Eureka Previdenza

Indennità di maternità/paternità

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

Fruizione dell’astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto per gli iscritti alla Gestione separata

(circ.148/2019)

La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto si applica anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che vogliano astenersi dall’attività lavorativa; ciò in quanto l’articolo 64 del D.lgs n. 151/2001 dispone che la tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata “avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente”.

Il medesimo articolo 64 dispone altresì che l’indennità di maternità spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, pertanto la predetta facoltà è opzionabile dalle sole lavoratrici iscritte alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro. Tali lavoratrici devono produrre al proprio committente (e non all’INPS) la documentazione medica di cui al citato articolo 16, comma 1.1, acquisita nel settimo mese di gestazione.

Ai fini della sola erogazione dell’indennità, invece, le predette lavoratrici sono tenute a comunicare all’Istituto, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, la scelta di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla legge per l’accesso alla prestazione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata.

Qualora prima del parto insorga un periodo di malattia, trovano applicazione le indicazioni fornite al paragrafo 1.7 della presente circolare, in quanto, come per le lavoratrici dipendenti, ogni processo morboso nel periodo ante partum comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro", superando di fatto il giudizio medico precedentemente espresso nell’attestazione che la lavoratrice gestante ha prodotto al proprio committente.

Il certificato di malattia eventualmente prodotto non produrrà quindi alcun effetto ai fini della tutela previdenziale della malattia, mentre rimangono confermati gli effetti giuridici e medico-legali dello stesso.

Ne consegue che dal primo giorno di malattia inizia a decorrere il periodo indennizzabile a titolo di maternità, venendo meno l’opzione di cui al comma 1.1 dell’articolo 16 del D.lgs n. 151/2001, e le giornate antecedenti all’evento di malattia si aggiungono al periodo indennizzabile di maternità dopo il parto. La data di inizio del periodo di maternità, come sopra individuata, determina anche un diverso periodo di riferimento per l’individuazione dei dodici mesi interi nei quali verificare la presenza del requisito contributivo.

Al pari delle lavoratrici dipendenti, anche quelle iscritte alla Gestione separata, che stiano usufruendo della flessibilità di cui all’articolo 20 del D.lgs n. 151/2001, possono avvalersi, nel corso dell’ottavo mese, dell’ulteriore facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 1.4 della presente circolare, ma senza obbligo di produrre all’INPS la documentazione medica, che dovrà quindi essere prodotta soltanto al proprio committente.

In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, avvenuto prima dell’inizio dell’ottavo mese di gestazione, nonché di rinvio e sospensione del congedo di maternità e di interdizione anticipata e prorogata, si rinvia alle indicazioni fornite ai paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5 della presente circolare.

Da ultimo, si precisa che in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il lavoratore iscritto alla Gestione separata ha diritto all’indennità di paternità per tutta la durata del periodo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, anche nel caso in cui quest’ultima si sia avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso.

Indennità di maternità/paternità

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

Periodo transitorio

(circ.109/2018)

Le domande di indennità che hanno ad oggetto periodi di congedo di maternità o paternità ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza della legge n. 81 del 22 maggio 2017 devono essere gestite nel seguente modo:

  • sono indennizzabili, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017);
  • non sono indennizzati, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva astensione dall’attività lavorativa, i periodi di congedo di maternità o paternità conclusi prima dell’entrata in vigore della riforma. Tali periodi, pertanto, sono indennizzati solo a fronte dell’effettiva astensione;
  • sono indennizzati, relativamente ai periodi di congedo di maternità o paternità in corso di fruizione alla data di entrata in vigore della riforma (14 giugno 2017), i giorni antecedenti alla predetta data solo se accertata l’effettiva astensione dal lavoro, mentre i giorni successivi all’entrata in vigore della riforma devono essere indennizzati a prescindere dall’accertamento di tale astensione.

Si ricorda che i periodi di interdizione anticipata e prorogata, non essendo stati interessati dalla riforma, possono essere indennizzati solo a fronte di effettiva astensione dal lavoro.

Indennità di maternità/paternità

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

Flessibilità del congedo di maternità

(circ.109/2018)

Per gli iscritti alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro durante i periodi di maternità/paternità, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di flessibilità del congedo di maternità, di cui all’articolo 20 del T.U. Si precisa tuttavia che, alla luce della novità normativa,  non è più necessario produrre all’INPS la certificazione medica di cui al citato articolo 20 comma 1 del T.U, che la lavoratrice deve comunque acquisire prima dell’inizio della flessibilità e produrre al proprio committente. Permane, invece, l’obbligo per la lavoratrice di comunicare all’Istituto la scelta di avvalersi della flessibilità, al fine di consentire l’individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata. Tale comunicazione è effettuata dalla lavoratrice stessa, selezionando la dichiarazione di avvalersi della flessibilità, nella domanda telematica di indennità di maternità.

Indennità di maternità/paternità

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

Interdizione anticipata e prorogata dal lavoro

(circ.109/2018)

Considerato che la novella normativa riguarda il solo congedo di maternità o paternità in senso stretto, in caso di provvedimenti di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro, di cui all’articolo 17 del T.U., permane per gli iscritti alla Gestione separata l’obbligo di astensione dal lavoro durante i periodi di interdizione. Pertanto, in tali casi, in assenza di effettiva astensione, l’Istituto non erogherà la relativa indennità.

Indennità di maternità/paternità

Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata

Diritto all’indennità di maternità o paternità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa

(circ.109/2018)

Il nuovo articolo 64 del T.U. è così formulato:“Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. A tal fine, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto”

La disposizione in esame, che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), comporta che la tutela della maternità c.d. obbligatoria non è più condizionata, a differenza del previgente regime normativo, all’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

La riforma si applica sia agli eventi “parto” sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.      

Ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità continua ad essere necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell’aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.     

Alla luce della riforma non risulta più necessario, ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità o paternità, produrre le dichiarazioni di astensione dall’attività lavorativa di cui al paragrafo 1 della circolare n. 137/2007. Conseguentemente, il percepimento di compensi nel periodo di corresponsione dell’indennità di maternità o paternità non preclude l’erogazione dell’indennità stessa.

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