Eureka Previdenza

Legge 236 del 19 luglio 1993

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione.
Vigente al: 6-12-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1 febbraio 1993, n. 26.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e
12 febbraio 1993, n. 31.(1) ((2))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CONSO

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n. 218
(in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita'
"dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli
effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge
non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478,
art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7,
del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non
prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita' i
lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita'
possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita' nei modi e
con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del
decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19
luglio 1994, n. 451".

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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
nonche' dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, che ha
fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di
decreti-legge non convertiti (decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57,
decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 dicembre 1992, n.
472, decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, decreto-legge 8 ottobre
1992, n. 398, decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge
12 febbraio 1993, n. 31), nella parte in cui dette norme non
prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di
invalidita', nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di
disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di
invalidita', limitatamente al periodo di disoccupazione
indennizzato."
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
20 MAGGIO 1993, N. 148
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del
Regolamento CEE n. 2052/88", sono inserite le seguenti: "o del
regolamento CEE n. 328/88 cosi' individuate ai sensi del decreto-
legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della
siderurgia";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1
si tiene altresi' conto:
a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravita' o di
crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli
occupazionali, facendo riferimento ai criteri gia' definiti sulla
base della legislazione vigente per particolari settori;
b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di
depressione economica;
c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di
riconversione industriale o di deindustrializzazione;
d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o
ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio
storico e artistico";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di
iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di
economicita' e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni di opere
di pubblica utilita', di servizi terziari e di edilizia abitativa
economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre
anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unita'
lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unita'
effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare
complessivamente una annualita' del costo medio pro capite del
lavoro. Il beneficio e' cumulabile con le agevolazioni di cui agli
articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli
incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione
femminile, in conformita' ai principi di cui alla legge 10 aprile
1991, n. 125";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per
l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti,
societa', cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata
esperienza e capacita' tecnica nelle materie di cui al presente
articolo, nonche' con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1
dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti
all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti
di gestione attiva della mobilita' e dello sviluppo di nuova
occupazione, anche delineando metodi di valutazione della
fattibilita' dei progetti e dei risultati conseguiti";
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la
realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro
comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli
Stati membri, nonche' per le attivita' di cooperazione tra i servizi
per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei
servizi). - 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, e' riservata
allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione
dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili
ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonche' nel settore dei
servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle
persone handicappate in situazioni di gravita' di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non
autosufficienti.
2. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative
alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali
domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in
situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono
realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova
imprenditorialita' giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, come modificato
dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i
propri criteri e le proprie procedure.
3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le
caratteristiche delle societa' o delle cooperative di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le
modalita' di concessione delle agevolazioni.
Art. 1-ter. - (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per consentire la
realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate
ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione,
di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di
riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per
l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali,
nonche' per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi
comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva
dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di
infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti
occupazionali, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la
dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire
100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del
Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo'
avvalersi delle societa' di promozione industriale partecipate dalle
societa' per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di
gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione
disciolti, nonche' della GEPI S.p.A.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono
determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono essere
utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per
l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori
pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico
del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica
comunitaria, secondo le modalita' stabilite dalla legge 16 aprile
1987, n. 183, e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale".
All'articolo 2:
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il solo
anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione
della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la
Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato
con legge 5 gennaio 1953, n.30, e successive modificazioni,
congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di
lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul
predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio
1985, n. 49";
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi
dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3-ter. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n.
49, e' sostituito dal seguente:
"1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative
di cui all'articolo 14 le societa' finanziarie il cui capitale sia
posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e
lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione
di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto
dalle societa' e dalle associazioni che gestiscono i fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai
sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59";
i commi 4 e 5 sono soppressi;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis Un programma analogo a quello di cui al comma 9 e' presentato
dalle regioni Emilia Romagna e Toscana per i comprensori
dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della
trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e
dell'agricoltura. Per le finalita' di cui al presente comma e'
riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per
ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli
articoli 1 e 9".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
" Art. 2-bis. - (Attivita' di ricerca e sviluppo sui materiali
ceramici avanzati). - 1. In occasione del riaccorpamento totale
all'interno della struttura dell'ENEA delle attivita' di ricerca e
sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico
del medesimo ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Societa'
TEMAV, l'Ente predetto e' autorizzato, per assicurare continuita'
alle ricerche impostate, a rilevare le attivita' e le attrezzature
della TEMAV, nonche' ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro
ricerche, anche in deroga ai limiti di eta' previsti dalla normativa
vigente.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvedera',
previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei
titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun
lavoratore. Il trattamento economico spettante e' pari a quello
iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il
trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa
fronte con le ordinarie disponibilita' di bilancio dell'Ente".
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. E' autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione
idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi
secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle
rispettive autorita', per i bacini di rilievo interregionale dalle
rispettive autorita' o d'intesa tra le regioni competenti per
territorio, ove le autorita' non siano costituite, e per i bacini di
rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base
di criteri e modalita' adottati con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge
18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il
Comitato dei ministri cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e' integrato con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine
comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7";
al comma 4:
dopo le parole: "in conto residui" sono inserite le seguenti: "per la
parte capitale";
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre 1994
possono, comunque, essere utilizzate, con le finalita' orientate alla
ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto
residui per il 1992";
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome
autorizzati di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n.
505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti;
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Alla regione Calabria e' concesso nel periodo 1993-1995 un
contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi
nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi
nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle
finalita' previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n.
664, limitatamente ai lavoratori gia' occupati nel precedente
triennio. L'erogazione delle somme e' subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.
La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993
una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui
all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996,
una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al
presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "che occupano fino a quindici dipendenti" sono
sostituite dalle seguenti: "che occupano anche meno di quindici
dipendenti"; e dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Possono altresi' essere iscritti i lavoratori licenziati per
riduzione di personale che non fruiscano dell'indennita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici
iscritte nelle liste di mobilita', le azioni positive di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125"";
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4
settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai
lavoratori che godono dell'indennita' di mobilita' ai sensi della
legge 23 luglio 1991, n.223. I progetti socialmente utili debbono
comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i
beni culturali e ambientali";
i commi 10 e 11 sono soppressi;
sono aggiunti in fine, i seguenti commi:
"11-bis. l datori di lavoro che, per effetto della trasformazione
della loro natura giuridica da pubblica a privala, devono procedere
alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile
1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al
predetto obbligo. L'autorizzazione e' rilasciata, a domanda, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto
dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di
copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri
economici e gestionali delle imprese, secondo modalita' determinate
con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si
e' gia' verificata la trasformazione, devono presentare la domanda
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro
interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data
della trasformazione della loro natura giuridica.
11-ter. Le societa' cooperative ed i loro consorzi che siano stati
cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui
al comma 1 del medesimo articolo 19".
Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni che
alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano
personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo
18 della legge 9 marzo 1989, n.88, e successive modificazioni, del
decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni,
possono bandire concorsi per la copertura dei corrispondenti posti
vacanti nelle qualifiche funzionali per le quali sia richiesto il
titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo
grado, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico
riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita'
di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado
di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e
potenziale. Le medesime disposizioni si applicano al personale che
alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186,
nonche' dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Si
applicano altresi' al personale assunto ai sensi dell'articolo 10,
comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive
modificazioni.
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo
superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma
1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali
concorsi si prescinde dal requisito del limite di eta'.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato
esclusivamente mediante valutazione dei titoli e' ammesso a
partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai
sensi del comma 1, in deroga ai limiti di eta'. Ai candidati, qualora
conseguano l'idoneita' nelle prove di esame, e' attribuito un
punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore
al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla
durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non
appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la
funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli
organi ispettivi e di controllo interno di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di
lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei
vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I
relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole
amministrazioni.
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per
le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di
scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al
verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti
in rapporti a tempo indeterminato.
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2,
3 e 6 e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le
amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire
concorsi, ne' procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate,
ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi gia' autorizzati".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Contratti di solidarieta'). -

1. La riduzione dell'orario
di lavoro prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nonche' dal comma 5 del presente articolo, puo' essere
stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero,
settimanale, mensile o annuale.
2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una
riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una
riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed
assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al
trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione e'
del 25 per cento ed e' elevata al 30 per cento per le imprese
operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli
obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui
l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per
cento, la predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 e al 40
per cento. La presente disposizione trova applicazione con
riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e
fino alla data di scadenza del contratto di solidarieta' e comunque
non oltre il 31 dicembre 1995.
3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale
derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1,
comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. L'ammontare del trattarnento di integrazione salariale corrisposto
per i contratti di solidarieta' stipulati nel periodo compreso tra il
1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, e' elevato, per un periodo
massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento
perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo
all'impresa e' corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo
pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito
della predetta riduzione.
5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863,
che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso
della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, stipulano contratti di solidarieta', viene corrisposto, per un
periodo massimo di due anni, un contributo pari alla meta' del monte
retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario.
Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito
in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi
ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli
istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi
contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini
pensionistici si terra' conto, per il periodo della riduzione,
dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non
trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31
dicembre 1995.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata
dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15,
della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione e' disposta, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro
quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia
stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando
i trattamenti in essere.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le
imprese alberghiere, nonche' alle aziende termali pubbliche e private
operanti nelle localita' termali che presentano gravi crisi
occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, forma l'elenco delle localita' termali cui si
applicano le suddette disposizioni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per
le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove
occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con
orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi
bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una
prestazione di entita' non superiore a quella corrispondente alla
meta' del contributo pubblico destinato ai lavoratori.
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui
all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle
imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione
salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei
limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento
all'intero periodo di anticipazione.
10. Nel contratto di solidarieta' vengono determinate anche le
modalita' attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee
esigenze di maggior lavoro, puo' modificare in aumento, nei limiti
del normale orario contrattuale, l'orario ridotto deterrninato dal
medesimo contratto.
11. Per i contratti di solidarieta' gia' stipulati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma
10, puo' provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del
lavoro territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una
corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale
ovvero del contributo previsto dal comma 5.
13. Alle finalita' del presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7. Le modalita' di rimborso alle gestioni
previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui
all'articolo 1, comma 5".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano). -
1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite
tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche
tedesca e ladina, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le
prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale".
All'articolo 6:
al comma 4, dopo la parola: "obbligatoria", sono inserite le
seguenti: "e facoltativa";
al comma 5, dopo la parola: "obbligatoria", sono inserite le
seguenti: "e facoltativa";
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non puo'
altresi' collocare in mobilita' una percentuale di manodopera
femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata
con riguardo alle mansioni prese in considerazione".
5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilita' le
sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza,
avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per
l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un
colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e
professionali, anche disponibilita' e aspirazioni rispetto alla
ricollocazione al lavoro.
5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui
al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete
possibilita' di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con
le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le
regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la
ricollocazione dei lavoratori stessi.
5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per
l'impiego predispongono una relazione sull'attivita' svolta e sui
risultati ottenuti che e' trasmessa al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle
regioni, al Parlamento e al CNEL";
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8-bis. A decorrere dal 1 febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei confronti
dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze
delle Comunita' europee, a norma del Regolamento n. 31 (CEE), n. 11
(CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal
Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 29 febbraio
1968, e successive modificazioni.
8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei
contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli
effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del
servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo
alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita'
lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1 gennaio
1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti
contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto";
al comma 10, l'ultimo periodo e' soppresso;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. La determinazione dei requisiti di eta' di cui all'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' effettuata con
riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di
vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992".
il comma 11 e' soppresso;
il comma 15 e' sostituito dal seguente:
"15. Le disposizioni di cui agli articoli l e 3 del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai
lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in
conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del
trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unita'
di personale dipendente da aziende pubbliche e private";
dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
"15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), della legge 26 luglio 1984, n.413, e l'espressione "stato
maggiore navigante, di cui al citato comma 2, lettera i), devono
intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche
di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche
equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai
quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5
dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del
regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per
conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti
nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il
beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
1993, n. 197, e' concesso per ulteriori 387 unita'. Il Ministro della
marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni
organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo
portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso
dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando,
nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unita' cui
assegnare il predetto beneficio";
sono aggiunti, in fine i seguenti commi:
"17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il
comrna 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento
relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia
disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive
estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da
imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori
che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso
del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la
retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve
intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del
trattamento di mobilita'.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12
luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati
successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure
di liquidazione, le norme in materia di mobilita' e del relativo
trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di
trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale
iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate
condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il
calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilita'".
17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di
commisurazione dell'indennita' giornaliera di disoccupazione di cui
al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40
per cento, la percentuale stessa e' elevata al 25 per cento a
decorrere dal 1 luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo
onere si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del
presente decreto".
All'articolo 7:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' inserito il seguente:
"2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da
formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone,
ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento
diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il
nucleo familiare ove spettanti";
al comma 4, sono soppresse le parole: ", purche' ad essi si applichi,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo
contratto nazionale di lavoro";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta della regione Sardegna, la societa' Iniziative
Sardegna s.p.a. (INSAR) e' autorizzata ad assumere ed a reimpiegare,
secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i
lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto
1977, n.675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che
siano stati licenziati da aziende per le quali e' stata conclusa o
avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito
dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresi' ai
lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa
integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e
successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive
modificazioni, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 12
della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al
decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi
quelli gia' collocati in mobilita'.
6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente
articolo e' concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni.
6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti
l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di
ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40
miliardi all'INSAR per il 1993.
6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il
conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo
onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro";
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3
dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n.223, sono estese alle
imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di 50
addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese
di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente
comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che
occupino piu' di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi,
nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni
1993, 1994 e 1995";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"10-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n.
49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le
seguenti "o che abbiano iniziato l'attivita'".
10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della
cassa integrazione straordinaria e' equiparata al termine previsto
per l'attivita' del commissario".
All'articolo 8:
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali
sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i
requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge
23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento
anche all'attivita' espletata presso l'impresa di provenienza. Alla
relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in
lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione
del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'articolo 3,
comma 9, del presente decreto";
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4
dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano
nel senso che il mancato versamento delle mensilita' alla gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita' di cui
al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori
interessati, del diritto a percepire l'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223".
All'articolo 9:
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e
le province autonome possono contribuire al finanziamento di:
interventi di formazione continua, di aggiornamento o
riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale
che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende
beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale;
interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per
dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al
20 per cento del costo delle attivita', nonche' interventi di
formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste
di mobilita', formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese
e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei
lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli
organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione
professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari
possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli
interventi formativi di cui al presente comma non puo' prevedere il
rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale
clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di
formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario
della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai
fondi comunitari";
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni
e le province autonome approvano i progetti di intervento di
formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la
formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e
iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad
attivita' socialmente utili. La partecipazione a tale attivita', per
tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda
dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego
competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso
tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui
al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione
continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle
disponibilita' del Fondo per la formazione professionale di cui al
comma 5, nonche', per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti
di formazione professionale, sulla disponibilita' di cui al decreto-
legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre
1988, n. 492;
il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, le universita', i
provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i
centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei
rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva
comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente
e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla
regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori
di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali,
ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria
territoriali, siano disponibili ad ospitarli";
al comma 16:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o
professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due
mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di
apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e
i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un
tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attivita'. I
predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti
alle categorie protette, portatori di handicap";
alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: ", garantendo
comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed
organizzativo delle attivita'";
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria
superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o
specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi
piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti
sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica
o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle
proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le
singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi
sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di
appositi accordi o convenzioni con le universita', le attivita' di
formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi
utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari
finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari";
al comma 17, dopo le parole: "suindicati rapporti,", sono inserite le
seguenti "compresa l'individuazione del tutor, delle sue
caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione
di tale figura professionale, ".
Dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis. - (Lavoratori stagionali). -1. Il comma 2 dell'articolo
23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' sostituito dal seguente:
"2. I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con
contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo
8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di
precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima
qualifica, a condizione che manifestino la volonta' di esercitare
tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro".
2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1
del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a
determinare la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 9-ter. - (Disposizioni per l'ENI spa). - 1. A seguito della
trasformazione dell'ENI in societa' per azioni ai sensi del decreto-
legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti riassetti organizzativi e
produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI spa puo' predisporre un
programma biennale di prepensionamenti di anzianita', riguardante
anche le societa' del gruppo, nei limiti di 1.500 unita'. Di tale
programma deve essere data comunicazione alle organizzazioni
sindacali interessate aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al
comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianita'
contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi
lavoratori il trattamento pensionistico di anzianita' viene erogato
con una maggiorazione dell'anzianita' contributiva e assicurativa
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35
anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta
assicurazione generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al
periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e
quella del compimento dell'eta' pensionabile in vigore al momento
della presentazione della domanda di pensione.
3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate
irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che
siano gia' in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li
matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. L'ENI spa, sulla base del programma di cui al comma 1 e delle
domande presentate, provvedera' a selezionare le stesse,
trasmettendole all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si
estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la
trasmissione delle domande stesse.
5. L'ENI spa e le societa' del gruppo interessate corrispondono per
ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni
gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari
all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilita'. Dette somme sono corrisposte entro trenta
giorni dalla richiesta all'INPS e all'lNPDAI in unica soluzione o in
un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei
mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi
nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.
Art. 9-quater. - (Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti
politici). - 1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio
1974, n. 195, e successive modificazioni, attualmente in servizio,
nonche' quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile
1993, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni
di anzianita' assicurativa e contributiva agli effetti delle
disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno
facolta' di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
concessione della pensione di anzianita' con una maggiorazione
dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo
necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni
prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore
al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella
del compimento dell'eta' per il pensionamento di vecchiaia. La
concessione del trattamento pensionistico di cui al presente comma ha
decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1994.
2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1,
ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma
che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di
anzianita' assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di
lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono
corrisposti, a far data dal 1 settembre 1993, per un periodo non
superiore ad un anno, un'indennita' pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti
disposizioni, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove
spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto
alla necessita' di organico dichiarata dai predetti organismi.
3. I periodi di godimento dell'indennita' di cui al comma 2 sono
riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui
e' riferita la predetta anzianita'. L'indennita' e' corrisposta
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei
benefici di cui ai commi 1 e 2, nonche' il riepilogo delle necessita'
di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi
dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di
ammissione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli
anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a lire
23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Vigente al: 7-12-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della
difficile situazione economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Fondo per l'occupazione

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le
regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di
politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli
occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e
2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88
cosi' individuate ai sensi del decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione
del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che
presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di
lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle
intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee.
1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1
si tiene altresi' conto:
a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravita' o
di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli
occupazionali, facendo riferimento ai criteri gia' definiti sulla
base della legislazione vigente per particolari settori;
b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di
depressione economica;
c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di
riconversione industriale o di deindustrializzazione
d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico
o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio
storico e artistico.
2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di
iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di
economicita' e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni di opere
di pubblica utilita', di servizi terziari e di edilizia abitativa
economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di
lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unita' lavorativa occupata a
tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque
superare complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro.
3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalita' di cui
al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma 1, e
in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla
entita' del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici di
cui al presente articolo sono attribuiti con provvedimento
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nei
limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate alle imprese che
presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, con priorita' per le assunzioni collegate
a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine di presentazione
delle domande stesse. In fase di prima applicazione la domanda e'
presentata entro il 20 luglio 1995, per assunzioni da effettuarsi
entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono attribuiti nella misura
massima consentita dalla disciplina comunitaria sugli aiuti alle
imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40% rispettivamente,
mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile.
4. Nella domanda deve essere specificato, sotto la personale
responsabilita' del datore di lavoro ovvero imprenditore, che le
assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a
nuovi insediamenti produttivi, ovvero avvengono ad incremento
dell'organico calcolato sulla media dell'ultimo semestre e che,
durante il predetto periodo non sono intervenute riduzioni o
sospensioni di personale avente analoghe qualifiche professionali,
nonche' in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di cui
all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il
territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di
persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
6. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per
l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti,
societa', cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata
esperienza e capacita' tecnica nelle materie di cui al presente
articolo, nonche' con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1
dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti
all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti
di gestione attiva della mobilita' e dello sviluppo di nuova
occupazione, anche delineando metodi di valutazione della
fattibilita' dei progetti e dei risultati conseguiti.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per
l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di
spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al
presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al
predetto Fondo. (10) (11a) (13) (14) (16) (25) (28) (29) (36) (37)
(38) (39) (40) ((41))
7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la
realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro
comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli
Stati membri, nonche' per le attivita' di cooperazione tra i servizi
per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ,
salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si
avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal
fine. (5)
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e' autorizzata
la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi
per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun
esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. (5) (10)
(11) (13) (14) (16) (25) (28) (29)

