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Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
Vigente al: 30-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151));
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151));
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico
un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni)).
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 6-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 6-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 2000, N. 53))
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 13.
L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi'
ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica,
religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
Art. 14.
Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo
nell'impresa familiare e' riconosciuto il diritto di rappresentare
l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di
ogni altra forma associativa.
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 16.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)).
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 e'
punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si
applicano le penalita' previste dall'articolo 31 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204.
Art. 17.
Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della
presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed
in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con
un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre
1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786,
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi e del gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 196))
Art. 19.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le
norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere
efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo
dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le
disposizioni della presente legge.
Sono altresi' nulle le disposizioni dei contratti collettivi o
individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli
statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute
nella presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO