Eureka Previdenza

Circolare 211 del 6 ottobre 1998

Oggetto:
Attribuzione, al coniuge divorziato, di una quota della pensione ai superstiti, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n.898/1970, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987,n. 74. Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.159 del 12 gennaio 1998.

1 -

PREMESSA

Come è noto, l'articolo 9, comma 3, della legge n.898/1970, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n.74, recante "Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio", stabilisce che, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione a questi spettante "è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare di assegno di cui all'articolo 5" della stessa legge n.898, e che "se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze".

Nelle istruzioni a suo tempo impartite per l'applicazione delle anzidette disposizioni era stato, tra l'altro, precisato che la quota di pensione attribuita dal Tribunale al coniuge divorziato ha natura di assegno alimentare e quindi non attribuisce al beneficiario la qualità di contitolare della pensione, con la conseguenza che, cessando il diritto del coniuge superstite (per morte o per altra causa), viene automaticamente meno il diritto alla quota di pensione attribuita dal Tribunale al coniuge divorziato (cfr. circolare n.53644 A.G.O. - n.10497 O/258 del 9 novembre 1987).

2 -

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.159/1998

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.159 del 12 gennaio 1998, risolvendo alcune questioni di interpretazione del comma 3 del citato articolo 9 sulle quali si erano verificati contrasti di giurisprudenza, si è pronunciata sulla posizione giuridica del coniuge divorziato in presenza di quello superstite, equiparando tale posizione a quella del coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilità o indiretta.

Con la citata sentenza, la Suprema Corte ha infatti affermato il principio che "ove al momento della morte dell'ex coniuge titolare di un diritto a pensione, allo stesso sopravvivano il coniuge divorziato (a sua volta titolare di assegno divorzile) ed un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, divorziato e superstite hanno pari ed autonomi diritti all'unico trattamento reversibilità che l'ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto".

La stessa Corte ha precisato, alla stregua di tale principio, che "il coniuge divorziato ha diritto sin dall'inizio a quel trattamento e che tale diritto è solo limitato quantitativamente dall'omologo diritto spettante all'altro coniuge", così che ciascuno di questi diritti è, appunto, "un diritto ad una quota" dell'unico trattamento di reversibilità in astratto spettante al coniuge superstite e ciò che viene diviso tra i contitolari è tale trattamento e non un diritto del coniuge superstite. Pertanto, "nell'ipotesi di decesso o di successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all'intero trattamento di reversibilità".

Nella considerazione che il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato spetta al Tribunale, che deve effettuare la ripartizione esclusivamente in base al criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni, la Suprema Corte ha rilevato che il compito dell'ente erogatore del trattamento previdenziale "consiste, e si esaurisce, nel determinare l'ammontare del trattamento globalmente spettante al coniuge sopravvissuto".

3 -

CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DELLA LEGGE N.898/1970, NEL TESTO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N.74/1987.

Avuto riguardo al carattere innovativo della sentenza in argomento, che ha comunque confermato che è il Tribunale che deve procedere all'attribuzione della quota di pensione indiretta o di reversibilità in favore dell'ex coniuge, i criteri di applicazione dell'articolo 9, comma 3, della legge n.898/1970, come sostituito dall'articolo 13 della legge n.74/1987, devono ritenersi modificati in conformità ai principi affermati dal Supremo Collegio.

Pertanto, al riconoscimento giudiziale di una quota di pensione in base alla citata disposizione di legge deve attribuirsi l'effetto di ripartire tra il coniuge divorziato e l'altro coniuge l'unico trattamento pensionistico che l'ordinamento prevede per il coniuge superstite, con la conseguenza che il coniuge divorziato diventa contitolare di detto trattamento e che la quota di sua pertinenza deve essere calcolata sull'importo della pensione di reversibilità che spetterebbe al coniuge superstite quale unico avente diritto, indipendentemente dalla situazione reddituale di quest'ultimo.

Qualora l'importo che spetterebbe al coniuge superstite così determinato risulti inferiore al trattamento minimo, ove ricorrano per il coniuge divorziato le condizioni previste per il diritto all'integrazione totale o parziale, l'integrazione stessa deve essergli corrisposta in misura corrispondente alla sua quota di titolarità dell'unico trattamento di reversibilità o indiretto, quale stabilita dal Tribunale. Analogamente deve procedersi nei confronti del coniuge superstite.

Alla quota di pensione ai superstiti attribuita al coniuge divorziato e alla quota spettante al coniuge superstite si applicano le percentuali di cumulabilità con i redditi di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335.In caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di quota della pensione ai superstiti ha diritto all'intero trattamento pensionistico.A domanda deve essere riliquidata, in conformità alle predette istruzioni, la quota di pensione determinata in favore del coniuge divorziato secondo criteri difformi da quelli contenuti nella presente circolare.

A domanda, deve altresì procedersi alla liquidazione dell'intero trattamento di reversibilità nei confronti del coniuge divorziato già titolare di quota di pensione eliminata in conformità alle disposizioni di cui al punto 2.4 della circolare n.53644 A.G.O. - n.10497 0/258 del 9 novembre 1987, a causa della cessazione del diritto del coniuge superstite.Gli arretrati derivanti dai suddetti provvedimenti devono essere corrisposti nei limiti della prescrizione decennale.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

Twitter Facebook