-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 17, comma 1)
che "Per le finalita' di cui agli articoli 14 e 15 il fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno 1994 e per lire 80
miliardi per l'anno 1995."
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 4) che il Fondo di cui al
comma 7 del presente articolo e' rifinanziato per lire 19 miliardi
per l'anno 1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158
miliardi per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997,
intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni.
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 1, comma
4) che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente
articolo e' incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995. Ha
inoltre disposto (con l'art. 4, comma 9) che "Per le finalita' di cui
all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148
del 1993, e' incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995".
-------------
AGGIORNAMENTO (11a)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art. 29-quater,
comma 1) che il Fondo di cui al comma 7 del presente articolo e'
incrementato di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52 (in G.U. 21/03/1998, n.67), ha disposto (con
l'art. 3, comma 1) che per il rifinanziamento del Fondo di cui al
comma 7 del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 714
miliardi a decorrere dall'anno 2000.
-------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 3, comma 8)
che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente
articolo e' rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a
decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte
di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
La L. 17 maggio 1999, n. 144, ha disposto (con l'art. 66, comma 1)
che il Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente
articolo e' incrementato di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno
2000.
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che il
Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del presente articolo e'
incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 68)
che "A tale fine e' stabilito uno specifico incremento del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal D.L. 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008,
n. 126, ha disposto (con l'art. 2, comma 119) che le risorse del
Fondo di cui al comma 7 del presente articolo sono ridotte di 55
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
-------------
AGGIORNAMENTO (36)
La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 33, comma
20) che " L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2012".
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 65)
che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di
euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700
milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016".
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma
15) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro
annui a decorrere dall'anno 2015".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 254) che "In
considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della
prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli
interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito
dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni
centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di euro 200 milioni per l'anno 2013".
-------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla
L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere
a) e c)) che "In considerazione del perdurare della crisi
occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata
tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il
perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse gia'
destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013
oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in
vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di
cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e rilevata l'eccezionalita' della situazione di emergenza
occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto
fine, anche tramite la ridestinazione di somme gia' diversamente
finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:
- a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere
destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in
deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui
all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il
perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici
contributivi".
[...]
- "c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro".
-------------
AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che
"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro
per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92".
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che
"Ferme restando le risorse gia' destinate dall'articolo 1, comma 253,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013
oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni
di euro da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali
in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28
giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle
risorse da destinarsi per le medesime finalita' alle Regioni
interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253
della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via
prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga
nelle predette Regioni".
Art. 1-bis.
(Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi).
1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, non superiore al 10 per cento, e' riservata allo sviluppo di
nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica,
della tutela ambientale , dell'agricoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali, della fruizione dei
beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed
industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b
del regolamento (Cee) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988,
relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive
modificazioni, nonche' nel settore dei servizi socio-assistenziali
domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in
situazioni di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti.
2. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative
alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali
domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in
situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono
realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova
imprenditorialita' giovanile, di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, come modificato
dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i
propri criteri e le proprie procedure.
3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le
caratteristiche delle societa' o delle cooperative di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n 44, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le
modalita' di concessione delle agevolazioni.
3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi' destinate alla
promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella
misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente
o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4,
comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del
beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, competente per territorio.
((18))

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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma
2, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui al comma 1, sono abrogati: ((...))
b) l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
Art. 1-ter
(Fondo per lo sviluppo).
1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle
situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di
reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove
iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo
esistente, con priorita' per l'attuazione dei programmi di riordino
delle partecipazioni statali, nonche' per promuovere azioni di
sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla
promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso
interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in
relazione ai connessi effetti occupazionali, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo
per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per
l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995. ((Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo
e' stabilita in 10 milioni di euro.))
2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle disponibilita' del
Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. ((Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato
per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di
repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di
priorita' per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle
aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonche' i
criteri di selezione dei soggetti a cui e' attribuita la gestione dei
programmi di sviluppo locale connessi.))
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo'
avvalersi delle societa' di promozione industriale partecipate dalle
societa' per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di
gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo 15 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione
disciolti, nonche' della GEPI S.p.A.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono
determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 possono essere
utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per
l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori
pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico
del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica
comunitaria, secondo le modalita' stabilite dalla legge 16 aprile
1987, n. 183, e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Art. 2.
Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione
1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con
l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto
articolo. Al Fondo e' conferita una ulteriore somma di lire 15
miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi
anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi
dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782,
affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni
1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25
miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito
dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10
miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento
per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative
mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento
delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381. Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi
sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il
credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro,
istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n.30, e
successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed
interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti
accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'articolo 1 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in
liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi
dell'impresa o dalla cessazione della sua attivita', intendano
rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono
compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi
dell'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni
di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3-ter. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n.
49, e' sostituito dal seguente:
1. "In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative
di cui all'articolo 14 le societa' finanziarie il cui capitale sia
posseduto per almeno 1'80 per cento da cooperative di produzione e
lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione
di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto
dalle societa' e dalle associazioni che gestiscono i fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai
sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".
4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo
6 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' prorogato al 31
dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative
al programma di promozione industriale della SPI ed al programma
speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.
7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di
intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a.
in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive
modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della
produzione agricola, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione
nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2,
comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1997, N. 266)).
9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico
ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola,
la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli
obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonche' al Presidente del
Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo.
Per le finalita' di cui al presente comma e' riconosciuto un
finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle
risorse di cui ai predetti articoli.
9-bis Un programma analogo a quello di cui al comma 9 e' presentato
dalle regioni Emilia Romagna e Toscana per i comprensori
dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della
trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e
dell'agricoltura. Per le finalita' di cui al presente comma e'
riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per
ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli
articoli 1 e 9.
Art. 2-bis.
(( (Attivita' di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati).
))
((1. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della
struttura dell'ENEA delle attivita' di ricerca e sviluppo sui
materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo
ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Societa' TEMAV,
l'Ente predetto e' autorizzato, per assicurare continuita' alle
ricerche impostate, a rilevare le attivita' e le attrezzature della
TEMAV, nonche' ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro
ricerche, anche in deroga ai limiti di eta' previsti dalla normativa
vigente.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvedera',
previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei
titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun
lavoratore. Il trattamento economico spettante e' pari a quello
iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratoli conservano il
trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa
fronte con le ordinarie disponibilita' di bilancio dell'Ente)).
Art. 3.
Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale
((1. E' autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione
idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi
secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle
rispettive autorita', per i bacini di rilievo interregionale dalle
rispettive autorita' o d'intesa tra le regioni competenti per
territorio, ove le autorita' non siano costituite, e per i bacini di
rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base
di criteri e modalita' adottati con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge
18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni. Il
Comitato dei ministri cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e' integrato con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale)).
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresi' i criteri per la
ripartizione di cui al comma 7 e le modalita' per l'esercizio del
potere sostitutivo da parte del presidente della giunta regionale o
della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici
incaricati della realizzazione dei singoli interventi.
((3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Cazzetta Ufficiale del
decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine
comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7)).
4. Le somme iscritte in conto residui ((per la parte capitale))
nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in
bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere
impegnate nell'anno 1993 per le finalita' di cui al comma 1. ((Entro
il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le
finalita' orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non
impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10
aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio
1990, iscritte in conto residui per il 1992)).
((4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome
autorizzati di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n.
505, deve intendersi ricompresa anche la Cassa depositi e prestiti)).
5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non
impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per
le finalita' di cui al comma 1.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto
riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di
carattere compensativo, anche nel conto dei residui.
7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini
idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei
Ministri di cui al comma 3.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori
pubblici, sono individuate le disponibilita' nel conto residui del
bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere
impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di
pubblica utilita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento
delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla
occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4.
Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi
predisposti dall'autorita' di bacino e dalle regioni, d'intesa fra
loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.
((9. Alla regione Calabria e' concesso nel periodo 1993-1995 un
contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi
nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi
nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle
finalita' previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n.
664, limitatamente ai lavoratori gia' occupati nel precedente
triennio. L'erogazione delle somme e' subordinata agli adempimenti di
cui all'articolo 1, comma 2,- del decreto-legge 3 febbraio 1986, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.
La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993
una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui
all'articolo 1 della citata legge n. 664 del 1984 fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e, entro il 30 giugno 1996,
una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al
presente comma. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni)).
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
Art. 4.
Norme in materia di politica dell'impiego
1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti
i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di
produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti
per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, quale risulta
dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2,
comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. Possono altresi' essere
iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non
fruiscano dell'indennita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio
1991, n. 223. L'iscrizione, che non da' titolo al trattamento di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere
richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del
licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non
contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego,
la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di
lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo,
trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli
adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n.
223. (10) ((22))
2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilita' di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non
beneficiano dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della
predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze
previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno
diritto all'indennita' in base all'eta' e all'ubicazione dell'unita'
produttiva di provenienza.
3. Ai datori di lavoro, comprese le societa' cooperative di
produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal
lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei
dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di
acquisire professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei
lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di
personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o
ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento
straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche
non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei
mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8,
comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura
ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'eta' del
lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di
dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la
generalita' dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonche' quelli" a
"d'integrazione salariale".
4. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici
iscritte nelle liste di mobilita', le azioni positive di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125".
5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere
ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del
Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo
7".
6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e
gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti
nelle liste di mobilita' di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto
del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione
salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di
mobilita', possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale
degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle
categorie medesime.
7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del
Ministero per i beni culturali e ambientali puo' essere utilizzato
anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti
socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennita' di
mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
7-bis. I progetti socialmente utili di cui al decreto-legge 4
settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai
lavoratori che godono dell'indennita' di mobilita' ai sensi della
legge 23 luglio 1991, n.223. I progetti socialmente utili debbono
comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i
beni culturali e ambientali.
8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e' autorizzata
l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50
miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base
dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal comune e
dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a
trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere
pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche', prima del
trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno
intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmettera'
copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed
al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono
autorizzati ad utilizzare, per le finalita' di cui al presente
articolo, le eventuali disponibilita' non utilizzate derivanti dai
contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618,
e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
11-bis. l datori di lavoro che, per effetto della trasformazione
della loro natura giuridica da pubblica a privala, devono procedere
alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile
1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al
predetto obbligo. L'autorizzazione e' rilasciata, a domanda, dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto
dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di
copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri
economici e gestionali delle imprese, secondo modalita' determinate
con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si
e' gia' verificata la trasformazione, devono presentare la domanda
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro
interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data
della trasformazione della loro natura giuridica.
11-ter. Le societa' cooperative ed i loro consorzi che siano stati
cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto presentino la relativa domanda
corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo
articolo 19. (11)

