Eureka Previdenza

Circolare 246 del 22 ottobre 1987

Oggetto:
Coniuge separato per colpa o con addebito della separazione. Diritto alla pensione ai superstiti. Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 dell'8 luglio 1987.

Con sentenza n. 286 dell'8 luglio 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, 1 Serie speciale, n. 31 del 29 luglio 1987, la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo sostituito
dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e riprodotto
nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (1) nella parte in
cui esclude dalla erogazione della pensione ai superstiti il coniuge
separato per colpa con sentenza passata in giudicato.
La Corte Costituzionale ha osservato, tra l'altro, che la norma
in questione non e' stata abrogata a seguito dell'introduzione
dell'istituto della separazione con addebito (art. 33 della legge 19
maggio 1975, n. 151 in "Atti ufficiali" pag. 949. Riforma del
diritto di famiglia) ma ha trovato applicazione anche in danno del
coniuge al quale il giudice abbia addebitato la separazione.
Dopo aver posto l'accento sulla particolare solidarieta' che si
crea tra persone gia' legate dal vincolo coniugale e che puo'
continuare ad avere effetti rilevanti anche dopo lo scioglimento del
matrimonio, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la norma
censurata, escludendo dalla pensione ai superstiti o coniuge
separato per colpa o con addebito della separazione, contrasta con i
precetti costituzionali (artt. 3 e 38 della Costituzione) e crea una
evidente disparita' di trattamento sia rispetto al coniuge
divorziato (al quale l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898
nel testo novellato dalla legge 1 agosto 1978, n. 436 ed ora dalla
legge 6 marzo 1987, n. 74 riconosce, a determinate condizioni, il
diritto alla pensione ai superstiti o ad una quota di essa) sia
rispetto al coniuge del dipendente statale (al quale l'art. 81 del
testo unico
29 dicembre 1973, n. 1092 - in "Atti Ufficiali" pag. 1011 -
riconosce, in caso di separazione per colpa e sempreche' sussista lo
stato di bisogno, un assegno alimentare).
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalita', la
preclusione di cui all'art. 1, n. 1) del d.l.l. 18 gennaio 1945, n.
39, nel testo di cui all'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153
cessa di essere operante: ne consegue che il coniuge superstite
dell'assicurato o del pensionato, anche se separato per colpa o con
addebito della separazione, ha diritto alla pensione indiretta o di
riversibilita'.
Devono essere definite in base ai criteri di cui alla presente
circolare le domande di pensione ai superstiti pendenti nonche'
quelle di futura presentazione.
Devono essere altresi' riesaminate, a richiesta degli
interessati, le domande gia' respinte ai sensi della norma
dichiarata incostituzionale sempreche' non sia trascorso il termine
decennale per la proposizione dell'azione giudiziaria ovvero non sia
intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato.
Resta fermo che i coniugi superstiti nei confronti dei quali si
sia verificata l'una o l'altra delle anzidette preclusioni (decorso
del termine decennale o sentenza negativa passata in giudicato)
possono presentare nuova domanda di pensione indiretta o di
riversibilita' da definirsi in base ai criteri della presente
circolare con il riconoscimento della prestazione a far tempo dal
primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa
fatti salvi gli effetti della prescrizione decennale.
Ricostituzione e soppressione delle pensioni indirette e di
riversibilita' gia' liquidate ad altre categorie di superstiti.
E' possibile che, vigente la preclusione sancita dalla norma
dichiarata costituzionalmente illegittima, la pensione indiretta o
di riversibilita' sia stata liquidata ad altre categorie di
superstiti il cui diritto risulti concorrente ovvero incompatibile
con quello spettante al coniuge superstite separato per colpa.
In tali ipotesi il riconoscimento del diritto a pensione in
favore di quest'ultimo comporta la ricostituzione o la soppressione
della pensione gia' liquidata.
Per la definizione dei casi anzidetti dovono trovare
applicazione le seguenti istruzioni (2).
1. DECESSI DI ASSICURATO O DI PENSIONATO CHE HANNO DATO LUOGO ALLA
LIQUIDAZIONE DI PENSIONI INDIRETTE O DI RIVERSIBILITA' IN FAVORE
DI FIGLI MINORI, STUDENTI O INABILI.
Nelle ipotesi in esame il riconoscimento del diritto a pensione
in favore del coniuge superstite comporta la necessita' di
rideterminare l'importo della pensione indiretta o di riversibilita'
attribuendo al coniuge e a ciascun figlio le aliquote della pensione
diretta stabilite dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
