Eureka Previdenza

Legge 197 del 29 dicembre 2022

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211)

PARTE I
SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

 
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e  di  spesa  e
                 altre disposizioni. Fondi speciali) 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in  termini  di
competenza e di cassa, e  del  ricorso  al  mercato  finanziario,  in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma  1-ter,  lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023,  2024  e
2025, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla  presente  legge.  I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
 
  2. Alle imprese  a  forte  consumo  di  energia  elettrica  di  cui
all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i
cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle
imposte  e  degli  eventuali  sussidi,  hanno  subito  un  incremento
superiore al 30 per cento  rispetto  al  medesimo  periodo  dell'anno
2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di
durata  stipulati   dall'impresa,   e'   riconosciuto,   a   parziale
compensazione   dei   maggiori   oneri   sostenuti,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45
per  cento  delle  spese  sostenute  per  la  componente   energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno
2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto anche  in  relazione  alla
spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al  primo
periodo e dalle stesse autoconsumata nel  primo  trimestre  dell'anno
2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica
prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione
del  prezzo  unitario  dei  combustibili  acquistati   e   utilizzati
dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e  il
credito  di  imposta  e'   determinato   con   riguardo   al   prezzo
convenzionale dell'energia elettrica, pari alla  media,  relativa  al
primo  trimestre  dell'anno  2023,   del   prezzo   unico   nazionale
dell'energia elettrica. 
 
  3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte
consumo di energia elettrica di cui al comma 2,  e'  riconosciuto,  a
parziale compensazione dei maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura  pari  al  35  per  cento
della spesa sostenuta per  la  componente  energetica  acquistata  ed
effettivamente  utilizzata  nel  primo  trimestre   dell'anno   2023,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della  media  riferita  al  quarto
trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte  e  degli  eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento  del  corrispondente  prezzo  medio  riferito  al  medesimo
trimestre dell'anno 2019. 
 
  4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di  cui  all'elenco
per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per  i  servizi  energetici  e
ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui  adozione  e'  stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022,
e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri
sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato  nel
primo trimestre solare dell'anno 2023,  per  usi  energetici  diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di  riferimento  del  gas
naturale,  calcolato  come  media,  riferita  al   quarto   trimestre
dell'anno   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    mercato
infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei   mercati
energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento  del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre  dell'anno
2019. 
 
  5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale
di cui al comma 4, e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei
maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas
naturale,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di   credito
d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per  l'acquisto
del medesimo gas, consumato  nel  primo  trimestre  solare  dell'anno
2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,
riferita  al  quarto  trimestre  dell'anno  2022,   dei   prezzi   di
riferimento del  mercato  infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal
Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento  superiore
al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al  medesimo
trimestre dell'anno 2019. 
 
  6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  5,  ove  l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica  o  di
gas naturale,  nel  quarto  trimestre  dell'anno  2022  e  nel  primo
trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si  riforniva
nel quarto trimestre dell'anno 2019,  il  venditore,  entro  sessanta
giorni dalla scadenza del periodo per  il  quale  spetta  il  credito
d'imposta,  invia  al  proprio  cliente,  su   sua   richiesta,   una
comunicazione nella quale sono riportati il  calcolo  dell'incremento
di costo  della  componente  energetica  e  l'ammontare  del  credito
d'imposta  spettante  per  il   primo   trimestre   dell'anno   2023.
L'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA),
entro dieci giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, definisce il  contenuto  della  predetta  comunicazione  e  le
sanzioni applicabili in caso di mancata  ottemperanza  da  parte  del
venditore. 
 
  7. I crediti d'imposta di cui ai  commi  da  2  a  5  del  presente
articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
la data del 31 dicembre 2023.  Non  si  applicano  i  limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  e
all'articolo 34 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388.  I  crediti
d'imposta non concorrono alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui  agli  articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
I crediti  d'imposta  sono  cumulabili  con  altre  agevolazioni  che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del  reddito
e  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 
 
  8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi
gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di  banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese  di  assicurazione  autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati  relativi  alla  documentazione  che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti
d'imposta.  Il  visto  di  conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  b),  del
regolamento   recante   modalita'   per   la   presentazione    delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono  usufruiti  dal
cessionario con le stesse modalita'  con  le  quali  sarebbero  stati
utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da
effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti
previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4  a  6,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020. 
 
  9.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui commi da  2
a 5, ai fini di quanto previsto dall'articolo  17,  comma  13,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
  10. All'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
 
  « 7-bis. La detrazione di cui al comma 5  spetta,  nei  limiti  ivi
previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui  al
comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche
di proprieta' di terzi, diversi dagli immobili  ove  sono  realizzati
gli interventi previsti ai commi 1 e  4,  sempre  che  questi  ultimi
siano situati all'interno di centri storici soggetti  ai  vincoli  di
cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e  all'articolo  142,
comma 1, del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »; 
 
    b) al comma 16-ter e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «
Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per  gli  interventi
ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di  200
kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute ». 
 
  11. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei  prezzi  nel  settore
elettrico, l'ARERA provvede ad  annullare,  per  il  primo  trimestre
dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali  di  sistema
elettrico  applicate  alle  utenze  domestiche  e  alle  utenze   non
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza  disponibile
fino a 16,5 kW. 
 
  12. Per le finalita' di cui al comma 11,  un  importo  pari  a  963
milioni di euro per l'anno  2023  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i
servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023. 
 
  13. In deroga a quanto previsto dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e  industriali,   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  gennaio,
febbraio e marzo dell'anno 2023 sono  assoggettate  all'aliquota  IVA
del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo  periodo
siano contabilizzate sulla base di consumi  stimati,  l'aliquota  IVA
del 5 per cento si applica  anche  alla  differenza  derivante  dagli
importi ricalcolati sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,
anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno
2023. 
 
  14.  Le  disposizioni  del  comma  13  si  applicano   anche   alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto servizio energia di cui  all'articolo  16,
comma  4,  del  decreto  legislativo  30   maggio   2008,   n.   115,
contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al  periodo
dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. 
 
  15. Al fine di contenere, per il primo  trimestre  dell'anno  2023,
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore  del  gas  naturale,
l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema
per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo  fino  a
5.000 metri cubi annui, fino  a  concorrenza  dell'importo  di  3.043
milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre  aliquote
di tali oneri per un valore pari  a  500  milioni  di  euro.  Per  le
finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di 3.543 milioni
di euro,  da  trasferire  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente
entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento  di  1.143
milioni di euro entro il 31 maggio 2023. 
 
  16. In deroga alle disposizioni del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  le  forniture  di  servizi  di
teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i  consumi
stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e  marzo  dell'anno
2023,  sono  assoggettate  all'imposta  sul   valore   aggiunto   con
l'aliquota del 5 per cento. Qualora le  forniture  di  cui  al  primo
periodo  siano  contabilizzate  sulla  base   di   consumi   stimati,
l'aliquota dell'imposta sul  valore  aggiunto  del  5  per  cento  si
applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi  ricalcolati
sulla base dei consumi effettivi riferibili,  anche  percentualmente,
ai  mesi  di  gennaio,  febbraio  e   marzo   dell'anno   2023.   Con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  sentita
l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023,  sono  determinate  le
modalita' di attuazione del presente comma. 
 
  17. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni  relative  alle
tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti
domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e  alla  compensazione  per  la
fornitura di gas  naturale  di  cui  all'articolo  3,  comma  9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei  familiari
con un  indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)
valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro. 
 
  18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia  elettrica  riconosciute  ai
clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti  domestici
in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonche'  la  compensazione
per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate,
nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricita'
e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera  ridetermina  le
agevolazioni di cui  al  primo  periodo,  tenendo  conto  del  valore
dell'ISEE  stabilito  dall'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  29  dicembre  2016,  della  cui
adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale  n.  12
del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6,  comma  1,  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  e,  in  particolare,  della
necessita' di determinare risparmi piu' elevati per le  famiglie  con
valori dell'ISEE di cui al primo periodo. 
 
  19. Per le finalita' di cui ai commi 17 e 18,  un  importo  pari  a
2.515 milioni  di  euro  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023. 
 
  20. In prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo  intermedio  7
della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il
conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue,  di  cui
all'articolo  42  dell'allegato  A  alla   delibera   dell'ARERA   n.
231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per  il  finanziamento
delle misure di compensazione territoriale, di  cui  all'articolo  51
della medesima deliberazione, non sono piu' soggetti  all'obbligo  di
riscossione da parte dei fornitori. A  decorrere  dall'anno  2023  le
relative misure sono adottate nel limite  delle  risorse  di  cui  al
comma 22. Entro il 30 giugno di ogni  anno,  l'ARERA,  nell'esercizio
delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei
criteri di efficienza economica  nello  svolgimento  delle  attivita'
connesse al decomissioning delle centrali  elettronucleari  dismesse,
alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivita' connesse  e
conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  l'aggiornamento
del  piano  delle  attivita',   anche   ai   fini   delle   eventuali
rimodulazioni finanziarie. 
 
  21. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.
311, e il comma 493 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, sono abrogati. 
 
  22. Per le finalita' di cui al comma 20 e' autorizzata la spesa  di
400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni  di
euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo
4,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  14  novembre  2003,  n.   314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.  368.
Le risorse sono trasferite alla Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno. 
 
  23. Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA formula proposte e relative
stime per l'estensione di  quanto  previsto  al  comma  20  ad  altre
tipologie di oneri generali di sistema. 
 
  24.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione
di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al  contenimento
delle conseguenze derivanti agli  utenti  finali  dagli  aumenti  dei
prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite  alla
Cassa per i servizi energetici  e  ambientali,  previa  comunicazione
dell'effettivo fabbisogno  da  parte  dell'ARERA.  Eventuali  risorse
residue sono destinate alla riduzione, nell'anno  2023,  degli  oneri
generali di sistema per il settore del gas naturale. 
 
  25. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di  interruzione  della
fornitura  del  gas  naturale  per  i  clienti  finali   direttamente
allacciati alla rete di trasporto del  gas  naturale  possono  essere
sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da
trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro  il
15 febbraio 2023, limitatamente all'effettivo fabbisogno. 
 
  26.  Al  fine  della  compensazione   finanziaria   derivante   dal
riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento
del gas naturale per il servizio di  riempimento  di  ultima  istanza
dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/ gas,
del 24 giugno 2022, e' autorizzata la spesa di 350  milioni  di  euro
per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i  servizi
energetici e ambientali, previa comunicazione, da  parte  dell'ARERA,
dell'effettivo  fabbisogno  derivante  dalla  vendita  da  parte  del
responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse  autorizzate
ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate
alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di  sistema  per
il settore del gas naturale. 
 
  27.  Al  fine  della  compensazione   finanziaria   derivante   dal
riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento
del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto
per differenze a due vie, di cui alle  delibere  dell'ARERA  n.  165/
2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e  189/2022/  R/gas,  del  27  aprile
2022, e' autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023.
Le risorse sono trasferite alla Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo
fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite
delle risorse autorizzate ai  sensi  del  presente  comma.  Eventuali
risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023,  degli
oneri generali di sistema per il settore del gas naturale. 
 
  28. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica   procedono
all'individuazione di uno o piu'  intermediari  finanziari  abilitati
affinche', con apposita convenzione, nel limite di spesa  di  500.000
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,  da  iscrivere  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  nel
rispetto della disciplina pertinente in tema di  mercati  finanziari,
siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidita' e assicurare
la fluidita' dei mercati finanziari nei quali si determina il  valore
di riferimento del prezzo del gas, anche  attraverso  esposizione  in
maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su
quantita' minime  di  titoli  rappresentativi  di  forniture,  ovvero
attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire
maggiore liquidita'  del  mercato,  consentendo  di  stabilizzare  il
prezzo in un contesto di alta volatilita'.  Ai  fini  dell'attuazione
del presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di  500.000  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  29.  Per  garantire  la  continuita'   dei   servizi   erogati   e'
riconosciuto agli enti locali  un  contributo  straordinario.  A  tal
fine,  e'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, da destinare per 350  milioni  di  euro  in  favore  dei
comuni e per 50 milioni di euro in favore delle citta'  metropolitane
e  delle  province.  Alla  ripartizione  del  fondo  tra   gli   enti
interessati si provvede con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  previa  intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da  adottare
entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia
elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal
SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. 
 
  30. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del
6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30  giugno
2023, e' applicato un tetto sui  ricavi  di  mercato  ottenuti  dalla
produzione  dell'energia  elettrica,  attraverso  un  meccanismo   di
compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa
in rete da: 
 
    a) impianti a fonti rinnovabili  non  rientranti  nell'ambito  di
applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25; 
 
    b)  impianti  alimentati  da  fonti  non   rinnovabili   di   cui
all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854. 
 
  31. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi  ricavo  di  mercato
dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui al
comma 30 e, ove  presenti,  degli  intermediari  che  partecipano  ai
mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei  produttori
medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del  mercato  in
cui ha luogo l'operazione che  genera  il  ricavo  e  dal  fatto  che
l'energia elettrica sia negoziata  bilateralmente  o  in  un  mercato
centralizzato. 
 
  32. Per le finalita' di cui al comma 30,  il  Gestore  dei  servizi
energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i  valori  di
cui alle seguenti lettere a) e b): 
 
    a) un prezzo di riferimento pari a 180 euro per MWh  ovvero,  per
le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, a  un
valore per tecnologia stabilito secondo criteri  definiti  dall'ARERA
nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 35,  tenuto  conto  dei
costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli
investimenti. A tal  fine,  nel  caso  di  impianti  incentivati  con
meccanismi a una via diversi da quelli  sostitutivi  dei  certificati
verdi, il prezzo  di  riferimento  e'  pari  al  valore  massimo  tra
l'importo di 180 euro per MWh e la tariffa spettante; 
 
    b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale
orario di mercato, calcolata quale media ponderata per  gli  impianti
non programmabili, sulla base del profilo di produzione  del  singolo
impianto, e quale media aritmetica per  gli  impianti  programmabili,
ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima  della  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge  che  non  rientrano  nelle
ipotesi di  cui  al  comma  37,  al  prezzo  indicato  nei  contratti
medesimi. 
 
  33. Qualora la differenza di cui al comma 32 risulti  negativa,  il
GSE conguaglia o richiede al produttore l'importo corrispondente. 
 
  34. I produttori interessati, previa richiesta da  parte  del  GSE,
trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta  stessa,
una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalita'
di cui ai commi da  30  a  38,  come  individuate  dall'ARERA  con  i
provvedimenti di cui al comma 35. 
 
  35. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  l'ARERA  disciplina  le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di  cui  ai  commi  30,  31,  32,  33  e  34,  anche  in
continuita' con le modalita' operative definite in  attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25. 
 
  36. I proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 30 a 38  sono
versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello
Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza  dell'importo
complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri
derivanti dai crediti d'imposta di cui  ai  commi  da  2  a  9,  come
accertati a seguito  di  monitoraggio  da  parte  dell'Agenzia  delle
entrate. Le maggiori somme  eventualmente  affluite  all'entrata  del
bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono
riassegnate ad  un  apposito  fondo,  da  istituire  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
volto al finanziamento  delle  misure  aventi  le  finalita'  di  cui
all'articolo  10  del  regolamento  (UE)  2022/1854,  sulla  base  di
modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. 
 
  37. Le disposizioni dei commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e  36  non  si
applicano: 
 
    a) agli impianti di potenza fino a 20 kW; 
 
    b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito  di  applicazione
dell'articolo 5-bis  del  decreto-legge  25  febbraio  2022,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28; 
 
    c) all'energia oggetto di contratti di fornitura  conclusi  prima
del  1°  dicembre  2022,  a  condizione  che  non   siano   collegati
all'andamento  dei  prezzi  dei  mercati  spot  dell'energia  e  che,
comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore  al  valore
di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al  periodo  di  durata
dei predetti contratti; 
 
    d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro  conclusi
dal GSE ai sensi dell'articolo  16-bis  del  decreto-legge  1°  marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  aprile
2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un  prezzo  medio
superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente  al
periodo di durata dei predetti contratti; 
 
    e)  agli  impianti  a  fonti   rinnovabili   con   contratti   di
incentivazione attivi che risultino regolati  con  meccanismo  a  due
vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il
ritiro a tariffa  fissa  omnicomprensiva  dell'energia  elettrica  da
parte del GSE nonche'  all'energia  elettrica  condivisa  nell'ambito
delle comunita' energetiche e delle configurazioni di autoconsumo  di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
 
  38. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo  societario  ai
sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile  e  che
hanno  ceduto  l'energia  elettrica  immessa  in   rete   a   imprese
appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai
commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 si interpretano nel senso  che,
ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i  contratti
stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici,  e  altre
persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario. 
 
  39. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione
di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso
agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2018, e' prorogato al 31 dicembre 2023. 
 
  40.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   39   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
 
  41. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione  dei  consumi
di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del
regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio,  del  6  ottobre  2022,  e'
istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia  elettrica,
affidato dalla societa'  Terna  Spa  su  base  concorsuale,  mediante
procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La  procedura
di cui al primo  periodo  e'  volta  a  selezionare  i  soggetti  che
assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino  al  31  marzo
2023, ai sensi del citato regolamento (UE) 2022/ 1854. Ai fini di cui
al presente comma, entro cinque  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, la  societa'  Terna  Spa  trasmette  una
proposta di procedura al Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  che  provvede  all'approvazione  della  stessa,  sentita
l'ARERA. 
 
  42. La proposta di procedura di cui al comma 41 individua le ore di
picco che, nel rispetto dei parametri previsti  dall'articolo  4  del
regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano  la  base  per  il  calcolo
dell'obiettivo di riduzione dei consumi e formula le  previsioni  sul
consumo  lordo  di  energia  elettrica  nelle  ore  di  picco,  anche
considerando  i  dati  storici,  rispetto  alle  quali  e'   definito
l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi. 
 
  43. Il servizio di riduzione dei consumi di  cui  al  comma  41  e'
coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2,  comma  4,  del
decreto del Ministro  della  transizione  ecologica  n.  464  del  21
ottobre 2022, finalizzata al contenimento indiretto  dei  consumi  di
gas da parte dei carichi  industriali  che  offrono  il  servizio  di
interrompibilita'  elettrica,  e  tiene  conto  delle   esigenze   di
adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione
dei consumi di cui al comma 41 puo' essere esteso, su  base  annuale,
per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per  l'anno
2023, nel limite delle risorse di cui al comma 44. 
 
  44. Per le finalita' di cui ai commi da 41 a 43 e'  autorizzata  la
spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  45. Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della
benzina, alle imprese esercenti l'attivita' agricola  e  la  pesca  e
alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica  di  cui  al  codice
ATECO 01.61 e' riconosciuto, a parziale  compensazione  dei  maggiori
oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e  benzina
per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio  delle  predette
attivita',  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per
l'acquisto del  carburante  effettuato  nel  primo  trimestre  solare
dell'anno 2023, comprovato mediante le relative  fatture  d'acquisto,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 
 
  46. Il contributo di cui al comma 45 e' altresi' riconosciuto  alle
imprese esercenti l'attivita' agricola e la pesca in  relazione  alla
spesa  sostenuta  nel  primo  trimestre  solare  dell'anno  2023  per
l'acquisto  del  gasolio  e   della   benzina   utilizzati   per   il
riscaldamento  delle  serre  e  dei  fabbricati  produttivi   adibiti
all'allevamento degli animali. 
 
  47. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e  46  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2023. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
 
  48. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 e' cedibile,  solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi
gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di  banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese  di  assicurazione  autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati  relativi  alla  documentazione  che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  al  credito
d'imposta di cui ai commi  45  e  46.  Il  visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3,  lettere
a) e b), del regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'  utilizzato  dal
cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da
effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988,  sono  definite  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si  applicano
le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto compatibili,
quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n.
34 del 2020. 
 
  49. Le disposizioni dei commi da 45 a 50 si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti europei provvede  il  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
 
  50.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da
45 al presente comma, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,
comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
  51. Dopo il comma 1 dell'articolo  7  del  decreto-legge  9  agosto
2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, sono inseriti i seguenti: 
 
  « 1-bis. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.
Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
 
  1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo  64  del  predetto  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo n. 385  del  1993  ovvero  di  imprese  di  assicurazione
autorizzate  ad  operare  in  Italia  ai  sensi  del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo  sono  nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito
d'imposta di  cui  al  presente  articolo,  le  imprese  beneficiarie
richiedono  il  visto  di  conformita'   dei   dati   relativi   alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti  che  danno
diritto al medesimo credito d'imposta. Il  visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3
dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul
valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei
centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato
decreto  legislativo  n.  241  del  1997.  Il  credito  d'imposta  e'
utilizzato dal cessionario con  le  stesse  modalita'  con  le  quali
sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque,  entro  la
medesima data  del  31  marzo  2023.  Le  modalita'  attuative  delle
disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuare in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,
sono definite con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis  nonche',
in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ». 
 
  52.  In  considerazione  delle  difficolta'  causate  dalla   crisi
energetica che interessano il settore del vetro di Murano,  il  fondo
istituito dall'articolo 1, comma 702, della legge 30  dicembre  2021,
n. 234, destinato alle imprese operanti nel  settore  della  ceramica
artistica e del vetro artistico  di  Murano,  e'  rifinanziato  nella
misura di 1,5 milioni di euro per  l'anno  2023.  Gli  interventi  di
sostegno finanziati a valere sulle risorse di cui  al  primo  periodo
sono concessi  ai  sensi  e  nei  limiti  della  comunicazione  della
Commissione europea concernente il quadro  temporaneo  di  crisi  per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione della  Russia  contro  l'Ucraina,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 131I del 24 marzo 2022. 
 
  53. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di  riparto
del fondo di cui al  comma  52  tra  domande  nuove  e  domande  gia'
presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico
29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  25
luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata
applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma  52.  Con
il medesimo decreto  di  cui  al  primo  periodo  sono  stabilite  le
modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non
utilizzate nonche' l'individuazione del soggetto in house dello Stato
a cui demandare l'attuazione degli interventi. 
 
  54. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia
di regime forfetario  per  le  persone  fisiche  esercenti  attivita'
d'impresa,  arti  o   professioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
 
    a) al comma 54, lettera a), le  parole:  «  euro  65.000  »  sono
sostituite dalle seguenti: « euro 85.000 »; 
 
    b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «  Il
regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui
i ricavi o i compensi percepiti sono superiori  a  100.000  euro.  In
tale ultimo caso e' dovuta l'imposta sul valore  aggiunto  a  partire
dalle  operazioni  effettuate  che  comportano  il  superamento   del
predetto limite ». 
 
  55. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti
attivita' d'impresa,  arti  o  professioni,  diversi  da  quelli  che
applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da  54  a
89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo
delle aliquote per scaglioni di reddito  stabilite  dall'articolo  11
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative
addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento  su  una  base
imponibile,  comunque  non  superiore  a  40.000  euro,   pari   alla
differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo  determinato
nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo  d'importo  piu'
elevato dichiarato negli anni dal  2020  al  2022,  decurtata  di  un
importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare. 
 
  56. Quando  le  vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,  per  il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni,
detrazioni o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque
conto  anche  della  quota  di   reddito   assoggettata   all'imposta
sostitutiva di cui al comma 55. 
 
  57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini  dell'imposta
sul reddito delle persone  fisiche  e  relative  addizionali  per  il
periodo  d'imposta  2024  si  assume,  quale  imposta   del   periodo
precedente, quella che  si  sarebbe  determinata  non  applicando  le
disposizioni dei commi 55 e 56. 
 
  58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di  somministrazione
di alimenti e bevande di cui all'articolo 5  della  legge  25  agosto
1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori  a  titolo
di liberalita', anche  attraverso  mezzi  di  pagamento  elettronici,
riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi  di
lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta  del  prestatore
di lavoro, sono soggette a un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  delle  addizionali  regionali  e
comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del  25  per
cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni  di
lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini
del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale  e  dei
premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali e non sono computate ai fini del  calcolo  del
trattamento di fine rapporto. 
 
  59. Qualora le vigenti disposizioni, per  il  riconoscimento  della
spettanza o per la  determinazione,  in  favore  del  lavoratore,  di
deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di  natura
non  tributaria,  facciano  riferimento  al  possesso  di   requisiti
reddituali, si tiene comunque conto  anche  della  quota  di  reddito
assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 58. 
 
  60. L'imposta sostitutiva di cui  al  comma  58  e'  applicata  dal
sostituto d'imposta. 
 
  61.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le   sanzioni   e   il
contenzioso  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette. 
 
  62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di  lavoro
dipendente di importo non superiore a euro 50.000. 
 
  63. Per i premi e  le  somme  erogati  nell'anno  2023,  l'aliquota
dell'imposta  sostitutiva  sui  premi  di   produttivita',   di   cui
all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
ridotta al 5 per cento. 
 
  64. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei  manufatti
con singolo impiego,  le  parole:  «  dal  1°  gennaio  2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 »; 
 
    b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle  bevande
analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle
seguenti: « dal 1° gennaio 2024 ». 
 
  65. Le quote di ammortamento del costo dei  fabbricati  strumentali
per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma
66, sono deducibili in  misura  non  superiore  a  quella  risultante
dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati  del  coefficiente
del 6 per  cento.  La  disposizione  del  primo  periodo  si  applica
limitatamente ai fabbricati strumentali  utilizzati  per  l'attivita'
svolta nei settori indicati al comma 66. 
 
  66. Ai fini del comma 65, le  imprese  devono  svolgere  una  delle
attivita' riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10  (Ipermercati);
47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari);  47.11.40
(Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
47.11.50 (Commercio al dettaglio  di  prodotti  surgelati);  47.19.10
(Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi  non
specializzati  di  computer,   periferiche,   attrezzature   per   le
telecomunicazioni,   elettronica   di   consumo   audio   e    video,
elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati
di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio  al  dettaglio  di
frutta e verdura in  esercizi  specializzati);  47.22  (Commercio  al
dettaglio di carni  e  di  prodotti  a  base  di  carne  in  esercizi
specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci,  crostacei  e
molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio  al  dettaglio
di pane, torte, dolciumi e confetteria  in  esercizi  specializzati);
47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi  specializzati);
47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti  del  tabacco  in  esercizi
specializzati); 47.29  (Commercio  al  dettaglio  di  altri  prodotti
alimentari in esercizi specializzati). 
 
  67. Le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui valore del patrimonio
e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili
alla cui produzione  o  al  cui  scambio  e'  effettivamente  diretta
l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati  utilizzati
direttamente  nell'esercizio  dell'impresa,  aderenti  al  regime  di
tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e  seguenti  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
avvalersi della disposizione del comma 65 in relazione ai  fabbricati
concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al  comma
66 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di  tassazione
di gruppo. 
 
  68. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi
da 65 a 67. 
 
  69. Le disposizioni dei commi da  65  a  68  si  applicano  per  il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e  per  i  successivi
quattro periodi di imposta. 
 
  70. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri
fiscali connessi alla cessione  gratuita,  da  parte  di  imprese  di
commercio  di  prodotti  di  consumo  al  dettaglio,  nell'ambito  di
manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico  per  le
esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e degli asili  nido,  nonche'  delle  strutture  di  assistenza
sociale in favore dei minori, gestiti  da  enti  pubblici  o  privati
nonche' da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni  in  materia
di regime degli aiuti « de minimis ». Con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del  merito,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definiti termini e modalita' di  attuazione  del
presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di  cui  al  primo
periodo e' pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a  40  milioni
di euro per l'anno 2024. 
 
  71. All'articolo  1,  comma  67,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole: « con decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  adottato,   su   proposta   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle
seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il medesimo  decreto  possono
essere  previste  le  modalita'  di  gestione  unitaria  delle  somme
depositate,  anche  mediante  l'apertura  di  un  apposito  conto  di
tesoreria ». 
 
  72. Alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
 
    a) alla parte II-bis, concernente i beni  e  i  servizi  soggetti
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento: 
 
      1) al numero 1-quinquies), dopo la parola: «  prodotti  »  sono
inserite le seguenti: «  assorbenti  e  tamponi  »  e  le  parole:  «
compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002  o  lavabili  »  sono
soppresse; 
 
      2) dopo il numero  1-quinquies)  e'  aggiunto  il  seguente:  «
1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti
o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per  la  vendita  al
minuto; preparazioni alimentari di farine, semole,  semolini,  amidi,
fecole o estratti di malto per l'alimentazione  dei  lattanti  o  dei
bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
pannolini per bambini; seggiolini per  bambini  da  installare  negli
autoveicoli »; 
 
    b) alla parte III,  concernente  i  beni  e  i  servizi  soggetti
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: 
 
      1) al numero 65), dopo le parole:  «  per  l'alimentazione  dei
fanciulli » sono inserite le seguenti: « , diversi dai  prodotti  per
l'alimentazione dei lattanti  e  dei  bambini  nella  prima  infanzia
indicati al  numero  1-sexies)  della  parte  II-bis  della  presente
tabella »; 
 
      2) il numero 114-bis) e' abrogato. 
 
  73. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  per
l'anno 2023 i pellet di cui al  medesimo  numero  98)  sono  soggetti
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento. 
 
  74. All'articolo 64  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
concernente misure per l'acquisto  della  casa  di  abitazione,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, le parole: « fino  al  31  dicembre  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »; 
 
    b) al  comma  3,  le  parole:  «  31  dicembre  2022  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »; 
 
    c) al comma 9, le parole: « il 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ». 
 
  75. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo  1,
comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
assegnati ulteriori 430 milioni di euro per  l'anno  2023,  derivanti
dalla disposizione di cui al  comma  74,  lettera  b),  del  presente
articolo. 
 
  76. Ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,  si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del  suo  ammontare,
il  50  per  cento  dell'importo   corrisposto   per   il   pagamento
dell'imposta  sul  valore   aggiunto   in   relazione   all'acquisto,
effettuato entro  il  31  dicembre  2023,  di  unita'  immobiliari  a
destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi  della
normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno  costruite.
La detrazione di cui al  primo  periodo  e'  pari  al  50  per  cento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto
ed e' ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in  cui
sono  state  sostenute  le  spese  e  nei  nove   periodi   d'imposta
successivi. 
 
  77.  All'articolo  76  della  legge  30  dicembre  1991,  n.   413,
concernente il trattamento tributario delle  prestazioni  corrisposte
dall'assicurazione invalidita', vecchiaia  e  superstiti  svizzera  e
dalla gestione della previdenza professionale  per  la  vecchiaia,  i
superstiti e l'invalidita' svizzera, dopo il comma 1-bis e'  aggiunto
il seguente: 
 
  « 1-ter. Le somme ovunque corrisposte da  parte  dell'assicurazione
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti (AVS)  svizzera  e  da
parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia,
i  superstiti  e  l'invalidita'  (LPP)  svizzera,  ivi  comprese   le
prestazioni   erogate   dagli   enti   o   istituti    svizzeri    di
prepensionamento,   maturate   sulla   base   anche   di   contributi
previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in  qualunque
forma e a qualsiasi titolo, percepite  da  soggetti  residenti  senza
l'intervento  nel  pagamento  da  parte  di  intermediari  finanziari
italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte  sui
redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui  ai  commi  1  e
1-bis ». 
 
  78. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 76 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 77 del presente articolo,
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge  30   settembre   2015,   n.   153,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si da' luogo
al rimborso o alla  ripetizione  di  quanto  gia'  versato  a  titolo
definitivo. 
 
  79. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme  ovunque  corrisposte
da parte dell'assicurazione di invalidita',  vecchiaia  e  superstiti
della gestione della previdenza professionale  per  la  vecchiaia,  i
superstiti e l'invalidita' del  Principato  di  Monaco,  comprese  le
prestazioni di  prepensionamento  erogate  da  enti  o  istituti  del
Principato  di  Monaco,  maturate  sulla  base  anche  di  contributi
previdenziali tassati alla  fonte  nel  Principato  di  Monaco  e  in
qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel
territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da  parte  di
intermediari  finanziari  italiani,  sono   soggette   a   un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento. 
 
  80. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
concernente  l'esclusione  dei  redditi  dominicali  e   agrari   dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla
base imponibile dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  le
parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021,  2022
e 2023 ». 
 
  81. All'articolo 1, comma 759, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria,
dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
 
    « g-bis) gli immobili non utilizzabili  ne'  disponibili,  per  i
quali sia stata  presentata  denuncia  all'autorita'  giudiziaria  in
relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del
codice penale o per la cui occupazione abusiva sia  stata  presentata
denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.  Il  soggetto  passivo
comunica  al  comune  interessato,  secondo   modalita'   telematiche
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
autonomie  locali,  il  possesso  dei  requisiti  che  danno  diritto
all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa  allorche'
cessa il diritto all'esenzione ». 
 
  82.  Per  ristorare  i  comuni  per  le  minori  entrate  derivanti
dall'attuazione della lettera g-bis) del comma  759  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta  dal  comma  81  del
presente  articolo,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalita' di  accesso  alle
erogazioni  del  fondo  sono  definite  con  decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali. 
 
  83. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il  comma
4 e' inserito il seguente: 
 
  « 4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
presentano, entro  il  30  gennaio  di  ciascun  anno,  un  piano  di
potenziamento delle cure palliative al  fine  di  raggiungere,  entro
l'anno 2028, il  90  per  cento  della  popolazione  interessata.  Il
monitoraggio  dell'attuazione  del  piano  e'  affidato   all'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza
semestrale. La presentazione  del  piano  e  la  relativa  attuazione
costituiscono  adempimento  regionale   ai   fini   dell'accesso   al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale  a  carico
dello Stato ». 
 
  84. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma  9  sono
aggiunti i seguenti: 
 
  « 9-bis. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  derivanti  da
operazioni, che  hanno  avuto  concreta  esecuzione,  intercorse  con
imprese  residenti  ovvero  localizzate  in  Paesi  o  territori  non
cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei  limiti  del
loro  valore  normale,  determinato  ai  sensi  dell'articolo  9.  Si
considerano Paesi o territori  non  cooperativi  a  fini  fiscali  le
giurisdizioni  individuate  nell'allegato  I  alla  lista  UE   delle
giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,   adottata   con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. 
 
  9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano  quando  le
imprese residenti in Italia forniscono la  prova  che  le  operazioni
poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico  e  che
le stesse hanno avuto concreta  esecuzione.  Le  spese  e  gli  altri
componenti  negativi  deducibili  ai  sensi  del  primo  periodo  del
presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati
nella  dichiarazione  dei  redditi.   L'Amministrazione,   prima   di
procedere all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito  avviso
con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di fornire,  nel
termine di novanta giorni, le prove di  cui  al  primo  periodo.  Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le  prove  addotte,  deve  darne
specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A  tale  fine,  il
contribuente puo'  interpellare  l'Agenzia  delle  entrate  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212. 
 
  9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si  applicano
per le operazioni intercorse con soggetti non residenti  cui  risulti
applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni  in  materia  di
imprese estere controllate. 
 
  9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter  si  applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati
in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis ». 
 
  85.  All'articolo  8,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative al contenuto
e alla documentazione delle dichiarazioni, le parole: «  comma  11  »
sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-ter ». 
 
  86. All'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in
materia  di  accordi  preventivi  per  le   imprese   con   attivita'
internazionale, le  parole:  «  comma  10  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « comma 9-bis ». 
 
  87. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89,  comma  3,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e  le
riserve di utile non ancora  distribuiti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, risultanti  dal  bilancio  dei  soggetti
direttamente o indirettamente partecipati  di  cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio
chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello  in  corso  al  1°
gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito
del soggetto partecipante  residente  o  localizzato  nel  territorio
dello Stato, a condizione che sia  esercitata  l'opzione  di  cui  al
comma 88. 
 
  88. L'opzione e' esercitabile solo dai contribuenti  che  detengono
le  partecipazioni   nell'ambito   dell'attivita'   di   impresa.   I
contribuenti assoggettati  all'imposta  sul  reddito  delle  societa'
possono optare per  l'assoggettamento  a  imposta  sostitutiva  delle
imposte sui redditi, con aliquota del 9  per  cento,  degli  utili  e
delle  riserve  di  utile  di  cui  al  comma  87.   I   contribuenti
assoggettati all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  possono
optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte  sui
redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e  delle  riserve
di utile di cui al comma 87. 
 
  89. Le aliquote di  cui  al  comma  88  sono  ridotte  di  3  punti
percentuali  in  relazione  agli  utili  percepiti  dal  controllante
residente o localizzato nel territorio dello Stato entro  il  termine
di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per  un  periodo
non inferiore a due esercizi in una specifica riserva  di  patrimonio
netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo
precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di  scadenza
stabilito per il rimpatrio degli utili  o  dalla  data  di  riduzione
dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima  del  decorso  del
biennio, deve essere versata la differenza,  maggiorata  del  20  per
cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata
ai sensi del comma 88 e l'imposta sostitutiva  determinata  ai  sensi
del presente comma. 
 
  90.  L'imposta  sostitutiva  e'  determinata  in  proporzione  alla
partecipazione detenuta nella  partecipata  estera  e  tenendo  conto
dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza  di
partecipazioni indirette per il tramite di  societa'  controllate  ai
sensi dell'articolo 167, comma 2, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
 
  91. L'opzione di cui  al  comma  88,  che  puo'  essere  esercitata
distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a  tutti
o a parte dei relativi utili e riserve di utile,  si  perfeziona  con
l'esercizio   dell'opzione   stessa   mediante   indicazione    nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso  al
31  dicembre  2022.  Il  versamento   dell'imposta   sostitutiva   e'
effettuato in un'unica soluzione entro il  termine  di  scadenza  del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di  imposta  in
corso al 31 dicembre 2022. Non e' ammessa la compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.
L'opzione e' efficace a decorrere dall'inizio del periodo di  imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. 
 
  92. Gli utili distribuiti si considerano  prioritariamente  formati
con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di  cui
ai commi 88 e 89. 
 
  93.  Il  costo  fiscalmente   riconosciuto   della   partecipazione
nell'entita' estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel
territorio dello  Stato  e'  incrementato,  fino  a  concorrenza  del
corrispettivo  della  cessione,  dell'importo  degli  utili  e  delle
riserve di utili assoggettati  all'imposta  sostitutiva  e  diminuito
dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti. 
 
  94. L'opzione di cui al comma 88 puo' essere  esercitata  anche  in
relazione agli utili attribuibili  alle  stabili  organizzazioni  che
applicano il regime fiscale disciplinato  dall'articolo  168-ter  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
 
  95. Le disposizioni di attuazione del comma 87, anche ai  fini  del
suo coordinamento con le  altre  norme  vigenti,  sono  adottate  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  96. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, in materia di applicazione dell'imposta ai non  residenti,  dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in societa' ed enti non residenti,  il  cui
valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi momento nel  corso
dei trecentosessantacinque giorni che  precedono  la  loro  cessione,
direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia  si
considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione  del
primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di  titoli
negoziati in mercati regolamentati ». 
 
  97. All'articolo 5 del decreto legislativo  21  novembre  1997,  n.
461, concernente l'imposta  sostitutiva  sulle  plusvalenze  e  sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c)  a  c-quinquies)  del
comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
 
  « 5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si  applicano  ai  redditi
derivanti dalla cessione di partecipazioni in societa' ed  enti,  non
negoziate in mercati regolamentati, il cui  valore,  per  piu'  della
meta',   deriva,    in    qualsiasi    momento    nel    corso    dei
trecentosessantacinque  giorni  che  precedono  la   loro   cessione,
direttamente  o  indirettamente,  da  beni   immobili   situati   nel
territorio dello Stato ». 
 