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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla L. L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 3,
comma 2) che il termine per la reiscrizione di cui comma 11-ter del
presente articolo resta fissato al 30 giugno 1994.


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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 2, comma
1-bis) che i termini per l'iscrizione nelle liste di mobilita' di cui
al presente articolo non si applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1
gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 4-bis.
(Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche
amministrazioni).
1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore
del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a
tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre
1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n.88, e
successive modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261,
dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni, possono bandire concorsi per la copertura
dei corrispondenti posti vacanti nelle qualifiche funzionali per le
quali sia richiesto il titolo di studio superiore a quello di scuola
secondaria di primo grado, previa valutazione dei carichi di lavoro
con specifico riferimento alla quantita' totale di atti e di
operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni e,
ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla
domanda espressa e potenziale. Le medesime disposizioni si applicano
al personale che alla data del 31 dicembre 1989 era in servizio ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli
articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 1186, nonche' dell'articolo 7 della legge 29
novembre 1984, n. 798. Si applicano altresi' al personale assunto ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730,
e successive modificazioni.
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato
previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione
del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la
partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite
di eta'.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato
esclusivamente mediante valutazione dei titoli e' ammesso a
partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai
sensi del comma 1, in deroga ai limiti di eta'. Ai candidati, qualora
conseguano l'idoneita' nelle prove di esame, e' attribuito un
punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore
al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla
durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non
appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la
funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli
organi ispettivi e di controllo interno di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di
lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei
vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I
relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole
amministrazioni. (6)
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche
per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello
di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni,
ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in
relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione
dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato. (9) (12a) ((15))
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi
2, 3 e 6 e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le
amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire
concorsi, ne' procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate,
ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi gia' autorizzati.

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
L. 17 maggio 1995, n. 186, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4- bis,
comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle
pubbliche amministrazioni, gia' prorogati ai sensi del comma 5 del
medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31
dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
delle singole amministrazioni."
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 2) le operazioni di
trasformazione dei rapporti di lavoro previste dal comma 6 del
presente articolo devono concludersi entro il 31 dicembre 1995.

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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 18)
che le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste
dal comma 6 del presente articolo, concernenti il Ministero per i
beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1996.

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AGGIORNAMENTO (12a)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549, come modificata dalla L. 27
dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che le
operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dal
comma 6 del presente articolo devono concludersi entro il 31 dicembre
1995.

