Eureka Previdenza

Cumulo pensione-redditi

Pensione ai superstiti

(Tabella F) (circ.108/2023)

In base all’art.16, comma 3, della legge 21/12/1978, n. 843, le pensioni ai superstiti erogate ad un unico titolare non erano cumulabili con i redditi da lavoro dipendente per la quota corrispondente agli eventuali aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma dell'art. 10 della legge 3/06/ 1975, n. 160, fatto comunque salvo l'importo di pensione corrispondente al trattamento minimo. L'incumulabilità degli aumenti di perequazione in cifra fissa opera anche sulla tredicesima mensilità di pensione. L'incumulabilità opera, in ogni caso, fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione (circolare n. 91 del 31 marzo 1995, punto 3)
In applicazione delle disposizioni dell’articolo 72, comma 1, della legge n.388 a decorrere dal 1° gennaio 2001 per le pensioni ai superstiti liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999), gli aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma del predetto articolo 10 sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 4, capoverso 2°).
Continuano invece a trovare applicazione, in assenza di un’esplicita abrogazione, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo cui gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella F allegata alla medesima legge (circolare n. 234, punto 1, del 25 agosto 1995). Ciò anche nei casi di pensioni ai superstiti liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999).

I limiti di cumulabilità previsti dalla legge n. 335 trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle; non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.
L'incumulabilità opera per le pensioni con decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi; per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1* settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Cumulo pensione-redditi

Pensione ai superstiti

(Tabella F) (circ.108/2023)

In base all’art.16, comma 3, della legge 21/12/1978, n. 843, le pensioni ai superstiti erogate ad un unico titolare non erano cumulabili con i redditi da lavoro dipendente per la quota corrispondente agli eventuali aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma dell'art. 10 della legge 3/06/ 1975, n. 160, fatto comunque salvo l'importo di pensione corrispondente al trattamento minimo. L'incumulabilità degli aumenti di perequazione in cifra fissa opera anche sulla tredicesima mensilità di pensione. L'incumulabilità opera, in ogni caso, fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione (circolare n. 91 del 31 marzo 1995, punto 3)
In applicazione delle disposizioni dell’articolo 72, comma 1, della legge n.388 a decorrere dal 1° gennaio 2001 per le pensioni ai superstiti liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999), gli aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma del predetto articolo 10 sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 4, capoverso 2°).
Continuano invece a trovare applicazione, in assenza di un’esplicita abrogazione, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo cui gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella F allegata alla medesima legge (circolare n. 234, punto 1, del 25 agosto 1995). Ciò anche nei casi di pensioni ai superstiti liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999).

I limiti di cumulabilità previsti dalla legge n. 335 trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle; non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.
L'incumulabilità opera per le pensioni con decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi; per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1* settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Redditi influenti

Redditi influenti (circ. 38/96) (Vedi rilevanza 11)

Ai fini della cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, a norma dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335, debbono essere valutati:

  • i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Sono esclusi:

  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
  • la pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione.

In caso di titolarità da parte dello stesso soggetto di più pensioni ai superstiti, tali pensioni sono escluse dal computo dei redditi da valutare al fine dell'applicazione della normativa in parola.

L'incumulabilità opera per le pensioni con decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi; per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1* settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Sentenza della Corte Costituzionale - La riduzione secondo la tabella F non può essere superiore alla concorrenza dei redditi

In materia di pensioni ai superstiti, l’articolo 1, comma 41, terzo e quarto periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce che: “Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 8-30 giugno 2022, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale - Corte Costituzionale n. 27 del 6 luglio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

In particolare, nella richiamata pronuncia la Corte Costituzionale ha confermato, in relazione alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, che la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, in quanto "la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività [...]. Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza”.

Secondo la Corte, la disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, viola il principio di ragionevolezza nella parte in cui le disposizioni censurate non prevedono un tetto alle decurtazioni del trattamento ai superstiti cagionate dal possesso di un reddito aggiuntivo e che, pertanto, la formulazione del terzo e quarto periodo deve essere integrata mediante la previsione del limite della “concorrenza dei redditi”.

Tanto rappresentato, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni amministrative e chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 1, comma 41, terzo e quarto periodo, della legge n. 335/1995, alla luce della dichiarazione di illegittimità del combinato disposto dei medesimi periodi da parte della Corte Costituzionale.

