Eureka Previdenza

Circolare 130 del 7 Settembre 2004

OGGETTO:

Provvedimento 15 gennaio 2004 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 33 del 10 febbraio 2004. Approvazione del modello 770/2004 Semplificato, relativo all’anno 2003, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni effettuati.

SOMMARIO:
    

Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2004 Semplificato parte C: integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 15.01.2004.

Premessa

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2004, pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 33 del 10 febbraio 2004 – Serie generale (Allegato 1), è stato approvato, il modello 770/2004 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta che hanno corrisposto nell’anno 2003, somme o valori soggetti alla ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’IPOST e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL nonché i dati relativi all’assistenza fiscale prestata.

Il Mod. 770/2004 SEMPLIFICATO (Allegati 2 – 3 ), deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate sia i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell’anno 2003 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Detto modello contiene, i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2003 per il periodo d’imposta precedente.

I soggetti obbligati alla presentazione del modello770/2004 SEMPLIFICATO sono indicati dettagliatamente  al punto 1 delle istruzioni per la compilazione del modello (allegato 4).

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del DPR 22 luglio 1198 n.322 Mod. 770/2004 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato, ai sensi dell’art.3, comma 2, del citato DPR n.322/1998 e successive modificazioni.

La dichiarazione si considera in ogni caso presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente all’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

La dichiarazione Mod. 770/ 2004 Semplificato deve essere presentata entro il 30 settembre 2004.

Operazioni straordinarie e successioni

Nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Mod. 770/2004 Semplificato – è necessario distinguere, anche ai fini previdenziali, nell’ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie, le situazioni che determinano nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione vale a dire:

§         L’estinzione del sostituto d’imposta

§         La non estinzione del sostituto d’imposta

Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta

-        Senza prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa)

 La dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore in nome e per conto del soggetto estinto. I dati previdenziali saranno contrassegnati dalla matricola aziendale del soggetto estinto.

-        Con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto (fusione per incorporazione, scissione totale, scioglimento di una società di persone e prosecuzione sotto la ditta individuale di uno dei soci, ecc.) e passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

Se le citate operazioni con estinzione del soggetto sono intervenute nel corso del 2003 o del 2004 prima della presentazione della dichiarazione 770/2004 il dichiarante deve procedere alla compilazione e all’invio anche delle “comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente ed assimilati”.

Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, qualora le operazioni conguaglio siano state effettuate dall’estinto (conguaglio fiscale ed eventuale conguaglio previdenziale) il dichiarante dovrà trasmettere un’unica comunicazione per ciascun percipiente /assicurato avendo cura di indicare oltre al proprio codice fiscale anche quello del soggetto estinto “Codice fiscale del sostituto”.  I dati previdenziali e assistenziali saranno contrassegnati con la matricola azienda del soggetto estinto che ha corrisposto le somme nell’anno 2003.

Ove le operazioni di conguaglio siano effettuate dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione il sostituto deve evidenziare, ai fini fiscali,  nei punti 48 e 59 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. Relativamente ai dati previdenziali ed assistenziali, gli stessi saranno indicati separatamente compilando due record, uno relativo alla matricola del soggetto estinto, per i periodi precedenti la estinzione,  l’altro con la matricola del proseguente l’attività.

                                                                        

Operazioni straordinarie che non determinano l’ estinzione del sostituto d’imposta

L’ipotesi ricorre nel caso di trasformazione, scissione parziale, cessione di ramo d’azienda, conferimento di una ditta individuale in una società di persone, ecc.. con conseguente passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro. Il sostituto d’imposta cedente, non tenuto al rilascio della certificazione dei redditi (CUD) dovrà indicare nella propria comunicazione dati lavoro dipendente le retribuzioni erogate al suddetto personale fino al momento della cessione avendo cura d’inserire, ai fini fiscali, nel punto 51 il codice 8. Nella parte previdenziale indicherà i dati previdenziali e assistenziali riferiti alle retribuzioni corrisposte fino al momento della cessione, contrassegnati dalla propria matricola azienda.