  98. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96
e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al  cui
scambio e' effettivamente  diretta  l'attivita'  di  impresa  nonche'
quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa. 
 
  99. Le disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si  applicano  alle
plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio individuati dall'articolo 1,  comma  633,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178. 
 
  100. Le societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice,  a
responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che,
entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo  periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o  beni  mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati  come  beni  strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa possono applicare le disposizioni
del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti  i
soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data
del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  in  forza  di
titolo di trasferimento avente data certa  anteriore  al  1°  ottobre
2022. Le medesime disposizioni si applicano alle societa'  che  hanno
per oggetto esclusivo o principale la gestione dei  predetti  beni  e
che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in societa' semplici. 
  101. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati,  o,
in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti  all'atto  della
trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto  si  applica
un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura  dell'8  per  cento
ovvero del 10,5 per cento per le societa' considerate  non  operative
in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso
al momento dell'assegnazione, della cessione o della  trasformazione.
Le  riserve  in   sospensione   d'imposta   annullate   per   effetto
dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle  delle  societa'  che  si
trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura  del
13 per cento. 
 
  102. Per gli immobili, su richiesta della societa' e  nel  rispetto
delle  condizioni  prescritte,  il   valore   normale   puo'   essere
determinato in misura  pari  a  quello  risultante  dall'applicazione
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei  moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalita' previsti dal  primo  periodo
del comma 4 dell'articolo  52  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini
della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale  del  bene,  determinato  ai
sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, o, in alternativa, ai  sensi  del  primo  periodo  del  presente
comma, e' computato in misura non inferiore a uno dei due valori. 
 
  103.  Il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni  o  quote
possedute dai soci delle societa' trasformate deve  essere  aumentato
della differenza assoggettata a imposta  sostitutiva.  Nei  confronti
dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi  1  e
da 5 a 8 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al  netto  dei
debiti accollati, riduce  il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle
azioni o delle quote possedute. 
 
  104. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai  commi  da
100  a  102,  le  aliquote  dell'imposta  proporzionale  di  registro
eventualmente applicabili  sono  ridotte  alla  meta'  e  le  imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 
 
  105. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni dei  commi  da
100 a 104 devono versare il 60  per  cento  dell'imposta  sostitutiva
entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il  30  novembre
2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano  le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. 
 
  106. Le disposizioni dell'articolo 1, comma  121,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  si  applicano  anche  alle  esclusioni  dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati,  posseduti  alla  data
del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio
2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al  citato
comma  121  dell'articolo  1  della  legge  n.  208  del  2015   sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno
2024. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente
comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023. 
 
  107. All'articolo 5 della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  in
materia di rideterminazione dei valori di acquisto di  partecipazioni
non negoziate nei mercati regolamentati, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
 
    a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «  Rideterminazione
dei valori di acquisto di partecipazioni »; 
 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. Agli effetti  della  determinazione  delle  plusvalenze  e
minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere  c)  e  c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per  i  titoli,
le quote o i  diritti  negoziati  nei  mercati  regolamentati  o  nei
sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti  alla  data  del  1°
gennaio 2023, puo' essere assunto, in luogo del  costo  o  valore  di
acquisto, il valore normale determinato  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 4, lettera a), del medesimo testo  unico,  con  riferimento  al
mese di dicembre 2022,  a  condizione  che  il  predetto  valore  sia
assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ». 
 
  108. All'articolo 2 del decreto-legge 24  dicembre  2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni  di
impresa e di rideterminazione di valori di acquisto, il  comma  2  e'
sostituito dal seguente: 
 
  « 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge  28  dicembre
2001, n. 448, si applicano anche per la rideterminazione  dei  valori
di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati
regolamentati o  in  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  e  dei
terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti  alla  data
del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate
fino a un massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a  decorrere
dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive  alla  prima
sono dovuti gli interessi nella misura del  3  per  cento  annuo,  da
versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della  perizia
devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre  2023
». 
 
  109. Sui valori di acquisto  delle  partecipazioni  e  dei  terreni
edificabili  e  con  destinazione  agricola  rideterminati   con   le
modalita' e nei termini indicati dal  comma  2  dell'articolo  2  del
decreto-legge   24   dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,  come  da  ultimo
modificato dal comma 108 del presente  articolo,  le  aliquote  delle
imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi  1-bis  e  2,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato  dal  comma
107 del presente articolo, e l'aliquota di cui all'articolo 7,  comma
2, del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 sono  pari  al  16  per
cento. 
 
  110. All'articolo 2 del decreto-legge 30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: « 4-ter. Le agevolazioni
di cui al comma 4-bis si applicano anche agli atti di trasferimento a
titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli
in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore  di
persone fisiche di eta' inferiore  a  quaranta  anni  che  dichiarino
nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine  di
ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione  previdenziale
e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori
agricoli professionali ». 
 
  111. Il secondo comma dell'articolo 9 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
  « Nei territori montani di cui al primo comma, i  trasferimenti  di
proprieta'  a  qualsiasi  titolo  di  fondi  rustici  a   favore   di
coltivatori diretti e imprenditori agricoli  professionali,  iscritti
nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono  soggetti
alle imposte di registro e  ipotecaria  nella  misura  fissa  e  sono
esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui  al
presente comma si  applicano  anche  ai  trasferimenti  a  favore  di
soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e
assistenziale di cui al primo  periodo,  con  apposita  dichiarazione
contenuta nell'atto  di  acquisto,  si  impegnano  a  coltivare  o  a
condurre direttamente il fondo per  un  periodo  di  cinque  anni;  i
predetti soggetti decadono dalle agevolazioni  se,  prima  che  siano
trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto,  alienano
volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di  condurli
direttamente. Le stesse agevolazioni  si  applicano  anche  a  favore
delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ». 
 
  112. I redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  i  redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo
testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni
di organismi di investimento collettivo del risparmio si  considerano
realizzati  a  condizione  che,  su  opzione  del  contribuente,  sia
assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi,  con
l'aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle  quote
o azioni alla data del 31 dicembre  2022  e  il  costo  o  valore  di
acquisto o di sottoscrizione. 
 
  113. L'opzione di cui al comma 112 e' resa entro il 30 giugno  2023
mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale  e'
intrattenuto un rapporto di custodia,  amministrazione,  gestione  di
portafogli o altro stabile rapporto. L'imposta sostitutiva e' versata
entro il 16 settembre 2023 dai soggetti di cui ai  commi  1  e  6-bis
dell'articolo  26-quinquies  del   decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai commi 1, 2,  2-ter,  5  e  7
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,  ai  commi  1,
2-bis e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410,  nonche'  ai  commi  2  e  4  dell'articolo  13  del  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i quali ne  ricevono  provvista  dal
contribuente. In assenza di un rapporto di custodia,  amministrazione
o gestione di portafogli o di altro stabile  rapporto,  l'opzione  e'
esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal
contribuente, che provvede  al  versamento  dell'imposta  sostitutiva
entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui  redditi
dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'opzione si estende a
tutte le quote  o  azioni  appartenenti  ad  una  medesima  categoria
omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonche' alla  data
di esercizio dell'opzione. L'opzione di cui al  comma  112  non  puo'
essere esercitata in relazione alle quote o azioni  di  organismi  di
investimento  collettivo  del  risparmio  detenute  in  rapporti   di
gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione  di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 
 
  114. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e
V del comma 1 dell'articolo 2 del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i redditi  di
cui all'articolo 44, comma 1,  lettera  g-quater),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla differenza  tra
il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i
premi versati, si  considerano  corrisposti,  a  condizione  che,  su
richiesta  del   contraente,   tale   differenza   sia   assoggettata
dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle  imposte
sui redditi nella misura del 14 per cento. L'imposta  sostitutiva  e'
versata dall'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023.  La
provvista  dell'imposta  sostitutiva  e'  fornita   dal   contraente.
L'imposta sostitutiva non e' compensabile con il credito d'imposta di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002,  n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
265. I contratti per i quali e' esercitata l'opzione di cui al  primo
periodo del presente comma non possono essere riscattati prima del 1°
gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle  disposizioni  del
presente comma i  contratti  di  assicurazione  la  cui  scadenza  e'
prevista entro il 31 dicembre 2024. 
 
  115. Al fine di contenere gli effetti  dell'aumento  dei  prezzi  e
delle tariffe del settore energetico per le imprese e i  consumatori,
e'  istituito  per  l'anno  2023  un   contributo   di   solidarieta'
temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti
che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva  vendita
dei  beni,  l'attivita'  di  produzione  di  energia  elettrica,  dei
soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas metano o  di
estrazione di gas  naturale,  dei  soggetti  rivenditori  di  energia
elettrica, di gas metano  e  di  gas  naturale  e  dei  soggetti  che
esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione  e  commercio  di
prodotti petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai soggetti
che, per la  successiva  rivendita,  importano  a  titolo  definitivo
energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o
che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti  da
altri Stati dell'Unione europea. Il  contributo  non  e'  dovuto  dai
soggetti che svolgono l'attivita' di  organizzazione  e  gestione  di
piattaforme per lo  scambio  dell'energia  elettrica,  del  gas,  dei
certificati  ambientali  e  dei  carburanti,  nonche'  dalle  piccole
imprese e dalle microimprese che esercitano l'attivita' di  commercio
al dettaglio di carburante per autotrazione identificata  dal  codice
ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento dei
ricavi del periodo d'imposta antecedente a  quello  in  corso  al  1°
gennaio 2023 deriva dalle attivita' indicate nei periodi precedenti. 
 
  116.  Il  contributo  di  solidarieta'  e'  determinato  applicando
un'aliquota pari al 50  per  cento  sull'ammontare  della  quota  del
reddito complessivo determinato  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle societa' relativo al periodo di imposta antecedente a quello in
corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10  per  cento  la
media dei redditi complessivi determinati ai sensi  dell'imposta  sul
reddito delle societa' conseguiti  nei  quattro  periodi  di  imposta
antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui  la
media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a
zero. L'ammontare del contributo straordinario,  in  ogni  caso,  non
puo' essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del
patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio  antecedente  a
quello in corso al 1° gennaio 2022. 
 
  117. Il contributo di solidarieta' dovuto, determinato ai sensi del
comma 116, e' versato entro il sesto  mese  successivo  a  quello  di
chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al  1°  gennaio
2023. I soggetti che in base a disposizioni  di  legge  approvano  il
bilancio  oltre  il  termine   di   quattro   mesi   dalla   chiusura
dell'esercizio effettuano il versamento entro il  mese  successivo  a
quello di approvazione del bilancio. I  soggetti  con  esercizio  non
coincidente con l'anno solare possono effettuare  il  versamento  del
contributo entro il 30 giugno 2023. 
 
  118. Il contributo di solidarieta' non e' deducibile ai fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive. 
 
  119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della  riscossione
del contributo di solidarieta', nonche' del contenzioso, si applicano
le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 
 
  120. All'articolo 37  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «
Il contributo e' dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari
dell'anno 2021 deriva dalle attivita' indicate nei periodi precedenti
»; 
 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 31 marzo 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »; 
 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
 
  « 3-bis.  Non  concorrono  alla  determinazione  dei  totali  delle
operazioni attive e passive, di cui al  comma  3,  le  operazioni  di
cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni  o  altri  titoli  non
rappresentativi di merci e  quote  sociali  che  intercorrono  tra  i
soggetti di cui al comma 1. 
 
  3-ter.  Non  concorrono  alla  determinazione  dei   totali   delle
operazioni attive, di cui  al  comma  3,  le  operazioni  attive  non
soggette a IVA per carenza del  presupposto  territoriale,  ai  sensi
degli articoli da 7 a 7-septies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e  nella  misura  in  cui  gli
acquisti ad esse afferenti siano territorialmente  non  rilevanti  ai
fini dell'IVA ». 
 
  121. Se per effetto delle modificazioni apportate  all'articolo  37
del citato decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma  120  del  presente
articolo: 
 
    a)  l'ammontare  del  contributo  risulta  maggiore   di   quello
complessivamente dovuto entro il  30  novembre  2022,  il  versamento
dell'importo residuo e' effettuato entro il  31  marzo  2023  con  le
modalita' di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241; 
 
    b)  l'ammontare  del  contributo   risulta   minore   di   quello
complessivamente dovuto  entro  il  30  novembre  2022,  il  maggiore
importo versato puo' essere  utilizzato  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, a decorrere dal 31 marzo 2023. 
 
  122. Al testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 39-octies: 
 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e' costituito  dalla
somma dei seguenti elementi: 
 
    a)  un  importo  specifico  fisso   per   unita'   di   prodotto,
determinato, per l'anno 2023, in 28 euro  per  1.000  sigarette,  per
l'anno 2024  in  28,20  euro  per  1.000  sigarette  e,  a  decorrere
dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette; 
 
    b) un importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di base,
di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'allegato I, al
prezzo di vendita al pubblico »; 
 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
 
      3) al comma 5, lettera  c),  le  parole:  «  euro  130  »  sono
sostituite dalle seguenti: « euro 140 »; 
 
      4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,  comma  1,
lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di  cui  all'articolo
7, paragrafo 4, della direttiva  2011/64/UE  del  Consiglio,  del  21
giugno 2011, e' pari, per l'anno 2023, al 98,10 per cento della somma
dell'accisa globale costituita  dalle  due  componenti  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo e dell'imposta  sul
valore aggiunto calcolate  con  riferimento  al  "PMP-sigarette";  la
medesima percentuale e' determinata al 98,50  per  cento  per  l'anno
2024 e al 98,60 per cento a decorrere dall'anno 2025 »; 
 
      5) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
 
  « 10-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a  decorrere  dall'anno
2023, e' determinata l'incidenza percentuale dell'importo di  cui  al
comma 3, lettera a), sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato
con riferimento al "PMP-sigarette"  rilevato  in  relazione  all'anno
precedente; qualora la predetta  incidenza  percentuale  non  risulti
compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8,  paragrafo  4,  della
direttiva 2011/64/UE del  Consiglio,  del  21  giugno  2011,  con  il
medesimo decreto  e'  conseguentemente  rideterminata,  entro  il  1°
gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica
in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino
minori  entrate  erariali,  rispetto  all'anno   solare   precedente,
relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette »; 
 
    b) all'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: « e al quaranta
per cento dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti:  «  ,
al 36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38 per cento dal 1° gennaio
2024, al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento dal  1°
gennaio 2026 »; 
 
    c)  all'articolo  62-quater,  comma  1-bis,  le  parole:   «   al
venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 » sono
sostituite dalle seguenti: « al quindici per cento  e  al  dieci  per
cento dal 1° gennaio 2023 »; 
 
    d) all'articolo 62-quater.1: 
 
      1) al comma 2: 
 
        1.1) alla lettera c), le parole: « da uno  Stato  dell'Unione
europea » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  da  un  altro  Stato
dell'Unione europea »; 
 
        1.2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
 
    « c-bis)  il  soggetto  avente  sede  nel  territorio  nazionale,
autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad  effettuare  l'immissione  in
consumo dei prodotti di cui al  comma  1  provenienti  da  uno  Stato
dell'Unione europea »; 
 
      2) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « dall'Agenzia
delle  dogane  e  dei  monopoli  »  sono  aggiunte  le  seguenti:   «
all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono realizzati
i prodotti di cui al comma 1 » e, al secondo periodo, dopo le parole:
« Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, » sono inserite  le
seguenti: « l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare  i
prodotti di cui al comma 1, »; 
 
      3) al comma 4, le parole: « da uno Stato dell'Unione europea  »
sono sostituite dalle seguenti:  «  da  un  altro  Stato  dell'Unione
europea »; 
 
      4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
 
  « 4-bis. Il  soggetto  di  cui  al  comma  2,  lettera  c-bis),  e'
preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli
all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui sono introdotti
i prodotti di cui al comma  1.  A  tale  fine  il  medesimo  soggetto
presenta alla predetta Agenzia un'istanza, in  forma  telematica,  in
cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui
al comma 16, le generalita' del rappresentante  legale,  il  possesso
dei requisiti stabiliti, per la  gestione  dei  depositi  fiscali  di
tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al  decreto
del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione  del
deposito in cui si intende ricevere i prodotti di cui al comma 1,  la
denominazione  e  il  contenuto  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1
provenienti da Stati  dell'Unione  europea  che  saranno  immessi  in
consumo nel territorio nazionale, la quantita' di  prodotto  presente
in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
 
  4-ter.  L'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  effettuati   i
controlli di  competenza  e  verificata  l'idoneita'  della  cauzione
prestata ai sensi del comma 5, rilascia ai soggetti di cui  ai  commi
3, 4 e  4-bis,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento
dell'istanza, l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi  commi
3, 4 e 4-bis, attribuendo altresi' un codice d'imposta »; 
 
      5) al comma 5, dopo le parole: «  Per  il  fabbricante  »  sono
inserite le seguenti: « e per il soggetto di cui al comma 2,  lettera
c-bis) »; 
 
      6) al comma 6,  le  parole:  «  ai  commi  3  e  4  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 3, 4 e 4-bis »; 
 
      7) al comma 9, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «
Allo stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al comma
2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), per i
prodotti di cui al comma 1, provenienti da  altri  Stati  dell'Unione
europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 e il  soggetto  di
cui al medesimo comma  2,  lettera  c-bis),  intendono  immettere  in
consumo nel territorio nazionale »; 
 
      8) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
 
  « 9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),  puo'  solo
ricevere  i  prodotti  di  cui  al  comma  1  provenienti  da   Stati
dell'Unione europea, dei quali effettua l'immissione in  consumo  nel
territorio nazionale attraverso la  cessione  dei  medesimi  prodotti
alle rivendite di cui al  comma  12  e  agli  esercizi  di  vicinato,
farmacie e parafarmacie di cui al comma 13 ai fini  della  successiva
vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui al comma 1
ottenuti  nel  territorio  nazionale,  l'immissione  in  consumo   si
verifica all'atto della cessione degli stessi prodotti alle rivendite
di  cui  al  comma  12  e  agli  esercizi  di  vicinato,  farmacie  e
parafarmacie di cui al comma 13, mentre per  i  prodotti  di  cui  al
comma 1 importati da Stati non  appartenenti  all'Unione  europea  la
predetta immissione  si  verifica  all'atto  dell'importazione  degli
stessi. 
 
  9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al  comma  1,  nella
fase antecedente alla loro immissione in consumo, tra i  soggetti  di
cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il mittente e' tenuto a  fornire
garanzia del pagamento dell'imposta di consumo gravante sui  prodotti
spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta »; 
 
      9) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono stabilite le modalita'  per  l'approvvigionamento  dei  predetti
contrassegni di legittimazione »; 
 
      10) al comma  13,  lettera  a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: « , anche unitamente ai prodotti di cui all'articolo
62-quater »; 
 
      11) il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei  monopoli  sono  stabiliti  il  contenuto  e  le   modalita'   di
presentazione dell'istanza ai  fini  dell'autorizzazione  di  cui  ai
commi 3, 4 e 4-bis, le modalita' di presentazione e i contenuti della
richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella
di commercializzazione di cui al comma 9,  nonche'  le  modalita'  di
tenuta dei registri e documenti contabili  in  conformita'  a  quelle
vigenti per i tabacchi  lavorati,  per  quanto  applicabili.  Con  il
medesimo  provvedimento  sono  emanate  le   ulteriori   prescrizioni
necessarie per l'attuazione delle disposizioni del  comma  5  e  sono
stabilite la documentazione di accompagnamento e le modalita' con  le
quali i prodotti di cui al  comma  1  sono  movimentati,  nella  fase
antecedente alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al
comma 2, lettere a) e c-bis) »; 
 
    e) all'allegato I, voce: « Tabacchi lavorati »: 
 
      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
 
    « c) sigarette 49,50 per cento »; 
 
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
 
    « d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare  le
sigarette 60 per cento ». 
 
  123. Per il perseguimento della garanzia del gettito  erariale,  di
un'effettiva e adeguata riorganizzazione del settore  delle  reti  di
raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresi' la  tutela  della
salute pubblica, nonche' dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti
concessioni alle innovazioni tecnologiche  quanto  agli  strumenti  e
agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme
di intrattenimento e sport, anche virtuali, sono prorogate  a  titolo
oneroso fino al 31 dicembre 2024 le concessioni  per  la  raccolta  a
distanza dei giochi pubblici, assegnate ai  sensi  dell'articolo  24,
comma  13,  lettera  a),  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88,   e
dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  in
scadenza il 31 dicembre 2022.  Gli  importi  che  conseguentemente  i
concessionari corrispondono sono calcolati alle  medesime  condizioni
previste dalle convenzioni  accessive  alle  predette  concessioni  e
dalla normativa vigente; il corrispettivo una  tantum,  calcolato  in
proporzione alla durata della proroga, e' maggiorato del 15 per cento
rispetto alla previsione delle norme in vigore  ed  e'  versato,  per
quanto dovuto nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15
luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per  quanto  dovuto  nell'anno
2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1°  giugno
di tale anno. 
 
  124. Per le stesse finalita' di cui al comma 123, sono prorogate  a
titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024: 
 
    a) le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo in scadenza
il 31 marzo 2023. Gli importi che  conseguentemente  i  concessionari
corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono  versati
da ciascun concessionario con le medesime  modalita'  previste  dalle
convenzioni accessive alle predette  concessioni  e  dalla  normativa
vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in  proporzione  alla
durata della proroga, e' maggiorato del 15 per  cento  rispetto  alla
previsione delle norme in vigore ed e'  versato,  per  quanto  dovuto
nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio  e  il
1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024,  in  due
rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno; 
 
    b) le concessioni di realizzazione e  conduzione  delle  reti  di
gestione telematica del gioco mediante apparecchi da  divertimento  e
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma  6,  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773,  in  scadenza  il  29  giugno  2023.  Gli  importi  che
conseguentemente i concessionari corrispondono per  la  proroga  sono
determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per  i  nulla
osta  di  esercizio  degli  apparecchi  da  intrattenimento  di   cui
all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),  e  l'importo  dei  diritti
novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera
b),  del  medesimo  testo  unico,  maggiorato  del  15  per  cento  e
proporzionato  alla  durata  della  proroga,  posseduti  da   ciascun
concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo  unitario  pagato
per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento  di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico  e'
integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due  rate
di pari importo entro il 15 luglio e il  1°  ottobre  di  tale  anno.
L'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui  all'articolo
110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15
cento, e'  versato  da  ciascun  concessionario,  per  quanto  dovuto
nell'anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio  e  il
1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell'anno 2024,  in  due
rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno; 
 
    c) le concessioni per  la  raccolta  delle  scommesse  su  eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali,
in scadenza il 30 giugno 2024. Gli  importi  che  conseguentemente  i
concessionari corrispondono sono calcolati alle  medesime  condizioni
previste dalle convenzioni  accessive  alle  predette  concessioni  e
dalla normativa vigente e sono  versati  da  ciascun  concessionario,
maggiorati del 15 per cento, entro il 15 luglio 2024. 
 
  125. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli sono stabiliti gli obblighi,  per  i  concessionari,  di
presentazione di adeguate  garanzie  economiche,  proporzionate  alla
nuova definizione dei termini temporali delle proroghe  disposte  dai
commi 123 e 124. 
 
  126. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 67, comma 1, in materia di redditi diversi,  dopo
la lettera c-quinquies) e' inserita la seguente: 
 
    « c-sexies)  le  plusvalenze  e  gli  altri  proventi  realizzati
mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta  o  detenzione
di   cripto-attivita',    comunque    denominate,    non    inferiori
complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.  Ai  fini  della
presente   lettera,   per   "cripto-attivita'"   si    intende    una
rappresentazione digitale di valore o di diritti che  possono  essere
trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la  tecnologia
di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una
fattispecie fiscalmente rilevante  la  permuta  tra  cripto-attivita'
aventi eguali caratteristiche e funzioni »; 
 
    b) all'articolo 68, in materia di plusvalenze, dopo il comma 9 e'
aggiunto il seguente: 
 
  « 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del  comma  1
dell'articolo  67   sono   costituite   dalla   differenza   tra   il
corrispettivo   percepito   ovvero   il    valore    normale    delle
cripto-attivita' permutate e il costo o il  valore  di  acquisto.  Le
plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente  alle
relative  minusvalenze;  se  le  minusvalenze  sono  superiori   alle
plusvalenze, per un importo superiore a 2.000  euro,  l'eccedenza  e'
riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che  sia
indicata nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo  di
imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso  di
acquisto per successione, si assume come costo il valore definito  o,
in  mancanza,  quello  dichiarato  agli   effetti   dell'imposta   di
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come  costo
il costo del donante. Il costo o valore di  acquisto  e'  documentato
con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza  il
costo e' pari a  zero.  I  proventi  derivanti  dalla  detenzione  di
cripto-attivita' percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a
tassazione senza alcuna deduzione ». 
 
  127.  Le  plusvalenze  relative  a  operazioni  aventi  a   oggetto
cripto-attivita', comunque denominate, eseguite prima della  data  di
entrata in vigore della presente legge si considerano  realizzate  ai
sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima  data
possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68,  comma
5, del medesimo testo  unico.  Ai  fini  della  determinazione  della
plusvalenza si applica l'articolo 68, comma  6,  del  predetto  testo
unico. 
 
  128.  Al  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a)  all'articolo  5,  concernente  l'imposta  sostitutiva   sulle
plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a
c-quinquies) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
 
      1) alla rubrica, la parola:  «  c-quinquies)  »  e'  sostituita
dalla seguente: « c-sexies) »; 
 
      2) al comma 2, primo periodo, la parola: «  c-quinquies)  »  e'
sostituita dalla seguente: « c-sexies) »; 
 
    b) all'articolo 6,  in  materia  di  opzione  per  l'applicazione
dell'imposta sostitutiva su  ciascuna  plusvalenza  o  altro  reddito
diverso realizzato: 
 
      1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « o i  rapporti
e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma  1,
» sono inserite le seguenti: « nonche' per i rimborsi,  le  cessioni,
le permute o la detenzione di cripto-attivita' di  cui  alla  lettera
c-sexies) del medesimo comma 1, »; 
 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. Per le plusvalenze  e  gli  altri  proventi  di  cui  alla
lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'opzione di cui al comma 1  del
presente articolo puo' essere resa agli operatori non  finanziari  di
cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 »; 
 
      3) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Per
le  cripto-attivita'  di  cui  all'articolo  67,  comma  1,   lettera
c-sexies), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  la
dichiarazione sostitutiva di cui  al  secondo  periodo  del  presente
comma non e' ammessa »; 
 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 4.  Per  l'applicazione  dell'imposta  su  ciascuna  plusvalenza,
differenziale  positivo  o  provento   realizzato,   escluse   quelle
realizzate mediante  la  cessione  a  termine  di  valute  estere,  i
soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli,  quote,
certificati, rapporti o  cripto-attivita'  appartenenti  a  categorie
omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o  valore
medio ponderato relativo a ciascuna categoria  dei  predetti  titoli,
quote, certificati, rapporti o cripto-attivita' »; 
 
      5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 6. Agli effetti del presente articolo  si  considera  cessione  a
titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attivita' di cui al comma 1 a rapporti di  custodia
o amministrazione di cui al  medesimo  comma,  intestati  a  soggetti
diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche'  a  un
rapporto  di  gestione  di  cui  all'articolo   7,   salvo   che   il
trasferimento non sia avvenuto per successione o  donazione.  In  tal
caso  la  plusvalenza,  il  provento,  la  minusvalenza   o   perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento
al  valore,  calcolato  secondo  i  criteri  previsti  dal  comma   5
dell'articolo 7, alla data  del  trasferimento,  dei  titoli,  quote,
certificati, rapporti o cripto-attivita' trasferiti e i  soggetti  di
cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere
l'esecuzione  delle  operazioni  fino  a  che   non   ottengano   dal
contribuente provvista per il versamento dell'imposta  dovuta.  Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui  al  comma  1  del
presente articolo rilasciano al contribuente apposita  certificazione
dalla  quale  risulti  il  valore  dei  titoli,  quote,  certificati,
rapporti o cripto-attivita' trasferiti »; 
 
      6) al comma 7, le parole: « o rapporti » sono sostituite  dalle
seguenti « , rapporti o cripto-attivita' »; 
 
      7) al comma 9, primo e terzo periodo, le parole: «  I  soggetti
di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « I  soggetti  di
cui ai commi 1 e 1-bis »; 
 
      8) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui  al  comma  1  »
sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti di  cui  ai  commi  1  e
1-bis »; 
 
    c) all'articolo 7: 
 
      1) al comma 1, la parola: « c-quinquies) » e' sostituita  dalla
seguente: « c-sexies) »; 
 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio e  alla  fine
di  ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata  secondo  i   criteri
stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per  le
societa' e la borsa in attuazione del testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso  dei  titoli,
quote, partecipazioni, certificati, rapporti non negoziati in mercati
regolamentati o delle  criptoattivita',  il  cui  valore  complessivo
medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio  gestito,
essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando  la
facolta' del contribuente  di  revocare  l'opzione  limitatamente  ai
predetti  titoli,  quote,  partecipazioni,  certificati,  rapporti  o
cripto-attivita'. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e  la
borsa, sono stabiliti le modalita' e  i  criteri  di  attuazione  del
presente comma »; 
 
      3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 7. Il conferimento di  titoli,  quote,  certificati,  rapporti  o
cripto-attivita' in una gestione per la quale  sia  stata  esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso  e
il soggetto gestore applica le  disposizioni  dei  commi  5,  6  e  9
dell'articolo 6. Tuttavia, nel  caso  di  conferimento  di  strumenti
finanziari o  cripto-attivita'  che  formavano  gia'  oggetto  di  un
contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione  di
cui al comma 2 del presente  articolo,  si  assume  quale  valore  di
conferimento  il  valore  assegnato  ai  medesimi   ai   fini   della
determinazione  del  patrimonio  alla  conclusione   del   precedente
contratto  di  gestione;  nel  caso  di  conferimento  di   strumenti
finanziari o  cripto-attivita'  per  i  quali  sia  stata  esercitata
l'opzione di cui all'articolo 6, si assume  quale  costo  il  valore,
determinato agli effetti dell'applicazione del  comma  6  del  citato
articolo »; 
 
      4) al comma 8, le parole: « e rapporti » sono sostituite  dalle
parole « , rapporti e cripto-attivita' »; 
 
      5) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai  fini  del  calcolo  della
plusvalenza, reddito, minusvalenza  o  perdita  relativi  ai  titoli,
quote, certificati, valute, rapporti e  criptoattivita'  prelevati  o
trasferiti o con riferimento ai quali sia stata  revocata  l'opzione,
si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute,  rapporti
e cripto-attivita' che ha concorso a determinare il  risultato  della
gestione assoggettato a imposta ai sensi del medesimo comma. In  tali
ipotesi  il  soggetto   gestore   rilascia   al   mandante   apposita
certificazione dalla quale  risulti  il  valore  dei  titoli,  quote,
certificati, valute, rapporti e cripto-attivita' »; 
 
    d) all'articolo 10, comma 1,  la  parola:  «  c-quinquies)  »  e'
sostituita dalla seguente: « c-sexies) ». 
 
    129. Al decreto-legge 28 giugno 1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
 
    a)  all'articolo  1,  comma  1,  in  materia   di   trasferimenti
attraverso intermediari bancari e finanziari e  altri  operatori,  le
parole: « lettera i) » sono sostituite dalle seguenti « lettere i)  e
i-bis) » e dopo le parole: «  valuta  virtuale  »  sono  inserite  le
seguenti: « ovvero in cripto-attivita' di cui all'articolo 67,  comma
1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917 »; 
 
    b)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),   in   materia   di
trasferimenti attraverso non residenti, le parole:  «  lettera  i)  »
sono sostituite dalle seguenti: « lettere i) e i-bis) »; 
 
    c) all'articolo 4, comma 1, in materia di  dichiarazione  annuale
per gli investimenti e le attivita', al primo periodo, le  parole:  «
ovvero attivita' estere di natura finanziaria » sono sostituite dalle
seguenti:  «  ,  attivita'  estere  di  natura   finanziaria   ovvero
cripto-attivita' » e, al  secondo  periodo,  le  parole:  «  e  delle
attivita' estere  di  natura  finanziaria  »  sono  sostituite  dalle
seguenti « , delle attivita' estere di  natura  finanziaria  e  delle
cripto-attivita' ». 
 
  130.  Le   maggiori   entrate   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni dei commi da 126 a 129 affluiscono ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per  essere  destinate,  anche
mediante riassegnazione, sulla base del  monitoraggio  periodico  dei
relativi versamenti, a un fondo denominato « Fondo per  la  riduzione
della pressione fiscale », istituito nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  131. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo  il  comma  3  e'
inserito il seguente: 
 
  « 3-bis.  In  deroga  alle  norme  degli  articoli  precedenti  del
presente capo e ai commi da 1 a  1-ter  del  presente  articolo,  non
concorrono alla  formazione  del  reddito  i  componenti  positivi  e
negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attivita'  alla
data   di   chiusura   del   periodo   di   imposta   a   prescindere
dall'imputazione al conto economico ». 
 
  132. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  si  applica  il
comma 3-bis dell'articolo 110  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  introdotto  dal  comma  131  del  presente
articolo. 
 
  133. Agli effetti della determinazione delle  plusvalenze  e  delle
minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1  dell'articolo
67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta  dal
comma  126,  lettera  a),  del  presente   articolo,   per   ciascuna
cripto-attivita' posseduta alla data del 1° gennaio 2023 puo'  essere
assunto, in luogo del costo o del valore di  acquisto,  il  valore  a
tale data, determinato ai sensi  dell'articolo  9  del  citato  testo
unico, a  condizione  che  il  predetto  valore  sia  assoggettato  a
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del  14
per cento. 
 
  134. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 e' versata,  con  le
modalita' previste dal capo III  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023. 
 
  135.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  133  puo'  essere
rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari  importo,  a
partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate  successive  alla
prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per  cento  annuo,
da versare contestualmente a ciascuna rata. 
 
  136. L'assunzione del valore di cui al comma 133  quale  valore  di
acquisto non consente il realizzo  di  minusvalenze  utilizzabili  ai
sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dal  comma  126,  lettera  b),  del
presente articolo. 
 
  137. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 133
a 136 affluiscono ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato, per essere  destinate,  anche  mediante  riassegnazione,
sulla base del monitoraggio periodico  dei  relativi  versamenti,  al
Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130. 
 
  138. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,  del  decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto  1990,  n.  227,  che  non  hanno   indicato   nella   propria
dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attivita' detenute  entro
la  data  del  31  dicembre  2021  nonche'  i  redditi  sulle  stesse
realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello
approvato con  il  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui al comma 141. 
 
  139. I soggetti di cui  al  comma  138  che  non  hanno  realizzato
redditi nel periodo di riferimento possono regolarizzare  la  propria
posizione attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo
comma, indicando le attivita' detenute al termine di ciascun  periodo
d'imposta e versando la sanzione  per  l'omessa  indicazione  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,  n.  227,
nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento  per  ciascun  anno  del
valore delle attivita' non dichiarate. 
 
  140. I soggetti di cui al comma 138 che  hanno  realizzato  redditi
nel periodo di riferimento possono regolarizzare la propria posizione
attraverso la presentazione dell'istanza di cui al medesimo  comma  e
il pagamento di un'imposta sostitutiva,  nella  misura  del  3,5  per
cento del valore delle attivita' detenute al termine di ciascun  anno
o al momento del realizzo, nonche' di un'ulteriore somma,  pari  allo
0,5 per cento per ciascun anno  del  predetto  valore,  a  titolo  di
sanzioni e interessi, per l'omessa indicazione di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 
 
  141. Il contenuto,  le  modalita'  e  i  termini  di  presentazione
dell'istanza di cui al comma 138 nonche' le modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 138 a 140 sono disciplinati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
 
  142.  Ferma  restando  la  dimostrazione   della   liceita'   della
provenienza  delle  somme  investite,  la  regolarizzazione   produce
effetti  esclusivamente  in  riferimento  ai  redditi  relativi  alle
attivita' di cui al comma 138 e alla non applicazione delle  sanzioni
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990,  n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227. 
 
  143. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 138
a 142, versate ai  sensi  del  comma  140,  affluiscono  ad  apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate,
anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio  periodico
dei relativi versamenti, al Fondo per la  riduzione  della  pressione
fiscale di cui al comma 130. 
 
  144. Al comma  2-ter  dell'articolo  13  della  parte  prima  della
tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972,  n.  642,  le  parole:  «  anche  se  rappresentati  da
certificati  »  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «   anche   se
rappresentati da certificati o relative  a  cripto-attivita'  di  cui
all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ». 
 
  145. Alla nota 3-ter  dell'articolo  13  della  parte  prima  della
tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  642,  dopo  le  parole:  «  anche  non   soggetti
all'obbligo di deposito, »  sono  inserite  le  seguenti:  «  nonche'
quella relativa alle cripto-attivita' di cui all'articolo  67,  comma
1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, ». 
 
  146. Al comma 18 dell'articolo  19  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 124,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  A
decorrere  dal  2023,  in  luogo  dell'imposta  di   bollo   di   cui
all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  si  applica
un'imposta sul valore delle  cripto-attivita'  detenute  da  soggetti
residenti nel territorio dello Stato senza  tenere  conto  di  quanto
previsto dal comma 18-bis del presente articolo ». 
 
  147. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 144 a 146, accertate sulla  base  del
monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia  delle  entrate,  sono
destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per  la  riduzione
della pressione fiscale di cui al comma 130. 
 
  148. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  in  materia  di  dichiarazioni  di  inizio,
variazione e cessazione attivita', dopo il comma 15-bis sono inseriti
i seguenti: 
 
  « 15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al  comma
15-bis, l'Agenzia  delle  entrate  effettua  specifiche  analisi  del
rischio connesso al rilascio di nuove partite  IVA,  all'esito  delle
quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il  contribuente  a
comparire  di  persona  presso  il   medesimo   ufficio,   ai   sensi
dell'articolo 32 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, per esibire la  documentazione  di  cui  agli
articoli  14  e  19  del  medesimo  decreto  del   Presidente   della
Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica
dell'effettivo esercizio dell'attivita' di cui agli articoli  4  e  5
del presente decreto e per dimostrare, sulla base  di  documentazione
idonea, l'assenza dei profili di  rischio  individuati.  In  caso  di
mancata comparizione di persona  del  contribuente  ovvero  di  esito
negativo dei riscontri operati sui documenti  eventualmente  esibiti,
l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA. 
 
  15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in
cui la cessazione  della  partita  IVA  comporti  l'esclusione  della
stessa dalla  banca  dati  dei  soggetti  che  effettuano  operazioni
intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi  15-bis  e
15-bis.1, la partita IVA puo' essere  successivamente  richiesta  dal
medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo
o rappresentante legale di societa', associazione o ente, con o senza
personalita' giuridica, costituiti successivamente  al  provvedimento
di cessazione della partita IVA,  solo  previo  rilascio  di  polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni  dalla
data del rilascio e per un importo non inferiore a  50.000  euro.  In
caso  di  eventuali  violazioni  fiscali  commesse   antecedentemente
all'emanazione  del  provvedimento  di  cessazione,  l'importo  della
fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro,
dovute a seguito di dette  violazioni  fiscali,  sempreche'  non  sia
intervenuto il versamento delle stesse ». 
 