2. Ambito di applicazione

In applicazione della Tabella F allegata alla legge n. 335/1995, richiamata dall’articolo 1, comma 41, della medesima legge, la pensione ai superstiti può essere cumulata con i redditi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione di quattro fasce di reddito. In particolare, nel caso di:

  • reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
  • reddito superiore a tre volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione);
  • reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione);
  • reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione).

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

Per effetto del principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2022, la decurtazione della pensione ai superstiti nella percentuale prevista in relazione alle fasce nelle quali si colloca il reddito dell’anno di riferimento, ferma restando l’applicazione della c.d. salvaguardia, non può comportare una riduzione in misura superiore ai redditi percepiti dal beneficiario.

Ne consegue che, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale, le pensioni ai superstiti per le quali trovino applicazione i limiti di cumulabilità di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995, devono essere definite secondo i criteri enunciati dalla Corte e sopra descritti.

Pertanto, l’Istituto procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, laddove l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al citato articolo 1, comma 41, con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi.

Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati e gli interessi legali e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di riliquidazione del trattamento, fermi restando gli effetti di eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Vedova divorziata e figlio nato da altra relazione, non conviventi

Vedova divorziata e figlio nato da altra relazione, non conviventi

I limiti si applicano a carico del coniuge superstite anche quando contitolari della pensione siano uno o più minori, studenti o inabili figli, però, del solo deceduto e non anche del coniuge superstite stesso, ossia quando contitolari sono la vedova e il figlio o i figli che il deceduto ha avuto non dalla vedova ma da un'altra donna, l'incumulabilità opera a tutti gli effetti in quanto vedova e figlio non appartengono allo stesso nucleo familiare.

Pensione ai superstiti e rendita INAIL

Pensione ai superstiti e rendita INAIL

Criteri operanti dall'1/9/1995 al 30/06/2000 (circolare 187/2001)

L' articolo 1, comma 43, della legge n. 335, come interpretato dalla Corte di Cassazione, deve aver riguardo esclusivamente alla pensione di reversibilità proveniente da pensione di inabilità.

Vanno peraltro escluse dal divieto di cumulo le pensioni di reversibilità provenienti da pensioni di inabilità il cui titolare sia deceduto anteriormente al 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335, e che quindi non siano state soggette al divieto di cumulo.

Il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge n. 335 diventa inoperante per le pensioni liquidate ai superstiti di titolare di pensione di vecchiaia, di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento, nonché ai superstiti di titolari di pensione di invalidità e per le pensioni indirette comprese quelle liquidate ai superstiti di titolare di assegno di invalidità.

L' articolo 1, comma 43, della legge n. 335 stabilisce che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D. P. R. 30.6.1965, n. 1124 fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della citata legge n. 335 con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

L’incumulabilità opera, fino a concorrenza della rendita, per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre 1995 in poi. Per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Con messaggio n. 8617 del 2.2.1996 è stato precisato che l’incumulabilità della pensione ai superstiti disciplinata dal predetto articolo 1 deve trovare applicazione anche nel caso di titolare di pensione di vecchiaia deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita vitalizia.

Con sentenze n. 16128, 16132 e 16136 del 2000 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell’esaminare l’articolo 1, comma 43, della legge n. 335 ha affermato che "l’interpretazione sistematica, quella letterale e quella conforme a Costituzione concorrono tutte nel senso di far ritenere che il divieto di cumulo in questione non riguardi i trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia".

Criteri operanti dall'1/7/2000

Dall'1 luglio 2000 la pensione ai superstiti è cumulabile con la rendita INAIL anche se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore. (vedi circolare 207/2000 e circolare 38/2001 e circolare 187/2001)

L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 aveva stabilito che "le pensioni di inabilità, di reversibilità e l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".

Il decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1^ Serie generale n. 277 del 27 novembre 2000 all’articolo 1, comma 2, aveva disposto che "Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, il divieto di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti , nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro a malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2000, anche se la pensione stessa è liquidata in data anteriore".(vedi circolare 207/2000).

L’articolo 73, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che "A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore".(vedi circolare 38/2001)

Il successivo articolo 78, comma 20, stabilisce che "Per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore".

Il comma 33 dello stesso articolo 78 ha, altresì, stabilito che "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001".