Il sostituto d’imposta subentrante tenuto al rilascio della certificazione CUD ( nella quale dovrà indicare, nella parte previdenziale, oltre le somme da lui corrisposte anche i dati previdenziali riferiti al precedente sostituto con indicazione della matricola di quest’ultimo, salvo il caso che vi abbia già provveduto il sostituto cedente con CUD ai soli fini previdenziali) emetterà una comunicazione fiscale comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando nei punti da 48 a 59 le somme e i valori corrispondenti dal precedente sostituto. Nella parte previdenziale il sostituto d’imposta subentrante dovrà indicare solo i dati previdenziali di propria competenza.

      

Composizione del modello 770/ 2004 SEMPLIFICATO

Il modello 770/2004 SEMPLIFICATO e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate.

Il modello non presenta variazioni nella composizione rispetto a quello dell’anno precedente.

Le informazioni  d’interesse dell’Istituto sono contenute nella Parte A e nella Parte C del modello. In ogni caso tale comunicazione contiene tutti i dati già presenti nelle certificazioni nel CUD 2004 e pertanto le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali INPS sono analoghe a quelle contenute nel CUD.  

PARTE C – Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendenti assimilati.

Per le modalità generali di compilazione della Parte C del Mod 770/2004 SEMPLIFICATO si rinvia alle istruzioni riportate in Appendice al Provvedimento in oggetto  (Allegato n 5), nonché agli ulteriori chiarimenti forniti con la circolare n. 44 del 10 marzo 2004 in occasione della certificazione CUD.

SEZIONE 1

Qualifica Assicurativa

I punti 1,2,3 del campo “Qualifica Assicurativa” devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS.

Nel punto 1 è stata istituita la seguente nuova qualifica assicurativa:

·        Qualifica “A” Atipica ex INPDAI (Vedi messaggio n.142 del 26.11.2003)

Codice contratto

Nel punto 16 deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o più affine a quello applicato. Si è ritenuto opportuno allegare la tabella aggiornata dei codici contratto (All. 6)

Tipo rapporto

Il punto 20 “Tipo rapporto” va indicato solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari.

Ai fini della compilazione della comunicazione relativa all’anno 2004:

v     è stato inserito il nuovo codice “Tipo rapporto” “10” avente il significato di: Lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS).  Si precisa che tale codice dovrà essere utilizzato per i lavoratori dipendenti da aziende inquadrate con l’obbligo del versamento del contributo DS, non soggetti a tale contributo. Per quanto ovvio, in presenza del codice T.R. 10, non dovrà essere barrata al punto 7 la casella Assicurazioni coperte DS.

SEZIONE 2 (Retribuzioni Particolari)

Contribuzione atipica ex INPDAI

I periodi per i quali è stata versata la contribuzione atipica devono essere dichiarati nel modello 770 compilando i seguenti  punti della  parte C  “dati previdenziali ed assistenziali INPS”  come segue:

Sezione 1

Nel punto 1 “Qualifica” indicare il codice di nuova istituzione “A”

Nei punti 4 e 5  indicare rispettivamente la matricola e la provincia lavoro

Nel punto 6 “assicurazioni coperte” barrare la casella IVS

Sezione 2  “retribuzioni particolari”

Nel punto 26 “tipo” indicare il codice “AT” con il significato di “Contribuzione atipica ex INPDAI”

Nei punti 27 “data inizio” e 28 “data fine” indicare il periodo di riferimento dei trimestri, ovvero la data iniziale e finale del trimestre a cui si riferisce la contribuzione atipica

Nel punto 29 “retribuzione” indicare la retribuzione di riferimento presa a base per il calcolo della contribuzione atipica per il periodo considerato

Nel punto 30 “settimane retribuite”  indicare il numero delle settimane corrispondenti

Nessun dato va indicato nella sezione 3.