A tale fine e' necessario distinguere a seconda che alla data
del 1 agosto 1987 (primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione della sentenza n. 286 nella Gazzetta Ufficiale) la
pensione indiretta o di riversibilita' fosse ancora in pagamento
ovvero non lo fosse piu' per avvenuto superamento dei limiti di eta'
da parte dei figli o per altra causa di cessazione.
1.1. Pensione in pagamento alla data del 1 agosto 1987.
La pensione indiretta o di riversibilita' liquidata ai figli
deve essere ricostituita secondo le aliquote di legge con effetto
dalla decorrenza originaria includendo tra i contitolari il coniuge
superstite.
Per il periodo antecedente il 1 agosto 1987 deve essere
corrisposto al coniuge superstite, nei limiti della prescrizione
decennale (3), l'eventuale differenza tra l'importo della pensione
ricostituita e quello della pensione corrisposta, per lo stesso
periodo, ai figli superstiti.
1.2. Pensioni non piu' in pagamento alla data del 1 agosto 1987.
La pensione indiretta o di riversibilita' deve essere
riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla
decorrenza originaria includendo tra i contitolari il coniuge
superstite.
Per il periodo antecedente la data di cessazione del diritto dei
figli deve essere corrisposta al coniuge superstite, entro i limiti
della prescrizione decennale, l'eventuale differenza tra l'importo
della pensione riliquidata e quello della pensione corrisposta, per
lo stesso periodo, ai figli superstiti.
2. DECESSI DI ASSICURATO O DI PENSIONATO CHE HANNO DATO LUOGO ALLA
LIQUIDAZIONE DI PENSIONI INDIRETTE O DI RIVERSIBILITA' A
GENITORI, FRATELLI O SORELLE.
Nelle ipotesi considerate il riconoscimento del diritto in
favore del coniuge superstite comporta la soppressione della
pensione liquidata ai genitori o ai collaterali essendo il diritto
del primo imcompatibile e prevalente rispetto a quello dei secondi.
Occore peraltro tener presente che le pensioni corrisposte ai
genitori e ai collaterali sono state a suo tempo liquidate
legittimamente per cui le prevalenti ragioni del coniuge superstite
dovono essere contemperate con l'esigenza di salvaguardare i diritti
patrimoniali maturati in favore degli altri superstiti.
In coerenza con tali premesse, i casi che dovessero ricorrere
saranno definiti secondo i seguenti criteri distinguendo a seconda
che le pensioni liquidate ai genitori o ai collaterali fossero
ancora in pagamento o meno alla data del 1 agosto 1987.
2.1. Pensioni in pagamento alla data del 1 agosto 1987.
La pensione liquidata ai genitori o ai collaterali deve essere
soppressa a far tempo dal 1 agosto 1987 con recupero di quanto
corrisposto indebitamente da tale data.
La pensione indiretta o di riversibilita' deve essere attribuita
al coniuge superstite a far tempo dal primo giorno del mese
successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato:
per il periodo antecedente il 1 agosto 1987, peraltro, al coniuge
superstite deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra la
pensione a lui spettante e quella corrisposta, per lo stesso
periodo, ai genitori, fratelli o sorelle.
2.2. Pensioni non piu' in pagamento alla data del 1 agosto 1987.
La pensione indiretta o di riversibilita' deve essere attribuita
al coniuge superstite a far tempo dal primo giorno del mese
successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato:
per il periodo antecedente la data di cessazione del diritto dei
genitori, fratelli o sorelle, deve essere peraltro corrisposta al
coniuge superstite, entro i limiti della prescrizione decennale,
l'eventuale differenza tra la pensione a lui spettante e quella
corrisposta, per lo stesso periodo, agli altri superstiti.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
-----------------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 446.
(2) Le istruzioni impartite per la definizione dei casi in esame
sono conformi ai principi a suo tempo dettati dal Consiglio di
amministrazione per la sistemazione degli analoghi casi
verificatisi a seguito della sentenza n. 6 del 25 - 30 gennaio
1980 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del R.D.L. 14
aprile 1939, n. 636 nella parte in cui stabilisce che "se
superstite e' il marito la pensione e' corrisposta solo nel caso
che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo
comma dell'art. 10" (V. circ. n. 53572 A.G.O. del 17 aprile 1980
in "Atti Ufficiali", pag. 1000, n. 53578 A.G.O. - n. 686 E.A.D.
del 29 aprile 1981 in "Atti ufficiali pag. 1034 e n. 53612
A.G.O. dell'8 novembre 1984 in "Atti ufficiali" pag. 3342).
(3) Il termine prescrizionale deve essere computato andando a
ritroso dalla data di presentazione della domanda di pensione
del coniuge superstite fatti salvi gli effetti di eventuali atti
interrutivi.

Twitter Facebook