  149. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
471, concernente violazioni  in  materia  di  imposte  dirette  e  di
imposta sul valore aggiunto, dopo  il  comma  7-ter  e'  aggiunto  il
seguente: 
 
  « 7-quater. Il contribuente destinatario del  provvedimento  emesso
ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla
sanzione amministrativa di euro 3.000,  irrogata  contestualmente  al
provvedimento che dispone la cessazione della  partita  IVA.  Non  si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
472 ». 
 
  150. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia  delle
entrate sono stabiliti criteri, modalita' e termini per l'attuazione,
anche progressiva, delle disposizioni di cui al comma 148. 
 
  151. Il soggetto  passivo  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  che
facilita, tramite  l'uso  di  un'interfaccia  elettronica,  quale  un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le
vendite  di  beni  mobili  individuati  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello  Stato,
effettuate nei confronti  di  un  cessionario  non  soggetto  passivo
dell'imposta sul valore aggiunto e' tenuto a trasmettere  all'Agenzia
delle  entrate  i  dati  relativi  ai  fornitori  e  alle  operazioni
effettuate. 
 
  152. All'articolo 6, comma  9-bis.3,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n.  471,  in  materia  di  violazioni  degli  obblighi
relativi  a  operazioni  soggette  all'imposta  sul  valore  aggiunto
applicata mediante inversione contabile, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « Le disposizioni dei  periodi  precedenti  non  si
applicano e il cessionario o committente e' punito con la sanzione di
cui al comma 6 con riferimento all'imposta  che  non  avrebbe  potuto
detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili
e' stata determinata da un intento di evasione o di frode  del  quale
sia provato che il cessionario o committente era consapevole ». 
 
  153. Le somme dovute  dal  contribuente  a  seguito  del  controllo
automatizzato delle dichiarazioni relative ai  periodi  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021,
richieste con le comunicazioni previste  dagli  articoli  36-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui  all'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  462,  non  e'
ancora scaduto alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
ovvero  per  le  quali  le  medesime  comunicazioni  sono  recapitate
successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento
delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle
somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni  nella  misura  del  3  per
cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o  versate  in
ritardo. 
 
  154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153  avviene  secondo
le modalita' e i termini stabiliti  dagli  articoli  2  e  3-bis  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  462.  In  caso  di  mancato
pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme
dovute,  la  definizione  non  produce  effetti  e  si  applicano  le
ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
 
  155. Le somme dovute a seguito del  controllo  automatizzato  delle
dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' ancora  in
corso alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  possono
essere definite con il pagamento  del  debito  residuo  a  titolo  di
imposte e contributi previdenziali,  interessi  e  somme  aggiuntive.
Sono dovute le sanzioni nella misura del 3  per  cento  senza  alcuna
riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. 
 
  156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155  prosegue
secondo le modalita' e i termini  previsti  dall'articolo  3-bis  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  462.  In  caso  di  mancato
pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme
dovute,  la  definizione  non  produce  effetti  e  si  applicano  le
ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
 
  157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti  definibili  ai
sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente  alla  definizione,
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 
 
  158. In deroga a quanto previsto  all'articolo  3  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito  del
controllo  automatizzato  delle  dichiarazioni  relative  al  periodo
d'imposta  in  corso  al  31  dicembre   2019,   richieste   con   le
comunicazioni  previste  dagli  articoli  36-bis  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  i
termini  di  decadenza  per  la  notificazione  delle   cartelle   di
pagamento, previsti  dall'articolo  25,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
sono prorogati di un anno. 
 
  159. All'articolo  3-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 462, le parole: « in un numero massimo di otto rate
trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila  euro,
» sono soppresse. 
 
  160. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di  quelle
relative alle addizionali regionale e comunale,  e  dell'imposta  sul
valore aggiunto gia' sospesi ai sensi  dell'articolo  1,  comma  923,
lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  dell'articolo
7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  dell'articolo
39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'articolo
13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza  il  22
dicembre 2022 si considerano tempestivi  se  effettuati  in  un'unica
soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate  di  pari
importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre  2022
e delle successive rate mensili  entro  l'ultimo  giorno  di  ciascun
mese, a decorrere dal mese di gennaio  2023.  In  caso  di  pagamento
rateale e' dovuta una maggiorazione nella  misura  del  3  per  cento
sulle  somme  complessivamente  dovute,   da   versare   per   intero
contestualmente alla prima rata. 
 
  161. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio
della rateazione di cui al comma 160. In tale caso  si  applicano  le
ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
 
  162. In considerazione della sentenza della Corte costituzionale n.
62 del 2020, in  attuazione  dell'accordo  sottoscritto  in  data  16
dicembre 2022 tra il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Presidente della Regione siciliana in  materia  di  compartecipazione
regionale alla spesa  sanitaria,  e'  riconosciuto  in  favore  della
Regione siciliana l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2022. 
 
  163. Il Fondo di cui all'articolo  1-quater  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 222,25 milioni di euro  per
l'anno 2023, di 177,8 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2024 al 2026 e di 133,35 milioni di euro per l'anno 2027. 
 
  164. Agli oneri derivanti dai commi da  160  a  163  si  fa  fronte
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e
di cassa, delle missioni e dei programmi  per  gli  importi  indicati
nell'allegato 2 alla presente legge nonche' mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 160. 
 
  165. I commi da 160 a 164 e il presente comma entrano in vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
 
  166. Le irregolarita', le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o
adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione
della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul  valore  aggiunto  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive e sul pagamento di  tali  tributi,  commesse  fino  al  31
ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento  di
una somma pari a euro  200  per  ciascun  periodo  d'imposta  cui  si
riferiscono le violazioni. 
 
  167. Il pagamento della somma di cui al comma 166  e'  eseguito  in
due rate di pari importo da versare,  rispettivamente,  entro  il  31
marzo 2023 e il 31 marzo 2024. 
 
  168. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme
dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle  irregolarita'
od omissioni. 
 
  169. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di  contestazione
o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito  della  procedura  di
collaborazione  volontaria   di   cui   all'articolo   5-quater   del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 
 
  170. La procedura non puo' essere  esperita  dai  contribuenti  per
l'emersione di attivita'  finanziarie  e  patrimoniali  costituite  o
detenute fuori del territorio dello Stato. 
 
  171. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino  al  31
ottobre 2022, oggetto di un  processo  verbale  di  constatazione,  i
termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni. 
 
  172. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni  di  cui  al
comma 166 gia' contestate in atti divenuti definitivi  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
 
  173. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 166 a 172. 
 
  174. Con riferimento ai  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate, le violazioni diverse da  quelle  definibili  ai  sensi  dei
commi da 153 a 159 e da  166  a  173,  riguardanti  le  dichiarazioni
validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso  al  31
dicembre 2021  e  a  periodi  d'imposta  precedenti,  possono  essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale
delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre  all'imposta  e
agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi  del
primo periodo puo' essere effettuato in otto rate trimestrali di pari
importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle
rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il  30
giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e  il  31  marzo  di  ciascun
anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per  cento  annuo.
La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a  178
e'  consentita  sempreche'  le  violazioni  non  siano   state   gia'
contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o  della  prima
rata, con atto di liquidazione, di accertamento  o  di  recupero,  di
contestazione  e  di  irrogazione   delle   sanzioni,   comprese   le
comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
 
  175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona
con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata  entro  il
31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il
mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate  successive
alla prima entro  il  termine  di  pagamento  della  rata  successiva
comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a
ruolo degli importi ancora dovuti,  nonche'  della  sanzione  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,
applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e  degli  interessi
nella misura prevista all'articolo  20  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data
del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la  cartella  di  pagamento  deve
essere notificata, a pena di decadenza,  entro  il  31  dicembre  del
terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. 
 
  176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai  contribuenti
per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite  o
detenute fuori del territorio dello Stato. 
 
  177. Restano validi i ravvedimenti gia'  effettuati  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge e non si da' luogo a rimborso. 
 
  178. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
possono essere definite le modalita' di attuazione dei commi da 174 a
177. 
 
  179. Con riferimento ai  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi  a  processi
verbali di constatazione redatti  ai  sensi  dell'articolo  24  della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del  31  marzo
2023, nonche' relativi ad avvisi  di  accertamento  e  ad  avvisi  di
rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora  impugnabili  alla
data di entrata in vigore della presente legge e a quelli  notificati
successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al  comma
5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo  3  del  citato  decreto
legislativo  n.  218  del  1997  si  applicano  nella  misura  di  un
diciottesimo del minimo previsto dalla  legge.  Le  disposizioni  del
primo periodo si  applicano  anche  agli  atti  di  accertamento  con
adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter  del  decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  notificati  entro  il  31  marzo
2023. 
 
  180. Gli avvisi di accertamento e gli  avvisi  di  rettifica  e  di
liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di  entrata
in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle
entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono  definibili  in
acquiescenza ai sensi dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  19
giugno 1997, n. 218, entro il termine ivi previsto, con la  riduzione
ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. 
 
  181. Le disposizioni di cui al comma 180 si  applicano  anche  agli
atti di recupero non impugnati e  ancora  impugnabili  alla  data  di
entrata di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  a  quelli
notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente,  entro  il  31
marzo 2023, con il  pagamento  delle  sanzioni  nella  misura  di  un
diciottesimo delle sanzioni irrogate  e  degli  interessi  applicati,
entro il termine per presentare il ricorso. 
 
  182. Le somme dovute ai sensi dei commi  179,  180  e  181  possono
essere  versate  anche  ratealmente  in  un  massimo  di  venti  rate
trimestrali  di  pari  importo  entro  l'ultimo  giorno  di   ciascun
trimestre successivo  al  pagamento  della  prima  rata.  Sulle  rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso  legale.  E'
esclusa  la  compensazione  prevista  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma  l'applicazione  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.  218,
non derogate. 
 
  183. Sono esclusi dalla definizione  gli  atti  emessi  nell'ambito
della procedura di  collaborazione  volontaria  di  cui  all'articolo
5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 
 
  184. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia  delle
entrate  sono  adottate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione dei commi da 179 a 183. 
 
  185. Le eventuali maggiori entrate  derivanti  dall'attuazione  dei
commi da 179 a 184, accertate sulla base del  monitoraggio  periodico
effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante
riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale  di
cui al comma 130. 
 
  186. Le controversie attribuite alla  giurisdizione  tributaria  in
cui e' parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del  giudizio,  compreso
quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito  di  rinvio,
alla data di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto  introduttivo
del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con
il pagamento di un importo pari  al  valore  della  controversia.  Il
valore  della  controversia  e'  stabilito  ai  sensi  del  comma   2
dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 
  187. In caso di ricorso  pendente  iscritto  nel  primo  grado,  la
controversia puo' essere definita con il pagamento del 90  per  cento
del valore della controversia. 
 
  188. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  186,  in  caso  di
soccombenza della competente  Agenzia  fiscale  nell'ultima  o  unica
pronuncia giurisdizionale  non  cautelare  depositata  alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  legge,  le  controversie  possono
essere definite con il pagamento: 
 
    a) del 40 per cento del valore  della  controversia  in  caso  di
soccombenza nella pronuncia di primo grado; 
 
    b) del 15 per cento del valore  della  controversia  in  caso  di
soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 
 
  189. In caso di accoglimento parziale del  ricorso  o  comunque  di
soccombenza ripartita tra il contribuente  e  la  competente  Agenzia
fiscale, l'importo del tributo  al  netto  degli  interessi  e  delle
eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla  parte  di
atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura  ridotta,
secondo le disposizioni di cui al comma 188, per  la  parte  di  atto
annullata. 
 
  190. Le controversie tributarie  pendenti  innanzi  alla  Corte  di
cassazione, per  le  quali  la  competente  Agenzia  fiscale  risulti
soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio,  possono  essere
definite con il pagamento di un importo  pari  al  5  per  cento  del
valore della controversia. 
 
  191. Le controversie  relative  esclusivamente  alle  sanzioni  non
collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del  15
per cento del valore della controversia in caso di soccombenza  della
competente   Agenzia   fiscale   nell'ultima   o   unica    pronuncia
giurisdizionale  non  cautelare,  sul  merito  o  sull'ammissibilita'
dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di  entrata
in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40  per  cento
negli altri casi. In caso  di  controversia  relativa  esclusivamente
alle sanzioni  collegate  ai  tributi  cui  si  riferiscono,  per  la
definizione non  e'  dovuto  alcun  importo  relativo  alle  sanzioni
qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche  con
modalita' diverse dalla presente definizione agevolata. 
 
  192. La definizione agevolata si applica alle controversie  in  cui
il ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte  entro
la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla
data della presentazione  della  domanda  di  cui  al  comma  186  il
processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 
 
  193. Sono  escluse  dalla  definizione  agevolata  le  controversie
concernenti anche solo in parte: 
 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio  2014,  e  2020/2053/UE,  Euratom  del  Consiglio,  del  14
dicembre   2020,   e   l'imposta   sul   valore   aggiunto   riscossa
all'importazione; 
 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015. 
 
  194. La definizione agevolata si perfeziona  con  la  presentazione
della domanda di cui al comma 195 e con il  pagamento  degli  importi
dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno  2023;  nel
caso in cui gli importi dovuti superano  mille  euro  e'  ammesso  il
pagamento rateale, con applicazione,  in  quanto  compatibili,  delle
disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno  1997,
n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo,  con
decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il
30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre  e  il  31  marzo  di
ciascun anno. Sulle  rate  successive  alla  prima  sono  dovuti  gli
interessi legali calcolati dalla  data  del  versamento  della  prima
rata. E' esclusa  la  compensazione  prevista  dall'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Nel  caso  di  versamento
rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la  presentazione
della domanda di cui al comma 195 e con il  pagamento  degli  importi
dovuti con il versamento della prima rata entro il  termine  previsto
del 30 giugno 2023. Qualora non  ci  siano  importi  da  versare,  la
definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 
 
  195. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma  e'
presentata una  distinta  domanda  di  definizione  agevolata  esente
dall'imposta di bollo  ed  effettuato  un  distinto  versamento.  Per
controversia autonoma si  intende  quella  relativa  a  ciascun  atto
impugnato. 
 
  196. Dagli importi dovuti ai fini della  definizione  agevolata  si
scomputano quelli gia' versati a  qualsiasi  titolo  in  pendenza  di
giudizio. La definizione non da'  comunque  luogo  alla  restituzione
delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto
per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata
prevalgono su quelli delle  eventuali  pronunce  giurisdizionali  non
passate in giudicato anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
 
  197. Le controversie definibili non  sono  sospese,  salvo  che  il
contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di
volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo
e' sospeso fino al  10  luglio  2023  ed  entro  la  stessa  data  il
contribuente   ha   l'onere   di    depositare,    presso    l'organo
giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia,  copia  della
domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o  della
prima rata. 
 
  198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso  di
deposito ai sensi del comma 197,  secondo  periodo,  il  processo  e'
dichiarato estinto con decreto del presidente  della  sezione  o  con
ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata  la  data  della
decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che  le
ha anticipate. 
 
  199. Per le controversie definibili sono sospesi per  nove  mesi  i
termini  di   impugnazione,   anche   incidentale,   delle   pronunce
giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per  la  proposizione  del
controricorso in cassazione che scadono tra la  data  di  entrata  in
vigore della presente legge e il 31 luglio 2023. 
 
  200. L'eventuale diniego della definizione  agevolata  deve  essere
notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalita' previste  per  la
notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro
sessanta giorni dalla notificazione del medesimo  dinanzi  all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la controversia.  Nel  caso  in
cui la definizione della controversia e' richiesta  in  pendenza  del
termine per  impugnare,  la  pronuncia  giurisdizionale  puo'  essere
impugnata dal contribuente unitamente al  diniego  della  definizione
entro sessanta giorni dalla notifica  di  quest'ultimo  ovvero  dalla
controparte nel medesimo termine. 
  201. Per i processi dichiarati estinti  ai  sensi  del  comma  198,
l'eventuale  diniego  della  definizione   e'   impugnabile   dinanzi
all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego
della definizione e'  motivo  di  revocazione  del  provvedimento  di
estinzione pronunciato ai sensi del comma 198  e  la  revocazione  e'
chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il  termine  per
impugnare il diniego della definizione e per chiedere la  revocazione
e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200. 
 
  202. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in
favore degli altri, compresi quelli per i quali la  controversia  non
sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni  del  secondo  periodo
del comma 196. 
 
  203. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  della  competente
Agenzia fiscale sono stabilite le modalita' di attuazione  dei  commi
da 186 a 202. 
 
  204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186
a 203,  la  definizione  agevolata  dei  giudizi  tributari  pendenti
innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31
agosto 2022, n. 130. 
 
  205. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro  il  31  marzo
2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione
dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a
204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. 
 
  206. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai  commi  da
186 a 205, le controversie pendenti alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge innanzi alle corti di  giustizia  tributaria  di
primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e'
parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro  il  30
giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui  all'articolo  48  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 
  207. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del
decreto  legislativo  31   dicembre   1992,   n.   546,   all'accordo
conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo  si  applicano
le sanzioni ridotte a  un  diciottesimo  del  minimo  previsto  dalla
legge, gli interessi e gli eventuali accessori. 
 
  208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  il  versamento  delle  somme
dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere
effettuato  entro  venti  giorni   dalla   data   di   sottoscrizione
dell'accordo conciliativo.  Si  applicano  le  disposizioni  previste
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  con
un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro
l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo  al  pagamento  della
prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al  termine  per
il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione  prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
 
  209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle
rate, compresa la prima, entro il termine  di  pagamento  della  rata
successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma  207
e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue
somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul  residuo  importo
dovuto a titolo di imposta. 
 
  210. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: 
 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio  2014,  e  2020/2053/UE,  Euratom  del  Consiglio,  del  14
dicembre   2020,   e   l'imposta   sul   valore   aggiunto   riscossa
all'importazione; 
 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015. 
 
  211.  Si  applica,  in   quanto   compatibile   con   la   presente
disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546. 
 
  212. Le eventuali maggiori entrate  derivanti  dall'attuazione  dei
commi da 206 a 211, accertate sulla base del  monitoraggio  periodico
effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante
riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale  di
cui al comma 130. 
 
  213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai  commi  da
186 a 205,  nelle  controversie  tributarie  pendenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  innanzi  alla  Corte  di
cassazione ai sensi  dell'articolo  62  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, in  cui  e'  parte  l'Agenzia  delle  entrate,
aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30  giugno
2023, puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale  a  seguito
dell'intervenuta  definizione   transattiva   con   la   controparte,
perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le  pretese  azionate
in giudizio. 
 
  214. La definizione transattiva di cui al  comma  213  comporta  il
pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni  ridotte  ad
un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e  gli
eventuali accessori. 
 
  215. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione
e con il pagamento integrale delle somme dovute  entro  venti  giorni
dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti. 
 
  216. E' esclusa la  compensazione  prevista  dall'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata  non
da' comunque  luogo  alla  restituzione  delle  somme  gia'  versate,
ancorche' eccedenti rispetto  a  quanto  dovuto  per  la  definizione
transattiva. 
 
  217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del  codice  di
procedura civile. 
 
  218. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: 
 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio  2014,  e  2020/2053/UE,  Euratom  del  Consiglio,  del  14
dicembre   2020,   e   l'imposta   sul   valore   aggiunto   riscossa
all'importazione; 
 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015. 
 
  219. Con riferimento ai  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate, e' possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento: 
 
    a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute  a
seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza  degli  avvisi
di accertamento e  degli  avvisi  di  rettifica  e  di  liquidazione,
nonche' a seguito di reclamo  o  mediazione  ai  sensi  dell'articolo
17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per  le
quali non e' stata ancora notificata la cartella di pagamento  ovvero
l'atto di intimazione, mediante il versamento  integrale  della  sola
imposta; 
 
    b) degli importi, anche rateali, relativi alle  conciliazioni  di
cui agli articoli 48 e 48-bis del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore  della  presente
legge e per i quali non e' stata ancora  notificata  la  cartella  di
pagamento  ovvero  l'atto  di  intimazione,  mediante  il  versamento
integrale della sola imposta. 
 
  220. La regolarizzazione di cui al  comma  219  si  perfeziona  con
l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure
con il versamento di un numero massimo di venti rate  trimestrali  di
pari importo  con  scadenza  della  prima  rata  il  31  marzo  2023.
Sull'importo delle rate successive alla prima,  con  scadenza  il  30
giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e  il  31  marzo  di  ciascun
anno,  sono  dovuti  gli  interessi  legali  calcolati   dal   giorno
successivo al termine per il versamento della prima rata. E'  esclusa
la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241. 
 
  221. In caso di mancato perfezionamento della  regolarizzazione  di
cui ai commi 219 e 220, non  si  producono  gli  effetti  di  cui  ai
medesimi commi e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo
dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni,
nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, applicata  sul  residuo  importo  dovuto  a
titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata
entro il  termine  di  decadenza  del  31  dicembre  del  terzo  anno
successivo a quello in  cui  si  e'  verificato  l'omesso  versamento
integrale o parziale di quanto dovuto. 
 
  222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i
debiti di importo residuo, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi
per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti  dai  singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e  dagli  enti  pubblici  previdenziali,  ancorche'  compresi   nelle
definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre  2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e
all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi  a
carico  dell'ente  creditore,  e  dell'eliminazione  dalle   relative
scritture patrimoniali, l'agente  della  riscossione  trasmette  agli
enti interessati, entro il  30  giugno  2023,  l'elenco  delle  quote
annullate,  su  supporto  magnetico  ovvero  in  via  telematica,  in
conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e delle  finanze  15  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno  2015.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529,  della
legge 24 dicembre 2012,  n.  228.  Gli  enti  creditori,  sulla  base
dell'elenco trasmesso  dall'agente  della  riscossione,  adeguano  le
proprie  scritture  contabili  in  ossequio  ai  rispettivi  principi
contabili vigenti, deliberando  i  necessari  provvedimenti  volti  a
compensare gli eventuali effetti negativi  derivanti  dall'operazione
di annullamento. Restano definitivamente acquisite le  somme  versate
anteriormente alla data dell'annullamento. 
 
  223. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla
data dell'annullamento di cui al comma 222 e' sospesa la  riscossione
dei debiti di cui allo stesso comma 222. 
 
  224. Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di
pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonche'  di
quelle per le procedure esecutive, relative alle  quote,  erariali  e
no,  diverse  da  quelle  di  cui  all'articolo  4,  comma   1,   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate  ai  sensi  del  comma
222, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023,
sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre
2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita
richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso  e'
effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate  annuali,
con onere a carico del bilancio dello Stato. 
 
  225. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati,  le  disposizioni
di cui all'articolo 4 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
 
  226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225  non  si  applicano  ai
debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma  16,  lettere
a), b) e c), del  citato  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
nonche' alle risorse proprie tradizionali previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio  2014,  e  2020/2053/UE,  Euratom  del  Consiglio,  del  14
dicembre  2020,  e   all'imposta   sul   valore   aggiunto   riscossa
all'importazione. 
 
  227. Fermo restando quanto disposto  dai  commi  225,  226  e  228,
relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di  entrata  in
vigore della presente  legge,  fino  a  mille  euro,  comprensivo  di
capitale, interessi per ritardata  iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni,
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre  2015  dagli  enti  diversi  dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti  pubblici
previdenziali, l'annullamento automatico di cui al  comma  222  opera
limitatamente alle somme dovute, alla  medesima  data,  a  titolo  di
interessi  per  ritardata  iscrizione  a  ruolo,  di  sanzioni  e  di
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602;   tale
annullamento non opera con  riferimento  al  capitale  e  alle  somme
maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese  per  le
procedure esecutive e di notificazione della cartella  di  pagamento,
che restano integralmente dovuti. 
 
  228. Relativamente alle sanzioni  amministrative,  comprese  quelle
per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, diverse da  quelle  irrogate  per  violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi  e
ai premi dovuti agli enti previdenziali, le  disposizioni  del  comma
227 si applicano limitatamente agli interessi,  comunque  denominati,
compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della  legge  24
novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602;
l'annullamento  automatico  di  cui  al  comma  222  non  opera   con
riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo  di
rimborso delle spese per le procedure esecutive  e  di  notificazione
della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. 
 
  229. Gli enti creditori di cui al comma 227  possono  stabilire  di
non  applicare  le   disposizioni   dello   stesso   comma   227   e,
conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da
essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione
vigente per  l'adozione  dei  propri  atti  e  comunicato,  entro  la
medesima data, all'agente della riscossione con le modalita'  che  lo
stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro  dieci  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso
termine  del  31  gennaio  2023,  i  medesimi  enti   danno   notizia
dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante  pubblicazione  nei
rispettivi siti internet istituzionali. 
 
  230. Dalla data di entrata in vigore della presente legge  fino  al
31 marzo 2023 e' sospesa la  riscossione  dell'intero  ammontare  dei
debiti di cui ai commi 227 e 228  del  presente  articolo  e  non  si
applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602. 
 
  231. Fermo restando quanto previsto dai  commi  da  222  a  227,  i
debiti risultanti dai singoli  carichi  affidati  agli  agenti  della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al  30  giugno  2022  possono  essere
estinti  senza  corrispondere  le  somme  affidate  all'agente  della
riscossione a titolo di interessi e di  sanzioni,  gli  interessi  di
mora di cui all'articolo 30, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni  e  le
somme aggiuntive  di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo  di
aggio ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  13  aprile
1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e  quelle
maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure  esecutive
e di notificazione della cartella di pagamento. 
 
  232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e' effettuato  in
unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel  numero  massimo
di diciotto rate, la prima e la  seconda  delle  quali,  ciascuna  di
importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente  dovute  ai
fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31  luglio  e
il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun
anno a decorrere dal 2024. 
 
  233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal  1°
agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per  cento  annuo;  non  si
applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
 
  234. L'agente della  riscossione  rende  disponibili  ai  debitori,
nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale,  i  dati
necessari a individuare i carichi definibili. 
 
  235. Il debitore manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 231  rendendo,
entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione,  con  le  modalita',
esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio
sito internet entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge;  in  tale  dichiarazione  il  debitore  sceglie
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 232. 
 
  236. Nella dichiarazione di cui al comma  235  il  debitore  indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi  in  essa
ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi,  che,
dietro presentazione di copia della dichiarazione e  nelle  more  del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.  L'estinzione
del  giudizio  e'  subordinata  all'effettivo  perfezionamento  della
definizione  e  alla  produzione,  nello   stesso   giudizio,   della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso  contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 
 
  237. Entro il 30 aprile 2023 il debitore  puo'  integrare,  con  le
modalita'  previste  dal  comma  235,  la  dichiarazione   presentata
anteriormente a tale data. 
 
  238. Ai fini della determinazione  dell'ammontare  delle  somme  da
versare ai sensi del comma 231, si tiene conto  esclusivamente  degli
importi gia' versati  a  titolo  di  capitale  compreso  nei  carichi
affidati e  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  per  le  procedure
esecutive  e  di  notificazione  della  cartella  di  pagamento.   Il
debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali,  ha  gia'
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma  231,  per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare
la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 235. 
 
  239. Le somme relative ai debiti definibili,  versate  a  qualsiasi
titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili. 
 
  240.   A   seguito   della   presentazione   della   dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: 
 
    a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
 
    b) sono sospesi, fino alla scadenza  della  prima  o  unica  rata
delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento
derivanti  da  precedenti  dilazioni   in   essere   alla   data   di
presentazione; 
 
    c) non possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione; 
 
    d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; 
 
    e)  non  possono  essere  proseguite   le   procedure   esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto
con esito positivo; 
 
    f) il debitore non e' considerato inadempiente  ai  fini  di  cui
agli articoli 28-ter  e  48-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
 
    g)  si  applica  la  disposizione  di  cui  all'articolo  54  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva  (DURC),  di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 
 
  241. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della  riscossione  comunica
ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonche' quello delle singole rate e il giorno e il mese  di  scadenza
di ciascuna di  esse.  Tale  comunicazione  e'  resa  disponibile  ai
debitori anche nell'area  riservata  del  sito  internet  dell'agente
della riscossione. 
 
  242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere
effettuato: 
 
    a)  mediante  domiciliazione  sul  conto  corrente  eventualmente
indicato dal debitore con le modalita' determinate dall'agente  della
riscossione nella comunicazione di cui al comma 241; 
 
    b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente  della
riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al  comma
241; 
 
    c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 
 
  243. Limitatamente ai  debiti  definibili  per  i  quali  e'  stata
presentata la dichiarazione di cui al comma 235: 
 
    a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del
comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate; 
 
    b) il pagamento della prima o unica rata  delle  somme  dovute  a
titolo  di  definizione  determina   l'estinzione   delle   procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non  si  sia  tenuto  il
primo incanto con esito positivo. 
 
  244.  In  caso  di  mancato  ovvero  di  insufficiente  o   tardivo
versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di  una
di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
al comma 232, la definizione  non  produce  effetti  e  riprendono  a
decorrere i termini di prescrizione e di decadenza  per  il  recupero
dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,  relativamente  ai
debiti per  i  quali  la  definizione  non  ha  prodotto  effetti,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico  e  non
determinano l'estinzione del debito residuo, di  cui  l'agente  della
riscossione prosegue l'attivita' di recupero. 
 
  245. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui  al
comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli  agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito
di istanza presentata dai debitori ai  sensi  del  capo  II,  sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo
IV, capo  II,  sezioni  seconda  e  terza,  del  codice  della  crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, con la  possibilita'  di  effettuare  il  pagamento  del
debito, anche falcidiato, con le modalita' e nei tempi  eventualmente
previsti nel decreto di omologazione. 
 
  246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma  231  i  debiti
risultanti  dai  carichi  affidati  agli  agenti  della   riscossione
recanti: 
 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio  2014,  e  2020/2053/UE,  Euratom  del  Consiglio,  del  14
dicembre   2020,   e   l'imposta   sul   valore   aggiunto   riscossa
all'importazione; 
 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015; 
 
    c) i crediti derivanti da pronunce di condanna  della  Corte  dei
conti; 
 
    d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna. 
 
  247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie  o
per violazione degli obblighi  relativi  ai  contributi  e  ai  premi
dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi  da  231  a
252 si applicano limitatamente agli interessi,  comunque  denominati,
compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della  legge  24
novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo  17  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
 
  248. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di  cui  al
comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonche' di tutte
le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  dal  codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la  disciplina
dei crediti prededucibili. 
 
  249. Possono essere estinti, secondo  le  disposizioni  di  cui  ai
commi da  231  a  248,  anche  se  con  riferimento  ad  essi  si  e'
determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i  debiti
relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione  dal  2000
al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: 
 
    a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22  ottobre  2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,
n. 225; 
 
    b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16  ottobre  2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172; 
 
    c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23  ottobre  2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136; 
 
    d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145; 
 
    e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58. 
 
  250. A seguito del pagamento delle  somme  di  cui  al  comma  231,
l'agente   della   riscossione   e'    automaticamente    discaricato
dell'importo residuo. Al fine di consentire agli  enti  creditori  di
eliminare   dalle   proprie   scritture   patrimoniali   i    crediti
corrispondenti  alle  quote  discaricate,  lo  stesso  agente   della
riscossione trasmette,  anche  in  via  telematica,  a  ciascun  ente
interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che  si
sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a  252  e  dei
codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento. 
 
  251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si  applicano  ai
debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della  riscossione
dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,  previe  apposite
delibere  dei  medesimi  enti  approvate  ai  sensi   del   comma   2
dell'articolo 3 del citato  decreto  legislativo  n.  509  del  1994,
pubblicate nei rispettivi siti internet  istituzionali  entro  il  31
gennaio 2023 e comunicate entro la  medesima  data  all'agente  della
riscossione mediante posta elettronica certificata. 
 
  252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  23
giugno 2011,  n.  118,  l'eventuale  maggiore  disavanzo  determinato
dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi  da  231  a  251
puo' essere ripianato in non piu'  di  cinque  annualita',  in  quote
annuali costanti secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi
5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  14
luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2  agosto
2021. 
 
  253. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 684, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «
Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate  agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000  al  31  dicembre  2022,
anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di  avvalersi
delle  societa'  del  Gruppo  Equitalia  ovvero  dell'Agenzia   delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli
anni dal 2000  al  2005,  entro  il  31  dicembre  2028,  per  quelli
consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre  2029,  per  quelli
consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre  2030,  per  quelli
consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per  quelli
consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032 »; 
 
    b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti: 
 
  « 684-bis. L'agente della riscossione puo' presentare in  qualsiasi
momento le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote di cui
al comma 684 nei seguenti casi: 
 
    a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza  di  debitore
fallito; 
 
    b)  assenza  di  beni  del   debitore,   risultante   alla   data
dell'accesso al sistema informativo  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  in  qualunque  momento  effettuato  dall'agente  della
riscossione; 
 
    c) intervenuta prescrizione del diritto di credito; 
 
    d) esaurimento delle attivita' di recupero cui  all'articolo  19,
comma 2, lettere d) e dbis), del decreto legislativo 13 aprile  1999,
n. 112; 
 
    e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli  con  riferimento  ai
quali, nel biennio antecedente, le attivita' di cui alla  lettera  d)
sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso; 
 
    f) rapporto percentuale tra  il  valore  dei  beni  del  debitore
risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e  l'importo
complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento. 
 
  684-ter. Alle comunicazioni  di  inesigibilita'  di  cui  al  comma
684-bis si applicano le disposizioni dei commi 684, secondo  periodo,
685 e 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni  di  cui
al comma 684-bis, lettere e)  e  f),  il  mancato  svolgimento  delle
attivita' di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al
discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui  al
comma 687, secondo periodo, puo' essere avviato dal giorno successivo
a quello di presentazione »; 
 
    c) al comma 686, dopo la parola: « legittimato » sono inserite le
seguenti: « , anche nei casi di cui al comma 684-bis,  lettere  e)  e
f), del presente articolo, ». 
 
  254. Il comma 4 dell'articolo 68 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' abrogato. 
 
  255. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 6, le parole: « dal comma 7 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « dai commi 7, 7-ter e 7-quater »; 
 
    b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti: 
 
  « 7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di  cui
al  comma  7-quater,  si  considera  indipendente  dal   veicolo   di
investimento non residente il soggetto,  residente  o  non  residente
anche operante tramite propria stabile organizzazione nel  territorio
dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non
residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche  se  con
poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di
vendita o di negoziazione, o  comunque  contribuisca,  anche  tramite
operazioni preliminari o accessorie,  all'acquisto,  alla  vendita  o
alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e  comprese
le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti. 
 
  7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano a condizione
che: 
 
    a) il  veicolo  di  investimento  non  residente  e  le  relative
controllate siano residenti o localizzati in uno Stato  o  territorio
compreso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; 
 
    b) il veicolo di investimento non residente rispetti i  requisiti
di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies; 
 
    c) il soggetto residente o non residente, che svolge  l'attivita'
nel territorio dello Stato  in  nome  o  per  conto  del  veicolo  di
investimento non residente  di  cui  alla  lettera  a),  non  ricopra
cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di
investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga
una partecipazione ai risultati economici del veicolo  d'investimento
non residente superiore al 25 per cento. A tal  fine  si  considerano
anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti  appartenenti
al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto  previsto  dal  comma
7-quinquies stabilisce le modalita' di computo  della  partecipazione
agli utili; 
 
    d)  il  soggetto  residente,  o  la  stabile  organizzazione  nel
territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi
nell'ambito di accordi con entita' appartenenti  al  medesimo  gruppo
riceva, per  l'attivita'  svolta  nel  territorio  dello  Stato,  una
remunerazione  supportata  dalla   documentazione   idonea   di   cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate  sono  definite  le
linee guida per l'applicazione  a  tale  remunerazione  dell'articolo
110, comma 7. 
 
  7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le disposizioni di  attuazione  della  disciplina  dei
commi 7-ter e 7-quater »; 
 
    c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
 
  « 9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, la
sede fissa d'affari a disposizione di  un'impresa  residente  che  vi
svolge la propria attivita', utilizzando il proprio personale, non si
considera, ai fini  del  comma  1,  a  disposizione  del  veicolo  di
investimento di cui alla lettera a) del comma 7-quater non  residente
per il solo fatto che  l'attivita'  dell'impresa  residente  reca  un
beneficio al predetto veicolo ». 
 
  256. L'Agenzia  delle  entrate,  per  gli  anni  2023  e  2024,  e'
autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato  a  tempo
indeterminato,  nei  limiti  della  vigente  dotazione  organica,  in
aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  un  contingente  di
personale pari a 3.900 unita' da inquadrare nell'Area dei  funzionari
prevista  dal  vigente  sistema  di  classificazione  del   contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  2019-2021  -   Comparto   Funzioni
centrali, mediante l'indizione di  procedure  concorsuali  pubbliche,
anche in deroga  alle  disposizioni  in  materia  di  concorso  unico
contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013,  n.  125,  nonche'  alle  disposizioni  in  materia  di
mobilita' tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
  257. Ai fini dell'attuazione del comma 256, e' autorizzata la spesa
di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e  di  euro  191.840.220  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
 
  258. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi
informatici strumentali  al  servizio  nazionale  della  riscossione,
trasferisce,  entro  il  31  dicembre  2023,  le  attivita'  relative
all'esercizio dei sistemi ICT, demand and delivery riscossione enti e
contribuenti e demand and delivery servizi  corporate  alla  societa'
SOGEI Spa, mediante cessione del ramo di azienda individuato  con  il
decreto di cui al comma 263 e con gli  effetti  di  cui  all'articolo
2112  del  codice  civile,  fatto   salvo   quanto   previsto   dalle
disposizioni speciali di cui al presente comma e ai commi  da  259  a
263. Il corrispettivo di cessione e' pari al valore patrimoniale  del
ramo di azienda alla data della cessione. 
 
  259. A decorrere dalla data di  cessione  del  ramo  d'azienda,  le
attivita'  di  cui  al  comma  258  sono  erogate  all'Agenzia  delle
entrate-Riscossione dalla societa' SOGEI Spa sulla base  di  apposite
convenzioni. 
 
  260.  Il  personale  con  contratto  di  lavoro  subordinato   alle
dipendenze dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  assegnato  alle
specifiche unita' che compongono il ramo di azienda alla  data  della
cessione, e' trasferito alla societa' SOGEI Spa  senza  soluzione  di
continuita', con  applicazione  della  contrattazione  collettiva  di
primo e di secondo livello  applicata  presso  la  SOGEI  Spa  e  con
salvezza   di   eventuali   differenze   retributive   specificamente
riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi  previsti  dai
contratti collettivi nazionali di lavoro applicati prima  e  dopo  la
cessione, da conglobare in un elemento  distinto  della  retribuzione
assorbibile. 
 
  261. Le operazioni di cui  ai  commi  258  e  259  sono  esenti  da
imposizione fiscale. 
 
  262. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 258 a 263  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
  263. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' applicative delle disposizioni dei commi 258 e
260. 
 
  264. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24  settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre
2002, n. 265, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
 
    « b-bis) a decorrere dal periodo di imposta successivo  a  quello
in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento ». 
 
  265. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al  31  dicembre
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »; 
 
    b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2020  e  in  1.053,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite
dalle seguenti « 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023 ». 
 