Gestione contabile separata per il personale iscritto al soppresso Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Si richiamano le particolari istruzioni fornite con messaggio n. 7390 del 15 marzo 2004 in materia di agevolazioni contributive e personale richiamato alle armi:

    Agevolazioni per i lavoratori disabili previste dalla legge 12 marzo 1999, n.68 aventi titolo alla fiscalizzazione dei contributi, devono essere utilizzati i seguenti codici Tipo Rapporto, da riportare nel punto 20

-        “66” lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale

-        “67” lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione del 50%

    Agevolazioni per gli apprendisti trasformati che usufruiscono al termine dell’apprendistato dell’ulteriore agevolazione contributiva prevista in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 87, devono essere usati i seguenti codici qualifica assicurativa, da riportare nel punto 1

-        “R” Apprendista qualificato impiegato

-        “W” Apprendista qualificato operaio

Qualora la trasformazione del rapporto di lavoro avvenga in corso d’anno dovranno essere predisposte distinte comunicazioni, utilizzando i previsti codici “4”  Apprendista non soggetto all’assicurazione infortuni o “5”  Apprendista soggetto all’assicurazione infortuni  nonché quelli sopra indicati.

    Per il personale richiamato alle armi dovrà essere utilizzato il codice tipo retribuzione particolare “37” da riportare nel punto 26 della  sezione 2, secondo le modalità previste per la generalità dei lavoratori  e i codici “Z4” per i dipendenti iscritti all’ex Fondo dopo il 31.12.1995  o “X4” per quelli iscritti precedentemente a tale data, da riportare su di un altro rigo delle retribuzioni particolari secondo le modalità previste per i lavoratori iscritti all’ex Fondo.

Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione

In relazione a quesiti pervenuti circa l’importo da indicare,  per i lavoratori iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, nel punto 34 delle retribuzioni particolari, vale a dire l’importo della retribuzione pensionabile riferita all’anno in corso, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31 dicembre 1996, da determinare in base alle norme precedenti il decreto legislativo n. 658/96, si precisa che la retribuzione pensionabile (art. 2, L. 672/1973) è composta esclusivamente dalle seguenti voci retributive:

a)      stipendio o salario contrattuale;

b)      aumenti periodici di anzianità;

c)      assegni di merito o ad personam;

d)      indennità di contingenza;

e)      indennità di mensa;

f)        tredicesima e quattordicesima mensilità, limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;

g)      premio annuo o premio aziendale.

Sezione 3

Accredito di contribuzioni figurative

Congedo matrimoniale per i lavoratori con qualifica di operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative

Come noto,  detti lavoratori hanno diritto ad un assegno per congedo matrimoniale a carico dell’INPS, pari a sette giornate di retribuzione, anticipato  dal datore di lavoro e conguagliato  sul  Mod. DM10/2 (codice L051).

 Tuttavia, tale evento non rientra tra le casistiche che danno titolo all’accreditamento di contribuzione figurativa  intera o ridotta.

Pertanto, se il lavoratore (con qualifica non impiegatizia) non ha percepito dal datore di lavoro nessuna integrazione di retribuzione tale periodo risulta ai fini contributivi scoperto.

Donatori di sangue

I donatori di sangue e di emocomponenti (legge 107/1990 e D.M. 20.12.1999),  hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione conservando la normale retribuzione corrisposta direttamente dal datore di lavoro. L’importo della retribuzione per il giorno di congedo viene anticipato dal datore di lavoro che lo conguaglia sul Mod. DM10/2 (codice S110). I relativi contributi previdenziali sono accreditabili figurativamente, a richiesta del lavoratore dipendente. Si precisa inoltre che il limite dei contributi figurativi accreditabili è di norma 4 giornate l’anno. Si ricorda che ai fini dell’accredito figurativo devono essere compilati anche i punti 35 e 36 della sezione 3.        

                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                      Crecco

Twitter Facebook