Eureka Previdenza

Circolare 29 del 9 febbraio 1988

Oggetto:
Legge 4 marzo 1987, n. 88, artt. 3 e 4 - Accreditamento di contributi figurativi per periodi di prestazioni antitubercolari anteriori al 1' gennaio 1952.

1) Innovazioni introdotte dall'art. 3
          La  legge 4 marzo 1987, n. 88 (1), recante provvedimenti in
favore dei tubercolotici, contiene, all'art. 3, una  disposizione  in
materia  di  accreditamenti  figurativi  che  sostituisce il 4' comma
dell'art. 4 della legge  4  aprile  1952,  n.  218,  gia'  sostituito
dall'art. 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419 (2).
          L'innovazione  introdotta  dal citato art. 3 consiste nella
estensione retroattiva del beneficio  dell'accreditamento  figurativo
per  "TBC"  anche  ai  periodi  anteriori al 1' gennaio 1952, purche'
successivi al 26 ottobre  1935  (3)  -  fermi  restando  i  requisiti
contributivi richiesti (cfr. punto 3) circ. n. 406 C. e V. - n. 53544
Prs. - n. 8987 O. del 28 giugno 1976 in "Atti ufficiali" pag. 1432).
          Per la pratica attuazione di tale articolo, si precisa  che
l'accreditamento   di  periodi  pregressi  connessi  con  prestazioni
antitubercolari  non  a   carico   dell'assicurazione   "TBC"   resta
subordinato  alla  presentazione  di  apposita  domanda  e  di idonea
documentazione, secondo quanto previsto al punto 4)  della  circ.  n.
372 C. e V. del 27 gennaio 1975 (4).
          Dovra'   invece   essere  effettuata,  sia  a  domanda  che
d'ufficio, ogni volta che se ne presenti  l'occasione,  la  copertura
figurativa  dei  pregressi  periodi  di  prestazioni  a  carico della
assicurazione "TBC".
          Si  precisa  a  tale   riguardo   che   beneficiari   dell'
accreditamento  possono  essere  anche  i  superstiti  dei lavoratori
deceduti anteriormente all'entrata in vigore della legge n.  88/1987,
in  quanto titolari di una facolta' loro propria e non acquisita iure
ereditario.
          I contributi accreditati ai sensi dell'art. 3  della  legge
in esame sono equiparati - per espressa previzione della norma - alla
contribuzione effettiva e, come tali, sono da  considerare  utili  ai
fini  del  diritto e della misura della pensione, ivi compresa quella
di anzianita'.
          Ne discende che le domande di pensione diretta,indiretta  o
di  riversibilita',  dipendenti in sede amministrativa o giudiziaria,
devono essere  definite  tenendo  conto  degli  eventuali  contributi
accreditabili ai sensi della disposizione in esame.
          Inoltre,  devono essere riesaminate ed accolte, a richiesta
degli  interessati,  le  domande  di   prestazione,   gia'   definite
negativamente per mancanza dei requisiti contributivi ed assicurativi
con provvedimento ancora  soggetto  a  gravame  amministrativo  o  ad
azione  giudiziaria,  per  l'accoglimento  delle  quali  i contributi
figurativi ex art. 3 siano determinanti.
          La norma nulla dispone  in  ordine  alla  decorrenza  degli
effetti  dei  contributi  figurativi  in argomento i quali, pertanto,
sono da considerare utili dalla data di entrata in vigore della legge
n. 88/1987 (2 aprile 1987).
          Di  conseguenza, le prestazioni da liquidare con il computo
determinante  della   contribuzione   per   periodi   di   assistenza
antitubercolare  anteriore  al 1' gennaio 1952 devono essere concesse
con la decorrenza di legge e, comunque, da data non anteriore  al  1'
maggio  1987 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della citata legge n. 88).
          Nei casi in cui l'accreditamento sia richiesto da  soggetti
gia'   titolari   di  prestazioni  pensionistiche  -  dirette  ed  ai
superstiti, autonome e supplementari, supplementi di pensione -  deve
procedersi  alla  ricostituzione di esse con effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello di entrata in  vigore  della  legge  (1'
maggio   1987),  ove  si  tratti  di  prestazione  avente  decorrenza
anteriore a tale data,  ovvero  con  effetto  dalla  stessa  data  di
decorrenza  della  prestazione, ove quest'ultima sia successiva al 1'
maggio 1987.
2) Oneri finanziari connessi con gli accreditamenti figurativi
          L'art. 4 della legge n. 88  contiene  disposizioni  per  la
copertura,  a  carico  della  gestione  per  la  "tbc",  degli  oneri
derivanti dagli accreditamenti figurativi pregressi in argomento.
          I  trasferimenti  finanziari   connessi   con   prestazioni
antitubercolari  erogate  dall'INPS,  di cui al 1' comma del suddetto
art. 4, non si riflettono, per il momento,  sugli  adempimenti  delle
Sedi periferiche.
          Per  il calcolo e il trasferimento, dalla gestione "tbc" al
F.P.L.D., degli oneri afferenti periodi di prestazioni non  a  carico
dell'INPS,  le  disposizioni  contenute  nel  2'  comma  dell'art.  4
riproducono quella gia' in vigore per  i  periodi  successivi  al  1'
gennaio 1952.
          Si  richiamano,  pertanto,  le  istruzioni  precedentemente
impartite e, in particolare, quelle contenute nella circolare n.  621
R.C.V. - n. 301 B. del 1' giugno 1983 (5).
3) Adempimenti contabili
          La  rilevazione  contabile degli oneri per l'accreditamento
di contributi figurativi, conseguenti a  prestazioni  antitubercolari
per periodi anteriori all'1' gennaio 1952, sara' effettuata ai conti,
gia' in essere, TBC 32/40 e FPR 22/40, (vedi circ. n.  621  R.C.V.  -
301 B. gia' citata).
                                      IL DIRETTORE GENERALE
                                              FASSARI
--------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1987, pag.  535.
(2) V. "Atti ufficiali" 1975, pag. 1692.
(3) Data di entrata in vigore del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
(4) V. "Atti ufficiali" 1975, pag.  262.
(5) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1535.

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