato che l'indi-
rizzo della Presidenza del consiglio trova ora una conferma
nell'art. 5 del DL 23 febbraio 1995, n 41, ha espresso il
parere che, con l'entrata in vigore del suddetto provvedi-
mento legislativo, siano da considerare esaurite le funzioni
delle Commissioni provinciali ENEAC. In conseguenza, ha
stabilito che le Camere di commercio trasmettano all'Isti-
tuto copia di tutte le domande giacenti presso le suddette
Commissioni, comprese quelle presentate anteriormente al 1
ottobre 1992 e quelle avverso le quali pende opposizione
presso le Commissioni stesse nella prevista composizione
integrata.
     Le domande in parola dovranno essere esaminate e
definite  nel piu' breve tempo possibile, allo scopo di
mettere gli interessati nella condizione di versare i
contributi dovuti. Si richiamano in proposito le istruzioni
fornite con le circolari n. 231 del 30 settembre 1992 e n.
245/1993. Le sedi cureranno la compilazione d'ufficio del
mod.ARCO di iscrizione alla gestione assicurativa secondo le
istruzioni contenute nella circolare n. 244 del 21 ottobre
1992. A tal fine, inviteranno gli interessasti ad integrare
le notizie eventualmente mancanti.
     Ovviamente - qualora non risulti che sia stato gia'
fatto - dovra' essere data notizia della presentazione della
domanda agli altri Enti destinatari elle disposizioni sullo
sportello polifunzionale. Agli stessi Enti dovra' essere
data notizia dell'avvenuta definizione della domanda.
3) RIDETERMINAZIONE  DELL'IMPORTO DEI BOLLETTINI DI
   EMISSIONE 1995.
     Nell'ipotesi di cessazione dell'attivita' nel corso
dell'anno 1995, l'importo del contributo dovuto per il
periodo lavorato dovra' essere rideterminato come segue.
1) cessazione in corrispondenza del terzo mese del trimestre
a) emissione contenente solamente i contributi per l'anno
1995: non dovra' essere effettuata alcuna rideterminazione;
l'interessato dovra' pagare l'intero importo indicato sul
medesimo, considerando annullati i bollettini relativi ai
trimestri successivi;
b) emissione contenente anche contributi per periodi ante-
riori al 1995: saranno rideterminati i bollettini successivi
alla cessazione, togliendo dai medesimi gli importi relativi
all'anno 1995 e le eventuali quote associative.
2) cessazione nei primi due mesi del trimestre:
a) emissione contenente solamente i contributi per l'anno
1995: sara' rideterminato l'importo relativo al trimestre
nel corso del quale e' avvenuta la cessazione; nel bollet-
tino saranno comprese le somme dovute per il mese o per i
due mesi del trimestre durante i quali e' stata prestata
attivita' lavorativa; ovviamente, saranno considerati nulli
i bollettini relativi ai trimestri successivi;
b) emissione comprendente anche contributi per periodi
anteriori al 1995: sara' rideterminato l'importo dei bol-
lettini relativi al trimestre nel corso del quale e' avve-
nuta la cessazione (bollettino dal quale dovra' essere tolta
la somma corrispondente al mese o ai due mesi del trimestre
stesso non lavorati) e quello dei bollettini relativi ai
trimestri successivi (dai quali dovra' essere tolto l'im-
porto relativo ai contributi correnti e alle eventuali quote
associative).
     In nessun caso, pertanto, l'importo del contributo
dovuto per il 1995 dovra' essere suddiviso in quattro rate.
4) AFFITTACAMERE
     L'art. 8 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97 stabilisce
testualmente che: "Le persone che esplicano l'attivita' di
affittacamere di cui al nono comma dell'art. 6 della legge
17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione
previdenziale in rapporto al reddito effettivamente perce-
pito se inferiore al livello minimo imponibile, determinato
ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.
233"
     La norma e' stata preceduta da altre due disposizioni
identiche,  contenute nel D.L. 30 novembre 1994, n. 661 e
nel D.L. 31 gennaio 1995, n. 29, entrambi decaduti per
mancata conversione nei termini di legge.
     Nella previsione che la futura legge di conversione
faccia salvi i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti decaduti, si puo' ritenere che l'esenzione dal
rispetto del minimale di reddito decorra dal gennaio 1995.
     In relazione alla nuova normativa , si precisa quanto
segue
a) soggetti tenuti al pagamento dei contributi
     Sono tenuti all'iscrizione alla gestione degli eser-
centi attivita' commerciali non tutti coloro che, avendo la
disponibilita' di un immobile, lo affittano in tutto o in
parte a terzi, ma solo coloro che esercitano tale attivita'
in forma abituale e con i requisiti previsti dalle disposi-
zioni di legge che regolano in via generale l'assicurazione
dei commercianti e di quelle particolari richiamate dalla
norma del D.L. n. 97 sopra riportata.
     In particolare, perche' sorga l'obbligo assicurativo
come affittacamere, e' necessario che il soggetto interes-
sato:
- sia munito della licenza rilasciata dall'Autorita' di
  pubblica   sicurezza, ai sensi dell'art. 108 del testo
  unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D.
  18 giugno 1931, n. 773;
- sia iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di
  cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (o nel R.I.T. -
  Registro imprese turistiche - se costituito)
- forniscano alloggio e, eventualmente, servizi
  complementari, in non piu' di sei camere ubicate in non
  piu' di due appartamenti ammobiliati in uno stesso
  stabile.
b) modalita' di pagamento dei contributi
     Non essendo tenuti all'osservanza del minimale di
legge, gli affittacamere non debbono versare i contributi
IVS indicati nei primi quattro bollettini ad importo pre-
stampato contenuti nel blocchetto recentemente inviato.
     Le Sedi provvederanno pertanto, nei confronti dei
soggetti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti
sopra indicati, a rideterminare l'importo dovuto togliendo
dalla somma pecedentemente imposta il solo importo del
contributo IVS sul reddito minimale per l'anno in corso.
     I soggetti di cui trattasi dovranno versare il contri-
buto relativo al 1995 con i primi due bollettini a fondo
giallo contenuti nel blocchetto. Con tali bollettini, gli
affittacamere sono tenuti a versare i contributi sull'intero
reddito prodotto nel 1994 e non solo su quello eccedente il
minimale di L. 19.868.056.
     Il calcolo dovra' essere effettuato sulla totalita' dei
redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno 1994,
senza tener conto del minimale di reddito.
     Il pagamento dovra' essere effettuato in due rate
uguali, entro le date indicate sui bollettini (20.7.95 e
20.10.95)
     Qualora il reddito del 1995 sia superiore a quello del
1994, i versamenti saranno considerati come acconti della
somma complessivamente dovuta per il 1995. In questo caso,
il contribuente dovra' versare il saldo entro il termine per
il pagamento delle imposte sui redditi prodotti nel 1995
(presumibilmente, entro il 31 maggio 1996), utilizzando il
terzo bollettino a fondo giallo.
     Si precisa che hanno diritto all'accreditamento di
tutti i contributi relativi a ciascun anno solare cui si
riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto
un contributo di importo non inferiore a quello calcolato
sul minimale di reddito stabilito dall'art. 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni
ed integrazioni. Per coloro che abbiano versato una contri-
buzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicu-
razione saranno ridotti in proporzione alla somma versata. I
contributi come sopra determinati saranno attribuiti tempo-
ralmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di
dodici mesi nell'anno.
                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                      TRIZZINO

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