Eureka Previdenza

Legge 898 del 1° dicembre 1970

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
Vigente al: 30-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a
norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di
conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la
comunione spirituale e materiale tra i coniugi non puo' essere
mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste
dall'articolo 3.
Art. 2.

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito
religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito
inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.
4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non
puo' essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle
cause previste dall'articolo 3, pronuncia la cessazione degli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
Art. 3.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
puo' essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge
e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per
fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici,
anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti non colposi, esclusi
i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore
morale e sociale;
((b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli
articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione,
costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione));
((c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio
ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio));
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne, per i
delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza
aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli
570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio
((. . .)).
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a
pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento
successivo del convenuto, la di lui inidoneita' a mantenere o
ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo
la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia stato condannato
per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale e'
ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di mente da
uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del
presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
accerta l'inidoneita' del convenuto a mantenere o ricostituire la
convivenza familiare;
b) e' stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e' stata omologata la
separazione consensuale ovvero e' intervenuta separazione di fatto
quando la separazione di fatto stessa e' iniziata ((almeno due anni
prima del 18 dicembre 1970)).
((In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le
separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre
anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale nella procedura di separazione personale
anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere
eccepita dalla parte convenuta)); nella separazione di fatto
iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono
dalla cessazione effettiva della convivenza.
((. . .)).
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle
lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si e' concluso
con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato,
quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti
commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di
punibilita' dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si e' concluso con sentenza
di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il
fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero
l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto
all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non e' stato consumato;
(( g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione di
attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164)).
Art. 4.

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo
dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del
luogo in cui il coniuge convenuto ha esidenza o domicilio. Qualora il
coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la
domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
del ricorrente e, se anche questi e' residente all'estero, a
qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo'
essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
dell'uno o dell'altro coniuge. ((6))
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la
domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili dello stesso e' fondata.
3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello
stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per
l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli
legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il
matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al
deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione
dei coniugi davanti a se', che deve avvenire entro novanta giorni dal
deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e
del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo'
depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un
curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente
incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le
ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale
personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di
un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda
non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il
presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione,
ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia
rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i
coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di
conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi
e i rispettivi difensori nonche', qualora lo ritenga strettamente
necessario anche in considerazione della loro eta', i figli minori,
da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della
prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione
e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente
provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente
e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o
modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la
stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella
dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i
termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile
ridotti a meta'.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna
altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di
memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo
163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura
civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai
sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso
codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di
procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piu'
essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo,
quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si
applica altresi' l'articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non
definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello
immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di
cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale,
emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione
dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal
momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la
sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche
compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di
consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza
dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni
all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale
ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli
interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 169 (in
G.U. 28/5/2008 n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo
sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale) comma inserito dalla
relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali), limitatamente alle parole
"del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in
mancanza,".
Art. 5.

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la
sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con
sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove
venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della
sentenza.
((La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito
del matrimonio.
Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, puo' autorizzare
la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito
aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei Figli
meritevole di tutela.
La decisione di cui al comma precedente puo' essere modificata con
successiva sentenza, per motivi di particolare gravita', su istanza
di una delle parti)).
La sentenza e' impugnabile da ciascuna delle parti.
((Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del
reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in
rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge
di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo' procurarseli
per ragioni oggettive.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento
automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di
svalutazione monetaria. Il tribunale puo', in caso di palese
iniquita', escludere la previsione con motivata decisione.
Su accordo delle parti la corresponsione puo' avvenire in unica
soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non
puo' essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto
economico.
I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al
presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e
ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio
personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone
indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita,
valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria)).
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto
delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della
decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore
dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie
sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il
giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da
ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione puo'
avvenire in una unica soluzione.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al
quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun
altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente
mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si
estingue se egli passa a nuove nozze.
Art. 6.

((1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice
civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati
durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di
passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono
affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con
esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ove
il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in
relazione all'eta' degli stessi, puo' essere disposto l'affidamento
congiunto o alternato.
3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con
cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione dei figli, nonche' le modalita' di
esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa
disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potesta'
su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal
tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere
di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo' ricorrere al
tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni
dettate, il tribunale valutera' detto comportamento al fine del
cambio di affidamento.
6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al
genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli
convivono oltre la maggiore eta'. In ogni caso ai fini
dell'assegnazione il giudice dovra' valutare le condizioni economiche
dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piu'
debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al terzo
acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile.
7. Il tribunale da' inoltre disposizioni circa l'amministrazione
dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della potesta'
sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi
al godimento dell'usufrutto legale.
8. In caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad
uno dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di
cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
9. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli
e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto
dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi
rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo
l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti
d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente
necessario anche in considerazione della loro eta', l'audizione dei
figli minori.
10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della
prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma
8, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento
e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai
figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento
automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di
svalutazione monetaria.
12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato
a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata
comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente
verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di
reperire il soggetto)).
Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile e' cosi'
modificato:
"I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore
che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il
matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge
ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con
rito religioso".
Art. 8.

Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio puo' imporre allo obbligato di prestare
idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli
possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5
e 6.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
((Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno,
dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di
almeno trenta giorni, puo' notificare il provvedimento in cui e'
stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere
periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a
versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al
coniuge inadempiente.
Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia,
il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti
per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento
ai sensi degli articoli 5 e 6.
Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti
terzi sia stato gia' pignorato al momento della notificazione,
all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui
spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore
precedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il
giudice dell'esecuzione.
Lo Stato e gli altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonche' gli altri enti datori di
lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui e' stabilita
la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge
cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a
quest'ultimo oltre la meta' delle somme dovute al coniuge obbligato,
comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori;
Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del
creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice puo'
disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare
l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla
corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette
a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della meta' per il
soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6)).
Art. 9.

1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i
provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico
ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative
alla misura e alle modalita' dei contributi da corrispondere ai sensi
degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge
superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilita', il
coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di
assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilita',
sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento
pensionistico sia anteriore alla sentenza. ((5))
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la
pensione di reversibilita', una quota della pensione e degli altri
assegni a questi spettanti e' attribuita dal tribunale, tenendo conto
della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata
pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo
articolo 5. Se in tale condizione si trovano piu' persone, il
tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri
assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi
sia successivamente morto o passato a nuove nozze. ((5))
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente,
i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al
trattamento di reversibilita'.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione
di reversibilita' o di parte di essa deve essere allegato un atto
notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale
risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che
accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei
beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.
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AGGIORNAMENTO (1a)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno-10 luglio 1975, n.
202 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1975, n. 188) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della
legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), nella parte in - cui non consente il normale
esercizio di facolta' di prova".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 5)che "Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1
dicembre 1970, n. 898, e successive modificaziioni, si interpretano
nel senso che per titolarita' dell'assegno ai sensi dell'articolo 5
deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da
parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata
legge n. 898 del 1970".
Art. 9-bis.

((A colui al quale e' stato riconosciuto il diritto alla
corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5,
qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso
dell'obbligato, puo' attribuire un assegno periodico a carico
dell'eredita' tenendo conto dell'importo di quelle somme, della
entita' del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilita', delle
sostanze ereditarie, del numero e della qualita' degli eredi e delle
loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi
patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica
soluzione.
Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno puo' avvenire
in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il
beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di
bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno puo' essere
nuovamente attribuito)).
Art. 10.

La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve
essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del
tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato
civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le
annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238.
Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli
articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli
effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 MARZO 1987, N. 74))
Art. 12.

((1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento
del figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche nel
caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio)).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO - REALE

Visto, il
Guardasigilli: REALE
Art. 12-bis.

((1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di
assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennita'
di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennita' viene a
maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento dell'indennita'
totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso
con il matrimonio)).
Art. 12-ter.

((1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata
sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la pensione di reversibilita' spettante ad essi per la
morte di un figlio deceduto per fatti di servizio e' attribuita
automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a ciascun
genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si
consolida automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza,
per la pensione di reversibilita' spettante al genitore del dante
causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)).
Art. 12-quater.

((1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla
presente legge e' competente anche il giudice del luogo in cui deve
essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio)).
Art. 12-quinquies.

((1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge
nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di
cui alla presente legge)).
Art. 12-sexies.

((1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione
dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge
si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale)).

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