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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 2, comma 18)
che le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste
dal comma 6 del presente articolo, concernenti il Ministero per i
beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1998.
Art. 5.
(Contratti di solidarieta').
1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' dal comma 5 del
presente articolo, puo' essere stabilita nelle forme di riduzione
dell'orario giornaliero, settimanale, o mensile.
2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo
1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una
riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una
riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed
assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al
trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione e'
del 25 per cento ed e' elevata al 30 per cento per le imprese
operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli
obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui
l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per
cento, la predetta misura e' elevata, rispettivamente, al 35 e al 40
per cento. La presente disposizione trova applicazione con
riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e
fino alla data di scadenza del contratto di solidarieta' e comunque
non oltre il 31 dicembre 1995. (10)
3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale
derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1,
comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. L'ammontare del trattarnento di integrazione salariale
corrisposto per i contratti di solidarieta' stipulati nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, e' elevato,
per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del
trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso
periodo all'impresa e' corrisposto, mediante rate trimestrali, un
contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto
a seguito della predetta riduzione. (10)
5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863,
che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso
della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, ((o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per
giustificato motivo oggettivo,)) stipulano contratti di solidarieta',
viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo
pari alla meta' del monte retributivo da esse non dovuto a seguito
della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in
rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i
lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura
di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi
compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai
soli fini pensionistici si terra' conto, per il periodo della
riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente
disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi
successivi al 31 dicembre 1995. (10) (13) (14) (17) (19) (21) (23)
(24) (26) (27) (30)
6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata
dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15,
della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione e' disposta, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro
quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia
stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando
i trattamenti in essere.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le
imprese alberghiere, nonche' alle aziende termali pubbliche e private
operanti nelle localita' termali che presentano gravi crisi
occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, forma l'elenco delle localita' termali cui si
applicano le suddette disposizioni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese
artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di
sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto
da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali
istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di
entita' non inferiore alla meta' della quota del contributo pubblico
destinata ai lavoratori. (13) (14) (17) (19) (21) (23) (24) (26) (27)
(30)
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle
imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione
salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei
limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento
all'intero periodo di anticipazione. (10)
10. Nel contratto di solidarieta' vengono determinate anche le
modalita' attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee
esigenze di maggior lavoro, puo' modificare in aumento; nei limiti
del ; normale orario contrattuale, l'orario ridono deterrninato dal
medesimo contratto.
11. Per i contratti di solidarieta' gia' stipulati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma
10, puo' provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del
lavoro territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una
corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale
ovvero del contributo previsto dal comma 5.
13. Alle finalita' del presente articolo si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalita' di rimborso alle
gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui
all'articolo 1, comma 5.
(10)

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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 4, comma
9) che il presente articolo "va interpretato nel senso che ai
contratti di solidarieta' stipulati nel periodo compreso tra il 1
gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in
conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque
applicate, per quanto concerne, l'entita' del trattamento di
integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863."
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che i commi 2 e 4 del
presente articolo non trovano appilcazione per i contratti stipulati
successivamente alla data del 14 giugno 1995.
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 5) che il comma 5 del
presente articolo si interpreta nel senso che il termine in esso
previsto segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto
di solidarieta' deve essere stipulato per poter accedere al beneficio
ivi previsto.


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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le
disposizioni di cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano
applicazione fino al 31 dicembre 1998.


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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 23 dicembre 1998,
n. 448, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 1999.


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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 23 dicembre 1999,
n. 488, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2000.


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 23 dicembre 2000,
n. 388, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2001.


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AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 28 dicembre 2001,
n. 448, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2002.


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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 27 dicembre 2002,
n. 289, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2003.


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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 24 dicembre 2003,
n. 350, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2004.


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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006,
n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2007.


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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla L. 24 dicembre 2007,
n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di
cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano applicazione fino al
31 dicembre 2008.


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AGGIORNAMENTO (30)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dal D.L. 24 dicembre 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28
gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le
disposizioni di cui ai commi 5 e 8 del presente articolo trovano
applicazione fino al 31 dicembre 2009.
Art. 5-bis.
(( (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano). ))
((1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali
costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze
linguistiche tedesca e ladina, di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i
diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale)).
Art. 6.
Misure per la tutela del reddito
1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il
computo dei diciotto mesi di occupazione e' riferito alla sussistenza
del rapporto di lavoro.
2. Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma 1
dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio
1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata
dell'esecuzione dei lavori edili prevista e' di diciotto mesi
nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o
superiore a trenta mesi consecutivi.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.
5-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'impresa non puo'
altresi' collocare in mobilita' una percentuale di manodopera
femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata
con riguardo alle mansioni prese in considerazione".
5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilita' le
sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza,
avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per
l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un
colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e
professionali, anche disponibilita' e aspirazioni rispetto alla
ricollocazione al lavoro.
5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui
al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete
possibilita' di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con
le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le
regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la
ricollocazione dei lavoratori stessi.
5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per
l'impiego predispongono una relazione sull'attivita' svolta e sui
risultati ottenuti che e' trasmessa al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle
regioni, al Parlamento e al CNEL.
6. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano
ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta
legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di
disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennita' di mobilita' sono incompatibili con i trattamenti
pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed
esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi. All'atto dell'iscrizione nelle
liste di mobilita', i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della
pensione di invalidita' devono optare tra tali trattamenti e quello
di mobilita'. In caso di opzione a favore del trattamento di
mobilita' l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidita'
resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento
ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo
corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del
trattamento di mobilita'. (7) ((36))
8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con
l'indennita' di mobilita', a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di
pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli
articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.
8-bis. A decorrere dal 1 febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, non trova applicazione nei
confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle
dipendenze delle Comunita' europee, a norma del Regolamento n. 31
(CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come
modificato dal Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio
del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni.
8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei
contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli
effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del
servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo
alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita'
lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1 gennaio
1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti
contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i
trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonche' per i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6
del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati
per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi,
con pari riduzione della durata del trattamento economico di
mobilita' per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione
degli stessi nella lista di mobilita' anche per il periodo per il
quale non percepiscono la relativa indennita'. (3) (10)
10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi
5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogato al 31
dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni
si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre
1993, ai lavoratori collocati in mobilita' da imprese appartenenti ai
settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa
e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonche' nelle aree
di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo
2 del regolamento CEE n. 2052/88. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 19
LUGLIO 1993, N. 236.
10-bis. La determinazione dei requisiti di eta' di cui all'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n 223, e' effettuata con
riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di
vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992. (5)
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236.
12. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilita' alla data del
31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del
trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993,
beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di
sei mesi. (3)
13. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23
luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilita' alla data del
31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un
ulteriore periodo di sei mesi. (3)
14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari,
regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di
collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati,
iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene
all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed
integrazioni.
15. Le disposizioni di cui agli articoli l e 3 del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai
lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in
conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del
trasporto marittimo, nel limite comunque non superiore a 800 unita'
di personale dipendente da aziende pubbliche e private.
15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), della legge 26 luglio 1984, n.413, e l'espressione "stato
maggiore navigante, di cui al citato comma 2, lettera i), devono
intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche
di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche
equiparate alle medesime. I comandanti e i direttori di macchina ai
quali si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 5
dicembre 1986, n. 856, il regime giuridico ed economico del
regolamento organico, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono optare, entro il 31 ottobre 1993, per
conservare l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti
nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il
beneficio di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
1993, n. 197, e' concesso per ulteriori 387 unita'. Il Ministro della
marina mercantile, con proprio decreto, determina le dotazioni
organiche e le relative eccedenze di ciascuna compagnia e gruppo
portuale sulla base delle giornate rispettivamente lavorate nel corso
dell'anno 1992 e nel primo trimestre dell'anno 1993, individuando,
nell'ambito delle eccedenze, il numero massimo di unita' cui
assegnare il predetto beneficio.
16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti
nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e
per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.
17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il
periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del decreto-
legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le
stesse modalita' di attuazione e di copertura dei relativi oneri.
17-bis. All'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il
comrna 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento
relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia
disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive
estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da
imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori
che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso
del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la
retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve
intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del
trattamento di mobilita'.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12
luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati
successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure
di liquidazione, le norme in materia di mobilita' e del relativo
trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di
trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale
iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate
condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il
diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il
calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro
precedente l'inizio del trattamento di mobilita'".
17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale
di commisurazione dell'indennita' giornaliera di disoccupazione di
cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, sia elevata al 40
per cento, la percentuale stessa e' elevata al 25 per cento a
decorrere dal 1 luglio 1993 fino al 31 dicembre 1993. Al relativo
onere si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del
presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4 dicembre 1993, n. 501, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo
sviluppo delle attivita' della GEPI secondo le linee del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle societa' non
operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del
Mezzogiorno [...] di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, [...] i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi
con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione
della durata del trattamento economico di mobilita' e ferma restando
l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilita' anche per il
periodo per il quale non percepiscano le relative indennita."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che i lavoratori di cui
ai commi 12 e 13 del presente articolo beneficiano di un ulteriore
periodo di sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti con
effetto dalla data di scadenza dei medesimi.


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 5, comma 7)
che la disposizione di cui al comma 10-bis, del presente articolo si
interpreta nel senso che il riferimento alle disposizioni legislative
in materia di pensionamento di vecchiaia in vigore al 31 dicembre
1992, opera sia relativamente all'eta' richiesta per l'ammissione al
beneficio del prolungamento dell'indennita' di mobilita', sia al
requisito di eta' per il pensionamento di vecchiaia.


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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n.
218 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dell'art. 1 della
medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da
precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti
(art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del
decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del
decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non
prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilita' i
lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita'
possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilita' nei modi e
con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del
decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19
luglio 1994, n. 451."


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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che per i lavoratori di cui al comma 9 del presente articolo,
"dipendenti dalle societa' non operative costituite dalla GEPI,
operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui
all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonche' per i
dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con
effetto dalla data di scadenza dei medesimi."

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AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
[...] nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori
che fruiscono di assegno o pensione di invalidita', nel caso si
trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto
di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita', limitatamente
al periodo di disoccupazione indennizzato."
Art. 7.
Norme in materia di cassa integrazione guadagni
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' sostituito dal seguente:
" 4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione
salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo
devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato
regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di
presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il
terzo comma del predetto articolo 7.".
1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' inserito il seguente:
"2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da
formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone,
ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento
diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il
nucleo familiare ove spettanti".
2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo
15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per "nuove
assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio
diretto ed immediato da societa' costituite dalla GEPI S.p.a. o da
societa' in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i
lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni
straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione
di spesa di cui al predetto comma 52.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la
propria validita' in quanto normativa speciale valevole per il
settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva
legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si
applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle
imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti
delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento
professionale, nonche' ai dipendenti delle aziende funzionalmente
collegate.
5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5,
secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI puo'
concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993
e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la
medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in
cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100,
ove si riscontri l'esistenza di particolari difficolta' di ordine
temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi,
oppure vengano riscontrate difficolta' anche esterne non imputabili
alla volonta' dell'azienda. (4) (5) ((10))
6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre
1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio
1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni
dell'attivita' produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da
cinque a cinquanta dipendenti, possono essere concesse per un periodo
non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu'
periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i
ventiquattro mesi in un triennio.
6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta della regione Sardegna, la societa' Iniziative
Sardegna s.p.a. (INSAR) e' autorizzata ad assumere ed a reimpiegare,
secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i
lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa
integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto
1977, n.675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che
siano stati licenziati da aziende per le quali e' stata conclusa o
avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresi'
ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di
trattamento speciale di disoccupazione e di cassa integrazione
guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni,
nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6
agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge
13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli gia' collocati in
mobilita'.
6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente
articolo e' concesso il trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni.
6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti
l'INSAR Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di
ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40
miliardi all'INSAR per il 1993.
6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il
conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo
onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro.
7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3
dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n.223, sono estese alle
imprese esercenti attivita' commerciali che occupino piu' di 50
addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese
di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente
comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che
occupino piu' di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi,
nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni
1993, 1994 e 1995. (9) ((10))
8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel
primo periodo le parole da "di omologazione" sino alle parole "dei
beni" sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono
inseriti i seguenti periodi: "Il trattamento straordinario di
integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al
concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di
mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai
lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di
dichiarazione di fallimento".
9. L'articolo 2- ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte
dell'INSAR). - 1. La societa' Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) e'
autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle
imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la
costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo,
terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in
mobilita'.
2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data
del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati
nelle liste di mobilita'.
3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalita' di cui
all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n.
721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n.
25, e' riconosciuto il trattamento di integrazione salariale
straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223.
4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei
lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione,
sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". ((10))
10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo
di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono
incrementati di lire 350 miliardi.
10-bis. All'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n.
49, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le
seguenti "o che abbiano iniziato l'attivita'".
10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della
cassa integrazione straordinaria e' equiparata al termine previsto
per l'attivita' del commissario. (4) (5) ((10))

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha disposto (con l'art. 1, comma
1-bis) che "Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova
applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali e'
applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto [...] dall'articolo 7, commi 5 e 10- ter, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236."

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, come modificato dal D.L. 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994,
n. 451, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le proroghe di cui
al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-bis non operano per i
lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236."

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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 22)
che " L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale
e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita'
commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori
turistici con piu' di cinquanta addetti di cui, rispettivamente,
all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e
prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa
complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui."

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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto:
- (con l'art. 3, comma 14) che gli interventi di cui al comma 9 del
presente articolo sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle
risorse allo scopo preordinate.
- (con l'art. 4, comma 7) che il limite di spesa di 28 miliardi di
lire per il 1994, previsto dal comma 5 del presente articolo e'
incrementato a 43 miliardi di lire e che "Il termine del 31 dicembre
1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla
decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla
richiesta dell'impresa."
- (con l'art. 4, comma 15) che il termine del 31 dicembre 1994 di
cui al comma 7 del presente articolo, relativo alle imprese di
spedizione e di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti e'
prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso
periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilita' ed
indennita' di mobilita'.
- (con l'art. 4, comma 34) che la durata dell'intervento salariale
di cui al comma 10-ter del presente articolo si intende in deroga ai
limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223.
Art. 8.
Norme in materia di licenziamenti collettivi
1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
" 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10,
e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui
all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5,
comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1,
nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo
sindacale.".
2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci
lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere
garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di
personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o piu'
lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.
4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la
facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori di cui all'articolo
4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i
lavoratori oggetto della procedura di mobilita' entro centoventi
giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa
indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4,
comma 9.
4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali
sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, i
requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge
23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento
anche all'attivita' espletata presso l'impresa di provenienza. Alla
relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in
lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione
del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'articolo 3,
comma 9, del presente decreto.
5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attivita'
di unita' produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di
riduzione del personale presso le unita' produttive appartenenti alla
stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti
nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento
straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario
di integrazione salariale e' concesso, su richiesta dell'impresa
interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i
limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. (4)
((5))
6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli
effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilita' dei lavoratori
interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al
comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della
comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle
esigenze tecniche produttive ed organizzative, e' disposta senza
meccanismi di rotazione. (4) ((5))
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica
immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5,
perche' ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attivita'
concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a
titolo di integrazione salariale.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 ed al comma 4
dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano
nel senso che il mancato versamento delle mensilita' alla gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, non comporta la sospensione della procedura di mobilita' di cui
al medesimo articolo 4 e la perdita, da parte dei lavoratori
interessati, del diritto a percepire l'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione
salariale, concessi ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo,
sono prorogati di dodici mesi. Tale proroga non opera per i
lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, nel modificare l'art. 1, comma 2 del
D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 gennaio 1994, n. 56, ha conseguentemente disposto (con l'art.
5, comma 12) che "Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata
del trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in
deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223."
Art. 9.
Interventi di formazione professionale
1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali
locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di
professionalita', le regioni e le province autonome possono stipulare
convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di
accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il
finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' erogare
contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione,
d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di
informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa
integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilita',
diretti a favorirne la ricollocazione anche in attivita' di lavoro
autonomo e cooperativo, nonche' servizi di informazione e di
orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di
domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorita' per quelli
in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del
lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale,
non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e
le province autonome possono contribuire al finanziamento di:
interventi di formazione continua, di aggiornamento o
riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale
che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40;
interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende
beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale;
interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per
dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al
20 per cento del costo delle attivita', nonche' interventi di
formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste
di mobilita', formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese
e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei
lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli
organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione
professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari
possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, d'intesa con le regioni. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 20 MAGGIO 1993, N. 148, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L.
28 NOVEMBRE 1996, N. 608. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 20 MAGGIO 1993,
N. 148, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N.
608.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di
formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la
formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e
iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad
attivita' socialmente utili. La partecipazione a tale attivita', per
tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda
dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego
competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso
tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui
al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione
continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.
((3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo'
prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o
a rischio di esclusione dal mercato del lavoro)).
4. Le attivita' ((di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e,
prioritariamente, 3-ter)) gravano sulle disponibilita' del Fondo per
la formazione professionale di cui al comma 5, nonche', per gli
interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione
professionale, sulla disponibilita' di cui al decreto- legge 17
settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n.
492.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le
risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento
contributivo gia' stabilito dalla disposizione contenuta
nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono
interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.
6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui
all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il
finanziamento delle attivita' di formazione professionale rientranti
nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della
medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a
livello nazionale degli enti di cui all'articolo 1 della legge 14
febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a
carico del Fondo di cui al comma 5.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 16
aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31
gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilita'
annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi,
destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali e'
chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalita'
ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le
residue disponibilita' del Fondo di cui al comma 5 in un modo
appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il
preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.
8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonche' quelli di cui
all'articolo 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
la commissione centrale per l'impiego, di cui e' membro di diritto il
dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e
la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito
sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono
rappresentate le regioni e le parti sociali.
9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono
mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno
1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento
dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del Fondo per la mobilita' della manodopera,
istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni.
10. Per assicurare la continuita' operativa delle attivita'
previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui
capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 5.
11. Nell'ambito della stessa gestione e' mantenuta evidenza
contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle
pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le
disponibilita' risultanti dall'eventuale riaccertamento delle
situazioni relative agli esercizi pregressi.
12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24,
25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti gia'
disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonche'
l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.
13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante
dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere
l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati
di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di
lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo
sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100
miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' di cui all'articolo 26, primo comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
14. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
15. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
16. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
17. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
18. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
Art. 9-bis.
(( (Lavoratori stagionali). ))
((1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e' sostituito dal seguente:
"2. I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con
contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'articolo
8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, hanno diritto di
precedenza nell'assunzione presso la stessa azienda, con la medesima
qualifica, a condizione che manifestino la volonta' di esercitare
tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro".
2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma
1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a
determinare la quota di riserva prevista dall'articolo 25, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.))
Art. 9-ter.
(( (Disposizioni per l'ENI spa). ))
((1. A seguito della trasformazione dell'ENI in societa' per azioni
ai sensi del decreto- legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dei previsti
riassetti organizzativi e produttivi, fino al 31 dicembre 1994 l'ENI
spa puo' predisporre un programma biennale di prepensionamenti di
anzianita', riguardante anche le societa' del gruppo, nei limiti di
1.500 unita'. Di tale programma deve essere data comunicazione alle
organizzazioni sindacali interessate aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al
comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianita'
contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi
lavoratori il trattamento pensionistico di anzianita' viene erogato
con una maggiorazione dell'anzianita' contributiva e assicurativa
pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35
anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta
assicurazione generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al
periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e
quella del compimento dell'eta' pensionabile in vigore al momento
della presentazione della domanda di pensione.
3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate
irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che
siano gia' in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li
matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4.
L'ENI spa, sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande
presentate, provvedera' a selezionare le stesse, trasmettendole
all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui
domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo
giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle
domande stesse.
5. L'ENI spa e le societa' del gruppo interessate corrispondono per
ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni
gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari
all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilita'. Dette somme sono corrisposte entro trenta
giorni dalla richiesta all'INPS e all'lNPDAI in unica soluzione o in
un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei
mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi
nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.))
Art. 9-quater.
(( (Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici). ))
((1. I dipendenti dei soggetti di cui alla legge 2 maggio 1974, n.
195, e successive modificazioni, attualmente in servizio, nonche'
quelli licenziati e disoccupati a decorrere dal 18 aprile 1993, che
possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti almeno ventotto anni di
anzianita' assicurativa e contributiva agli effetti delle
disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno
facolta' di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
concessione della pensione di anzianita' con una maggiorazione
dell'anzianita' assicurativa e contributiva pari al periodo
necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni
prescritto dalle disposizioni suddette ed in ogni caso non superiore
al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella
del compimento dell'eta' per il pensionamento di vecchiaia. La
concessione del trattamento pensionistico di cui al presente comma ha
decorrenza non anteriore al 1› gennaio 1994.
2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1,
ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma
che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di
anzianita' assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di
lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono
corrisposti, a far data dal 1› settembre 1993, per un periodo non
superiore ad un anno, un'indennita' pari al trattamento massimo di
integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti
disposizioni, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove
spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto
alla necessita' di organico dichiarata dai predetti organismi.
3. I periodi di godimento dell'indennita' di cui al comma 2 sono
riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione e della misura della pensione stessa Per tali periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui
e' riferita la predetta anzianita' L'indennita' e' corrisposta
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei
benefici di cui ai commi 1 e 2, nonche' il riepilogo delle necessita'
di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi
dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di
ammissione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per
gli anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a
lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).
Art. 10.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di
quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006
miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo
delle disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-
legge 1› aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181;
b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi
per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47
miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1 miliardo per l'anno 1997,
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione
di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
accertate al 31 dicembre 1992;
c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69
miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti
anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5;
d) quanto a lire 15 miliardi per l' anno 1993, ((mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6,
comma 15;))
e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi
per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995,
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS
dall'articolo 8, comma 1;
f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo
di parte delle maggiori entrate assicurate dall'articolo 3 del
decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56;
g) quanto a lire 103 miliardi per l'anno 1993, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 32 miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi in-
dicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del
presente decreto, anche nel conto residui.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11
maggio 1993.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 maggio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GIUGNI, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
SPAVENTA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO