Eureka Previdenza

Circolare 243 del 11 ottobre 1991

Oggetto:
Pensionato che abbia contratto matrimonio in età superiore a settantadue anni. Durata del matrimonio inferiore a due anni. Pensione di riversibilità - Sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 12 aprile - 2 maggio 1991.

Con sentenza n. 189 del 12 aprile - 2 maggio 1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1 serie speciale, n. 18 dell'8
maggio 1991, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto
1962, n. 1338 nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30
aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude dal diritto alla
pensione di riversibilta' il coniuge del pensionato che abbia
contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni, quando il
matrimonio sia durato meno di due anni (all. 1).
Ribadendo principi gia' enunciati in precedenti occasioni,
la Corte ha ricordato di aver gia' espunto dall'ordinamento
disposizioni di stato, nell'ambito della subordinazione militare,
introducenti remore ostative alla libera contrazione del vincolo
matrimoniale (sentenza n. 73 del 1987: nonche' "normative consimili
a quella ora in esame ed influenti sulla regolamentazione
previdenziale nell'area dell'impiego pubblico (sentenza n. 123 del
1990)".
"D'altronde - ha osservato ancora la Corte Costituzionale -
si e' rilevato come con il crescere dell'eta' media sempre piu' va
considerata, in tutte le sue implicaizoni sociali, la propensione da
parte di soggetti in eta' non giovanile per un rapporto di rimedio
alla solitudine individuale".
"Talche' va osservato e riconfermato - e' la conclusione
della Corte - che per la loro immediata incidenza sull'istituto
matrimoniale, principi e disposizioni del genere qui descritto si
pongono del tutto irrazionali nel quadro specifico, proprio al
vincolo da coniugio".
"Il che comporta, assorbita ogni altra prospettazione,
anche per la fattispecie odierna una declaratoria di illegittimita',
ex art. 3 della Costituzione".
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalita', la
preclusione di cui all'art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12
agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito dall'art. 24 della legge
30 aprile 1969, n. 153 cessa di essere operante: ne consegue che il
coniuge superstite del pensionato che, dopo la decorrenza della
pensione, abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni, ha
diritto alla pensione di riversibilita' anche se il matrimonio sia
durato meno di 2 anni.
Devono essere definite in base ai criteri di cui alla
prsente circolare le domande di pensione ai superstiti pendenti
nonche' quelle di futura presentazione.
Devono essere altresi' esaminate, a richiesta degli
interessati, le domande gia' respinte ai sensi della norma
dichiarata incostituzionale sempreche' non sia trascorso il termine
decennale per la proposizione dell'azione giudiziaria ovvero non sia
intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato.
Resta fermo che i coniugi superstiti nei confronti dei
quali si sia verificata l'una o l'altra delle anzidette preclusioni
(decorso del termine decennale o sentenza negativa passata in
giudicato) possono presentare nuova domanda di pensione di
riversibilita' da definirsi in base ai criteri della presente
circolare con il riconoscimento della prestazione a far tempo dal
primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa
fatti salvi gli effetti della prescrizione decennale.
Ricostituzione e soppressione delle pensioni di riversibilita' gia'
liquidate ad altre categorie di superstiti.
E' possibile - anche se altamente improbabile - che,
vigente la preclusione sancita dalla norma dichiarata
costituzionalmente illegittima, la pensione di riversibilita' sia
stata liquidata ad altre categorie di superstiti il cui diritto
risulti concorrente ovvero incompatibile con quello spettante al
coniuge superstite.
In tali ipotesi il riconoscimento del diritto a pensione in
favore di quest'ultimo comporta la ricostituzione o la soppressione
della pensione gia' liquidata.
Per la definizione dei casi che dovessero ricorrere le Sedi
si atterranno alle istruzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 della
circolare n. 53643 AGO del 22 ottobre 1987 sostituendo alla data di
riferimento prevista dalle predette istruzioni (1 agosto 1987) la
data del 1 giugno 1991, primo giorno del mese successivo a quella di
pubblicazione della sentenza n. 189/1991 nella Gazzetta Ufficiale.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA
ALLEGATO 1
... omissis ...
(vedi G. U., 1 serie speciale, n. 18 dell'8 maggio 1991)