  266. Agli oneri derivanti dal  comma  265,  quantificati  in  1.467
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  fermo  restando  il  complessivo
criterio di ripartizione territoriale. 
 
  267. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31  dicembre  2023  ».  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e  la  coesione,  periodo  di  programmazione   2021-2027,   di   cui
all'articolo 1, comma 177, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale. 
 
  268. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 185, le parole: « per gli anni 2021  e  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 »; 
 
    b) al comma 187, le parole: « di 104 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025 » sono
sostituite dalle seguenti: « di 159,2 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025 ». 
 
  269. Agli oneri derivanti dal comma 268, valutati in  55,2  milioni
di euro per ciascuno degli  anni  2023,  2024  e  2025,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
  270. All'articolo 1, comma 831, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le  parole:  «  nel  limite
massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023 » sono sostituite  dalle
seguenti: « nel limite massimo di 1  milione  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 ». Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,
pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
  271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del  decreto-legge  21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2021, n. 215, in materia  di  termine  per  il  riversamento
spontaneo del credito d'imposta  per  investimenti  in  attivita'  di
ricerca e sviluppo, le parole: « entro il  31  ottobre  2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023 ». 
 
  272. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
in materia di rilascio della  certificazione  degli  investimenti  in
attivita' di ricerca e sviluppo, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al  terzo
periodo possono essere  richieste  a  condizione  che  le  violazioni
relative all'utilizzo dei  crediti  d'imposta  previsti  dalle  norme
citate nei medesimi periodi  non  siano  state  gia'  constatate  con
processo verbale di constatazione ». 
 
  273. All'articolo 83, comma 1,  ultimo  periodo,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  in  materia  di  imputazione
temporale  di  componenti  negativi  di  reddito,   ai   fini   della
determinazione del reddito complessivo, a seguito della correzione di
errori contabili, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,  e,
sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti  che
sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione  legale  dei
conti ». 
 
  274. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,  e,  sussistendo
gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono
il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti ». 
 
  275. Le disposizioni di cui ai commi  273  e  274  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. 
 
  276. All'articolo 18, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia  di
contabilita' semplificata per le imprese minori,  le  parole:  «  non
abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per  le  imprese  aventi
per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di  700.000  euro  per  le
imprese aventi per oggetto altre attivita' »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro  per  le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di  800.000
euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita' ». 
 
  277. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali  collegate  agli
interventi di ristrutturazione edilizia, le parole: « e a 5.000  euro
per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  ,  a
8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024 ». 
 
  278. La dotazione del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo  77
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
 
  279. All'articolo 77, comma 2-quater, del decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, le parole: « massima del 20 per  cento  del  valore  di
mercato dell'immobile danneggiato al momento  della  domanda  »  sono
sostituite dalle seguenti: « stabilita  con  sentenza  definitiva  di
risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con  provvedimento  di
insinuazione  del  credito  allo  stato   passivo   della   procedura
concorsuale ». 
 
  280. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  settembre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  279  del  29  novembre
2022, recante le condizioni e le modalita' per l'accesso al fondo  di
cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a)  all'articolo  6,  comma  2,  dopo  le  parole:  «  fisiche  o
giuridiche, » sono inserite le seguenti: « entro sei mesi dalla  data
di pubblicazione del presente decreto, »; 
 
    b) all'articolo 7, il comma 2 e' abrogato; 
 
    c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Art. 10. - (Autocertificazione dei requisiti e controlli) - 1.  I
beneficiari sono tenuti ad allegare all'istanza di indennizzo di  cui
all'articolo  6,  comma  2,  un'autocertificazione  che  attesti   la
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1. 
 
  2. Il Ministero, anche avvalendosi della commissione tecnica di cui
all'articolo   9,   comma   2,   puo'   verificare,   successivamente
all'erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni  poste
alla base della richiesta di indennizzo. 
 
  3. Qualora il Ministero accerti la falsita' dell'autocertificazione
di cui al  comma  1,  oltre  alla  revoca  dell'indennizzo  ai  sensi
dell'articolo 12, si applicano le sanzioni di  cui  all'articolo  495
del codice penale ». 
 
  281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio  2023
al  31  dicembre  2023,  l'esonero   sulla   quota   dei   contributi
previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico
del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della  legge  30
dicembre 2021, n. 234,  e'  riconosciuto  nella  misura  di  2  punti
percentuali con i medesimi criteri  e  modalita'  di  cui  al  citato
articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed e' incrementato
di un ulteriore punto percentuale, a condizione che  la  retribuzione
imponibile, parametrata su base mensile per tredici  mensilita',  non
ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza
del  mese  di  dicembre,  del  rateo  di  tredicesima.  Resta   ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
 
  282. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n.  106,  recante  delega  al
Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia  di
riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle  indennita'
e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita' a favore  dei
lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori  dello  spettacolo,
le risorse di cui  al  comma  352  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8  milioni  di
euro per l'anno 2025. 
 
  283. Al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo  l'articolo  14
e' inserito il seguente: 
 
  « Art. 14.1. - (Disposizioni in materia di accesso  al  trattamento
di pensione anticipata flessibile) - 1. In via  sperimentale  per  il
2023, gli iscritti all'assicurazione  generale  obbligatoria  e  alle
forme esclusive e  sostitutive  della  medesima,  gestite  dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n.  335,  possono  conseguire  il  diritto  alla
pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno
62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 41 anni, di seguito
definita "pensione  anticipata  flessibile".  Il  diritto  conseguito
entro  il   31   dicembre   2023   puo'   essere   esercitato   anche
successivamente alla predetta data, ferme  restando  le  disposizioni
del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata  di  cui
al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo
non superiore  a  cinque  volte  il  trattamento  minimo  previsto  a
legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del pensionamento
rispetto al momento in cui tale diritto  maturerebbe  a  seguito  del
raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema  pensionistico  ai
sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
 
  2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione  di  cui  al
comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di  cui  al
comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento  pensionistico  a
carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di  cumulare  i
periodi  assicurativi   non   coincidenti   nelle   stesse   gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228.  Ai
fini della decorrenza della pensione di  cui  al  presente  comma  si
applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu'  gestioni
pensionistiche, ai  fini  della  decorrenza  della  pensione  trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e  7  del  presente
articolo. 
 
  3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data  dal
primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei
requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi  da
lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione  di  quelli  derivanti  da
lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
 
  4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che
maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti  al  medesimo
comma  conseguono  il  diritto  alla   decorrenza   del   trattamento
pensionistico dal 1° aprile 2023. 
 
  5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che
maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al  medesimo  comma
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
 
  6. Tenuto conto della specificita' del rapporto  di  impiego  nella
pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la  continuita'
e il buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e  fermo  restando
quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
 
    a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i
requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla  decorrenza
del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; 
 
    b) i dipendenti pubblici che  maturano  dal  1°  gennaio  2023  i
requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla  decorrenza
del trattamento  pensionistico  trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di
maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della  data  di
cui alla lettera a) del presente comma; 
 
    c) la domanda di collocamento a  riposo  deve  essere  presentata
all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; 
 
    d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1,  non
trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125. 
 
  7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1,  per
il personale del comparto scuola e AFAM  con  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
59, comma 9, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449.  Il  relativo
personale puo' presentare domanda di cessazione dal servizio entro il
28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente,  dell'anno
scolastico o accademico. 
 
  8. Sono fatte salve le disposizioni che  prevedono  requisiti  piu'
favorevoli in materia di accesso al pensionamento. 
 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  per  il
conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1  e  2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle  prestazioni  erogate
ai sensi dell'articolo 26, comma 9,  lettera  b),  dell'articolo  27,
comma 5, lettera f), e dell'articolo 41,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
 
  10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano  altresi'  al
personale  militare  delle  Forze  armate,  soggetto  alla  specifica
disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165,  e
al  personale  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo  di   polizia
penitenziaria, nonche' al personale operativo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza ». 
 
  284. Al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 22, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14,
comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo  14,
comma 1, e all'articolo 14.1 »; 
 
    b) all'articolo 23, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14,
comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo  14,
comma 1, e all'articolo 14.1, ». 
 
  285. I commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, sono abrogati. 
 
  286. I lavoratori  dipendenti  che  abbiano  maturato  i  requisiti
minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per  l'accesso
al trattamento di pensione anticipata flessibile  possono  rinunciare
all'accredito contributivo  della  quota  dei  contributi  a  proprio
carico   relativi   all'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori  dipendenti
e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In  conseguenza
dell'esercizio della predetta facolta' viene  meno  ogni  obbligo  di
versamento contributivo da parte del datore di lavoro  a  tali  forme
assicurative della quota a carico del lavoratore, a  decorrere  dalla
prima scadenza utile per il pensionamento  prevista  dalla  normativa
vigente  e  successiva  alla  data  dell'esercizio   della   predetta
facolta'. Con la medesima decorrenza, la  somma  corrispondente  alla
quota di contribuzione a carico  del  lavoratore  che  il  datore  di
lavoro avrebbe dovuto versare  all'ente  previdenziale,  qualora  non
fosse  stata  esercitata  la  predetta   facolta',   e'   corrisposta
interamente al lavoratore. 
 
  287. Le modalita' di attuazione del comma 286  sono  stabilite  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
 
  288. All'articolo 1, comma 179, alinea,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 
 
  289. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92,  della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2023. 
 
  290. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma
165 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  si
applicano anche con riferimento ai  soggetti  che  si  trovino  nelle
condizioni ivi indicate nell'anno 2023. 
 
  291. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo  1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di  64  milioni
di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno  2024,  di
235 milioni di euro per l'anno 2025,  di  175  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di
euro per l'anno 2028. 
 
  292. All'articolo 16 del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma  1
si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il  31  dicembre
2022 hanno maturato un'anzianita' contributiva  pari  o  superiore  a
trentacinque anni e  un'eta'  anagrafica  di  almeno  sessanta  anni,
ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni,  e
che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
 
    a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il
coniuge o un parente  di  primo  grado  convivente  con  handicap  in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o  un  affine  di  secondo
grado convivente qualora i genitori o il coniuge  della  persona  con
handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i  settanta  anni
di eta' oppure siano anch'essi affetti  da  patologie  invalidanti  o
siano deceduti o mancanti; 
 
    b) hanno una  riduzione  della  capacita'  lavorativa,  accertata
dalle competenti commissioni per il  riconoscimento  dell'invalidita'
civile, superiore o uguale al 74 per cento; 
 
    c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti  da  imprese  per  le
quali e' attivo un tavolo di confronto per la  gestione  della  crisi
aziendale  presso  la  struttura  per  la  crisi  d'impresa  di   cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Per
le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione  massima  di
due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui  all'alinea
del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli »; 
 
    b) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis »; 
 
    c) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2022  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 ». 
 
  293. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 356, dopo le parole: « 15 per cento »  sono  inserite
le seguenti: « , elevata al 17 per cento a decorrere dal  1°  gennaio
2023, »; 
 
    b) al comma 357, dopo le parole: « pari ad  euro  10.000  »  sono
inserite le seguenti: « , elevato a euro 15.000 a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023, ». 
 
  294. Al fine di promuovere l'inserimento stabile  nel  mercato  del
lavoro dei beneficiari  del  reddito  di  cittadinanza  di  cui  agli
articoli da  1  a  13  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  ai
datori di lavoro privati che, dal 1°  gennaio  2023  al  31  dicembre
2023, assumono tali soggetti con contratto di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di dodici
mesi, l'esonero dal versamento del  100  per  cento  dei  complessivi
contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel  limite  massimo
di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato
su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle  prestazioni
pensionistiche. L'esonero  non  si  applica  ai  rapporti  di  lavoro
domestico. 
 
  295. L'esonero di cui al comma 294 e'  riconosciuto  anche  per  le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 
 
  296. L'esonero di cui ai commi 294 e 295 e' alternativo all'esonero
di cui all'articolo 8  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
 
  297. Al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile  stabile,  le
disposizioni di cui al  comma  10  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, si applicano anche  alle  nuove  assunzioni  a
tempo indeterminato e  alle  trasformazioni  dei  contratti  a  tempo
determinato in contratti a  tempo  indeterminato  effettuate  dal  1°
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui  al  primo
periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui  al  comma
10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 e' elevato  a
8.000 euro. 
 
  298. Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le
disposizioni di cui al  comma  16  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle  nuove  assunzioni  di
donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Per le assunzioni di cui al  primo  periodo,  il  limite  massimo  di
importo di 6.000 euro di  cui  al  comma  16  dell'articolo  1  della
predetta legge n. 178 del 2020 e' elevato a 8.000 euro. 
 
  299. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e  298
del presente articolo e' condizionata, ai  sensi  dell'articolo  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. 
 
  300. All'articolo 1, comma 503, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: « e il 31  dicembre  2022  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « e il 31 dicembre 2023 ». 
  301. Alle attivita' di cui al  titolo  I,  capo  III,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di euro
per l'anno 2023. 
 
  302. La dotazione finanziaria del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  incrementata  di
9,5 milioni di euro per l'anno 2023, al fine  di  consentire  l'avvio
dell'operativita' del Fondo e la sua gestione, compreso  il  sostegno
alla realizzazione  dei  sistemi  informatici  e  all'implementazione
delle procedure finanziarie. 
 
  303. Per la realizzazione di  interventi  finalizzati  alla  tutela
della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e al  supporto
dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, un fondo con la dotazione di 500.000 euro
per l'anno 2023. 
 
  304. Al fine di  promuovere  la  partecipazione  dei  giovani  allo
sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e  475,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi
perseguiti dalle missioni 4 e 5 del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima
legge n. 145 del 2018 e' incrementato di  0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025. 
 
  305. All'articolo 1, comma 472, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, dopo la parola: « entro » sono inserite le  seguenti:  «  e  non
oltre ». 
 
  306. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici  e
privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal  decreto
del Ministro della salute  di  cui  all'articolo  17,  comma  2,  del
decreto-legge   24   dicembre   2021,   n.   221,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,  n.  11,  il  datore  di
lavoro  assicura  lo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in
modalita' agile anche  attraverso  l'adibizione  a  diversa  mansione
compresa nella medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come
definite dai contratti collettivi di  lavoro  vigenti,  senza  alcuna
decurtazione   della   retribuzione   in   godimento.   Resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni dei relativi  contratti  collettivi
nazionali di lavoro, ove piu' favorevoli. 
 
  307.  Per  la  sostituzione  del  personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche,
affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto  di  cui
al comma 306, e' autorizzata la spesa di 15.874.542 euro  per  l'anno
2023. 
 
  308. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
della legge 22 giugno 2000, n. 193, e' incrementata di 6  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2023. 
 
  309. Per il  periodo  2023-2024  la  rivalutazione  automatica  dei
trattamenti   pensionistici,   secondo   il   meccanismo    stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
riconosciuta: 
 
    a)  per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente  pari  o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo  INPS,  nella  misura
del 100 per cento; 
 
    b) per i trattamenti pensionistici complessivamente  superiori  a
quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e   con   riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 
 
      1)  nella  misura  dell'85  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente pari o inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS. Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a
quattro volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante
sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),  l'aumento  di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato. Per le pensioni  di  importo  superiore  a  cinque
volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base  di  quanto  previsto  dal   presente   numero,   l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato; 
 
      2)  nella  misura  del  53  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  sei  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
 
      3)  nella  misura  del  47  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a otto  volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
 
      4)  nella  misura  del  37  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a otto volte il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
 
      5)  nella  misura  del  32  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento
minimo INPS. 
 
  310. Al fine di contrastare gli  effetti  negativi  delle  tensioni
inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le
pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo  INPS,  in
via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023,  con  riferimento  al
trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna
delle mensilita' da gennaio 2023 a dicembre  2024,  ivi  compresa  la
tredicesima mensilita' spettante, e' riconosciuto in via  transitoria
un incremento, limitatamente alle predette mensilita' e  rispetto  al
trattamento mensile determinato sulla base  della  normativa  vigente
prima della data di entrata in vigore della presente  legge,  di  1,5
punti percentuali per l'anno 2023, elevati a  6,4  punti  percentuali
per i soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni,  e  di
2,7 punti  percentuali  per  l'anno  2024.  L'incremento  di  cui  al
presente comma non rileva, per gli anni 2023  e  2024,  ai  fini  del
superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno  per  il
riconoscimento  di  tutte  le  prestazioni  collegate   al   reddito.
L'incremento di cui al presente  comma  e'  riconosciuto  qualora  il
trattamento  pensionistico  mensile  sia  complessivamente   pari   o
inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il
trattamento  pensionistico  complessivo  sia  superiore  al  predetto
importo  e  inferiore  a  tale   limite   aumentato   dell'incremento
disciplinato dal presente comma l'incremento e'  comunque  attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta  fermo  che,
ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e  2024,
il  trattamento  pensionistico  complessivo  di  riferimento  e'   da
considerare al netto dell'incremento transitorio di cui  al  presente
comma, il quale non rileva a tali fini e i  cui  effetti  cessano  in
ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre  2023  e  al  31  dicembre
2024. 
 
  311. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e' sostituito dal seguente: 
 
  «  3.  Entro  il  30  giugno  2023,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite  norme  di
indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie  degli
enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al  decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,  di
conflitti di interessi e di banca depositaria,  di  informazione  nei
confronti degli iscritti, nonche' sugli obblighi  relativamente  alla
governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro  sei
mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto
di quanto disposto dallo  stesso,  gli  enti  previdenziali  adottano
regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di  cui
al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 ». 
 
  312. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 116, le parole: « 30 giugno 2022  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 gennaio 2023 »; 
 
    b) dopo il comma 116 e' inserito il seguente: « 116-bis.  Decorso
inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui  al  comma  116,  i
Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta. Il  commissario,
entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e
le sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo  3,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  509
». 
 
  313. Nelle more di un'organica riforma  delle  misure  di  sostegno
alla poverta' e di inclusione attiva,  dal  1°  gennaio  2023  al  31
dicembre 2023 la misura del  reddito  di  cittadinanza  di  cui  agli
articoli da  1  a  13  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e'
riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilita'. 
 
  314. Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano  in  caso
di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con  disabilita',
come definita  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,
minorenni o persone con almeno sessant'anni di eta'. 
 
  315. Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere
dal  1°  gennaio  2023  i  soggetti  tenuti  agli  obblighi  di   cui
all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  devono  essere
inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o  di
riqualificazione professionale di cui alla legge 28  marzo  2003,  n.
53. In caso di mancata frequenza del programma assegnato,  il  nucleo
familiare del beneficiario del reddito  di  cittadinanza  decade  dal
diritto alla  prestazione.  Le  regioni  sono  tenute  a  trasmettere
all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli  elenchi
dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. 
 
  316. Fermo restando quanto previsto dai commi 313,  314  e  315,  a
decorrere dal 1° gennaio 2023,  per  i  beneficiari  del  reddito  di
cittadinanza appartenenti alla fascia di eta' compresa tra diciotto e
ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di  istruzione  di
cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
l'erogazione  del  reddito  di  cittadinanza  e'  subordinata   anche
all'iscrizione e alla  frequenza  di  percorsi  di  istruzione  degli
adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma  1,  lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2012, n. 263, o comunque  funzionali  all'adempimento  del
predetto obbligo di istruzione. Con  apposito  protocollo,  stipulato
dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare
le  iscrizioni  ai  percorsi  di  istruzione   erogati   dai   centri
provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace
attuazione delle disposizioni del comma 315 e del presente comma.  Le
amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  previste  dal
presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
  317. Al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 3: 
 
      1) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: « La componente di cui  alla  presente  lettera  e'  erogata
direttamente al locatore dell'immobile risultante  dal  contratto  di
locazione. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore  i
dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente
lettera e' imputato dal locatore al pagamento parziale o  totale  del
canone »; 
 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, sono individuate le  modalita'  di  attuazione
delle norme dei periodi dal secondo al quarto della  lettera  b)  del
comma 1. Alle conseguenti attivita'  le  amministrazioni  interessate
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica »; 
 
      3) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel
caso  di  stipulazione  di   contratti   di   lavoro   stagionale   o
intermittente, il maggior reddito da lavoro  percepito  non  concorre
alla determinazione del beneficio economico, entro il limite  massimo
di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, con  le  modalita'  di
cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite
massimo con riferimento alla parte eccedente »; 
 
    b) all'articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole: « almeno
un terzo dei » sono sostituite dalle seguenti: « tutti i »; 
 
    c) all'articolo 7, comma 5, la lettera  e)  e'  sostituita  dalla
seguente: « e) non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4,
comma 8, lettera b), numero 5) ». 
 
  318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da  1  a  13  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati. 
 
  319. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come  rideterminata  da  ultimo  ai
sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, e' ridotta di 958 milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  320. Gli  oneri  di  cui  all'articolo  6,  comma  8,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 11 milioni
di euro per l'anno 2023, di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, di
717,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 727,9 milioni di  euro  per
l'anno 2026, di 732,2 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  di  736,5
milioni di euro per l'anno 2028 e di 740,8 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2029. 
 
  321. Ai fini dell'organica riforma delle misure  di  sostegno  alla
poverta' e di inclusione attiva di cui  al  comma  313  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali il « Fondo per il sostegno alla poverta' e  per  l'inclusione
attiva  »,  nel  quale  confluiscono  le  economie  derivanti   dalla
soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui  al
comma 319, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al  comma
320 e sulla base di quanto stabilito nella parte  II  della  presente
legge. 
 
  322. All'articolo 8, comma 6,  lettera  a),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono  sostituite
dalle seguenti: «  31  dicembre  2023  »  e  le  parole:  «  -  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto - » sono sostituite dalle
seguenti: « , prima del 1° gennaio 2023, ». 
 
  323. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 2-bis, le parole: « Resta ferma  la  possibilita'  di
presentare la DSU nella modalita' non precompilata » sono  sostituite
dalle  seguenti:  «  Fino  al  31  dicembre  2022  resta   ferma   la
possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non precompilata  »
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A  decorrere  dal  1°
luglio 2023, la  presentazione  della  DSU  da  parte  del  cittadino
avviene prioritariamente in modalita' precompilata, ferma restando la
possibilita' di presentare la  DSU  nella  modalita'  ordinaria.  Con
decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentiti
l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, sono individuate le modalita' operative, le ulteriori
semplificazioni e le modalita' tecniche per consentire  al  cittadino
la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in  via
telematica dall'INPS. Resta fermo quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  per
quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza »; 
 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
 
  324.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2023. 
 
  325. Ai fini del completamento dei piani di recupero  occupazionale
di cui all'articolo 44, comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148,  sono  stanziate  ulteriori  risorse  per  un
importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente
articolo, da ripartire tra le regioni con decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Le  regioni   possono   destinare,
nell'anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo  periodo  del
presente  comma,  in  aggiunta  a  quelle  residue   dei   precedenti
finanziamenti, alle medesime finalita' del citato articolo 44,  comma
11-bis, del decreto legislativo n. 148 del  2015,  nonche'  a  quelle
dell'articolo  53-ter  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
 
  326. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
al comma 324 si provvede, nella misura di  30  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, al finanziamento di un'indennita' onnicomprensiva,  pari
a 30 euro per l'anno  2023,  per  ciascun  lavoratore  dipendente  da
imprese adibite alla pesca  marittima,  compresi  i  soci  lavoratori
delle cooperative della piccola pesca, di cui  alla  legge  13  marzo
1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante  da  misure
di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio. 
 
  327. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
al comma 324 si provvede, nella misura di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, al finanziamento delle misure di  sostegno  del  reddito
per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center
previste dall'articolo  44,  comma  7,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148. 
 
  328.  L'integrazione  salariale,  prevista  anche  ai  fini   della
formazione professionale per la  gestione  delle  bonifiche,  di  cui
all'articolo 1-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
e' prorogata per l'anno 2023, nel limite di spesa di  19  milioni  di
euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma,  pari
a 19 milioni di euro per l'anno 2023,  si  provvede  a  valere  sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di  cui  al
comma 324 del presente articolo. 
 
  329. E' prorogato per l'anno 2023 il trattamento  di  sostegno  del
reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28  settembre  2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,
n. 130, per un periodo  massimo  complessivo  di  autorizzazione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi  e
nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023,  a  valere
sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui  al  comma  324
del presente articolo. 
 
  330. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale
per  la   contrattazione   collettiva   nazionale   in   applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e per i miglioramenti economici del personale statale in  regime
di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge  30
dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro  da
destinare all'erogazione,  nel  solo  anno  2023,  di  un  emolumento
accessorio una tantum, da corrispondere per  tredici  mensilita',  da
determinarsi nella misura dell'1,5  per  cento  dello  stipendio  con
effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. 
 
  331. L'importo  di  cui  al  comma  330,  comprensivo  degli  oneri
contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  di
cui al decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  concorre  a
costituire l'importo complessivo  massimo  di  cui  all'articolo  21,
comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
  332. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di  cui
al comma 330, da destinare alla medesima finalita' e  da  determinare
sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a  carico
dei rispettivi bilanci  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
  333. Le somme di cui al comma 330 sono ripartite,  nell'anno  2023,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023. 
 
  334.  Al  fine  di  perseguire  l'armonizzazione  dei   trattamenti
economici  accessori,  a  decorrere  dall'anno  2023   al   personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del  lavoro  appartenente  alle  Aree  previste  dal
sistema  di  classificazione  professionale  a  essi  applicabile  e'
riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle  misure  spettanti
al personale del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
appartenente  alle  Aree,  come  rideterminate  secondo   i   criteri
stabiliti dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  2019-2021  -
comparto Funzioni centrali. 
 
  335. Per lo stesso personale e con la decorrenza di  cui  al  comma
334, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4,
del  contratto  collettivo  di  cui  al   predetto   comma   334   e'
rideterminato considerando nel calcolo le misure  dell'indennita'  di
amministrazione spettanti al personale delle Aree del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali previste alla data  del  31  ottobre
2022. 
 
  336. Per le stesse finalita' di  cui  al  comma  334,  a  decorrere
dall'anno 2023  i  fondi  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  sono
incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di  livello
generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale  di  livello
non generale e  i  fondi  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato dei  dirigenti  dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per  il  personale
dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro  per  il  personale
dirigenziale di livello non generale. 
 
  337. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 334, 335  e  336
sono autorizzate la  spesa  di  20.542.346  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale
del lavoro, e la spesa di 493.640 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2023,  relativamente  al  personale  dell'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del lavoro. 
 
  338. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del  decreto-legge  14
agosto 2013, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2022 »
sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 e di 15 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2023 ». 
 
  339. All'articolo 1, comma 417, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: « pari a 3 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018 » sono aggiunte le seguenti: « , a  2  milioni
di euro per l'anno 2023 e a 7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 ». 
 
  340. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo  5,
comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo  per  le
politiche relative ai  diritti  e  alle  pari  opportunita',  di  cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalita' di
cui  alla  lettera  d)  del  comma  2  dell'articolo  5  del   citato
decreto-legge n. 93 del 2013. 
 
  341. Per le finalita' di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, il Fondo per le politiche relative ai  diritti  e
alle  pari  opportunita',  di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1.850.000  euro
per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono
ripartite secondo i criteri definiti con il  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022. 
 
  342. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, lettera  b),  le  parole:  «  5.000  euro  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro »; 
 
    b) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «  1-bis.  Le
disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti  stabiliti  dal
presente  articolo,  anche  alle  attivita'  lavorative   di   natura
occasionale svolte nell'ambito delle attivita' di discoteche, sale da
ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1 »; 
 
    c) il comma 8-bis e' abrogato; 
 
    d) al comma 14: 
 
      1) alla lettera a), le  parole:  «  cinque  lavoratori  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dieci lavoratori » e le parole: «  ,  ad
eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture  ricettive  che
operano nel settore del turismo, per le attivita' lavorative rese dai
soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze  fino
a otto lavoratori » sono soppresse; 
 
      2) alla lettera b), le parole: « , salvo che per  le  attivita'
lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche'  non  iscritti
nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
» sono soppresse. 
 
  343. Al fine di garantire la continuita' produttiva  delle  imprese
agricole e di creare le condizioni per facilitare il  reperimento  di
manodopera per le attivita' stagionali, favorendo forme  semplificate
di  utilizzo  delle  prestazioni  di  lavoro  occasionale   a   tempo
determinato  in  agricoltura  assicurando  ai  lavoratori  le  tutele
previste dal rapporto di lavoro  subordinato,  si  applicano  per  il
biennio  2023-2024  le  disposizioni  dei  commi  da   344   a   354.
All'articolo  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 16, le parole: « , tranne che nel  settore  agricolo,
per  il  quale  il  compenso  minimo  e'   pari   all'importo   della
retribuzione  oraria  delle   prestazioni   di   natura   subordinata
individuata  dal  contratto  collettivo  di  lavoro  stipulato  dalle
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale » sono soppresse; 
 
    b) al comma 17, primo periodo, alla lettera d), le parole:  «  di
imprenditore agricolo, » e, alla lettera e), le  parole:  «  ,  fatto
salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16,
fermo  restando  che  per  il  settore  agricolo   le   quattro   ore
continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale  di  cui
alla lettera d) del presente comma » sono soppresse; 
 
    c) al comma 20, le parole: « ; nel settore agricolo, il  suddetto
limite di durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di  cui
al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi
del comma 16 » e le parole: « , salvo che la violazione del comma  14
da parte dell'imprenditore agricolo  non  derivi  dalle  informazioni
incomplete o non veritiere contenute  nelle  autocertificazioni  rese
nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8 »
sono soppresse. 
 
  344. Le prestazioni agricole di lavoro  subordinato  occasionale  a
tempo determinato sono riferite ad attivita' di natura stagionale  di
durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese
da soggetti che, a eccezione dei pensionati,  non  abbiano  avuto  un
ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre  anni
precedenti all'instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a
354, ovvero diverso da quello  previsto  dalla  presente  disciplina,
quali: 
 
    a) persone disoccupate, ai sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonche' percettori della nuova
prestazione  di  assicurazione  sociale  per  l'impiego   (NASpI)   o
dell'indennita'  di  disoccupazione  denominata  DIS-COLL,   di   cui
rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4  marzo
2015, n. 22, o del  reddito  di  cittadinanza  ovvero  percettori  di
ammortizzatori sociali; 
 
    b) pensionati di vecchiaia o di anzianita'; 
 
    c) giovani con meno di venticinque anni di eta', se  regolarmente
iscritti a un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto  scolastico  di
qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti  a  un
ciclo di studi presso un'universita'; 
 
    d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche' soggetti
in  semiliberta'  provenienti  dalla  detenzione   o   internati   in
semiliberta'. 
 
  345. Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro,
e' tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal  lavoratore  in
ordine alla propria condizione soggettiva. L'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  provvede   a   sottrarre   dalla   contribuzione
figurativa  relativa  alle  eventuali  prestazioni  integrative   del
salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo. 
 
  346. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale  agricolo  a
tempo determinato, i datori di lavoro  agricoli  sono  tenuti,  prima
dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente  Centro  per
l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608.  Nella  comunicazione   i
quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si  computano
prendendo in considerazione esclusivamente le  presunte  giornate  di
effettivo lavoro e non la durata in se' del contratto di lavoro,  che
puo' avere una durata massima di dodici mesi. 
 
  347. L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale  a
tempo determinato e' preclusa ai datori di lavoro  agricoli  che  non
rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali  di  lavoro
stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale. 
 
  348.  Il  prestatore  di  lavoro  agricolo  occasionale   a   tempo
determinato  percepisce  il  proprio  compenso,  sulla   base   della
retribuzione  stabilita  dai   contratti   collettivi   nazionali   e
provinciali  di  lavoro,  stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente   piu'   rappresentative   sul   piano    nazionale,
direttamente  dal  datore  di  lavoro,  con  le  modalita'   previste
dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n.
205. 
 
  349. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini  di  cui  al
comma 348 e' esente da  qualsiasi  imposizione  fiscale,  non  incide
sullo  stato  di  disoccupato  o  inoccupato  entro  il   limite   di
quarantacinque  giornate  di  prestazione  per  anno  civile  ed   e'
cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento  pensionistico.  La
contribuzione versata dal datore di lavoro e dal  lavoratore  per  lo
svolgimento delle prestazioni lavorative e' considerata utile ai fini
di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di
disoccupazione, anche agricole,  ed  e'  computabile  ai  fini  della
determinazione del reddito  necessario  per  il  rilascio  o  per  il
rinnovo del permesso di soggiorno. 
 
  350. L'iscrizione dei lavoratori di cui ai commi da 343 a  354  del
presente articolo nel libro unico del lavoro di cui  all'articolo  39
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  puo'  avvenire  in
un'unica soluzione,  anche  dovuta  alla  scadenza  del  rapporto  di
lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono  essere  erogati
anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale  o  mensile,
con le modalita' di cui al comma 348 del presente articolo. 
 
  351. L'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo 26 maggio  1997,  n.  152,  si  intende  soddisfatta  nei
confronti dei lavoratori di cui ai commi da 343 a  354  del  presente
articolo con la consegna di copia della comunicazione  di  assunzione
di cui al comma 346. 
 
  352. Il datore di  lavoro  effettua  all'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale  il  versamento  della  contribuzione   unificata
previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche  di  quella
contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata
ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, per i territori  svantaggiati,  entro  il  giorno  16  del  mese
successivo al termine della prestazione, secondo modalita'  stabilite
dall'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  e  dall'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
d'intesa tra loro. 
 
  353. Al  fine  di  verificare,  mediante  apposita  banca  di  dati
informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale
e delle relative  entrate  contributive,  conseguenti  allo  sviluppo
delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo  determinato
di cui ai commi da 343 a 354, anche al fine di formulare proposte per
adeguamenti normativi  delle  disposizioni  di  contenuto  economico,
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  stipula   apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
  354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma
344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al  presente  comma
si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso  di
violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma  346  ovvero
in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli  di  cui  al  comma
344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 500 euro a 2.500  euro  per  ogni  giornata  per  cui
risulta accertata la violazione, salvo che la  violazione  del  comma
344 da parte dell'impresa  agricola  non  derivi  dalle  informazioni
incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal
lavoratore ai sensi del comma 345. Non si  applica  la  procedura  di
diffida di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  23  aprile
2004, n. 124. 
 
  355. Al fine di sostenere l'Ente  nazionale  per  la  protezione  e
l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12  maggio  1942,  n.  889,
alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  125
del 9 maggio 1979, e'  autorizzata  la  spesa  di  200.000  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  356. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
carburanti, dei  prodotti  energetici  e  dei  prodotti  di  consumo,
nonche' di sostenere le organizzazioni di volontariato impegnate  nel
servizio  di  trasporto  sanitario,   anche   emergenziale,   e   nel
mantenimento di  presidi  di  coesione  sociale,  di  soccorso  e  di
contrasto delle situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli
articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione  nonche'  degli
articoli 55, 56 e 57 del codice del Terzo settore, di cui al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' autorizzata la spesa di 500.000
euro per ciascuno degli anni  2023,  2024  e  2025  in  favore  della
Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. 
 
  357.  Al  decreto  legislativo  29  dicembre  2021,  n.  230,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 4: 
 
      1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «  ,  limitatamente
all'anno 2022 » sono soppresse e dopo il quarto periodo  e'  aggiunto
il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di
eta' inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi
del presente comma, come rivalutati  ai  sensi  del  comma  11,  sono
incrementati del  50  per  cento;  tale  incremento  e'  riconosciuto
inoltre per i nuclei con tre o piu' figli per ciascun figlio di  eta'
compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a  40.000  euro
»; 
 
      2) al comma 4, le parole: « , limitatamente  all'anno  2022,  »
sono soppresse; 
 
      3) i commi 5 e 6 sono abrogati; 
 
      4) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  A
decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione  mensile  di  cui  al
primo periodo del presente comma e' incrementata del 50 per cento »; 
 
    b) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: « per  l'anno  2022  »
sono soppresse. 
 
  358. Per effetto di quanto disposto dal comma 357  e  tenuto  conto
delle  risultanze  emerse  dall'attivita'  di  monitoraggio  relativa
all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in
termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in  bilancio  ai
fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,  sono  incrementate  di
409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di  euro  per
l'anno 2024, di 542,5 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  di  550,8
milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per  l'anno
2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2029. 
 
  359. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo  unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «  ,
elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima  di  un
mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80  per
cento della retribuzione ». La disposizione di cui al  primo  periodo
si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo  di
congedo di  maternita'  o,  in  alternativa,  di  paternita'  di  cui
rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente  al  31  dicembre
2022. 
 
  360. Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione
mediatica e digitale  e  progetti  educativi  a  tutela  dei  minori,
realizzati dai fornitori di servizi  di  media  e  dai  fornitori  di
piattaforme di condivisione  video,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un  fondo
con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni  2023,
2024 e 2025. 
 
  361. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro per la famiglia,  la  natalita'  e  le  pari
opportunita' e  con  l'Autorita'  politica  delegata  all'innovazione
tecnologica, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma  360,  con
particolare  riferimento  alla   predisposizione   dei   progetti   e
all'assegnazione delle risorse. 
 
  362. Al fine di favorire e promuovere  l'inclusione  sociale  delle
persone con disabilita', contrastando, al  contempo,  i  fenomeni  di
marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi  citta',
in coerenza  con  gli  obiettivi  fissati  dall'Agenda  2030  per  lo
sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale  delle  Nazioni
Unite il 25 settembre 2015, e' istituito, nello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  denominato  «
Fondo per le periferie inclusive », con una dotazione di  10  milioni
di euro per  l'anno  2023,  il  cui  stanziamento  e'  trasferito  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  Il
Fondo e' destinato ai comuni  con  popolazione  superiore  a  300.000
abitanti per il finanziamento  di  progetti  finalizzati  a  favorire
l'inclusione sociale delle persone con disabilita' nelle periferie  e
il miglioramento del loro livello di autonomia possibile. 
 
  363. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di  disabilita',  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sono definiti: 
 
    a) i tempi e le modalita'  di  presentazione  delle  domande  per
l'accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 362, i  relativi
requisiti di ammissibilita' e le relative modalita' di erogazione del
finanziamento, nonche' le eventuali forme di co-finanziamento; 
 
    b) i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma  362
da parte del Comitato di cui al comma 364,  individuati  in  coerenza
con  le   finalita'   del   Fondo,   privilegiando   in   particolare
l'attivazione  di  finanziamenti  sia  pubblici   sia   privati,   il
coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e  le  forme
di co-programmazione e coprogettazione previste dall'articolo 55  del
codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117; 
 
    c) le modalita' di  monitoraggio  e  le  ipotesi  di  revoca  del
finanziamento. 
 
  364. Ai fini della valutazione dei progetti di cui  al  comma  362,
con il decreto di cui al comma 363 e' istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei  progetti,
composto da due rappresentanti della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  o  dell'Autorita'   politica   delegata   in   materia   di
disabilita',  di  cui  uno  con  funzioni  di   presidente,   da   un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un
rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
nonche' da un rappresentante dell'Associazione nazionale  dei  comuni
italiani.  Ai  componenti  del  Comitato  non  e'  corrisposto  alcun
compenso, indennita', rimborso di spese  ne'  ogni  altro  emolumento
comunque denominato. 
 
  365. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 3l dicembre 2025 »; 
 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  « 4-bis. Per le deliberazioni in  sede  di  assemblea  condominiale
relative ai lavori di cui al comma 1 e' necessaria la maggioranza dei
partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore
millesimale dell'edificio ». 
 
  366. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge  23
settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
novembre 2022, n. 175, e' incrementato  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno  2023.  Il  rifinanziamento  di  cui  al  primo   periodo   e'
finalizzato  alla  concessione   di   un   contributo   straordinario
destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza
e    beneficenza    che    erogano    servizi    socio-sanitari     e
socio-assistenziali in  regime  semiresidenziale  e  residenziale  in
favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi  sostenuti
per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022  rispetto  all'anno
2021. 
 
  367. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita'
e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel  rispetto
del limite di spesa previsto dal comma 366, i criteri, le modalita' e
i  termini  di  presentazione  delle  richieste  per   l'accesso   al
contributo di cui al medesimo  comma,  i  criteri  di  determinazione
dell'importo del contributo stesso nonche' le procedure di controllo. 
 
  368. Allo stanziamento di cui al comma 366 si applicano, in  quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 4  e  5  dell'articolo  8  del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 
 
  369. Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023,
dei prezzari regionali  di  cui  all'articolo  23,  comma  16,  terzo
periodo, del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle  procedure  di
affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023  al  31
dicembre  2023,  anche  tramite  accordi  quadro  ovvero  affidate  a
contraente generale, la dotazione del  Fondo  per  l'avvio  di  opere
indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, e' incrementata di 500 milioni  di  euro  per  il
2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di  euro
per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di  3.500
milioni  di  euro  per  l'anno  2027.  Le  risorse  del  Fondo   sono
trasferite,  nei  limiti  degli  stanziamenti  annuali  di  bilancio,
nell'apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia'  istituita  ai  sensi  del
citato decreto-legge n. 50 del 2022. 
 
  370. Per le medesime finalita' di cui al comma 369 e a valere sulle
risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi
degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale
di  ripresa  e  resilienza  nonche'  dal  Piano  nazionale  per   gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza
e' preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato  con  il  relativo
decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del  10
per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione
accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori,  cosi'  come
definiti dall'articolo 2,  comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure  di  affidamento  delle
opere  pubbliche  dal  1°  gennaio  2023  al  31  dicembre  2023.  Le
amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei
relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5
gennaio  2023,  ad  aggiornare  i   sistemi   di   monitoraggio   del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato   completando
l'inizializzazione  dei  progetti  oggetto  di  finanziamento  e   le
attivita' di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il
10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici  individuano,
sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco
degli enti locali potenzialmente destinatari  della  preassegnazione,
completo  dei  codici  unici  di  progetto  (CUP).  Tale  elenco   e'
pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale   dell'amministrazione
statale finanziatrice entro i medesimi termini.  Entro  i  successivi
venti  giorni  gli  enti  locali  accedono  all'apposita  piattaforma
informatica gia' in  uso  presso  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato al fine di  confermare  la  preassegnazione.  La
mancata conferma equivale a rinuncia alla  preassegnazione  e  l'ente
locale puo' accedere alla procedura di cui ai commi 375  e  seguenti.
Con  decreto  del  Ragioniere  generale  dello  Stato,  da  adottare,
rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15  luglio  2023,  e'
approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata
attraverso i sistemi informativi del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale   dello   Stato   la   conferma   di   accettazione    della
preassegnazione. Il decreto di  cui  all'ottavo  periodo  costituisce
titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di
cui al comma 377 sono definite le modalita' di verifica  dell'importo
effettivamente spettante, nei  limiti  del  contributo  preassegnato,
anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e  le  modalita'
di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato
rispetto del termine di avvio delle procedure  di  affidamento  delle
opere pubbliche. 
 
  371. Per le finalita' di cui al comma  369,  i  prezzari  regionali
adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto  dall'articolo  26,
comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  possono  essere
utilizzati fino al 31 marzo  2023.  Per  le  medesime  finalita',  le
regioni, entro il 31  marzo  2023,  procedono  all'aggiornamento  dei
prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16,  terzo  periodo,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici  giorni,  dalle
competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate. 
 
  372. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 369, i  prezzari
regionali aggiornati  ai  sensi  del  comma  371  si  applicano  alle
procedure di affidamento per opere  pubbliche  e  interventi  per  le
quali intervengano la  pubblicazione  dei  bandi  o  dell'avviso  per
l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere  di
invito  finalizzate  all'affidamento  di  lavori  e   alle   medesime
procedure di affidamento avviate,  rispettivamente,  dal  1°  gennaio
2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio  2023  al  31  dicembre  2023,
anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale. 
 
  373. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento
dei prezzari, ai sensi del comma 371, le stazioni  appaltanti  devono
preliminarmente  procedere   alla   rimodulazione   delle   somme   a
disposizione indicate nel quadro economico degli interventi.  Per  le
medesime  finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali  siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
 
  374. Fermo restando quanto previsto dal  comma  373,  l'accesso  al
Fondo di cui al comma 369 e' consentito esclusivamente per far fronte
al  maggior  fabbisogno  derivante  dall'applicazione  dei   prezzari
aggiornati relativamente alla voce « lavori »  del  quadro  economico
dell'intervento ovvero con riguardo  alle  altre  voci  del  medesimo
quadro  economico,  qualora  le  stesse,  ai  sensi  della  normativa
vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto  a
base di gara e il  loro  valore  sia  funzionalmente  e  strettamente
collegato all'incremento dei  costi  dei  materiali.  L'accesso  alle
risorse   del   Fondo   e'   consentito,   altresi',   con   riguardo
all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione
che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera. 
 
  375. Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  da  369  a  374,
all'esito della procedura semestrale di cui al comma 370 e sulla base
delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di
cui al comma 369 gli interventi  finanziati  con  risorse  statali  o
europee, secondo il seguente ordine di priorita': 
 
    a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
 
    b) gli interventi integralmente finanziati la  cui  realizzazione
deve essere ultimata entro il 31  dicembre  2026  relativi  al  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai  quali  siano  nominati
Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55; 
 
    c) gli interventi integralmente finanziati la  cui  realizzazione
deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati: 
 
      1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo  1,  comma
421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli
interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 1,  comma  423,
della citata legge n. 234 del 2021; 
 
      2)  dall'Agenzia  per  la  coesione   territoriale,   per   gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,  comma  5-ter,
del  decreto-legge  27  gennaio   2022,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
 
      3)   dal   commissario   straordinario   nominato   ai    sensi
dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di
programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
e bonifica nel sito contaminato di  interesse  nazionale  di  Brescia
Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
169 del 24 novembre 2020; 
 
    d) gli interventi per i quali sia stata  presentata,  per  l'anno
2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con  riguardo
ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato,  la  relativa
procedura di affidamento; 
 
    e)   limitatamente   al   secondo   semestre,   gli    interventi
integralmente finanziati con risorse  statali  la  cui  realizzazione
deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. 
 
  376.  Ferme  restando  le  priorita'  di  cui  al  comma  375,   la
determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora
l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle  risorse
disponibili del Fondo di cui al  comma  369,  costituenti  limite  di
spesa, tiene conto del seguente ordine di priorita': 
 
    a) della data prevista di pubblicazione dei bandi  o  dell'avviso
per l'indizione della  procedura  di  gara  ovvero  dell'invio  delle
lettere di invito che siano  finalizzate  all'affidamento  di  lavori
nonche'   all'affidamento    congiunto    della    progettazione    e
dell'esecuzione dei relativi lavori; 
 
    b) dell'ordine cronologico  di  presentazione  delle  domande  da
parte delle stazioni  appaltanti  e  validate  dalle  amministrazioni
statali  finanziatrici  degli  interventi  o  titolari  dei  relativi
programmi di investimento. 
 
  377. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono determinati: 
 
    a)  le  modalita'  e  il  termine  semestrale  di  presentazione,
attraverso apposita piattaforma informatica gia'  in  uso  presso  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande  di
accesso al Fondo  di  cui  al  comma  369  da  parte  delle  stazioni
appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo
Fondo da parte  delle  amministrazioni  statali  finanziatrici  degli
interventi  o  titolari  dei  relativi  programmi  di   investimento,
stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande; 
 
    b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla  lettera
a); 
 
    c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento  da
fornire  ai  fini  dell'accesso  al  Fondo  sulla  base  del  livello
progettuale definito al momento della presentazione della domanda; 
 
    d)  le  procedure  di  verifica  delle  domande  da  parte  delle
amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei
relativi programmi di investimento nonche' di riscontro delle istanze
circa  la  sussistenza  dei  requisiti  di  accesso  ad   opera   del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
 
    e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali  e
di assegnazione delle risorse del Fondo; 
 
    f) le modalita' di trasferimento delle risorse del Fondo  di  cui
al comma 369 secondo le procedure stabilite  dalla  legge  16  aprile
1987, n. 183, e dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste
presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilita'  di
cassa; per le risorse destinate agli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono  effettuati  in  favore
dei conti di tesoreria Next Generation EU-Italia gestiti dal Servizio
centrale per il PNRR  che  provvede  alla  successiva  erogazione  in
favore delle amministrazioni aventi diritto,  con  le  procedure  del
medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
 
    g) le modalita' di utilizzo delle eventuali economie derivanti da
ribassi di asta e di recupero delle  risorse  eventualmente  divenute
eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello  dei
prezzi. 
 
  378. L'assegnazione delle  risorse  di  cui  ai  commi  370  e  377
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di  affidamento  delle
opere pubbliche. 
 
  379. Le disposizioni di cui ai commi da  369  a  378  si  applicano
esclusivamente ai soggetti tenuti  all'applicazione  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, comprese le societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS  Spa
e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI  della  parte  II
del medesimo codice di cui al decreto legislativo  n.  50  del  2016,
limitatamente alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari  regionali,  con  riguardo  ai  prezzari  dagli
stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al  comma  371
del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo
164, comma 5, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi. 
 
  380. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
 
    a) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Art. 35. - (Disciplina transitoria)  -  1.  Le  disposizioni  del
presente decreto, salvo che  non  sia  diversamente  disposto,  hanno
effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si  applicano   ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai  procedimenti
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le  disposizioni
anteriormente vigenti. 
 
  2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli
articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del
codice di procedura civile, quelle previste dal  capo  I  del  titolo
Vter delle disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
dicembre  1941,  n.  1368,  nonche'  quelle  previste   dall'articolo
196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice
di  procedura  civile  e  disposizioni  transitorie,  introdotti  dal
presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023  anche
ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla  corte  di
appello e alla Corte di cassazione. Le  disposizioni  degli  articoli
196-quater e  196-sexies  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal
presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si  avvalgono  le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal  28
febbraio 2023. 
 
  3. Davanti al giudice di pace, al tribunale  per  i  minorenni,  al
commissario per la liquidazione  degli  usi  civici  e  al  tribunale
superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli  127,
terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo  comma,  del  codice  di
procedura  civile  e   quelle   dell'articolo   196-duodecies   delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto  a  decorrere
dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti  a  tale
data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I
del titolo V-ter  delle  citate  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal
presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno  2023  anche
ai procedimenti pendenti a tale data. Con  uno  o  piu'  decreti  non
aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la
funzionalita' dei relativi servizi di comunicazione, puo' individuare
gli  uffici  nei  quali  viene  anticipato,  anche  limitatamente   a
specifiche categorie di procedimenti, il termine di  cui  al  secondo
periodo. 
 
  4. Le norme dei capi I e II del titolo  III  del  libro  secondo  e
quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437  e  438  del  codice  di
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si  applicano
alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023. 
 
  5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme  del  capo  III  del
titolo III del libro secondo del codice di  procedura  civile  e  del
capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice  di  procedura
civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente  decreto,  hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e  si  applicano  ai  giudizi
introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. 
 
  6. Gli articoli  372,  375,  376,  377,  378,  379,  380,  380-bis,
380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del  codice  di  procedura  civile,
come modificati dal presente decreto, si applicano anche  ai  giudizi
introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio  2023
per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in  camera
di consiglio. 
 
  7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del  codice  di  procedura
civile, introdotto  dal  presente  decreto,  si  applicano  anche  ai
procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023. 
 
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c),
d)  ed  e),  si  applicano   agli   atti   di   precetto   notificati
successivamente al 28 febbraio 2023. 
 
  9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma  1,
hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023. 
 
  10.   Fino   all'adozione   del   decreto   ministeriale   previsto
dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941,  n.  1368,  introdotto  dal  presente
decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, nel  testo  vigente  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
  11. Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo
196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941,  n.  1368,  introdotto  dal  presente
decreto, i collegamenti da remoto per lo  svolgimento  delle  udienze
civili continuano a essere regolati dal provvedimento  del  direttore
generale per i sistemi  informativi  e  automatizzati  del  Ministero
della giustizia 2 novembre 2020 »; 
 
    b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: « 30  giugno  2023  »
sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 »; 
 
    c) all'articolo 41: 
 
      1) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 7  »  sono
inserite le seguenti « , comma l, lettere c), numero 3), d), e),  f),
g), h), t), u), v), z), aa) e bb), »; 
 
      2) dopo il comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «  3-bis.  Le
disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di
conciliazione conclusi in procedimenti gia' pendenti alla data del 28
febbraio 2023 »; 
 
      3) al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 9  »  sono
inserite le seguenti: « , comma 1, lettere e) e l), ». 
 
  381. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  titolo  II  del  decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una  piu'
celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici  giudiziari
di primo grado,  il  tirocinio  dei  magistrati  ordinari  dichiarati
idonei all'esito del concorso  bandito  con  i  decreti  ministeriali
adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre  2021  ha,  in
via straordinaria,  la  durata  di  dodici  mesi  e  si  articola  in
sessioni, anche non consecutive, una  delle  quali  della  durata  di
quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura
e una  della  durata  di  otto  mesi  effettuata  presso  gli  uffici
giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione  presso  gli
uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata: 
 
    a) tre mesi, per il primo periodo; 
 
    b) un mese, per il secondo periodo; 
 
    c) quattro mesi, per il terzo periodo. 
 
  382. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 380 e  381
e' autorizzata la  spesa  di  1.747.593  euro  per  l'anno  2024,  di
4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395 euro per l'anno 2026 e  di
823.911 euro per l'anno 2027. (2) 
 
  383. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
; nel caso di societa' in house appositamente costituite  e  fino  al
momento  dell'effettivo  trasferimento  della  concessione,  non   si
applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ». 
 
  384. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 2, le parole: «  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
» sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1,  comma  2,
lettera h-septies.1), numero 6),  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 »; 
 
    b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole:  «  1.000  euro  »
sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ». 
 
  385. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative  dei
soggetti che effettuano l'attivita'  di  vendita  di  prodotti  e  di
prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi  di
cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, e dei prestatori dei servizi  di  pagamento  e  dei  gestori  di
circuiti e di schemi di pagamento determinano  in  via  convenzionale
termini e modalita' di applicazione dei relativi rapporti, in maniera
da  garantire  livelli  di  costi  a   qualunque   titolo   derivanti
dall'utilizzazione del servizio che  risultino  equi  e  trasparenti,
anche in funzione dell'ammontare della singola  cessione  di  beni  o
prestazione di servizi, e  da  evitare  l'imposizione  di  oneri  non
proporzionati al valore delle singole transazioni. 
 
  386. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, e' istituito un tavolo permanente  fra  le  categorie
interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza
dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30  euro  a
carico degli esercenti attivita' di impresa, arti o  professioni  che
presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta  precedente
di ammontare non superiore a 400.000 euro. Ai componenti  del  tavolo
permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
 
  387. Ove il tavolo istituito ai sensi del comma 386 non giunga alla
definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  ovvero
in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle  commissioni
fissate ai sensi  dell'accordo  definito,  e'  dovuto  da  parte  dei
prestatori di servizi di pagamento e dei gestori  di  circuiti  e  di
schemi di pagamento, per l'anno  2023,  un  contributo  straordinario
pari al 50 per cento degli  utili,  al  netto  degli  oneri  fiscali,
derivanti dalle commissioni e da altri proventi  per  le  transazioni
inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite  di
valore individuato in sede convenzionale ai sensi dei commi 385 e 386
sulla base di  criteri  di  proporzionalita'  rispetto  all'ammontare
della transazione. Il  contributo  e'  riversato  ad  apposito  fondo
destinato,  sulla  base  di  criteri  individuati  con  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  a  misure  dirette   a   contenere
l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attivita' di  impresa,
arti o  professioni,  i  cui  ricavi  e  compensi  relativi  all'anno
d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro,
per le transazioni di valore fino a 30 euro. 
 
  388. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e
del contenzioso relativi  al  contributo  di  cui  al  comma  387  si
applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui  redditi.  Per
l'accertamento del contributo dovuto,  l'amministrazione  finanziaria
puo' procedere alla determinazione della  base  imponibile  anche  ai
sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. 
 
  389. Per il finanziamento dei contratti di  sviluppo,  disciplinati
ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
autorizzata la spesa di: 
 
    a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e
240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al  2037  per  i
programmi  di  sviluppo  industriale,  ivi   compresi   i   programmi
riguardanti l'attivita' di trasformazione  e  commercializzazione  di
prodotti agricoli, e per  i  programmi  di  sviluppo  per  la  tutela
ambientale; 
 
    b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027  e
60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028  al  2037  per  i
programmi di sviluppo di attivita' turistiche; 
 
    c) 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento  e  di  riconversione
delle centrali a carbone di Cerano a  Brindisi  e  di  Torrevaldaliga
Nord a Civitavecchia, individuato ai sensi dell'articolo  24-bis  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
 
  390. Il Ministero delle imprese e del made in Italy puo'  impartire
al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse
di cui al comma  389,  al  fine  di  sostenere  la  realizzazione  di
particolari finalita' di sviluppo. 
 
  391. Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi  pubblici
in materia  di  sostegno  alle  attivita'  economiche  e  produttive,
assicurando la piena ed effettiva  operativita'  degli  strumenti  di
valutazione  e  monitoraggio  delle  misure  attivate  e  di   quelli
concernenti la comunicazione delle iniziative, nonche' per  agevolare
la messa a sistema degli strumenti medesimi, e' autorizzata la  spesa
di 900.000 euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla  copertura
dei costi  di  gestione  e  di  manutenzione,  anche  evolutiva,  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52  della
legge 24 dicembre 2012, n.  234,  tenuto  conto  delle  funzionalita'
previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 29  luglio  2015,  n.
115, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it  »  realizzata
in attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, e operante, ai sensi di  quanto  previsto  dalla  medesima  norma
istitutiva,  secondo  criteri  di  interoperabilita'  con  il  citato
Registro. 
 
  392. Sono prorogati al  31  dicembre  2023  il  termine  finale  di
applicazione della disciplina transitoria del Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese, previsto dall'articolo 1, comma 55, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il termine finale  di  applicazione
del sostegno speciale e temporaneo,  da  parte  dello  stesso  Fondo,
istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti  della
crisi ucraina, di cui all'articolo  1,  comma  55-bis,  della  citata
legge n. 234 del 2021. 
 
  393. Per le finalita' di cui al comma 392, la dotazione  del  Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese  di  cui  all'articolo  2,
comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e'
incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  394. Per la concessione delle  garanzie  di  cui  all'articolo  17,
comma 2,  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  sono
assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023.  Le  predette
risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di  cui
all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,  per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario  derivante  dalla
gestione delle predette garanzie. 
 
  395. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
  a) al comma 89, le parole: « nella misura di 200.000  euro  »  sono
sostituite dalle seguenti: « nella misura di  500.000  euro  »  e  le
parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle  seguenti:
« fino al 31 dicembre 2023 »; 
 
  b) al comma 90, primo periodo, le parole: « di 5  milioni  di  euro
per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di 10 milioni  di
euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 ». 
 
  396. Nel caso di  operazioni  di  fusione  poste  in  essere  dalle
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle
fondazioni bancarie incorporanti e' riconosciuto un credito d'imposta
pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi
progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a
beneficio dei territori di operativita' delle fondazioni incorporate,
le quali versino in gravi difficolta'  in  quanto  non  in  grado  di
raggiungere,  per  le  loro  ridotte  dimensioni  patrimoniali,   una
capacita'  tecnica,  erogativa  e  operativa   adeguata,   ai   sensi
dell'articolo 12 del protocollo d'intesa del 22 aprile  2015  tra  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e   l'Associazione   di
fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI). 
 
  397. Ai fini della definizione recata dal comma 396, si considerano
fondazioni bancarie in gravi difficolta'  le  fondazioni  di  cui  al
decreto legislativo 17 maggio 1999,  n.  153,  aventi  un  patrimonio
contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non
superiore a 50 milioni di euro e  che,  sulla  base  dei  bilanci  di
missione  approvati  nel  quinquennio  2017-2021,   abbiano   subito,
rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30  per
cento dell'importo delle erogazioni deliberate. 
 
  398. Il credito d'imposta di cui al comma 396 e' assegnato  fino  a
esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine  temporale
con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di
impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma  396.  Al
fine  di  consentire  la  fruizione  del  credito  d'imposta,  l'ACRI
trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa,
l'elenco  delle  fondazioni  incorporanti  per  le  quali  sia  stata
riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di
presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine  cronologico
di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle
risorse annue disponibili,  con  provvedimento  del  direttore  della
medesima Agenzia, comunica a ciascuna  fondazione  e  per  conoscenza
all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto, nei  termini
stabiliti nel provvedimento di cui al comma  400.  Entro  i  sessanta
giorni successivi alla predetta comunicazione di  riconoscimento  del
credito  d'imposta,  le  fondazioni  effettuano   le   erogazioni   e
trasmettono  contestualmente  copia  della  relativa   documentazione
bancaria all'ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia  delle  entrate,  con
modalita' telematiche definite d'intesa,  l'elenco  delle  fondazioni
che hanno effettuato i versamenti, con i relativi  codici  fiscali  e
importi, al fine di consentire la fruizione  del  credito  d'imposta.
Ove  una  fondazione  non  provveda  al  versamento,  l'ACRI  ne  da'
comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il
riconoscimento del credito d'imposta nei confronti  della  fondazione
inadempiente  e  a  riconoscere,  nei  limiti   dell'importo   resosi
disponibile, il credito d'imposta alle  fondazioni  che,  pur  avendo
adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente  escluse
dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse. 
 
  399. Il credito d'imposta di cui al comma  396  e'  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale  e'
avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative
ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito e'  utilizzato.
Il  credito  d'imposta  puo'  essere  utilizzato  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel  quale  lo
stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta e' cedibile  dalle
fondazioni  incorporanti  a  intermediari   bancari,   finanziari   e
assicurativi, secondo le modalita' definite con il  provvedimento  di
cui al comma 400. Al credito d'imposta non si applicano i  limiti  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto  non
espressamente disciplinato dai commi da 396 a 401,  si  applicano  le
disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione  e
contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi. 
 
  400. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono definiti i termini, le  modalita'  e  le  procedure  applicative
delle disposizioni di cui ai commi da 396 a 401, anche  ai  fini  del
rispetto del limite di spesa di cui al comma 398. 
  401. Le risorse stanziate ai sensi del comma  398  sono  trasferite
sulla contabilita' speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate  -  Fondi
di bilancio » aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo  di
consentire la regolazione contabile  delle  compensazioni  effettuate
attraverso il modello F24 telematico. 
 
  402. Al fine di sostenere lo  sviluppo  e  la  modernizzazione  dei
processi produttivi e le connesse attivita' funzionali alla  crescita
dell'eccellenza qualitativa del made in Italy,  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in  Italy,
un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno
alle filiere produttive del made in Italy, con  una  dotazione  di  5
milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di  euro  per  l'anno
2024. 
 
  403. Con uno o piu' decreti del Ministro delle imprese e  del  made
in Italy, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze,  sono  definiti  i  settori  di  intervento  ammissibili  al
finanziamento del Fondo di cui al comma 402, nonche' i criteri per il
riparto delle risorse del medesimo Fondo. 
 
  404. E' istituita la fondazione denominata « Centro italiano per il
design  dei  circuiti  integrati  a  semiconduttore  »  al  fine   di
promuovere la progettazione e  lo  sviluppo  di  circuiti  integrati,
rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo  della
microelettronica  e  assicurare  la  costituzione  di  una  rete   di
universita', centri di ricerca e imprese che favorisca  l'innovazione
e il trasferimento tecnologico nel settore. 
 
  405.  Sono  membri  fondatori   della   fondazione   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del  made
in  Italy  e  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca.  La
vigilanza sulla fondazione e' attribuita al Ministero delle imprese e
del made in Italy. 
 
  406. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
approvati gli schemi dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  della
fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati  i
compensi e sono altresi' disciplinati i criteri e  le  modalita'  per
l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e  per
la loro partecipazione alle attivita' della stessa. 
 
  407. Il patrimonio della fondazione e' costituito  da  apporti  dei
Ministeri di cui al comma 405 e puo' essere incrementato da ulteriori
apporti dello Stato, nonche' dalle risorse  provenienti  da  soggetti
pubblici e privati. Le  attivita'  della  fondazione  possono  essere
finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio
di cui al primo  periodo,  anche  da  ulteriori  contributi  di  enti
pubblici e di soggetti privati. 
 
  408. Alla fondazione possono essere concessi in  comodato  gratuito
beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio  disponibile
e indisponibile dello Stato. L'affidamento in  comodato  di  beni  di
particolare valore artistico e storico alla fondazione e'  effettuato
dall'amministrazione  competente,  d'intesa  con  il  Ministro  della
cultura,  fermo  restando  il  relativo  regime  giuridico  dei  beni
demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile. 
 
  409. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione,  mediante
convenzione,  puo'  avvalersi  di   personale,   anche   di   livello
dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione  su  richiesta  della
stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti
e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione  puo'  avvalersi,
inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di  consulenza
nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti di ricerca. 
 
  410. Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e  dal  decreto
di cui al comma 406, la fondazione e'  regolata  dal  codice  civile.
Tutti  gli  atti  connessi  alle  operazioni  di  costituzione  della
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale. 
 
  411. Per la costituzione della fondazione e' autorizzata  la  spesa
in conto di capitale di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e  25
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024  al  2030.  Per  il
funzionamento della fondazione e' autorizzata la spesa di  5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  412. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della
fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati  su  un
conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato,  intestato
alla fondazione. 
 
  413. Agli oneri di  conto  capitale  derivanti  dal  comma  411  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. 
 
  414. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli
investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese  attuate
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo  articolo  2
e' integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e  40  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 
 
  415. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal
1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il  termine  di  dodici  mesi  per
l'ultimazione degli  investimenti,  previsto  dai  decreti  attuativi
adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma  5,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e' prorogato per ulteriori sei mesi. 
 
  416. Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede,  quanto  a  30
milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, mediante  riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in  termini
di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a
40 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2024  al  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
 
  417. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) le parole: « pari al costo atteso di mercato per la  copertura
dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio,  nonche'
gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini  della  copertura  dei
rischi di maggiori uscite di cassa  almeno  nel  biennio  successivo,
connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi »  sono
sostituite dalle seguenti: « in linea con  le  migliori  pratiche  di
mercato »; 
 
    b) le parole: « approvata con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: «
trasmessa, per informativa,  al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile,  unitamente  al
piano strategico annuale  e  al  piano  previsionale  dei  fabbisogni
finanziari, ai sensi dell'articolo 17 ». 
 
  418. Per l'anno 2023, nelle more della definizione  e  approvazione
della nuova metodologia di cui  all'articolo  16,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  143,  considerato  l'attuale
contesto  di  volatilita'  dei  tassi  di  interesse,   il   Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205,  puo'  implementare  strategie  flessibili  di
copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio
che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuita'
operativa e la sostenibilita' del fondo di cui  all'articolo  37  del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034. 
 
  419. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita
e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per
il recupero di aziende in crisi e per i processi di  ristrutturazione
o riconversione industriale, di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  4  gennaio  2021,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo  per  la
crescita sostenibile di cui  all'articolo  23  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 124, e' incrementata  di  1,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
 
  420. All'articolo 17, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio 2017, n. 15, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «
Per gli incarichi conferiti a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  il
trattamento economico annuo non puo' in  ogni  caso  superare  quello
determinato  ai  sensi  dell'articolo  23-ter  del  decreto-legge   6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214 ». 
 
  421. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi  2  e
5,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2023
le risorse disponibili sul fondo istituito ai sensi dell'articolo  1,
comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate, nella
misura di 565 milioni di euro, alla copertura delle garanzie  di  cui
al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di
impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro. 
 
  422. Ai fini del completamento delle attivita' previste  dai  commi
da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
le risorse di cui all'articolo  1,  comma  1039,  lettera  d),  della
medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro  per  l'anno
2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.  Gli
importi di cui al presente comma sono destinati anche  all'attuazione
del piano radio digitale  DAB  e  per  l'integrazione  delle  risorse
destinate  a  garantire  l'operativita'  della  task  force  di   cui
all'articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017. 
 
  423. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, concernente  il  credito  d'imposta  per  investimenti  in  beni
strumentali nuovi, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono
sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 ». 
 
  424. Al fine di rafforzare il  sistema  agricolo  e  agroalimentare
nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla
valorizzazione del cibo italiano  di  qualita',  alla  riduzione  dei
costi di produzione  per  le  imprese  agricole,  al  sostegno  delle
filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la
sicurezza delle scorte  e  degli  approvvigionamenti  alimentari,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell'agricoltura,
della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  il  Fondo  per  la
sovranita' alimentare, con una dotazione di 25 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. 
 
  425. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 424. 
 
  426. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito il  Fondo  a
sostegno delle attivita' di ricerca finalizzate al contenimento della
diffusione dell'organismo nocivo « Phoma tracheiphila », detto «  mal
secco  degli  agrumi  »,  al  fine  di  contrastarne  la   diffusione
specificatamente alle cultivar  IGP,  con  una  dotazione  pari  a  3
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023,  2024  e  2025.  Con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalita' di
accesso al Fondo di cui al presente comma. 
 
  427. Al  fine  di  ristorare  le  aziende  della  filiera  bufalina
danneggiate a seguito  della  diffusione  della  brucellosi  e  della
tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella  regione
Campania, nonche' per fare fronte alla  necessita'  di  ripopolamento
degli allevamenti,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, il Fondo per il ristoro  delle  aziende  bufaline,  con  una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del  Fondo
sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento,  i
rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai  sensi  della
legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto  del
Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298,  come  modificato  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della  sanita'  19  agosto
1996, n.  587.  Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle  foreste,  sentito  il  Ministro  della
salute, sono definite le modalita' di attribuzione  degli  incrementi
di cui al secondo periodo, da  calcolare  sulla  base  dell'effettiva
perdita di produzione delle aziende di cui al primo periodo nell'anno
2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021. 
 
  428. Al fine di favorire lo sviluppo  di  progetti  di  innovazione
finalizzati   all'incremento   della   produttivita'   nei    settori
dell'agricoltura,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  attraverso  la
diffusione delle migliori  tecnologie  disponibili  per  la  gestione
digitale dell'impresa,  per  l'utilizzo  di  macchine,  di  soluzioni
robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per
il risparmio dell'acqua  e  la  riduzione  dell'impiego  di  sostanze
chimiche, nonche' per  l'utilizzo  di  sottoprodotti,  e'  istituito,
nello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione  in
agricoltura, con una dotazione di 75 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  429. Al fine di  sostenere  gli  investimenti  per  i  progetti  di
innovazione di cui al comma 428 il Fondo di cui al medesimo comma 428
puo' essere utilizzato per la concessione, anche attraverso  voucher,
di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a
fondo  perduto  e  di  garanzie  su  finanziamenti,  nonche'  per  la
sottoscrizione di quote o di azioni  di  uno  o  piu'  fondi  per  il
venture capital, come definiti ai sensi dell'articolo  31,  comma  2,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  istituiti  dalla
societa' che gestisce le risorse di cui all'articolo  1,  comma  116,
della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  Per  il  perseguimento  delle
finalita' di cui al comma 428 del presente  articolo  possono  essere
altresi' concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse  del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1,  commi  da  354  a  361,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
 
  430. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 428,  nel  rispetto
della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste puo' sottoscrivere con l'Istituto di servizi per  il  mercato
agricolo alimentare (ISMEA)  e  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
prestiti Spa una o piu' convenzioni per lo svolgimento  di  attivita'
di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del  Fondo
di cui al comma 428 e per le attivita' a queste connesse, strumentali
o accessorie. Le medesime convenzioni  definiscono  la  remunerazione
per le attivita' svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite
complessivo dell'1 per cento della quota  di  risorse  per  le  quali
l'ISMEA e la societa' Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  prestano  le
citate attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo. 
 
  431. Per la gestione degli interventi di cui ai commi da 428 a  430
e' autorizzata l'apertura di un conto corrente  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato intestato al Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse  di
cui al comma 428. 
 
  432. Al fine di assicurare  la  cura  e  il  recupero  della  fauna
selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato nella misura di 1  milione  di
euro per l'anno 2023. 
 
  433.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  il
Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza
dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi  per  la
sostituzione, tramite rimpiazzo  o  reimpianto,  di  piante  di  vite
estirpate in vigneti colpiti dalla medesima  malattia  epidemica.  Il
Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di  2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024.  Con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, le risorse del Fondo sono ripartite tra le  regioni,  che
provvedono all'erogazione dei contributi. 
 
  434. Nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito il Fondo per  la  sperimentazione  del
reddito alimentare, con la dotazione  di  1,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024.
Il Fondo e' destinato a finanziare, nelle  citta'  metropolitane,  la
sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per  contrastare
lo spreco e la poverta' alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti
in condizioni di poverta' assoluta, di pacchi  alimentari  realizzati
con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante
una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione  ovvero
ricevere  presso  il  proprio  domicilio   nel   caso   di   soggetti
appartenenti a categorie fragili. 
 
  435. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definite le modalita' attuative del  comma
434, la platea dei beneficiari nonche'  le  forme  di  coinvolgimento
degli enti del Terzo settore. 
 
  436. Ai fini del riconoscimento  della  specifica  professionalita'
richiesta e dei rischi nello  svolgimento  dei  controlli,  anche  di
polizia  giudiziaria,  nel  settore  agroalimentare,  da  parte   del
personale del Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, e' autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, da destinare all'incremento dell'indennita' di cui all'articolo
3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. 
 
  437. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di
funzionalita'  del  Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche
connesse  con  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
resilienza, nonche' di  incentivare,  potenziare  e  incrementare  le
attivita' e i compiti a esso spettanti, a decorrere  dall'anno  2023,
in  deroga  ai  limiti  e  ai  termini  finanziari   previsti   dalla
legislazione vigente, l'indennita' di amministrazione  del  personale
non dirigente del predetto Ministero e' incrementata per  un  importo
complessivo di 1 milione di euro annui al lordo degli oneri a  carico
dell'amministrazione. 
 
  438. Al fine di incentivare, di rafforzare  e  di  incrementare  le
maggiori attivita' connesse all'elaborazione e al coordinamento delle
linee della politica  agricola,  agroalimentare,  forestale,  per  la
pesca e per  il  settore  ippico,  a  livello  nazionale,  europeo  e
internazionale, e per fare fronte altresi' alle funzioni di controllo
e di ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno
2023 il  Fondo  risorse  decentrate  di  cui  agli  articoli  76  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  Funzioni
centrali - triennio 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale
di  lavoro  del  comparto  Funzioni  centrali  -  triennio  2019-2021
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste e' incrementato di un importo complessivo di  1.830.000
euro annui, in deroga ai limiti  e  ai  termini  finanziari  previsti
dalla legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2023,  e'  altresi'
incrementato di 250.000 euro annui il fondo per  la  retribuzione  di
posizione e  di  risultato  del  personale  di  livello  dirigenziale
generale contrattualizzato. 
 
  439. La dotazione finanziaria  del  Programma  nazionale  triennale
della pesca e dell'acquacoltura  2022-2024  di  cui  al  decreto  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  n.  677287
del 24  dicembre  2021,  pubblicato  per  comunicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo
2, comma  5-decies  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
e' incrementata di 8 milioni di euro  per  l'anno  2023,  sulla  base
delle necessita' della programmazione. 
 
  440. Al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie
colpite da calamita' naturali, il  Fondo  di  solidarieta'  nazionale
della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14  del  decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' incrementato di 4  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  441. Al fine di garantire la funzionalita'  degli  impianti  ippici
attivi, nonche' al  fine  di  consentire  l'utilizzo  delle  relative
strutture da parte del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste per le  proprie  finalita'  istituzionali,
con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle societa' di
corse, e' autorizzata la spesa di 4,7 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024. 
 
  442. Con decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto  delle
risorse di cui al comma 441  tra  gli  impianti  ippici  attivi,  con
conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi. 
 
  443. Al fine di contenere i consumi energetici,  di  promuovere  la
produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo  nonche'
di  prevenire  il  dissesto  idrogeologico  nelle  aree  interne,  e'
consentita  agli  imprenditori  agricoli  la  raccolta   di   legname
depositato naturalmente nell'alveo dei  fiumi,  dei  torrenti,  sulle
sponde di laghi e fiumi e sulla  battigia  del  mare,  in  seguito  a
eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. 
 
  444. Per il finanziamento di progetti relativi  alle  attivita'  di
cui al comma  443,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2023. 
 
  445. Con decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  le  condizioni,  i
criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del fondo di cui
al comma 444. 
 
  446. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 30,
comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2022,  n.  91,  la  dotazione
organica  del  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e'
incrementata di 15 unita' di personale da  inquadrare  nell'Area  dei
funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale  del
personale introdotto dal contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Conseguentemente, il medesimo
Ministero e' autorizzato a  reclutare,  nel  biennio  2023-2024,  con
contratto  di  lavoro   subordinato   a   tempo   indeterminato,   un
corrispondente  contingente  di  personale,  mediante  procedure   di
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse  ai  sensi
dell'articolo 30 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici
o tramite l'avvio  di  nuove  procedure  concorsuali  pubbliche.  Per
l'esecuzione  delle  predette  procedure  concorsuali  pubbliche   e'
autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno  2023.  Il  Ministero
delle imprese e del made in Italy e' altresi' autorizzato a conferire
due  incarichi  dirigenziali  di  livello  non  generale   ai   sensi
dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165  del
2001, anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere  sulle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Nelle  more
dell'attuazione delle disposizioni del presente  comma,  il  predetto
Ministero si avvale di un corrispondente  contingente  di  unita'  di
personale, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17,  comma
14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  proveniente  da  altre
pubbliche  amministrazioni,  a  esclusione  del  personale   docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche. 
 
  447. L'articolo 19  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  e'
sostituito dal seguente: 
 
  « Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica) - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono  vietare  o  ridurre
per periodi prestabiliti la caccia  a  determinate  specie  di  fauna
selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e  motivate  ragioni
connesse alla consistenza faunistica o per  sopravvenute  particolari
condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre
calamita'. 
 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
tutela della biodiversita', per la migliore gestione  del  patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio  storico-artistico,
per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per  la
tutela  della  pubblica  incolumita'  e  della  sicurezza   stradale,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica  anche  nelle
zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane,
anche nei giorni di silenzio venatorio  e  nei  periodi  di  divieto.
Qualora i metodi di controllo impiegati si  rivelino  inefficaci,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
autorizzare, sentito l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento
o cattura. Le attivita' di controllo di cui  al  presente  comma  non
costituiscono attivita' venatoria. 
 
  3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono  attuati  dai
cacciatori  iscritti  negli  ambiti  territoriali  di  caccia  o  nei
comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di  corsi
di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale
o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti  dei  corpi
di  polizia  regionale  o  provinciale.  Le  autorita'  deputate   al
coordinamento dei piani  possono  avvalersi  dei  proprietari  o  dei
conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani  medesimi,  purche'
muniti di licenza per l'esercizio venatorio e  previa  frequenza  dei
corsi di formazione  autorizzati  dagli  organi  competenti.  Possono
altresi' avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di
polizia locale, con l'eventuale supporto, in  termini  tecnici  e  di
coordinamento,  del  personale  del  Comando  unita'  per  la  tutela
forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. 
 
  4. Gli animali abbattuti durante le attivita' di controllo  di  cui
al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie  e  in  caso
negativo sono destinati al consumo alimentare. 
 
  5.  Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  sono   svolte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente ». 
 
  448. Dopo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992,  n.  157,
e' inserito il seguente: 
 
  « Art.  19-ter.  -  (Piano  straordinario  per  la  gestione  e  il
contenimento della fauna selvatica) - 1.  Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore  per
la protezione e la ricerca ambientale e  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e'  adottato,  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  un  piano  straordinario  per   la   gestione   e   il
contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale. 
 
  2.  Il  piano  di  cui  al  comma  1   costituisce   lo   strumento
programmatico, di coordinamento e  di  attuazione  dell'attivita'  di
gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica
nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura. 
 
  3. Le attivita' di contenimento disposte nell'ambito del  piano  di
cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attivita'  venatoria  e
sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese  le  aree
protette e le aree urbane, nei giorni di  silenzio  venatorio  e  nei
periodi di divieto. 
 
  4. Il piano di cui al comma 1 e' attuato e coordinato dalle regioni
e dalle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che  possono
avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unita' per la
tutela  forestale,  ambientale   e   agroalimentare   dell'Arma   dei
carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di  caccia
o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli  agenti  dei
corpi  di  polizia  locale  e  provinciale  muniti  di  licenza   per
l'esercizio venatorio nonche' dei proprietari o  dei  conduttori  dei
fondi nei quali il piano trova attuazione, purche' muniti di  licenza
per l'esercizio venatorio. 
 
  5.  Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  sono   svolte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente ». 
 
  449. Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente  nel  territorio
nazionale riferita  ai  danni  causati  dalla  fauna  selvatica,  con
particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il  fondo  di  cui
all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' incrementato
di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  450.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  un
fondo, con una dotazione di 500 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
destinato all'acquisito di beni alimentari  di  prima  necessita'  da
parte dei soggetti in possesso  di  un  indicatore  della  situazione
economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante
l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. 
 
  451. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti: 
 
    a) i criteri e le modalita' di individuazione  dei  titolari  del
beneficio, tenendo conto dell'eta'  dei  cittadini,  dei  trattamenti
pensionistici e di altre forme di sussidi  e  di  trasferimenti  gia'
ricevuti  dallo  Stato,  della  situazione   economica   del   nucleo
familiare, dei redditi  conseguiti  nonche'  di  eventuali  ulteriori
elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; 
 
    b) l'ammontare del beneficio unitario; 
 
    c) le modalita' e i limiti di utilizzo del fondo di cui al  comma
450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di  procedure
di competenza dei comuni di residenza; 
 
    d) le modalita' e le condizioni di accreditamento degli  esercizi
commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni
alimentari di prima necessita'. 
 
  451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di  cui  al
comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste puo' avvalersi delle procedure previste dall'articolo
58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126.   Per
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   primo   periodo   e'
autorizzata una spesa fino al massimo di  2.231.00  euro  per  l'anno
2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450. 
 
  452. Per le esigenze  dell'attivita'  di  contrasto  alle  pratiche
commerciali sleali nell'ambito  della  filiera  agroalimentare  e  di
controllo a tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della
reputazione   del   made   in   Italy   svolte    dal    Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione  frodi  dei   prodotti   agroalimentari   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  il
medesimo Ministero e' autorizzato ad assumere un contingente  di  300
unita' di personale da inquadrare nell'Area dei  funzionari  prevista
dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto
dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  2019-2021  -  Comparto
Funzioni centrali,  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  con
incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione  organica.  Al
reclutamento  del  predetto  contingente  di  personale  si  provvede
mediante concorsi  pubblici,  anche  attraverso  l'avvalimento  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo  35,  comma  5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici o  attraverso  procedure  di
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse  ai  sensi
dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.  Per
le assunzioni di cui al presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di
10.152.000 euro  per  l'anno  2023  e  di  13.536.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024. Per le finalita' di cui al  presente  comma
e' inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000  euro,
di cui 600.000 euro per la gestione  delle  procedure  concorsuali  e
1.354.000 euro per  le  maggiori  spese  di  funzionamento  derivanti
dall'assunzione del contingente di personale  previsto  dal  medesimo
comma. E' altresi' autorizzata la spesa di 675.000  euro  per  l'anno
2023 e di 900.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024  per  la
corresponsione  al  citato  personale  dei  compensi  dovuti  per  le
prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro  annui
a decorrere dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento. 
 
  453.  Al  fine  di  razionalizzare  la  spesa,   semplificare   gli
adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle  misure
di sostegno finanziario  da  parte  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso
controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero  provvede,
con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, alla ricognizione degli  organismi,  dei  comitati  e  delle
commissioni,  comunque  denominati,  operanti  presso   il   suddetto
Ministero e degli  organi  degli  enti  dallo  stesso  controllati  o
vigilati,  alla  revisione  della  rispettiva  composizione  e  delle
modalita' di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso
eliminando ogni forma di compenso, indennita', gettone  di  presenza,
rimborso di spese  o  altro  emolumento  comunque  denominato  per  i
componenti, con facolta' di modificarne altresi' la composizione,  di
trasformarne le finalita' e le funzioni, di istituire nuovi organismi
con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati
non utili o funzionali  per  il  migliore  perseguimento  dell'azione
amministrativa  e  la  piu'   efficiente   gestione   delle   risorse
finanziarie  e,  quanto  agli  organi   degli   enti,   di   revocare
eventualmente gli incarichi conferiti.  All'attuazione  del  presente
comma il Ministro dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica  e  nei   limiti   delle   dotazioni
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
  454. Con le stesse modalita' di cui al comma 453 si  provvede  alla
ricognizione, alla razionalizzazione  e  alla  semplificazione  degli
adempimenti previsti per gli operatori del settore  e  all'incremento
dell'efficienza  delle  connesse  attivita'   amministrative,   anche
attraverso il collegamento delle banche di dati, dei registri e degli
elenchi esistenti, al fine di conseguire piu' efficienti modalita' di
controllo, di rendicontazione  e  di  gestione  delle  erogazioni  in
agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. 
 
  455. In considerazione  del  permanere  di  condizioni  di  disagio
sociale ed economico, l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
continua a provvedere senza soluzione di continuita' alle  erogazioni
delle risorse di cui all'articolo 226  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili  fino
alla data determinata  con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
  456. Per le attivita' di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 499, e' autorizzata la spesa  di  15  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024. 
 
  457. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli  interventi  del
PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di cui  al  capitolo  di  parte  corrente
2330, programma 01, e' incrementata di 9 milioni di euro  per  l'anno
2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro
per l'anno 2025, al fine di consentire l'attuazione degli  interventi
programmati nei tempi previsti. 
 
  458. All'articolo 26 del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
 
  « 5-ter. In relazione agli interventi di cui al  comma  4,  lettera
b), del presente articolo, ai  fini  dell'accesso  alle  risorse  del
Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio  2021,  n.  106,  limitatamente  agli  stati  di   avanzamento
concernenti le lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  dello  stesso,
nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino  al  31  dicembre
2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31  gennaio  2023,
con  le  modalita'  stabilite  dal   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al citato  articolo  1-septies,
comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in
luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto
di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori
emesso  ai  sensi  del  comma  1  del  presente   articolo   rispetto
all'importo dello stato di avanzamento dei  lavori  determinato  alle
condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori  e  vistato
dal responsabile unico del procedimento »; 
 
    b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
 
  «  6-bis.  Dalla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi
compresi quelli affidati a contraente generale, nonche' agli  accordi
quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  aggiudicati  sulla
base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31
dicembre 2021, lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche  in
deroga alle specifiche clausole  contrattuali  e  a  quanto  previsto
dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al  decreto
legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al  comma  2
del presente articolo aggiornati annualmente ai  sensi  dell'articolo
23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  citato  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del  2016.  I  maggiori
importi derivanti dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo
periodo, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di  offerta,  sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per  cento
nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonche' di  quelle
trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto  periodo.  Il
relativo  certificato  di  pagamento  e'  emesso  contestualmente   e
comunque  entro  cinque   giorni   dall'adozione   dello   stato   di
avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti
utilizzano: nel limite del 50 per  cento,  le  risorse  appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di  ogni  intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti;
le eventuali ulteriori somme a disposizione della  medesima  stazione
appaltante  e  stanziate  annualmente   relativamente   allo   stesso
intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne  sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;  le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti
i relativi collaudi o emessi i certificati  di  regolare  esecuzione,
nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse  di
cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non
abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere  a)  e  b),
del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del  Fondo
di cui al comma 6-quater  del  presente  articolo  nei  limiti  delle
risorse  al  medesimo  assegnate.  Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
le modalita' di accesso al Fondo e i criteri  di  assegnazione  delle
risorse agli aventi diritto. 
 
  6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo,
in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo,  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, si  applicano  anche  agli  appalti  pubblici  di
lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo  54  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base  di  offerte  con  termine
finale di presentazione compreso tra il  1°  gennaio  2022  e  il  31
dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al  comma  7,
relativamente  alle  lavorazioni  eseguite   o   contabilizzate   dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2023. Per i citati appalti e accordi quadro,  la  soglia  di  cui  al
comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e'  rideterminata
nella misura dell'80 per cento. 
 
  6-quater. Per le finalita' di  cui  ai  commi  6-bis  e  6-ter  del
presente articolo sono utilizzate, anche in termini  di  residui,  le
risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere  pubbliche  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che e' ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100  milioni
di euro per l'anno 2023  e  di  500  milioni  per  l'anno  2024,  che
costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo
sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle  stazioni
appaltanti  secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione   delle
richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa. 
 
  6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di  cui  al
comma 6-bis, le stazioni  appaltanti  utilizzano  l'ultimo  prezzario
adottato,  ivi  compreso  quello  infrannuale  di  cui  al  comma  2.
All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in
occasione  del  pagamento  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori
afferenti alle lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  dello  stesso,
nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario. 
 
  6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e  6-ter  del
presente  articolo  non  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5,  6,  7  e  11,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 »; 
 
    c) al comma 8, le parole: « gia' aggiudicati ovvero efficaci alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « con termine finale  di  presentazione  dell'offerta
entro il 31 dicembre 2021 »; 
 
    d) al comma 12, secondo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »; 
 
    e) al comma 13,  le  parole:  «  del  biennio  2022-2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « del triennio 2022-2024 ». 
 
  459. Le disposizioni  dei  commi  da  460  a  470  disciplinano  le
procedure di  pianificazione  e  programmazione  secondo  criteri  di
coerenza, di misurazione del rendimento  atteso  e  di  certezza  dei
tempi di realizzazione concernenti le infrastrutture che: 
 
    a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del  Paese
ai sensi dell'articolo 200 del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
    b) non sono finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione o dei fondi strutturali europei; 
 
    c) non sono comprese nel Piano nazionale di ripresa e  resilienza
ovvero nel Piano nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui  al  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101; 
 
    d) non sono comprese nei contratti  di  programma  stipulati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con  Rete  ferroviaria
italiana Spa e con l'ANAS Spa. 
 
  460. La pianificazione e la programmazione delle infrastrutture  di
cui  al  comma  459  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, nel quale sono stabiliti gli obiettivi
di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree
territoriali del Nord, del Centro e del Sud. Con il medesimo  decreto
sono individuati gli indicatori finalizzati  a  misurare  i  seguenti
requisiti ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 461: 
 
    a) il rendimento infrastrutturale  in  termini  di  potenziamento
della  viabilita',  di  sicurezza  delle   infrastrutture   e   degli
spostamenti, di miglioramento della qualita' della vita, di  sostegno
alla competitivita' delle imprese e di sostenibilita' ambientale; 
 
    b)  il  rendimento   rispetto   ai   criteri   costiefficacia   e
costi-benefici, misurato secondo le tecniche valutative richieste per
ciascuna  tipologia   di   opera,   tenuto   conto   degli   standard
internazionali riconosciuti, laddove rilevanti; 
 
    c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla
minor  durata  degli  stessi,  anche  tenuto  conto  dello  stato  di
avanzamento dell'intervento medesimo, sulla base dei dati  risultanti
nei sistemi informativi del Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato. 
 
  461. Ai fini di cui al comma 460,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Fondo per le  infrastrutture  ad  alto  rendimento  (FIAR),  con  una
dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno  2023  e  di  60
milioni di euro per l'anno 2024. In  sede  di  prima  attuazione  dei
commi da 459 a 470, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con uno o piu' decreti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 30  giugno  2023,  provvede  alla
revisione  degli  strumenti  destinati  alla  pianificazione   e   al
finanziamento delle infrastrutture non aventi  carattere  prioritario
al  fine  di   perseguire   la   semplificazione   delle   fonti   di
finanziamento,  nonche'  alla  revoca  delle  risorse   destinate   a
interventi che non rispondono ai requisiti di rendimento  di  cui  al
comma 460, lettere a) e b), per i  quali  non  siano  stati  adottati
strumenti amministrativi di programmazione  o  sulla  base  dei  dati
risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  non   siano   state   assunte   obbligazioni
giuridicamente vincolanti come definite ai  sensi  dell'articolo  44,
comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58.  Le  risorse
revocate, per le annualita'  e  per  gli  importi  gia'  autorizzati,
affluiscono al FIAR per la loro destinazione agli interventi  con  le
modalita' di cui al comma 462. Per le medesime finalita', entro il 30
giugno di ogni anno,  a  decorrere  dall'anno  2024,  possono  essere
adottati ulteriori decreti di cui al presente comma. 
 
  462. Le risorse del  FIAR  sono  destinate,  mediante  riparto,  al
finanziamento delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di
sviluppo infrastrutturale di  cui  al  comma  459  che  soddisfano  i
requisiti di cui al comma 460, nonche' delle  infrastrutture  per  le
quali sono registrati  maggiori  costi  derivanti  dagli  adeguamenti
progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni  da  parte
delle competenti autorita'. 
 
  463. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si provvede  all'individuazione  degli  interventi  da  finanziare  a
valere  sul  FIAR,  alla  disciplina  relativa  all'erogazione  delle
risorse e alla  revoca  delle  risorse  stesse  in  caso  di  mancato
utilizzo  nei  termini  previsti  dai  cronoprogrammi,  nonche'  alla
previsione delle occorrenti variazioni contabili. La  revoca  non  e'
disposta ove siano comunque intervenute  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del  decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58. Ai decreti di cui al primo periodo sono  allegate
le schede degli interventi recanti  i  cronoprogrammi  procedurali  e
finanziari per la realizzazione degli interventi stessi. Nel caso  in
cui  siano  individuati  interventi  rientranti  nelle   materie   di
competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente  agli
stessi, i decreti di cui al primo periodo sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati ovvero in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
 
  464. Ai fini dell'adozione dei decreti di  cui  al  comma  463,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  avvalersi  della
procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50. 
 
  465. Per la valutazione dei requisiti di rendimento di cui al comma
460, lettere a)  e  b),  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' autorizzato a destinare una  quota  non  superiore  allo
0,02 per cento delle  risorse  del  FIAR  annualmente  attribuite  ad
attivita' di studio e di analisi ai  fini  dell'individuazione  delle
infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR medesimo. 
 
  466. Una quota non superiore al 2,5 per  cento  delle  risorse  del
FIAR e' destinata alla realizzazione e alla messa  in  sicurezza  dei
ponti  e  dei  viadotti  della  rete  viaria  di  province  e  citta'
metropolitane. 
 
  467. Una quota non superiore al 2,5 per  cento  delle  risorse  del
FIAR e' destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture
urbane o  di  miglioramento  della  qualita'  del  decoro  urbano  di
competenza  degli  enti  locali.  A  tale  fine  il  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, predispone un bando per stabilire: 
 
    a) la procedura per la presentazione dei progetti; 
 
    b) la documentazione da allegare ai progetti da parte dei  comuni
interessati; 
 
    c) i criteri di valutazione dei progetti, tra i quali: 
 
      1) il miglioramento della qualita'  del  decoro  urbano  e  del
tessuto  sociale  e  ambientale,   anche   mediante   interventi   di
ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo  sviluppo
dei servizi sociali ed educativi e alla  promozione  delle  attivita'
culturali, didattiche e sportive; 
 
      2) la tempestiva esecutivita' degli interventi sulla  base  dei
dati  risultanti  nei  sistemi  informativi  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato; 
 
      3) la capacita' di coinvolgimento di soggetti  e  finanziamenti
pubblici  e  privati   nonche'   di   attivazione   di   un   effetto
moltiplicatore  del  finanziamento  pubblico  nei   confronti   degli
investimenti privati. 
 
  468. Per la selezione dei progetti presentati ai  sensi  del  comma
467, ammissibili al finanziamento, con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e' costituita una  commissione,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti
della commissione non  e'  corrisposto  alcun  gettone  di  presenza,
indennita', rimborso  di  spese  e  ogni  altro  emolumento  comunque
denominato. 
 
  469. La commissione istituita ai sensi del comma  468  seleziona  i
progetti, con indicazione delle priorita'. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  sono  individuati  i
progetti ammissibili al finanziamento ai fini della  stipulazione  di
convenzioni o  accordi  di  programma  con  gli  enti  promotori  dei
progetti  medesimi.  Tali  convenzioni   o   accordi   di   programma
definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei  progetti,
le risorse finanziarie, ivi comprese quelle a valere sul  FIAR,  e  i
tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri  per  la
revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata
alimentazione  dei  sistemi  informativi   del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni che sottoscrivono
le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a  fornire  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  i  dati   e   le
informazioni   necessarie   allo   svolgimento   dell'attivita'    di
monitoraggio degli interventi attraverso i  sistemi  informativi  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
 
  470. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche in conto residui, ai  sensi  dei  commi  da  459  a  469,  e  a
riassegnare  al  FIAR  le  somme  eventualmente  revocate  e  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  da   parte   dei   soggetti
beneficiari. 
 
  471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e'  istituito  il  Fondo  per  l'incentivazione  alla
qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di
euro per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2026,  destinato  alla
concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre  2026,
di un contributo, denominato « buono  portuale  »,  pari  all'80  per
cento della spesa sostenuta, in  favore  delle  imprese  titolari  di
autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente  ai  sensi
degli articoli 16, 17 e 18 della legge  28  gennaio  1994  n.  84,  e
dell'articolo 36 del  codice  della  navigazione,  di  cui  al  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo  periodo
e' destinato a: 
 
    a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della  patente  e
delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati
all'esercizio dell'attivita' di trasporto, ovvero  movimentazione  di
persone e di merci all'interno delle  aree  portuali,  da  parte  dei
propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un « buono portuale  »  di
importo massimo pari a 2.500 euro per  una  sola  volta  per  ciascun
dipendente; 
 
    b) sviluppare  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  come
indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30,  comma  5,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo  un
« buono portuale » di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna
impresa; 
 
    c)  incentivare  azioni   di   riqualificazione   del   personale
attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei
lavoratori e  al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  rispetto
all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a  tal  fine
riconoscendo un « buono portuale » di importo massimo pari  a  50.000
euro per ciascuna impresa. 
 
  472. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro del lavoro e politiche sociali,  sentite  le  parti  sociali
maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalita'
di presentazione delle domande per la concessione  del  beneficio  di
cui al comma 471, nonche' le modalita' di  erogazione  dello  stesso,
anche ai fini del rispetto del  limite  di  spesa.  Una  quota  delle
risorse del Fondo di cui al comma 471, pari a 500.000 euro per l'anno
2023, e' destinata alla  progettazione  e  alla  realizzazione  della
piattaforma informatica per l'erogazione  del  beneficio  di  cui  al
medesimo comma 471. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni,  delle
societa' SOGEI - Societa'  generale  d'informatica  Spa  e  CONSAP  -
Concessionaria  servizi   assicurativi   pubblici   Spa,   anche   in
conformita' al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021,  n.  108.  Eventuali  economie  derivanti  dall'utilizzo  delle
risorse previste per la realizzazione della  piattaforma  di  cui  al
secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui
al comma 471. 
 
  473. Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  del  collegamento
intermodale  Roma-Latina,  di  cui   alla   delibera   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   il
Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanare entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
nominato un Commissario straordinario ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attivita'
di programmazione, progettazione e affidamento degli  interventi,  da
realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si
rendono disponibili a legislazione vigente. Con il  medesimo  decreto
e' stabilito l'eventuale compenso del Commissario  straordinario,  in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti  a  carico
del quadro economico degli interventi da realizzare. 
 
  474. Il Commissario straordinario di cui al comma 473, entro il  30
giugno  2023,   provvede   alla   rielaborazione,   nella   soluzione
economicamente   piu'   vantaggiosa,    del    progetto    definitivo
dell'intervento, definisce il  cronoprogramma  dei  lavori  e  assume
tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione  e
la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre  all'approvazione  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo  sostenibile.   Il   Commissario   straordinario,   per   lo
svolgimento delle attivita' affidate, puo' avvalersi  della  societa'
ANAS Spa e delle amministrazioni centrali e periferiche  dello  Stato
interessate, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
  475.  In  relazione  alle  attivita'  di  cui  al  comma  474,   il
Commissario straordinario di cui al comma 473, in favore del quale e'
autorizzata l'apertura  di  apposita  contabilita'  speciale,  assume
direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  opera  in  deroga
alle disposizioni di legge in materia di  contratti  pubblici,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. 
 
  476. Per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  474,  le
risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20  milioni
di euro per  l'anno  2023,  affluiscono  alla  contabilita'  speciale
intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 475. 
 
  477. All'articolo 200 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
 
  « 2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e' rifinanziato  per  l'importo
di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di  euro  per
l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione
dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita  dai  soggetti  di
cui al comma 2, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo  2022,  e
conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi  adibiti
ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione  all'emergenza
sanitaria da COVID-19. Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono
ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di  cui  al
comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative  all'anno  2021,
dei contributi assegnati a titolo di anticipazione e assicurando  una
compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti
». 
 
  478. Al fine di permettere il completamento  della  tratta  T2,  la
realizzazione  della  tratta  T1  e  l'adeguamento  contrattuale  per
maggiori costi della tratta T3 della Linea C della  metropolitana  di
Roma, e' autorizzata la spesa di 50  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023, 2024, 2025, di 100  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2028 e 2029, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030
e 2031 e di 450 milioni di euro per l'anno 2032. Gli importi  di  cui
al primo periodo costituiscono il limite massimo del  concorso  dello
Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al
medesimo periodo. Agli  eventuali  maggiori  costi  per  i  materiali
necessari per la realizzazione dell'opera provvedono Roma Capitale  e
la regione Lazio. Il  Commissario  straordinario  nominato  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55,  presenta  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28  febbraio
2023, un quadro completo  e  aggiornato,  riscontrabile  nei  sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione,
per ciascun lotto, dei relativi  costi,  dello  stato  progettuale  o
realizzativo e delle risorse disponibili, nonche' del  cronoprogramma
procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse e'  subordinata
all'aggiornamento  tempestivo  e  costante  dei  dati  contenuti  nei
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
 
  479. Al fine di promuovere l'uso di servizi di  trasporto  pubblico
locale  e  ferroviario,  in  attuazione  del  Piano  generale   della
mobilita' ciclistica, di cui all'articolo 3 della  legge  11  gennaio
2018,  n.  2,  nello  stato  di  previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il Fondo per lo  sviluppo
di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione  di  2  milioni  di
euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2024 e 2025. 
 
  480. Il Fondo di cui  al  comma  479  finanzia  interventi  per  la
realizzazione nel  territorio  urbano  di  nuove  ciclovie,  definite
dall'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018,  n.  2,  e  di
infrastrutture  di  supporto  in  connessione  a  reti  di  trasporto
pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni,  delle
citta' metropolitane e delle unioni di comuni. 
 
  481. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono definite le modalita' di  erogazione  delle  risorse  del
Fondo di cui al comma 479 ai comuni, alle citta' metropolitane e alle
unioni di comuni. 
 
  482. I comuni, le citta'  metropolitane  e  le  unioni  di  comuni,
all'atto della richiesta di accesso al Fondo di  cui  al  comma  479,
devono comunque  dimostrare  di  aver  approvato  in  via  definitiva
strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volonta' dell'ente
di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. 
 
  483. Entro il 31 gennaio 2023, il  comune  di  Milano  presenta  un
quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui  sistemi  informativi
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sul  fabbisogno  derivante   dalla
realizzazione  delle  tratte  della  linea  M4,  rappresentando   con
separata evidenza il fabbisogno emergente dall'incremento dei  prezzi
e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento,  specificando
le tratte e i relativi  costi,  le  fonti  di  copertura  disponibili
nonche' il cronoprogramma degli interventi ancora da  realizzare.  In
relazione al fabbisogno per gli investimenti  indicati,  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  i  trenta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo  periodo,
sono assegnati contributi pari a 15  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui  al  secondo  periodo
costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato  agli  oneri
derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al  primo  periodo.
L'erogazione   delle   risorse   e'   subordinata   all'aggiornamento
tempestivo e costante dei sistemi informativi di cui al primo periodo
e  al  riscontro  degli  stessi  da   parte   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. Eventuali risorse non assegnate  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate  al  Fondo
di cui al comma 369. 
 
  484. Al fine di permettere l'estensione  della  rete  di  trasporto
rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete
metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonche' la fornitura
di treni per la linea metropolitana  di  Napoli,  e'  autorizzata  la
spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il  limite  massimo
del concorso dello Stato agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione
degli interventi di cui al medesimo periodo. Agli eventuali  maggiori
costi per i  materiali  necessari  per  la  realizzazione  dell'opera
provvedono il comune di Napoli e la regione Campania.  Il  comune  di
Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
entro  il  28  febbraio  2023,  un  quadro  completo  e   aggiornato,
riscontrabile  nei  sistemi  informativi   del   dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, degli interventi in corso di realizzazione e da  realizzare,
con indicazione, per ciascun intervento, dei  relativi  costi,  dello
stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili  nonche'
del cronoprogramma  procedurale  e  finanziario.  L'erogazione  delle
risorse e' subordinata all'aggiornamento tempestivo  e  costante  dei
dati contenuti nei predetti sistemi informativi e  al  riscontro  dei
dati medesimi da parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
  485. Dopo il comma 14-quater dell'articolo 14 del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente: 
 
  « 14-quinquies. In parziale deroga  a  quanto  previsto  dal  comma
14-quater, per l'anno 2023 il  comune  di  Roma  provvede  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre  2023,  la
somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune
di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello  Stato,  ai
sensi del medesimo comma 14-quater, entro il 20 dicembre dell'anno di
riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il
comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento,  ai  sensi
dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ». 
 
  486. In considerazione di quanto previsto  dal  comma  14-quinquies
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal
comma 485, la dotazione del fondo di cui al  comma  15  del  medesimo
articolo 14 e' rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno  2023,
in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e  in  240
milioni di euro per l'anno 2026. Alla  compensazione  in  termini  di
indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro l'anno 2023, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
 
  487. Al fine di  rilanciare  l'economia  del  Paese  attraverso  il
completamento della rete infrastrutturale primaria e  di  contribuire
agli obiettivi dell'Unione europea in materia  di  rete  transeuropea
dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento
europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2013,  il  collegamento
stabile viario e  ferroviario  tra  Sicilia  e  continente  ed  opere
connesse e' opera prioritaria e di preminente interesse nazionale  ai
sensi dell'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. Ai  fini
della dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera  sono  reiterati,
ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti  con  l'approvazione  del
progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati. 
 
  488. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
termine di cui al comma 490 sono sospesi i  giudizi  civili  pendenti
con il contraente  generale  e  gli  altri  soggetti  affidatari  dei
servizi connessi alla realizzazione dell'opera. 
 
  489. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  la  societa'  Stretto  di  Messina  Spa  sottoscrive
l'integrale rinuncia alle azioni,  alle  domande  e  ai  giudizi  nei
confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione  di
ogni diritto e pretesa. 
 
  490. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  societa'  di  cui  al  comma  489  e'  altresi'
autorizzata a definire la rinuncia alle azioni,  alle  domande  e  ai
giudizi da  parte  del  contraente  generale,  degli  altri  soggetti
affidatari dei servizi connessi alla realizzazione  dell'opera  e  di
tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa
tacitazione di  ogni  diritto  e  pretesa,  nonche'  delle  ulteriori
pretese in futuro azionabili in relazione ai  contratti  sottoscritti
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge.   Dalla
definizione della rinuncia non derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
  491.  Alla  scadenza   del   termine   di   cui   al   comma   490,
indipendentemente dall'esito delle procedure di cui al medesimo comma
490, e' revocato lo stato di liquidazione della societa'  di  cui  al
comma 489 con effetto dalla  medesima  data  in  deroga  all'articolo
2487-ter,  secondo  comma,  del   codice   civile.   Il   commissario
liquidatore resta in carica in qualita' di Commissario  straordinario
del Governo per la gestione ordinaria della societa' nelle more della
nomina degli organi sociali ai sensi del primo periodo del comma 492.
A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di
mezzi e di personale della societa'. 
 
  492. Entro trenta giorni dalla revoca  di  cui  al  comma  491,  e'
convocata l'assemblea dei soci della societa' di cui al comma 489 per
procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina
degli organi sociali. Dalla nomina degli  organi  sociali  decade  il
Commissario straordinario di cui al comma 491. 
 
  493.  Al  fine  di  sostenere  i  programmi  di   sviluppo   e   il
rafforzamento patrimoniale della societa' di cui  al  comma  489,  le
societa' Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa  sono  autorizzate,
proporzionalmente  alla  quota  di  partecipazione,  a  sottoscrivere
aumenti  di  capitale  o  strumenti  diversi,  comunque   idonei   al
rafforzamento patrimoniale, anche nella forma  di  finanziamento  dei
soci in conto aumento di capitale, fino a un importo complessivo  non
superiore a 50 milioni di euro. A tal fine e' autorizzata la spesa di
50 milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  494. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di
riconoscere le  peculiarita'  delle  isole  e  promuovere  le  misure
necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti  dall'insularita',  e'
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo  ed
efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per
la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. 
 
  495. Il fondo di cui al comma 494 e' destinato al finanziamento  di
interventi per la mobilita' dei cittadini  residenti  nel  territorio
della Sicilia e della Sardegna. 
 
  496. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'utilizzo
del fondo di cui al comma 494. 
 
  497. In considerazione  dell'eccezionale  situazione  economica,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  per
gli anni 2023  e  2024  e'  sospeso  l'aggiornamento  biennale  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  in   misura   pari   all'intera
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale)  verificatasi
nei due anni precedenti, prevista  all'articolo  195,  comma  3,  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 
 
  498. Al fine di garantire la realizzazione  del  piano  complessivo
delle  opere  da  realizzare  in  funzione  dei  Giochi  olimpici   e
paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il  primo  periodo  del
comma 2 dell'articolo 3 del  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  e'
sostituito dai seguenti: « Lo scopo statutario  e'  la  progettazione
nonche' la realizzazione, quale centrale di  committenza  e  stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni  con  altre  amministrazioni
aggiudicatrici,  del  piano  complessivo   delle   opere   olimpiche,
costituito dalle opere individuate  con  decreto  adottato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  da
quelle individuate con decreto adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche'  da  quelle,
anche  connesse  e  di  contesto,  relative  agli  impianti  sportivi
olimpici,  finanziate  interamente  sulla  base  di  un  piano  degli
interventi predisposto dalla  societa',  d'intesa  con  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il
piano complessivo delle opere e' approvato con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze ». 
 
  499.  I  rifinanziamenti  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 18, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
disposti ai  sensi  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
destinati  al  finanziamento  del  fabbisogno   residuo   del   piano
complessivo delle opere approvato ai sensi dell'articolo 3, comma  2,
del  decreto-legge  11   marzo   2020,   n.   16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. 
 
  500. E' autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di
cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno  2025  e  140
milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno  residuo
del piano complessivo delle opere approvato ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 11 marzo  2020,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 maggio  2020,  n.  31,  nonche'  per  il
finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi del medesimo
articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge. 
  501. Il comma 7-quater dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e' sostituito dal seguente: 
 
  « 7-quater.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  7  e'  incrementato  di
complessivi 900 milioni di euro, di  cui  180  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro
per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025,  65  milioni  di
euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato
agli  interventi   del   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  secondo  le
modalita' definite ai sensi del  comma  7-bis  e  relativamente  alle
procedure   di   affidamento   di   lavori   delle   opere    avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione  deve  essere  ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse  eccedenti  l'importo
finalizzato agli interventi di cui al primo periodo  rimangono  nella
disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e
seguenti ». 
 
  502. All'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022,  n.  15,  le  parole:  «  Al  fine  di  consentire  lo
svolgimento, per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:  «  Al
fine di consentire lo svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024 » e
le parole: « nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022 »  sono
sostituite dalle seguenti: « nel limite di 14  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ». 
 
  503. E' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023
finalizzata al riconoscimento di un contributo  alle  imprese  aventi
sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita'
di trasporto previste  all'articolo  24-ter,  comma  2,  lettera  a),
numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995.  n.
504, volto a mitigare gli  effetti  degli  incrementi  di  costo  per
l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di  categoria  euro  5  o
superiore utilizzati per l'esercizio  delle  predette  attivita'.  Le
disposizioni del presente  comma  si  applicano  nel  rispetto  della
normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato.  Ai   relativi
adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti. 
 
  504. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti le modalita' e i  termini  per
l'erogazione del contributo di cui al comma 503. 
 
  505. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali  agricole  e
agromeccaniche,  garantendo  il  corretto  impiego  delle   dotazioni
meccaniche  aziendali,  per  la  circolazione  stradale  di  convogli
formati da macchine  agricole  con  massa  complessiva  del  medesimo
convoglio superiore a 44  tonnellate  l'indennizzo  per  la  maggiore
usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma  5,  lettera  b),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e' dovuto nella  misura  ridotta  del  70  per
cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi. Per
compensare gli enti proprietari  delle  strade  dei  minori  introiti
derivanti dall'applicazione del  presente  comma  e'  autorizzata  la
spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' disposto il  riparto
delle risorse di cui al presente comma tra gli enti proprietari delle
strade. 
 
  506. Entro  il  31  marzo  2023,  con  deliberazione  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS), e' autorizzato l'avvio della realizzazione  del
lotto costruttivo n. 3  dell'intervento  «  Nuova  linea  ferroviaria
Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune  italo-francese.
Sezione transfrontaliera » ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e 233,
della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191.   Il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  fini  dell'assegnazione  delle
risorse, presenta apposita relazione concernente i contributi versati
dall'Unione europea alla societa' Tunnel Euralpin Lyon  Turin  (TELT)
Sas per l'intervento di cui al primo periodo. A  decorrere  dall'anno
2024,  entro  il  31  marzo  di  ogni   anno   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti propone al CIPESS la destinazione  dei
contributi di cui al secondo periodo versati alla  predetta  societa'
al  31  dicembre  dell'anno  precedente,  in  via  prioritaria   alla
copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi  del  medesimo
intervento  ovvero  ad  altri  interventi  ferroviari  previsti   nel
contratto di programma tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. In tale  ultimo  caso,  le
risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  previo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da  parte  della  societa'  TELT
Sas. 
 
  507. E' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024,
di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire  l'accesso
ai contributi da parte dell'Unione europea per la realizzazione delle
seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di  accesso
al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione: 
 
    a)  «  Cintura  di   Torino   e   connessione   al   collegamento
Torino-Lione. Opere prioritarie »; 
 
    b)   «   Adeguamento   linea   storica   Torino-Modane.    Tratta
Bussoleno-Avigliana ». 
 
  508.  Il  contratto   di   programma   tra   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  societa'  Rete  ferroviaria
italiana Spa indica distintamente i finanziamenti per le opere di cui
al comma 507. I contributi dell'Unione europea versati alla  societa'
Rete ferroviaria italiana Spa concernenti i medesimi interventi  sono
rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  la  societa'  Rete
ferroviaria italiana Spa. 
 
  509. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 7, dopo le parole: « 4.000.000  di  euro  per  l'anno
2020 » sono inserite le seguenti: « e di 300.000 euro per l'anno 2023
»; 
 
    b) al comma 7-bis, dopo le parole: « il Presidente dell'Autorita'
di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, »  sono  inserite  le
seguenti: « in  qualita'  di  Commissario  straordinario,  »  e  sono
aggiunti,  in  fine,   i   seguenti   periodi:   «   Il   Commissario
straordinario, ai fini dell'affidamento delle attivita' di esecuzione
di lavori,  anche  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di
servizi e di forniture, dei servizi  di  ingegneria  e  architettura,
compresa l'attivita' di progettazione e di acquisizione di servizi di
supporto tecnico e project management, nonche' per l'affidamento  del
servizio a un nuovo concessionario e per  l'esecuzione  dei  relativi
contratti, opera in deroga a ogni disposizione di  legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
compresi quelli derivanti dalle direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/ 25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  febbraio
2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone
di  presenza,  indennita',  rimborso  di  spese  o  altro  emolumento
comunque denominato »; 
 
    c) dopo il comma 7-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
 
  « 7-sexies. Al fine di eseguire gli  interventi  necessari  per  il
recupero della piena funzionalita' tecnica  dell'impianto  funiviario
di Savona, di garantire la continuita' dell'esercizio dei servizi  di
trasporto portuale a basso impatto ambientale  e  di  traffico  e  di
mantenere   gli   attuali   livelli    occupazionali    nelle    more
dell'individuazione  di  un  nuovo  concessionario,  e'   autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario di cui al comma  7-bis,  nella  quale  confluiscono  le
risorse di cui ai commi 7-quater  e  7-quinquies.  Tale  contabilita'
cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis. 
 
  7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono  sottoposti
alle procedure di monitoraggio ai sensi del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. Il Commissario straordinario di cui  al  comma
7-bis, entro  il  30  giugno  2023,  effettua  una  ricognizione,  da
trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  degli
interventi in corso di realizzazione  e  quelli  da  realizzare,  con
indicazione dei relativi costi e dei  codici  unici  di  progetto,  e
provvede all'aggiornamento di tali informazioni nonche'  delle  altre
informazioni procedurali e finanziarie nei  sistemi  informativi  del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ». 
 
  510.  All'articolo  16,  comma   3-sexies,   primo   periodo,   del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole:  «  31
dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno
e di indebitamento  netto,  derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
  511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario
Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica  e'  autorizzata  la
spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  200
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni
di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2033 al 2037. 
 
  512. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i
lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al  comma  511,
nonche' i criteri e le modalita' di  erogazione  e  di  revoca  delle
risorse medesime,  previa  presentazione  da  parte  del  Commissario
straordinario al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
entro il 28 febbraio  2023,  di  un  quadro  completo  e  aggiornato,
riscontrabile  nei  sistemi  informativi   del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di  realizzazione
e da realizzare, con indicazione, per  ciascun  lotto,  dei  relativi
costi,  dello  stato  progettuale  o  realizzativo  e  delle  risorse
disponibili, nonche' del cronoprogramma  procedurale  e  finanziario.
L'erogazione   delle   risorse   e'   subordinata   all'aggiornamento
tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei
dati medesimi da parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
  513. E' autorizzata la spesa di 7  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il  completamento  delle
operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale  e  alla
successiva  gestione,   tramite   la   societa'   ANAS   Spa,   delle
infrastrutture viarie  di  collegamento  autostradale  di  competenza
della regione Abruzzo. 
 
  514. Per la realizzazione degli interventi sulle strade statali dei
territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del  2016,  di  cui
all'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione  nei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n.  1
del 16 dicembre 2021, ad integrazione degli investimenti previsti dal
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale
di ripresa e resilienza, di  cui  al  decreto-legge  6  maggio  2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2023,  di  100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e  2026  e  di  50
milioni di euro per l'anno 2027. 
 
  515. Al fine di garantire il collegamento con i  territori  colpiti
dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, e' autorizzata la spesa  di
50 milioni di euro per l'anno  2023,  di  100  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2026 per  interventi  di  potenziamento,  di  riqualificazione  e  di
adeguamento della strada statale 4 Salaria. 
 
  516. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i
lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al  comma  515,
nonche' i criteri e le modalita' di  erogazione  e  di  revoca  delle
risorse medesime, previa  presentazione,  da  parte  del  Commissario
straordinario al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
entro il 28 febbraio  2023,  di  un  quadro  completo  e  aggiornato,
riscontrabile  nei  sistemi  informativi   del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di  realizzazione
e da realizzare, con indicazione, per  ciascun  lotto,  dei  relativi
costi,  dello  stato  progettuale  o  realizzativo  e  delle  risorse
disponibili, nonche' del cronoprogramma  procedurale  e  finanziario.
L'erogazione   delle   risorse   e'   subordinata   all'aggiornamento
tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei
dati medesimi da parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
  517. In attuazione della dichiarazione di intenti sottoscritta  tra
l'Italia e la Svizzera il 18 settembre 2014, e' autorizzata la  spesa
di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della  societa'  Rete
ferroviaria italiana Spa per la progettazione della linea ferroviaria
Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio europeo Reno-Alpi. 
 
  518. L'importo destinato all'attuazione del « Progetto condiviso di
sviluppo del territorio piemontese  »  previsto  dalla  delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 81  del
22 dicembre 2017, nell'ambito del Progetto  unico  Terzo  Valico  dei
Giovi - Nodo ferroviario di Genova,  di  cui  all'articolo  4,  comma
12-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e' incrementato  di
ulteriori 15 milioni di euro per  l'anno  2023  per  fare  fronte  ai
maggiori oneri derivanti  dall'aumento  del  costo  dei  materiali  e
assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti. Per  le
finalita' di cui al presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di  15
milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  519. Per  il  miglioramento  dell'approvvigionamento  idrico  della
citta' metropolitana di Roma e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione
del progetto di messa in sicurezza e di  ammodernamento  del  sistema
idrico del Peschiera, di  cui  all'allegato  IV,  n.  8,  annesso  al
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  concernente  il  nuovo  tronco
superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano. 
 
  520. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuati gli interventi  da
finanziare con le risorse di  cui  al  comma  519,  le  modalita'  di
erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione,  da
parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro  completo  e
aggiornato, riscontrabile nei sistemi  informativi  del  Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  dei  lotti  in  corso  di
realizzazione e da realizzare, con indicazione,  per  ciascun  lotto,
dei relativi costi, dello stato progettuale o  realizzativo  e  delle
risorse  disponibili,  nonche'  del  cronoprogramma   procedurale   e
finanziario.    L'erogazione    delle    risorse    e'    subordinata
all'aggiornamento  tempestivo  e  costante  dei  dati  contenuti  nei
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato e al riscontro dei medesimi dati da parte del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
 
  521. E' assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario
di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e  2025,  da
ripartire per una quota di 5 milioni  di  euro  tra  i  comuni  della
regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche. 
 
  522. Ai  fini  del  consolidamento  dei  poteri  dell'Autorita'  di
regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza, l'Autorita' e' autorizzata ad assumere, a  decorrere  dal
1° gennaio 2023, ulteriori trenta unita'  di  personale  di  ruolo  a
tempo indeterminato, di cui 1 dirigente,  11  funzionari  di  II,  11
funzionari di III e 7 assistenti. 
 
  523.  L'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti   provvede   al
reclutamento del personale di cui al comma 522 ai sensi dell'articolo
22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
 
  524. All'onere di cui al comma 522 l'Autorita' provvede nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, a  valere
sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37,  comma  6,
lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
  525. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a euro  1.403.818  per  l'anno  2023,  euro
1.444.633 per l'anno 2024,  euro  1.483.106  per  l'anno  2025,  euro
1.561.448 per l'anno 2026,  euro  1.610.455  per  l'anno  2027,  euro
1.660.279 per l'anno 2028,  euro  1.720.409  per  l'anno  2029,  euro
1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599  per  l'anno  2031  e  euro
1.879.297  a  decorrere  dall'anno   2032,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
  526. Ai fini del riconoscimento  delle  particolari  condizioni  di
lavoro svolto dal personale della dirigenza medica  e  dal  personale
del comparto sanita', dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  e  operante  nei  servizi  di  pronto
soccorso, i limiti di spesa annui  lordi  previsti  dall'articolo  1,
comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la  definizione
della specifica  indennita'  ivi  indicata,  sono  incrementati,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200  milioni  di  euro
annui, di cui 60 milioni di  euro  per  la  dirigenza  medica  e  140
milioni di euro per il personale del comparto sanita'. 
 
  527. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 526, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2024,  si  provvede  a  valere  sul  livello  del  finanziamento  del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 
 
  528. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « che abbiano maturato al
30 giugno 2022 »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  che  abbiano
maturato al 31 dicembre 2023 ». 
 
  529. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel
Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025, su cui  e'
in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, e' autorizzata la spesa  di  40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale somma e' ripartita  sulla
base dei criteri definiti con intesa da sancire in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione
di specifici  obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.
662. 
 
  530. Per la realizzazione di un programma pluriennale di  screening
su base nazionale nella popolazione pediatrica  per  l'individuazione
degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello  stato
di previsione del Ministero della salute e' istituito  un  fondo  con
una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  531. Al fine di dare attuazione alla  linea  progettuale,  prevista
nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza,   «
Valorizzazione e potenziamento della ricerca  biomedica  del  SSN  »,
Missione  6,  Componente  2,  Investimento  2.1,  per  consentire  un
miglioramento  dell'efficacia  degli  interventi  e  delle   relative
procedure, anche in considerazione dei recenti  importanti  progressi
della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e  alla  terapia
delle malattie tumorali e del diabete, e'  autorizzata  la  spesa  di
250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000  euro  per  ciascuno  degli
anni 2024 e 2025, a favore degli  istituti  di  ricovero  e  cura  di
carattere scientifico (IRCCS) della  rete  oncologica  del  Ministero
della  salute  impegnati  nello  sviluppo  delle   nuove   tecnologie
antitumorali CAR-T, nonche' di 5 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni  dal  2023  al  2026,  a   favore   degli   IRCCS   della   rete
cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di
prevenzione primaria cardiovascolare. 
 
  532. Al fine di salvaguardare la rete di prossimita'  rappresentata
dalle  farmacie  italiane,  anche  sulla  base  degli   esiti   della
sperimentazione prevista dall'articolo  20,  commi  4,  5  e  6,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con  decreto  del  Ministro  della
salute, adottato di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, e' riconosciuta, a  decorrere  dal  1°  marzo  2023,  una
remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei
farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite
di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  533. Il decreto di cui al  comma  532  e'  emanato  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  534. Agli oneri derivanti dal comma 532, pari a 150 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle  risorse
di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma 532 accedono tutte  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente. 
 
  535.  Il  livello  del  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario
nazionale standard cui concorre lo  Stato,  di  cui  all'articolo  1,
comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  incrementato  di
2.150 milioni di euro per l'anno 2023,  2.300  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno  2025.  Per
l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo,  pari
a 1.400 milioni di euro, e' destinata a contribuire ai maggiori costi
determinati dall'aumento dei prezzi  delle  fonti  energetiche.  Alla
ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo  accedono  tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente. 
 
  536. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  447,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 650  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti  SARS-CoV-2  e
dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. 
 
  537.  Le  risorse  per  il  finanziamento  delle  misure   di   cui
all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2019,  n.  41,
all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, all'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, si intendono comprensive della quota da destinare,  a  decorrere
dall'anno 2023, al trattamento  economico  accessorio  del  personale
interessato, ai sensi e per le finalita' di cui all'articolo 7  della
legge 14 ottobre 1999, n. 362. 
 
  538. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, dopo il quarto periodo e' inserito  il  seguente:  «  Il
contributo e'  stabilito  nell'importo  massimo  di  1.500  euro  per
persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023
e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ». 
 
  539. Lo stanziamento  del  Fondo  per  i  test  di  Next-Generation
Sequencing, istituito ai sensi  dell'articolo  1,  comma  684,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 200.000  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei
test di  Next-Generation  Sequencing  di  profilazione  genomica  del
colangiocarcinoma. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il  riparto  delle
risorse di cui al presente comma e per il  monitoraggio  dell'impiego
delle risorse medesime. 
 
  540.  In  considerazione  dei  maggiori   costi   determinati   dal
proseguimento delle azioni di contrasto del COVID-19 e dal  sensibile
incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate  di  cui  al
payback relativo agli anni 2020  e  2021  oggetto  di  pagamento  con
riserva possono essere utilizzate  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario  nell'anno
2022, ferma restando la  compensazione  delle  stesse  a  valere  sul
fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento
con riserva e' definito, qualora di entita' inferiore. Per il payback
relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al  presente  comma  si
applicano nei limiti di quanto effettivamente versato  dalle  aziende
farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  541. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge sono definite le modalita' di applicazione  di  quanto
disposto dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, esclusivamente in  favore  delle  aziende  farmaceutiche  che
hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere  di  ripiano  per
l'anno  2021,  senza  riserva.  A  tale  fine  il  decreto   di   cui
all'articolo 1, comma 284, della citata legge  n.  234  del  2021  e'
integrato,  con  le  modalita'  previste  dal  medesimo  comma,   con
l'introduzione delle opportune previsioni riferite all'anno 2021. 
 
  542. All'articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) le parole: « in misura non superiore all'80 per cento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « in misura non superiore al 90 per  cento
»; 
 
    b) dopo le parole: « nell'ultimo  riparto  disponibile  approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono aggiunte
le seguenti: « , ovvero  del  valore  provvisorio  del  finanziamento
stimato dal Ministero dell'universita' e della  ricerca  con  decreto
direttoriale.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o  compensazioni,
anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi ». 
 
  543. All'articolo 1, comma 377, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: « al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2027
». 
 
  544. Per l'anno 2022, la quota  premiale  a  valere  sulle  risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale,  disposta  dall'articolo  2,  comma
67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' pari allo  0,40  per
cento delle predette risorse. I criteri per il  riparto  della  quota
premiale di cui al primo  periodo  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Il presente comma  entra  in  vigore  il  giorno
stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
 
  545. Al fine di provvedere ad  interventi  infrastrutturali  per  i
presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle  aziende
ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone,  e'  autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 
 
  546. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il  31  marzo  2023,
sono  stabiliti  i  criteri,  le  modalita'  e  i  termini   per   la
presentazione  delle  richieste  di  finanziamento  degli  interventi
edilizi  di  cui  al  comma  545  e  per  l'erogazione  dei  relativi
contributi. 
 
  547. Agli oneri derivanti dal comma 545, pari a 5 milioni  di  euro
per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2024,
2025 e 2026, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio  2009,
n. 7. 
 
  548. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione  e  di
istruzione dalla nascita sino  a  sei  anni  un  primo  approccio  ai
sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale,
di potenziare nel sistema di istruzione e formazione  l'apprendimento
delle  discipline  scientifiche,  tecnologiche,   ingegneristiche   e
matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione
e formazione terziaria in tali discipline,  sostenendo  l'eguaglianza
tra i sessi, il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  promuove
specifiche iniziative di integrazione  di  attivita',  metodologie  e
contenuti, volti  a  sviluppare  e  rafforzare  le  competenze  nelle
discipline STEM, digitali e di innovazione, secondo  quanto  previsto
dalle disposizioni di cui ai commi 549, 550, 551 e 552. 
 
  549. All'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 59, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «  Sono
previste specifiche iniziative  formative  dedicate  alle  discipline
scientifiche, tecnologiche,  ingegneristiche  e  matematiche  (STEM),
nonche'  alle  competenze  digitali  e  alle  metodologie  didattiche
innovative ». 
 
  550. All'articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio  2022,  n.  99,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al primo periodo, dopo le parole: « al fine  di  promuovere  »
sono  inserite  le  seguenti:  «  ,   con   particolare   riferimento
all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere »; 
 
    b) alla lettera a), le parole:  «  ,  favorendo  l'equilibrio  di
genere nelle » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione alle ». 
 
  551. All'articolo 3, comma 1, del decreto  legislativo  14  gennaio
2008, n. 21, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
 
    « c-bis) conoscere le aree  disciplinari  relative  alle  materie
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) ». 
 
  552. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche  in  coerenza
con la risoluzione del Parlamento europeo del 10  giugno  2021  sulla
promozione della parita' tra donne e uomini in materia di  istruzione
e  occupazione   nel   campo   della   scienza,   della   tecnologia,
dell'ingegneria e  della  matematica  (STEM),  promuove  le  seguenti
misure: 
 
    a) entro il 30  giugno  2023,  definizione  di  linee  guida  per
l'introduzione  nel  piano  triennale  dell'offerta  formativa  delle
istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo  ciclo
di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi  educativi
per l'infanzia di azioni  dedicate  a  rafforzare  nei  curricoli  lo
sviluppo  delle  competenze   matematico-scientifico-tecnologiche   e
digitali legate agli specifici campi di esperienza e  l'apprendimento
delle  discipline  STEM,  anche  attraverso  metodologie   didattiche
innovative; 
 
    b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte
alle famiglie, in particolare in occasione della  celebrazione  nelle
istituzioni scolastiche e  educative  della  Giornata  internazionale
delle donne e  delle  ragazze  nella  scienza,  per  incoraggiare  la
partecipazione  ai  percorsi  di  studio   nelle   discipline   STEM,
principalmente  delle  alunne  e  delle  studentesse,  superando  gli
stereotipi di genere; 
 
    c) creazione di reti di scuole e di  alleanze  educative  per  la
promozione dello studio delle  discipline  STEM  e  delle  competenze
digitali, nonche' per lo sviluppo di una didattica  innovativa  anche
mediante la condivisione di buone pratiche; 
 
    d) iniziative,  anche  extrascolastiche,  per  gli  alunni  della
scuola primaria e della scuola secondaria  di  primo  grado  volte  a
stimolare  l'apprendimento  delle   discipline   STEM   e   digitali,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  di  cui
alla legge 18 dicembre 1997, n. 440; 
 
    e) stipulazione di protocolli di intesa con  le  regioni  per  il
riconoscimento di borse di studio per gli studenti  che  decidono  di
intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e
nel campo del digitale; 
 
    f) iniziative volte a  promuovere  l'acquisizione  di  competenze
nelle discipline STEM e digitali anche all'interno  dei  percorsi  di
istruzione per  gli  adulti,  per  agevolarne  il  reinserimento  nel
mercato  del  lavoro,  anche  attraverso  il  ricorso  a  metodologie
didattiche  innovative,  nell'ambito  dell'autorizzazione  di   spesa
relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
 
  553. Le iniziative di cui al comma  552  sono  attuate  nell'ambito
delle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 -
Potenziamento dell'offerta dei servizi  di  istruzione:  dagli  asili
nido alle universita' - investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e  3.1  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti delle risorse  previste
per  i  citati  singoli  investimenti,  dei  fondi  strutturali   per
l'istruzione 2021-2027 e delle  ordinarie  risorse  di  bilancio  del
Ministero dell'istruzione e del merito. 
 
  554. Dall'attuazione dei commi da 548 a  553  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
  555. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 2, dopo la parola: « strutturalmente » sono  inserite
le seguenti: « nel primo biennio e », le parole: «  nell'ultimo  anno
di corso » sono sostituite dalle  seguenti:  «  nelle  classi  prime,
seconde e terze » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «  ,
dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai  regolamenti  di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e
n. 89, nonche'  specifici  strumenti  di  supporto  all'orientamento,
individuati dalle linee  guida  adottate  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza.  A  partire   dall'anno
scolastico 2023/2024, nelle  classi  terze,  quarte  e  quinte  delle
scuole secondarie di secondo  grado,  le  attivita'  di  orientamento
consistono in moduli curricolari anche superiori a  trenta  ore,  nel
limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito
del piano triennale dell'offerta formativa,  da  inserire  anche  nei
percorsi per le competenze  trasversali  e  per  l'orientamento.  Nel
primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte  le
classi della scuola secondaria di primo grado, le attivita' di cui al
secondo periodo consistono in moduli di trenta  ore  da  svolgere  in
orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di  progetti
gia' in essere nell'istituzione scolastica »; 
 
    b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: « nell'ultimo anno
di corso » sono sostituite dalle  seguenti:  «  nelle  classi  prime,
seconde e terze », dopo le parole: « primo grado » sono  inserite  le
seguenti: « e nel primo biennio » e la parola: « due » e'  sostituita
dalla seguente: « tre ». 
 
  556. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 4, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione »  sono
inserite le seguenti: « , da adottare entro il 1° marzo 2023 »; 
 
    b) al comma 6, dopo le parole: « e' nominato, » sono inserite  le
seguenti: « entro il 1° marzo 2023, »; 
 
    c) al comma 7, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione »  sono
inserite le seguenti: « , da adottare entro il 1° marzo 2023, ». 
 
  557. All'articolo 19  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: 
 
  « 5-quater. Al fine di dare attuazione  alla  riorganizzazione  del
sistema  scolastico  prevista  nel  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per
la definizione del contingente organico dei  dirigenti  scolastici  e
dei  direttori  dei  servizi  generali  e  amministrativi  e  la  sua
distribuzione tra le  regioni,  tenendo  conto  del  parametro  della
popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista
dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa
e  resilienza,  nonche'  della   necessita'   di   salvaguardare   le
specificita'  delle  istituzioni  scolastiche  situate   nei   comuni
montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche  caratterizzate
da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione
interregionale,  sono  definiti,  su  base  triennale  con  eventuali
aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il
31  maggio  dell'anno  solare  precedente  all'anno   scolastico   di
riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo  schema  del
decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito  alla
Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla  base  dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono
autonomamente al dimensionamento della rete scolastica  entro  il  30
novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato
dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della  regione  puo'
essere determinato un differimento temporale di durata non  superiore
a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni,
provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici
assegnato. 
 
  5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al
primo  periodo  del  comma  5-quater,  il  contingente  organico  dei
dirigenti  scolastici  e  dei  direttori  dei  servizi   generali   e
amministrativi e la sua distribuzione tra le  regioni  sono  definiti
con decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il
30 giugno,  sulla  base  di  un  coefficiente  indicato  dal  decreto
medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto  conto
dei parametri, su base regionale, relativi  al  numero  degli  alunni
iscritti nelle istituzioni scolastiche  statali  e  dell'organico  di
diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal  parametro
della densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando
la necessita' di  salvaguardare  le  specificita'  delle  istituzioni
scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole  e  nelle
aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, nonche'
da un parametro perequativo, determinato in maniera  da  garantire  a
tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il  medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del  parametro
di cui  al  comma  5  e  comunque  entro  i  limiti  del  contingente
complessivo a livello nazionale  individuato  ai  sensi  del  secondo
periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle
istituzioni  scolastiche   per   ciascuno   degli   anni   scolastici
considerati si  applica,  per  i  primi  sette  anni  scolastici,  un
correttivo non superiore al 2 per cento  anche  prevedendo  forme  di
compensazione  interregionale.  Gli  uffici   scolastici   regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente  dei
dirigenti scolastici assegnato. 
 
  5-sexies. In sede di  prima  applicazione,  per  l'anno  scolastico
2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis  e  5-ter
del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma
978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per  l'anno  scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o  quello  di  cui  al
comma 5-quinquies del  presente  articolo  definisce  un  contingente
organico  comunque  non  superiore  a  quello  determinato   mediante
l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno  scolastico
2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o  quello  di  cui  al
comma 5-quinquies definisce  un  contingente  organico  comunque  non
superiore a  quello  determinato  sulla  base  dei  criteri  definiti
nell'anno scolastico  precedente.  Eventuali  situazioni  di  esubero
trovano compensazione nell'ambito della definizione  del  contingente
». 
 
  558. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina
di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento  degli  stessi,
in un  fondo  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione  e  del  merito  e  possono   essere   destinati   ad
incrementare  il  Fondo  per  il  funzionamento   delle   istituzioni
scolastiche, di  cui  all'articolo  1,  comma  601,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, il fondo  unico  nazionale  per  la  dirigenza
scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche  con  riferimento
alle  indennita'  destinate  ai  direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi, il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  202,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' al  pagamento  delle  supplenze
brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel  fondo  istituito  ai
sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, previo accertamento operato con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione  e  del  merito,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Le  risorse  del  fondo  istituito  ai
sensi del primo periodo sono ripartite annualmente  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel
medesimo fondo con uno o  piu'  decreti  di  variazione  compensativa
adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
  559.  Le  contrattazioni  integrative  regionali   (CIR)   per   la
definizione delle  retribuzioni  di  posizione  e  di  risultato  dei
dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021  e  2021/2022,
sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le  organizzazioni
sindacali rappresentative, possono  innalzare  la  percentuale  delle
risorse complessive  del  fondo  unico  nazionale  per  la  dirigenza
scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per
gli incarichi  di  reggenza  delle  istituzioni  sottodimensionate  e
prevista  dall'articolo  42,  comma  3,  del   contratto   collettivo
nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato
l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione  di
somme gia' erogate in favore  dei  dirigenti  scolastici  negli  anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022. 
 
  560. Al fine di assicurare il recupero e  la  riqualificazione  del
patrimonio edilizio scolastico gia' esistente, e' stanziata la  somma
di 1 milione di euro, per  l'anno  2023,  per  avviare  attivita'  di
ricognizione   e   valutazione   delle   strutture   scolastiche   in
dismissione, dotate di apposito certificato di  agibilita',  presenti
su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle
attivita' scolastiche per l'anno scolastico  2023/2024.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri e le modalita' di ripartizione  delle  risorse  di
cui al presente comma. 
 
  561. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e  del
merito e' istituito un fondo,  con  una  dotazione  iniziale  di  150
milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione  del
personale scolastico, con particolare riferimento alle  attivita'  di
orientamento,  di  inclusione  e  di  contrasto   della   dispersione
scolastica,  ivi  comprese   quelle   volte   a   definire   percorsi
personalizzati  per  gli  studenti,  nonche'  di  quelle  svolte   in
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le  organizzazioni
sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri  di  utilizzo
delle risorse di cui al presente comma. 
 
  562. Le attribuzioni previste dall'articolo 14,  comma  4,  lettera
g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  sono  svolte,
presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una  quota
parte del Fondo per il funzionamento delle  istituzioni  scolastiche,
di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a  4,2  milioni  di
euro, e' destinata, a decorrere dall'anno  2023,  all'incremento  dei
compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di  cui
all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  da
definire con decreto del Ministro dell'istruzione e  del  merito,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
  563. Ai fini dell'attuazione dei  commi  561  e  562,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  564. Il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, e' sostituito dal seguente: 
 
  « 977. Nel caso in  cui  il  comparto  delle  universita'  nel  suo
insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal  2022  al  2025,  i
limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato  il
fabbisogno finanziario programmato, il Ministero  dell'universita'  e
della ricerca prevede, tra i criteri di  ripartizione  delle  risorse
ordinarie  di  ciascun  anno  successivo  a  quello  di  riferimento,
penalizzazioni economiche commisurate  allo  scostamento  registrato,
nel rispetto del principio di proporzionalita' ». 
 
  565. All'articolo 64, comma 6-ter.1, del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  Per  le
finalita' del primo periodo del  presente  comma  e'  autorizzata  la
spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e  2025
». 
 
  566. Il fondo integrativo statale per la concessione  di  borse  di
studio, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato di 250  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  567. All'articolo 8, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge  8
ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
dicembre 2021, n. 205, dopo le parole: «  "ex  Ospedale  militare"  »
sono inserite le seguenti: « nonche' per l'ulteriore  sostegno  degli
interventi di cui al comma 2 ». 
 
  568.  Al  fine  di  dare  ulteriore   sostegno   e   impulso   alla
riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e  al  rilancio  delle
attivita' del Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  al
CNR e' attribuito un contributo straordinario di 15 milioni  di  euro
per l'anno 2023. 
 
  569. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 568 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 
 
  570. I compensi e i rimborsi di spese spettanti  ai  componenti  di
commissioni e comitati,  nonche'  ad  esperti  tecnico-scientifici  e
amministrativo-contabili incaricati delle procedure  di  selezione  e
della  valutazione  di  programmi  e  progetti  di  ricerca  di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  268,
sono determinati con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
 
  571. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa  per  gli
interventi di cui all'articolo 4 della legge  23  novembre  1998,  n.
407, e' incrementata di 149.377 euro annui. 
 
  572. All'articolo 12, comma 1, della legge  30  dicembre  2010,  n.
240, le parole: « non superiore al 20 per  cento  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « pari al 30 per cento ». 
 
  573. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «  Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono  stabiliti
i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente  lettera  tra
gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero  dell'universita'
e della ricerca ». 
 
  574. Le risorse di cui al comma 573,  non  ancora  assegnate,  sono
ripartite tra gli enti e  le  istituzioni  di  ricerca  vigilati  dal
Ministero dell'universita' e della ricerca con  decreto  dirigenziale
in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di  cui  al
fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di  ricerca,  istituito
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.
204. 
 
  575.  Al  fine  di  perseguire  l'armonizzazione  dei   trattamenti
economici  accessori,  a  decorrere  dall'anno  2023,  al   personale
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della  ricerca  appartenente  alle  Aree  previste  dal  sistema   di
classificazione  professionale  ad  essa  applicabile   puo'   essere
riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle  misure  spettanti
al  personale  del  Ministero  dell'universita'   e   della   ricerca
appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base  ai
criteri  fissati  dal  contratto  collettivo  nazionale   di   lavoro
2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. 
 
  576. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di  cui  al
comma 575 il differenziale  stipendiale  previsto  dall'articolo  52,
comma 4, del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  2019-2021  -
Comparto Funzioni centrali puo' essere rideterminato considerando nel
calcolo l'indennita' di amministrazione del personale  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure
previste alla data del 31 ottobre 2022. 
 
  577. Per le stesse finalita' di  cui  al  comma  575,  a  decorrere
dall'anno 2023  i  fondi  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato dei dirigenti dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati  di
16.683 euro per il personale dirigenziale di livello  generale  e  di
19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale. 
 
  578. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 575, 576 e 577,
pari a 107.782 euro annui a decorrere dall'anno  2023,  si  provvede,
quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a  carico  del
bilancio  dell'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca. 
 
  579. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi  delle  borse  di
studio percepite dagli studenti universitari con disabilita'  non  si
computano ai  fini  del  calcolo  e  del  raggiungimento  dei  limiti
reddituali per la percezione dell'assegno mensile  di  assistenza  in
favore degli invalidi civili parziali, di cui all'articolo  13  della
legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli  invalidi
civili totali, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del
1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, di  cui
all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e  della  pensione
in favore dei ciechi civili assoluti o parziali, di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 66, nonche' dell'eventuale  maggiorazione  prevista
dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
 
  580. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  526,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato per  4  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
 
  581. All'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, scuola
superiore ad ordinamento speciale, e' attribuito  un  contributo,  ad
incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario,  in
misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025,  destinato  a  riequilibrare  la
distribuzione del finanziamento per il funzionamento  degli  istituti
di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne
lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali. 
 
  582. La dotazione del Fondo per la valorizzazione delle universita'
a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 5 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  583. Il Fondo di cui al comma 582, per gli anni 2023, 2024 e  2025,
e' ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto
tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei  collegi
agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per  cento,
in ragione dell'impegno economico sostenuto per la  formazione  degli
studenti, delle caratteristiche organizzative  degli  stessi  nonche'
della  polifunzionalita'  degli  spazi  disponibili  e  dei   servizi
offerti. Non sono ammessi al  riparto  del  Fondo  di  cui  al  primo
periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e
le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente
contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialita'. 
 
  584. Al fine di consentire alle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica,  musicale  e  coreutica  di  garantire  i  servizi  e   le
iniziative  in  favore  degli  studenti  con  disabilita',   di   cui
all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  degli  studenti
con invalidita' superiore al 66 per cento nonche' degli studenti  con
certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento  a  decorrere
dall'anno accademico 2023/2024, i fondi  destinati  al  funzionamento
amministrativo e alle attivita' didattiche delle medesime istituzioni
sono incrementati di 1.000.000 di euro annui, a  decorrere  dall'anno
2023, per favorire la partecipazione degli studenti  con  disabilita'
ai corsi di studio, avvalendosi  di  docenti  opportunamente  formati
attraverso percorsi specifici post lauream  universitari  come  tutor
accademici specializzati in didattica musicale inclusiva. 
 
  585. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 244, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per
l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  586. Al fine di  dare  attuazione  al  rafforzamento  delle  scuole
universitarie superiori previsto del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e' autorizzata la spesa di 3 milioni di  euro  per  l'anno
2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,  per
il sostegno  e  il  potenziamento  delle  seguenti  scuole  superiori
d'ateneo: 
 
    a) Collegio superiore - Universita' di Bologna; 
 
    b) Scuola di studi superiori C. Urbani - Universita' di Camerino; 
 
    c) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania; 
 
    d) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI)
- Universita' del Salento; 
 
    e) Scuola di studi superiori « G. Leopardi  »  -  Universita'  di
Macerata; 
 
    f) Scuola galileiana di studi superiori - Universita' di Padova; 
 
    g) Scuola superiore di studi avanzati - La Sapienza di Roma; 
 
    h) Scuola di studi superiore  «  F.  Rossi  »  -  Universita'  di
Torino; 
 
    i) Scuola superiore dell'Universita' degli studi di Udine; 
 
    l) Collegio internazionale Ca' Foscari - Universita' di Venezia. 
 
  587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite in misura uguale
tra  le  istituzioni  ivi   elencate   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca. 
 
  588. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici  di
medicina generale che partecipano ai corsi di formazione  di  cui  al
decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  le  disponibilita'
vincolate sul Fondo sanitario nazionale di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023.  Conseguentemente  il  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato e' incrementato di 5 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2023. 
 
  589.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze per il  successivo  trasferimento  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione  di
100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da  trasferire
alla regione Piemonte  quale  contributo  straordinario  al  fine  di
accelerare la realizzazione del Parco della salute, della  ricerca  e
dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione  Piemonte,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  e'  nominato  un  Commissario   straordinario   per
l'espletamento delle attivita' di progettazione, di affidamento e  di
esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo
periodo sono stabiliti le funzioni  del  Commissario  e  il  relativo
compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo  15,  comma
3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non
superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  590.  Per  il  supporto  tecnico  e  le  attivita'  connesse   alla
realizzazione dell'intervento, il Commissario puo'  avvalersi,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  personale
appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale
interessata,  di  societa'  da  esse   controllate   direttamente   o
indirettamente nonche' di altri enti pubblici, secondo  i  rispettivi
ordinamenti. 
 
  591. Il Commissario straordinario assume direttamente  le  funzioni
di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni  di  legge
in materia di contratti pubblici, fatta  salva  l'applicazione  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
dei  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza   all'Unione
europea nonche' delle disposizioni in materia di  espropriazione  per
pubblica utilita'. 
 
  592.  Al  fine  di  promuovere  l'attrattivita'  turistica   e   di
incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e  nei  comprensori
sciistici, garantendo la  sicurezza  degli  impianti,  e'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero del turismo,  un  Fondo,  con
una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di
euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e  di  50
milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle imprese  esercenti
impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine  di
realizzare   interventi   di   ristrutturazione,   ammodernamento   e
manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza. 
 
  593. Le risorse di cui al comma 592 possono essere destinate  anche
alla dismissione degli impianti di risalita non  piu'  utilizzati  od
obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming. 
 
  594. Con decreto del Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  definite  le
modalita' di attuazione dei commi 592 e 593, comprese le modalita' di
monitoraggio degli interventi, da effettuarsi  attraverso  i  sistemi
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e  quelli  ad
esso collegati,  il  cronoprogramma  procedurale,  coerente  con  gli
stanziamenti previsti dal comma 592, nonche' le modalita'  di  revoca
dei contributi. 
 
  595. Le disposizioni dei commi da  596  a  602  si  applicano  alle
misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per  le
quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla sezione 3.1  -
« Aiuti di importo limitato » della comunicazione  C(2020)1863  della
Commissione, del 19 marzo 2020,  recante  quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19: 
 
    a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77; 
 
    b)  articolo  79  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
 
    c) articolo 6-bis, commi 3 e 11,  del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176. 
 
  596. Gli aiuti di cui al comma 595, fruiti alle  condizioni  e  nei
limiti  previsti  nella  sezione  3.1  della   citata   comunicazione
C(2020)1863, possono essere cumulati da ciascuna  impresa  con  altri
aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione. 
 
  597. In caso di superamento dei  massimali  previsti  dalla  citata
comunicazione C(2020)1863  della  Commissione,  del  19  marzo  2020,
l'importo   dell'aiuto   eccedente   il   massimale   spettante    e'
volontariamente  restituito  dal  beneficiario,   comprensivo   degli
interessi di recupero, calcolati ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.
794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. 
 
  598. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi
del comma 597, il corrispondente importo e' detratto dagli  aiuti  di
Stato  successivamente  ricevuti  dalla  medesima  impresa.  A   tale
ammontare devono essere sommati gli interessi  di  recupero  maturati
fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di
nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria  o  nel  caso  in  cui
l'ammontare del nuovo  aiuto  non  sia  sufficiente  a  garantire  il
completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente
riversato. 
 
  599. In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto  eccedente  il
massimale spettante con le modalita' previste dai commi  597  e  598,
non si applicano sanzioni. 
 
  600. Con decreto del Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di attuazione dei  commi  da  595  a  599  ai  fini  della  verifica,
successivamente  all'erogazione  del  contributo,  del  rispetto  dei
limiti e delle condizioni previsti dalla  sezione  3.1  della  citata
comunicazione C(2020)1863. 
  601. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da  595  a  599  si
applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE)
n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «  de  minimis  »,  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis  »  nel
settore  agricolo,  e  del  regolamento  (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  «   de   minimis   »   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura. 
 
  602. Il presente comma e i commi da 595 a 601 entrano in vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
 
  603. Al fine di favorire il miglioramento della competitivita'  dei
lavoratori  del   comparto   del   turismo   nonche'   di   agevolare
l'inserimento di alti professionisti  del  settore  nel  mercato  del
lavoro, nello stato  di  previsione  del  Ministero  del  turismo  e'
istituito un fondo da ripartire, denominato « Fondo per accrescere il
livello professionale nel turismo »,  con  una  dotazione  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025. 
 
  604. Le risorse del Fondo di cui al comma 603 sono  destinate  alle
seguenti finalita': 
 
    a) riqualificazione del personale gia'  occupato  nel  settore  e
formazione di nuove figure professionali  anche  attraverso  percorsi
formativi e scuole di eccellenza, nonche' corsi di alta formazione  e
specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di  una
preparazione di livello internazionale nel settore  turistico  e  dei
servizi del  turismo,  della  ristorazione  e  della  conoscenza  dei
prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e  della  cultura
italiane; 
 
    b)  iniziative  per  il  rafforzamento  delle  competenze   degli
operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo; 
 
    c) iniziative a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro; 
 
    d) iniziative per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di
lavoro. 
 
  605. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di ripartizione e di  assegnazione
delle risorse del Fondo di cui al comma 603. 
 
  606. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  607. E' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
turismo, il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di  12  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  608. Il Fondo di  cui  al  comma  607  e'  destinato  a  finanziare
progetti di valorizzazione dei comuni  con  popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti, classificati dall'Istituto  nazionale  di  statistica
come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare  interventi
innovativi  di  accessibilita',  mobilita',  rigenerazione  urbana  e
sostenibilita' ambientale. 
 
  609. Con decreto  del  Ministro  del  turismo,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
modalita' di attuazione dei commi 607 e 608. 
 
  610. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  963,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 0,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  611.  Al  fine  di  potenziare  gli  interventi  finalizzati   alla
promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile,  che  mirino  a
minimizzare gli impatti economici,  ambientali  e  sociali  generando
contemporaneamente  reddito,  occupazione   e   conservazione   degli
ecosistemi locali,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
turismo e' istituito il Fondo per il  turismo  sostenibile,  con  una
dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo di cui
al primo periodo sono destinate alle seguenti finalita': 
 
    a) rafforzare le  grandi  destinazioni  culturali  attraverso  la
promozione  di  forme  di  turismo  sostenibile,  l'attenuazione  del
sovraffollamento  turistico,  la  creazione  di  itinerari  turistici
innovativi e la destagionalizzazione del turismo; 
 
    b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con  azioni  di
promozione del turismo intermodale secondo le strategie di  riduzione
delle emissioni per il turismo; 
 
    c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle
attivita' utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilita'. 
 
  612. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di ripartizione e di  assegnazione
delle risorse del Fondo di cui al comma 611. 
 
  613. Il Fondo unico a  sostegno  del  potenziamento  del  movimento
sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205,  e'  incrementato  di  2  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di  euro  e'  destinato  a
sostenere la maternita' delle atlete non professioniste. 
 
  614. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali
per interventi  di  manutenzione  e  restauro  di  impianti  sportivi
pubblici  e  per  la  realizzazione  di  nuove   strutture   sportive
pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari
di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel  limite  complessivo
di 15 milioni di euro e secondo le modalita'  di  cui  al  comma  623
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per  l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma si applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
124 del 29 maggio 2019. 
 
  615. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) dopo le parole: « 31 marzo 2022 » sono inserite le seguenti: «
e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio  2023  al  31  marzo
2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo  riconosciuto,  sotto
forma di credito d'imposta, non  puo'  essere  comunque  superiore  a
10.000 euro »; 
 
    b) dopo le parole: « primo trimestre  2022  »  sono  inserite  le
seguenti: « e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 ». 
 
  616. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre  2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175, dopo le parole: « 60 milioni di  euro  per  il  2022  »  sono
inserite le seguenti: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 ». 
 
  617. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  362,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di  50  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
 
  618. Al fine di contribuire al  perseguimento  degli  obiettivi  di
sviluppo sostenibile nel quadro  dell'Agenda  2030  per  lo  sviluppo
sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite  il
25  settembre  2015,  in  ambito  economico,  sociale  e  ambientale,
favorendo la  crescita  sostenibile  e  inclusiva  e  la  transizione
ecologica ed energetica del settore dello  sport,  la  dotazione  del
fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295, e' incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno  2023  per  le
finalita' di cui all'articolo  28,  comma  4,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222. 
 
  619. Al fine di assicurare la continuita' della  promozione  e  del
sostegno delle attivita' di soggetti pubblici e privati nello sport e
nella cultura, l'Istituto per  il  credito  sportivo,  istituito  con
legge 24 dicembre 1957,vn. 1295, opera nel  settore  del  credito  e,
all'esito della procedura di cui al  comma  620,  e'  trasformato  in
societa' per azioni di diritto singolare, denominata «  Istituto  per
il credito sportivo e culturale  Spa  »,  che  succede  nei  rapporti
attivi e passivi, nonche' nei diritti e negli obblighi  dell'Istituto
medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione. 
 
  620. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990,
n. 218, la trasformazione dell'Istituto per il  credito  sportivo  in
societa'  per  azioni  e'  realizzata  sulla  base  di  un   progetto
deliberato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto  di
cui al comma 625, che definisce  il  programma  e  lo  statuto  della
societa' Istituto  per  il  credito  sportivo  e  culturale  Spa.  La
trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della  procedura
di autorizzazione dell'autorita' di vigilanza competente  in  materia
creditizia e in conformita' con la disciplina vigente. 
 
  621. La societa' Istituto per il credito sportivo e  culturale  Spa
persegue una missione di pubblico interesse  esercitando  l'attivita'
bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno  dei  settori  dello
sport e della cultura, mediante la  raccolta  del  risparmio  tra  il
pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra  forma,  l'esercizio
del  credito  e  di  ogni  altra  attivita'  finanziaria  nonche'  la
promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo
di attivita' finanziarie e  di  investimento  nei  predetti  settori,
informando la propria attivita' alla responsabilita' sociale  e  allo
sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o  privati.  Per
lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, la  societa'
Istituto per il credito sportivo e culturale Spa puo'  compiere,  nei
limiti  della  disciplina  vigente,  ogni   operazione   strumentale,
connessa e accessoria, anche per il tramite di societa'  controllate,
comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari
nonche'   le   operazioni   commerciali,   industriali,   ipotecarie,
mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive. 
 
  622. Le azioni della societa' Istituto per il  credito  sportivo  e
culturale Spa sono attribuite  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che  partecipano  al
capitale dell'Istituto per  il  credito  sportivo,  proporzionalmente
alla partecipazione detenuta  nel  medesimo  Istituto  alla  data  di
efficacia della trasformazione. Il controllo della societa'  Istituto
per il credito sportivo e culturale Spa  e'  riservato  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e ai  soggetti  privati  e'  consentito
soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di  minoranza
del capitale della medesima societa'. 
 
  623. Alla societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa
e' assegnata  la  gestione  a  titolo  gratuito  dei  fondi  speciali
previsti dall'articolo 5 della  legge  24  dicembre  1957,  n.  1295,
dall'articolo 90, comma 12, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
nonche' dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77.  Con  apposite  convenzioni  sono  stabilite  e  disciplinate  le
specifiche attivita' comprese nella gestione a  titolo  gratuito  dei
citati fondi speciali. 
 
  624. Per la gestione dei fondi speciali di cui  al  comma  623,  la
societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa  istituisce
gestioni separate ai  fini  di  governo  societario,  amministrativi,
contabili e organizzativi, ispirate  a  criteri  di  trasparenza.  Al
Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura  spetta
il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di  cui  al
presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per  il  credito
sportivo continua a gestire i fondi speciali  di  cui  al  comma  623
secondo le modalita' vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
 
  625. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, con uno o  piu'
decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce: 
 
    a) i principi di governo della societa' Istituto per  il  credito
sportivo e culturale Spa concernenti  la  composizione  e  la  nomina
degli organi di  amministrazione  e  controllo  in  coerenza  con  le
finalita' istituzionali e  l'assetto  proprietario,  la  destinazione
dell'utile di esercizio e le modalita'  per  garantire  la  vigilanza
sull'attivita' da parte delle Autorita' competenti; 
 
    b) i criteri di governo societario, amministrativi,  contabili  e
organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623; 
 
    c) lo schema dell'atto costitutivo  e  del  nuovo  statuto  della
societa' Istituto per il credito sportivo e culturale  Spa,  comprese
le procedure per le loro successive modifiche; 
 
    d) le modalita' e i criteri di nomina  e  di  insediamento  degli
organi sociali della societa' Istituto  per  il  credito  sportivo  e
culturale Spa e degli  organi  di  gestione  e  controllo  dei  fondi
speciali di cui al comma 623. La nomina dei componenti  degli  organi
sociali e'  deliberata  a  norma  del  codice  civile  e  secondo  le
previsioni contenute nello statuto sociale; 
 
    e)  gli  strumenti  di  raccolta  e  le  eventuali  tipologie  di
operazioni di credito previste ai sensi del comma 621 con riferimento
alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico. 
 
  626. Alla societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa
si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385. Alla medesima societa' non si applicano le disposizioni
previste dal testo unico in  materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  e
dall'articolo 23-bis del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, settimo comma, e 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte  dei  conti
sulla societa' Istituto per il credito sportivo e culturale  Spa  per
le attivita' di cui ai commi 623  e  624  e'  esercitato  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 12 della legge  21  marzo  1958,  n.
259. 
 
  627. In favore della societa' Sport e salute Spa e' autorizzata  la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e  2025,  al  fine  di  finanziare,  nel
limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il  progetto
« Bici in Comune  »,  attivita'  promossa  dalla  medesima  societa',
d'intesa  con  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  per
favorire la promozione della mobilita'  ciclistica,  quale  strumento
per uno stile di vita sano e attivo, nonche' del cicloturismo. 
 
  628. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro per  lo  sport  e  i  giovani,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono definiti i tempi e le modalita' di erogazione delle  risorse  di
cui al comma 627. 
 
  629. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di  200.000  euro  per  l'anno
2023. 
 
  630. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) il comma 357 e' sostituito dai seguenti: 
 
  «  357.  Al  fine  di  consentire  l'acquisto  di   biglietti   per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli  dal  vivo,
libri,  abbonamenti  a  quotidiani  e  periodici  anche  in   formato
digitale,  musica  registrata,  prodotti  dell'editoria  audiovisiva,
titoli di accesso a musei, mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,
gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per  sostenere
i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o  di  lingua
straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere  dall'anno
2023: 
 
    a) una "Carta della cultura Giovani", a  tutti  i  residenti  nel
territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di  permesso  di
soggiorno in corso di validita', appartenenti a nuclei familiari  con
indicatore  della  situazione  economica   equivalente   (ISEE)   non
superiore  a  35.000  euro,  assegnata   e   utilizzabile   nell'anno
successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta'; 
 
    b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito,  non
oltre l'anno di  compimento  del  diciannovesimo  anno  di  eta',  il
diploma finale presso istituti di istruzione secondaria  superiore  o
equiparati con una votazione di almeno  100  centesimi,  assegnata  e
utilizzabile nell'anno successivo  a  quello  del  conseguimento  del
diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a). 
 
  357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono  concesse  nel  rispetto
del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al  comma  357
non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano
ai fini del computo del valore dell'ISEE. 
 
  357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  definiti
gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite  di  spesa
di cui al  comma  357-bis,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  di
attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e  della
Carta del merito. 
 
  357-quater.  Il  Ministero  della  cultura  vigila   sul   corretto
funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali
usi difformi o  di  violazioni  delle  disposizioni  attuative,  puo'
provvedere alla loro disattivazione, alla  cancellazione  dall'elenco
delle  strutture,  delle  imprese  o   degli   esercizi   commerciali
accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme  non
rendicontate  correttamente  o  eventualmente  utilizzate  per  spese
inammissibili,   nonche'   in   via   cautelare   alla    sospensione
dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte  piu'
gravi  o  reiterate,  alla  sospensione  dall'elenco   dei   soggetti
accreditati. 
 
  357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al  comma  357-quater,
ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico  dei
trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa  pecuniaria
di  importo  compreso  tra  dieci  e   cinquanta   volte   la   somma
indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo
a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I  e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto,  tenuto  conto
della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne  sono  derivate  e
dell'eventuale reiterazione delle  violazioni,  dispone  altresi'  la
sospensione  dell'attivita'  della  struttura,  impresa  o  esercizio
commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni
»; 
 
    b) al comma 358, le parole: « al comma  357,  secondo  periodo  »
sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 357-quater e 357-quinquies
» e le parole: « della Carta  elettronica  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « delle Carte di cui al comma 357 ». 
 
  631. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo  1  della
legge 30 aprile 1985,  n.  163,  assume  la  denominazione  di  Fondo
nazionale per lo spettacolo dal vivo. 
 
  632. Nello stato di  previsione  del  Ministero  della  cultura  e'
istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno  2024,  di  32
milioni di euro per l'anno 2025 e di  40  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definiti i criteri di riparto  e  di  attribuzione  delle
risorse del fondo di cui al primo periodo. 
 
  633. Al fine di consentire la realizzazione del censimento e  della
valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale
dei  piccoli  comuni,  in  attuazione  della   Convenzione   per   la
salvaguardia  del  patrimonio  culturale   immateriale   dell'UNESCO,
adottata a Parigi  il  17  ottobre  2003  dalla  Conferenza  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la  scienza
e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge  27  settembre
2007, n. 167, e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023
e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025  a  favore
dell'Unione nazionale delle pro loco  d'Italia.  Le  azioni  volte  a
conseguire le finalita' di cui al primo periodo  sono  realizzate  in
accordo con l'Istituto centrale per  il  patrimonio  immateriale  del
Ministero della cultura e con  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani. 
 
  634. Al fine di  favorire  il  rafforzamento  e  la  qualificazione
dell'offerta culturale nazionale come mezzo di crescita sostenibile e
inclusiva,  la  nuova   imprenditorialita'   e   l'occupazione,   con
particolare riguardo a quella giovanile, mediante  il  sostegno  alle
imprese  culturali  e  creative,  la  dotazione  del  Fondo  di   cui
all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e'
incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
 
  635. E' autorizzata la spesa di  300.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023  per  il  finanziamento  della  Fondazione  Biblioteca
Benedetto Croce, con sede in Napoli. 
 
  636. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  335,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di
700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  637. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del  decreto-legge  24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2004, n.  46,  dopo  le  parole:  «  nei  limiti  dei  fondi
stanziati  sugli  appositi  capitoli  del  bilancio  autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri » sono aggiunte le seguenti:  «
, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della  legge
26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento  alla  quota  di  pertinenza
della Presidenza del Consiglio dei ministri ». 
 
  638. Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.
198, e' incrementato di 75.883.298 euro  per  l'anno  2023  e  di  55
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
 
  639.  Le  disposizioni  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  28  settembre   1944,   n.   359,   nonche'   quelle
dell'articolo 1, comma 328, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei
Lincei e' esente dalle  imposte  relative  agli  immobili  anche  non
direttamente utilizzati per le finalita' istituzionali della stessa. 
 
  640. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia  nazionale  dei
Lincei si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759,
lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
  641. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti  dal  comma
639 ai comuni interessati, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1  milioni  di
euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il 28  febbraio  2023,  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali. 
 
  642. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  la
societa' Centro di produzione Spa, stipulato ai  sensi  dell'articolo
1, commi 397 e  398,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  e'
prorogato fino all'anno 2023. 
 
  643. Per lo svolgimento del servizio  di  trasmissione  radiofonica
delle sedute parlamentari  e'  autorizzata  la  spesa  massima  di  8
milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  644. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni  in
occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via  del
Portico d'Ottavia e valorizzare  il  profondo  legame  storico  della
comunita' ebraica con la citta' di Roma, e' concesso un contributo di
700.000 euro in favore del comune di Roma Capitale per  l'anno  2023,
da   destinare   alla   realizzazione   di   iniziative   specifiche,
manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti  di  ricordo,
con il coinvolgimento delle organizzazioni  associative  e  culturali
dell'ebraismo  romano,  volti  a  commemorare  le  vittime  dell'odio
razziale e la deportazione degli ebrei. 
 
  645. Al fine di consentire la pubblicazione  e  la  diffusione  del
Rapporto annuale sulla situazione sociale  del  Paese,  per  ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025,  e'  concesso  alla  Fondazione  Centro
studi investimenti sociali - Censis un contributo  di  2  milioni  di
euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attivita'. 
 
  646. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  651,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 0,5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  647. La durata della ferma dei medici e degli  infermieri  militari
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, e' prorogata, con
il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023. 
 
  648. Ai fini dell'attuazione del comma 647 e' autorizzata la  spesa
di 5.726.703 euro per l'anno 2023. 
 
  649. Per le esigenze di funzionalita' delle Forze armate,  compresa
l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, le parole: « 155 unita' »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 271 unita' »; 
 
    b) al comma 4, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
 
    «  b-bis)  gli  ufficiali  generali  e  di  gradi  corrispondenti
impiegati come capi  o  vicecapi  ufficio  degli  uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro della  difesa  di  cui  all'articolo  14,
comma 2, lettere b) e c), del regolamento »; 
 
    c) al comma 6, le parole: « 10 unita'  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 15 unita' » e dopo la parola: «  b),  »  e'  inserita  la
seguente: « b-bis), ». 
 
  650. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  649  e'
autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a  decorrere  dall'anno
2023. 
 
  651.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
 
    a) all'articolo 1913: 
 
      1) al comma 1: 
 
        1.1) all'alinea, le parole: « decreto legislativo  21  aprile
1993, n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto  legislativo
5 dicembre 2005,  n.  252  »  e  le  parole:  «  gli  ufficiali  e  i
sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri »
sono sostituite dalle seguenti: « gli ufficiali, i  sottufficiali,  i
graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e  i
carabinieri »; 
 
        1.2) alla lettera e), dopo le parole: « fondo di previdenza »
e' inserita la seguente: « sovrintendenti, »; 
 
        1.3) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
 
    « g-bis) fondo di  previdenza  graduati  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare »; 
 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. E' iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al  comma
1 anche  il  personale  militare  richiamato  in  servizio  ai  sensi
dell'articolo 806. Il computo  degli  anni  di  iscrizione  al  fondo
decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio »; 
 
      3) al comma 3, dopo le parole: « anche in caso di trattenimento
o di richiamo in servizio » sono aggiunte  le  seguenti:  «  ,  salvo
quanto previsto dal comma 1-bis »; 
 
      4) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti: 
 
  « 3-bis. L'iscrizione d'ufficio non  si  attua  nei  confronti  del
personale che, in ragione degli anni residui di  servizio  effettivo,
non  ha  la  possibilita'  di  maturare  il  diritto   all'indennita'
supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1. 
 
  3-ter. Il personale militare impiegato a  tempo  indeterminato,  ai
sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, che  rientra  nel  ruolo  di
provenienza e' iscritto  al  relativo  fondo  di  previdenza  se,  in
ragione degli anni di servizio  residui,  puo'  maturare  il  diritto
all'indennita' supplementare ai sensi dell'articolo 1914 del presente
codice. Il computo degli anni di iscrizione al  fondo  decorre  dalla
data di reiscrizione nei ruoli di provenienza »; 
 
    b) all'articolo 1914: 
 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 1. Al personale militare iscritto da almeno  sei  anni  ai  fondi
previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa  dal  servizio,  e'
dovuta un'indennita' supplementare »; 
 
      2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
 
  « 2. Per i periodi di  contribuzione  antecedenti  al  31  dicembre
2022,  l'indennita'  di  cui  al  comma  1  e'  liquidata   in   base
all'aliquota del 2  per  cento  dell'ultimo  stipendio  annuo  lordo,
comprensivo della  tredicesima  mensilita',  considerato  in  ragione
dell'80 per cento, moltiplicato per gli anni di iscrizione  al  fondo
maturati a tale data. 
 
  2-bis. Per i periodi di contribuzione  successivi  al  31  dicembre
2022, l'indennita' di cui al  comma  1  e'  liquidata  in  base  alle
aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo
lordo,  comprensivo  della  tredicesima  mensilita',  considerato  in
ragione dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al
fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023: 
 
    a) 2 per cento per gli iscritti ai  fondi  previdenziali  di  cui
all'articolo 1913, comma 1, lettere a), c), g) e g-bis); 
 
    b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali  di  cui
all'articolo 1913, comma 1, lettere b), d) e f); 
 
    c) 3 per cento per gli iscritti al  fondo  previdenziale  di  cui
all'articolo 1913, comma 1, lettera e). 
 
  2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, le frazioni di anno  sono
calcolate in mesi e le frazioni di mesi  con  numero  di  giorni  non
inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso.  Conseguentemente,
le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e  2-bis  sono  ridotte  in
dodicesimi »; 
 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 4. L'indennita' di cui al comma 1 e'  ordinariamente  corrisposta
all'atto della cessazione dal  servizio.  Con  decreto  del  Ministro
della difesa, su proposta motivata del consiglio  di  amministrazione
della Cassa di previdenza delle Forze  armate,  sentito  il  Capo  di
stato maggiore della difesa, il termine di corresponsione di  cui  al
precedente periodo puo' essere differito fino a ventiquattro mesi »; 
 
    c) all'articolo 1915, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
 
  « 2-bis. L'assegno speciale non spetta agli ufficiali  iscritti  al
relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023 »; 
 
    d) all'articolo 1916: 
 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma  1,  contribuisce
obbligatoriamente ai fondi  previdenziali  ivi  previsti  in  ragione
delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80  per  cento
dello stipendio annuo  lordo  effettivamente  percepito,  comprensivo
della tredicesima mensilita': 
 
    a) 3 per cento, per i fondi  previdenziali  di  cui  all'articolo
1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g); 
 
    b) 2 per cento, per i fondi  previdenziali  di  cui  all'articolo
1913, comma 1, lettere e) e g-bis) »; 
 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
 
    e) l'articolo 1917 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Art. 1917. - (Restituzione dei contributi obbligatori) - 1.  Agli
iscritti che cessano dal servizio senza  avere  maturato  il  diritto
all'indennita' supplementare sono restituiti i contributi obbligatori
versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo  1913,  rivalutati
in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi
al consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati,  al  netto  dei
tabacchi,  calcolato  dall'Istituto  nazionale  di  statistica,   tra
ciascun  anno  solare  cui  i  contributi  si  riferiscono  e  l'anno
precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalita'
di cui al precedente periodo sono reversibili »; 
 
    f) l'articolo 1917-bis e' sostituito dal seguente: 
 
  «  Art.  1917-bis.  -  (Trattamento  previdenziale  a  seguito  del
passaggio tra ruoli) - 1. Il personale militare di  cui  all'articolo
1913 che transita tra ruoli e' iscritto al nuovo fondo di previdenza. 
 
  2. Il diritto alla liquidazione  dell'indennita'  supplementare  e'
riconosciuto alla data  di  cessazione  dal  servizio  computando  il
numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente  fondo  nei
diversi ruoli. 
 
  3. L'importo dell'indennita' supplementare e' a carico  di  ciascun
fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione »; 
 
    g) all'articolo 1918, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
 
  « 2-bis. I proventi di cui al comma  1  possono  essere  impiegati,
nell'ambito della somma globale annua fissata al  principio  di  ogni
esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle  disponibilita'
e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore
dei militari iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913
al verificarsi di gravi e documentate esigenze »; 
 
    h) l'articolo 1919 e' abrogato; 
 
    i) al libro settimo, titolo V, dopo l'articolo 1920  e'  aggiunto
il seguente: 
 
  « Art. 1920-bis. - (Fondo per  la  sostenibilita'  della  Cassa  di
previdenza delle Forze armate) - 1. Per garantire  la  sostenibilita'
finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate e' istituito
nello stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa  un  fondo
alimentato dalle risorse di cui all'articolo 619 del presente codice,
in relazione alla riduzione  dei  contributi  versati  alla  predetta
Cassa in applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »; 
 
    l) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo
2262-quater e' aggiunto il seguente: 
 
  « Art. 2262-quinquies. - (Disposizioni transitorie  in  materia  di
soppressione dell'assegno speciale per  gli  ufficiali  dell'Esercito
italiano e dell'Arma dei carabinieri) - 1.  Al  personale  che,  alla
data del 31 dicembre 2022, e' percettore dell'assegno speciale di cui
all'articolo  1915  e'  riconosciuto  il  diritto   di   optare,   in
sostituzione dello  stesso,  per  una  maggiorazione  dell'indennita'
supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60
per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i
coefficienti corrispondenti al sesso e all'eta'  dell'avente  diritto
di cui alla tavola di mortalita' elaborata dall'Istituto nazionale di
statistica, riferita alla popolazione italiana residente  per  l'anno
2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel  quale  e'  esercitata
l'opzione. 
 
  2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, e' cessato dal
servizio  con  diritto  a  pensione,  ma  non  e'  ancora  percettore
dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915,  e'  riconosciuto  il
diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una  maggiorazione
dell'indennita' supplementare di  cui  all'articolo  1914,  calcolata
moltiplicando  il  50  per  cento  dell'importo  annuo   dell'assegno
speciale previsto per il grado rivestito  all'atto  della  cessazione
dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori: 
 
    a) il coefficiente di cui alla tavola di mortalita' dell'Istituto
nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente
per l'anno 2019,  corrispondente  al  sesso  e  all'eta'  dell'avente
diritto, indicato al  1°  dicembre  dell'anno  in  cui  l'interessato
compira' un'eta' pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto
anni e comunque non inferiore a sessantacinque; 
 
    b)  l'anzianita'  contributiva  al  fondo  previdenziale  di  cui
all'articolo 1913, comma 1, lettera  a),  posseduta  al  31  dicembre
2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a  40.  L'eventuale
anzianita' maturata in  altri  fondi  non  e'  considerata  utile  al
calcolo della maggiorazione. 
 
  3.  Al  personale  in  servizio  al  31  dicembre  2022,  in  luogo
dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, e'  riconosciuta  una
maggiorazione dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914,
calcolata ai sensi del comma 2. 
 
  4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi  1  e  2  e'  esercitato
entro il mese di settembre  di  ogni  anno  ed  e'  irrevocabile.  La
maggiorazione dell'indennita' supplementare di cui all'articolo  1914
e' liquidata e corrisposta agli  interessati  entro  il  31  dicembre
dell'anno  nel  quale  il  diritto  di  opzione  e'  esercitato.   Le
maggiorazioni dell'indennita' supplementare, di cui ai commi 1,  2  e
3, sono reversibili ». 
 
  652. La costituzione del fondo previdenziale di  cui  alla  lettera
g-bis) del comma 1 dell'articolo  1913  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
introdotta dal comma  651  del  presente  articolo,  decorre  dal  1°
gennaio 2023. 
 
  653. Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917  e
1917-bis del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data  di  entrata  in
vigore del medesimo codice. 
 
  654. Le disposizioni di cui ai commi da  651  a  653  si  applicano
anche a coloro per i quali, alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa
sentenza non ancora passata in giudicato. 
 
  655. Nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.   90,   alle
disposizioni  di  cui  ai  commi  da  651  a  654,  il  consiglio  di
amministrazione della Cassa di previdenza, disciplinato dall'articolo
76 del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90 del 2010, e' integrato da un membro della  categoria
dei graduati per ciascuna Forza armata, con diritto di voto. 
 
  656. In relazione alla specificita' prevista dall'articolo 19 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, e' autorizzata la spesa di  10.018.875
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e  2025,  da  destinare  alla
stipulazione di polizze  assicurative  per  la  tutela  legale  e  la
copertura della responsabilita'  civile  verso  terzi  a  favore  del
personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi  causati
a terzi nello svolgimento del servizio, secondo  la  ripartizione  di
cui alla seguente tabella: 
    


                                                     (importi in euro)

+-----------------------------------------------------+-------------+
|Polizia di Stato                                     | 1.449.575   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Corpo della polizia penitenziaria                    |   675.475   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Arma dei carabinieri                                 | 1.735.950   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Corpo della guardia di finanza                       |   890.575   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Esercito italiano                                    | 2.401.975   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Marina militare                                      |   725.375   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Aeronautica militare                                 | 1.000.200   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera  |   265.400   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Corpo nazionale dei vigili del fuoco                 |   874.350   |
+-----------------------------------------------------+-------------+

    
 
  657. Le risorse di cui al comma 656 possono essere  impiegate,  per
le finalita' di cui al medesimo comma, secondo le  modalita'  di  cui
all'articolo  1-quater  del  decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  45,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con
riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse
sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza  per  il  personale
del Corpo medesimo, che provvede, secondo i criteri di cui  al  comma
656 del presente articolo, alla stipulazione delle  relative  polizze
assicurative. 
 
  658. All'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di  cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  dopo  il  comma  1  e'
aggiunto il seguente: 
 
  «  1-bis.  La  Marina  militare  promuove  le  attivita'   per   la
valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore
della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita'
di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento  delle
innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale. A  tale  fine,
con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  i  Ministri
delle imprese e del made in Italy e dell'universita' e della ricerca,
e' istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea ». 
 
  659. Per le finalita' di cui al comma 658 e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   la
riallocazione di funzioni svolte  presso  infrastrutture  in  uso  al
Ministero  della  difesa,  previsto  all'articolo  619   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
 
  660. Al fine di  assicurare  adeguata  copertura  finanziaria  agli
interventi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1,  comma  1072,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205,  dell'articolo  1,  comma  95,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1,  comma  14,  della
legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  per  interventi  infrastrutturali
destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione
dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei
carburanti e dei prodotti energetici,  nonche'  per  fare  fronte  ai
maggiori  fabbisogni  scaturiti  dall'aggiornamento  infrannuale  dei
prezzari  regionali,  di  cui   all'articolo   26,   comma   2,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'interno,  un   fondo   destinato   a
soddisfare le specifiche esigenze sopra richiamate, con una dotazione
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e  2024  e  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032. 
 
  661. Con decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo  di  cui
al comma 660 sono ripartite tra le finalita'  indicate  dal  medesimo
comma. 
 
  662. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione  di  90  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro
per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di  122.284.002
euro per l'anno  2029,  di  122.286.410  euro  per  l'anno  2030,  di
122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032
e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato  al
finanziamento  di  assunzioni,  in  deroga  alle  ordinarie  facolta'
assunzionali,  con  correlato  incremento,  ove   necessario,   delle
dotazioni  organiche,  di  personale  delle  Forze   di   polizia   a
ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al
finanziamento delle correlate spese di funzionamento  in  misura  non
superiore al 5  per  cento  delle  predette  disponibilita'  annuali.
All'attuazione del presente  comma  si  provvede,  nei  limiti  delle
predette risorse finanziarie, con uno o piu' decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per  la  pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il  Ministro
della giustizia. 
 
  663. Al fine di provvedere alle esigenze del  centro  nazionale  di
accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unita'
forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,  di
cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
e' istituito, nello stato di previsione del Ministero  della  difesa,
un fondo per le esigenze del citato centro, con una dotazione pari  a
2,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2023.  Con  decreto
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro  dell'ambiente
e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  il  fondo  e'  annualmente  ripartito  in  relazione   alle
attivita' da svolgere nell'anno di riferimento. 
 
  664.  Al  fine  di  disporre  di  specifiche  professionalita'   da
impiegare  nella  gestione  quotidiana  delle  attivita'  del  centro
nazionale di accoglienza  degli  animali  sequestrati  e  confiscati,
l'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione,  in  deroga  al
limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, di unita' di personale operaio a tempo determinato,  ai
sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non  possono
avere, in ogni caso, una durata superiore  a  trentasei  mesi,  anche
discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023. 
 
  665. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 663 e 664, pari
a 3 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
  666. Per le esigenze di potenziamento del contingente di  personale
dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare,  all'articolo
828-bis del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
 
    a) al comma 1: 
 
      1) all'alinea, le parole: « 50 unita' » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 170 unita' »; 
 
      2)  alla  lettera  g),  le  parole:  «  ispettori:  34  »  sono
sostituite dalle seguenti: « ispettori: 110 »; 
 
      3) alla lettera i), le parole: « appuntati e carabinieri: 16  »
sono sostituite dalle seguenti: « appuntati e carabinieri: 60 »; 
 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
 
  « 1-bis.  Sono  a  carico  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  gli  oneri   connessi   al
trattamento economico, alla  motorizzazione,  all'accasermamento,  al
casermaggio e al vestiario ». 
 
  667. Per le finalita' di cui al comma 666,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento  militare,  di
cui al citato decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le  modalita'
di cui all'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  e'  autorizzata  l'assunzione  straordinaria  di  un
contingente massimo di complessive 120 unita',  a  decorrere  dal  1°
settembre 2023, in  aggiunta  alle  ordinarie  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione: 
 
    a) ruolo ispettori: 76 unita'; 
 
    b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unita'. 
 
  668. Al fine di assicurare la continuita' del  funzionamento  della
rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la  sicurezza
delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilita' tra
la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety, e'  autorizzata  la
spesa di 33.324.521 euro per l'anno  2023,  di  46.655.957  euro  per
l'anno 2024, di 50.417.925 euro per l'anno 2025, di  64.946.499  euro
per l'anno 2026 e di 16.173.315 euro per l'anno 2027. 
 
  669. Lo  stato  di  emergenza,  dichiarato  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo
all'esigenza di assicurare  soccorso  e  assistenza,  nel  territorio
nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave  crisi
internazionale in atto, e' prorogato al  3  marzo  2023,  termine  di
vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del
Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali  ulteriori  proroghe  di  tale
termine, finalizzate ad  assicurare  l'allineamento  temporale  delle
misure nazionali con le eventuali proroghe  dei  citati  effetti  che
potrebbero  essere  adottate  dall'Unione  europea,  possono   essere
adottate con le modalita' previste dall'articolo 24 del codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
 
  670. All'articolo 31, comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51, le parole: « con termine non oltre il 31 dicembre
2022 » sono soppresse. 
 
  671. Allo scopo di assicurare la  prosecuzione  delle  attivita'  e
delle misure di cui ai commi 669  e  670  garantendo  la  continuita'
della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione  civile
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzato   a
disporre, con ordinanze da adottare ai  sensi  dell'articolo  25  del
codice della protezione civile,  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio  2018,  n.  1,  sulla  base  delle  effettive  esigenze,   la
rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del  comma
1  dell'articolo  31  del  decreto-legge  21  marzo  2022,   n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
individuando il  numero  dei  soggetti  coinvolti  nel  limite  delle
risorse  finanziarie   disponibili   a   legislazione   vigente   per
fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi  669  e  670,
fermi restando i termini temporali di applicazione delle attivita'  e
della misure medesime. 
 
  672. Al fine di sviluppare la capacita' operativa delle squadre  di
intervento del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  con  l'uso  di
nuove  tecnologie,  e'  autorizzata,  nell'ambito  del  programma   «
Prevenzione dal rischio  e  soccorso  pubblico  »  della  missione  «
Soccorso  civile  »  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno, la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno  2023,  di  9
milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di  euro  per  l'anno
2025. 
 
  673. In  relazione  alla  necessita'  di  rafforzare  le  capacita'
operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  per
lo spegnimento degli incendi mediante nuove  dotazioni  tecnologiche,
e'  autorizzata,   nell'ambito   dell'azione   «   Ammodernamento   e
potenziamento dei Vigili del Fuoco » del programma « Prevenzione  dal
rischio e soccorso pubblico » della  missione  «  Soccorso  civile  »
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa  di  3
milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni di euro per l'anno 2024
e di 3 milioni di euro per l'anno 2025. 
 
  674. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini  tecnologici
e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo
2,  comma  1,  lettera   uuu),   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento  nel
bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della protezione civile. 
 
  675. Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio  da
destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un
fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni
2023, 2024 e 2025, per  la  costruzione  o  per  la  ristrutturazione
funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di  immobili
demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell'interno, per le esigenze del medesimo Corpo. 
 
  676. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in  materia
di sicurezza urbana per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  20  febbraio
2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile
2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei  comuni,
di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del  2017
e' incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2023,
2024 e 2025. 
 
  677. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
di ciascun  anno  di  riferimento,  sono  definite  le  modalita'  di
presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche'
i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676. 
 
  678. Al fine di assicurare la piu' efficace esecuzione dei  decreti
di  espulsione  dello  straniero,  il   Ministero   dell'interno   e'
autorizzato ad ampliare la  rete  dei  centri  di  permanenza  per  i
rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
 
  679. Ai fini di cui al comma 678, le risorse iscritte  nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese  per  la
costruzione, l'acquisizione, il  completamento,  l'adeguamento  e  la
ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a  centri  di
trattenimento e di accoglienza sono incrementate  di  5.397.360  euro
per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e  di  16.192.080
euro per l'anno 2025. Per le ulteriori spese  di  gestione  derivanti
dall'applicazione del comma 678, le risorse iscritte nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'interno  relative  alle  spese   per
l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di  trattenimento
e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per  l'anno  2023,
di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e  di  4.072.643  euro  per  l'anno
2025. 
 
  680. In considerazione delle eccezionali  esigenze  di  accoglienza
determinatesi  per  l'ingente  afflusso  di  richiedenti  asilo   nel
territorio nazionale durante l'anno 2022 e  per  il  perdurare  della
crisi  internazionale  connessa  al  conflitto  bellico  in  atto  in
Ucraina, al fine di assicurare la funzionalita' delle questure, delle
commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento  della
protezione  internazionale  e  della  Commissione  nazionale  per  il
diritto  di  asilo,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato   a
prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in  deroga  all'articolo  106
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di  lavoro  a  termine
stipulati in base all'articolo 33,  comma  1,  del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51, e all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione  civile  n.  883  del  31  marzo  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022. 
 
  681. Agli oneri derivanti dal comma 680, pari a  2.272.418,14  euro
per l'anno 2023, si  provvede  a  valere  sulle  risorse  iscritte  a
legislazione  vigente  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno per le finalita' di cui al medesimo comma 680. 
 
  682. Al fine di fronteggiare le  esigenze  di  servizio  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ai  fini  del   potenziamento   e
dell'aggiornamento del sistema di risposta alle  emergenze  derivanti
dalla presenza di agenti  di  tipo  nucleare,  biologico,  chimico  e
radiologico, e' autorizzata, nell'ambito dell'azione « Prevenzione  e
contrasto dei rischi non convenzionali  e  funzionamento  della  rete
nazionale  per  il  rilevamento  della  ricaduta  radioattiva  »  del
programma « Prevenzione dal  rischio  e  soccorso  pubblico  »  della
missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del  Ministero
dell'interno, la spesa di 5 milioni di euro per  l'anno  2023,  di  7
milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni  di  euro  per  l'anno
2025. 
 
  683. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure  di
cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21  giugno  2022,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, il Ministero dell'interno e'  autorizzato  a  utilizzare
per l'anno 2023, tramite una o piu' agenzie  di  somministrazione  di
lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a  termine,  in  deroga  ai
limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nel limite massimo di  spesa  di  37.259.690  euro,  da
ripartire tra  le  sedi  di  servizio  interessate  dalle  menzionate
procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
 
  684. Al decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 4: 
 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 1. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  puo'  delegare  i
direttori dei  servizi  di  informazione  per  la  sicurezza  di  cui
all'articolo 2, comma 2,  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  a
richiedere l'autorizzazione all'intercettazione  di  comunicazioni  o
conversazioni, anche per via telematica, nonche'  all'intercettazione
di comunicazioni  o  conversazioni  tra  presenti,  anche  se  queste
avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614  del  codice  penale,
quando  siano  ritenute  indispensabili  per   l'espletamento   delle
attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della  legge  3  agosto
2007, n. 124 »; 
 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore
generale presso  la  corte  di  appello  di  Roma.  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 4-bis »; 
 
    b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
 
  «  Art.  4-bis.  -  (Disposizioni  in  materia  di  intercettazioni
preventive dei servizi di informazione per  la  sicurezza)  -  1.  Le
attivita' di cui al comma 1  dell'articolo  4  sono  autorizzate  con
decreto motivato, quando risultano sussistenti le condizioni  di  cui
al medesimo comma l,  per  la  durata  massima  di  quaranta  giorni,
prorogabile per periodi successivi di venti giorni.  L'autorizzazione
alla prosecuzione delle operazioni e' data con decreto  motivato  nel
quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga. 
 
  2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti  intercettati
e' redatto verbale  sintetico  che,  unitamente  ai  supporti  mobili
eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti  intercettati,  e'
depositato presso il procuratore generale presso la corte di  appello
di Roma entro trenta giorni  dal  termine  delle  stesse,  anche  con
modalita' informatiche da individuare con decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri.  Il  procuratore  generale,  verificata  la
conformita'  delle  attivita'  compiute  all'autorizzazione,  dispone
l'immediata distruzione  dei  verbali,  dei  contenuti  intercettati,
degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia,
anche informatica, totale o parziale,  dei  contenuti.  Su  richiesta
motivata dei direttori dei servizi di informazione per  la  sicurezza
di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,
comprovante particolari esigenze di natura tecnica  e  operativa,  il
procuratore generale puo' autorizzare il  differimento  del  deposito
dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle
attivita' svolte per un periodo non superiore a sei mesi. 
 
  3.  A  conclusione  delle  operazioni,  decorso  il   termine   per
l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la  sicurezza
della Repubblica di cui all'articolo  33,  comma  4,  della  legge  3
agosto 2007, n. 124, il  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello di Roma dispone la distruzione della documentazione anche  da
esso stesso detenuta, con eccezione  dei  decreti  emanati,  relativa
alle richieste di autorizzazione di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, recante contenuti, anche  espressi  in  forma  sintetica  e
discorsiva, delle intercettazioni. 
 
  4. Per l'espletamento  delle  attivita'  demandate  ai  servizi  di
informazione per la sicurezza della Repubblica, con le  modalita'  di
cui al comma 1 dell'articolo 4, il  procuratore  generale  presso  la
corte  di  appello  di   Roma   autorizza   il   tracciamento   delle
comunicazioni telefoniche e telematiche, nonche'  l'acquisizione  dei
dati esterni relativi alle comunicazioni  telefoniche  e  telematiche
intercorse e l'acquisizione  di  ogni  altra  informazione  utile  in
possesso dei soggetti di cui ai commi 1  e  3  dell'articolo  57  del
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti  entro  sei
mesi  dall'acquisizione  e  i  relativi  verbali  sono  trasmessi  al
procuratore  generale.  Il   procuratore   generale   puo'   comunque
autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore  a
ventiquattro mesi. 
 
  5. Gli  elementi  acquisiti  attraverso  le  attivita'  di  cui  al
presente articolo per  lo  sviluppo  della  ricerca  informativa  non
possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni  caso,  le
attivita' di intercettazione di cui ai commi da 1 a 4  e  le  notizie
acquisite a seguito  delle  attivita'  medesime  non  possono  essere
menzionate in atti di indagine ne' costituire oggetto di  deposizione
ne' essere altrimenti divulgate. 
 
  6. Le spese relative alle attivita' di cui ai  commi  1  e  4  sono
imputate all'apposito programma di  spesa  iscritto  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione  vigente.  Con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  sono
disciplinati il  ristoro  dei  costi  sostenuti  e  le  modalita'  di
pagamento anche in forma di canone annuo forfetario,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica ». 
 
  685. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e
degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale  e
della lavorazione di selezione  e  di  recupero  dei  rifiuti  solidi
urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico,  nonche'  al
fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di
rifiuti non riciclabili derivanti da  materiali  da  imballaggio,  ai
fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo  1,
comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  per  assicurare  il
soddisfacimento delle istanze presentate ai  sensi  del  decreto  del
Ministro della transizione ecologica  14  dicembre  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022. 
 
  686. Per le medesime finalita' di cui al  comma  685,  a  tutte  le
imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali  provenienti
dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero  che
acquistano  imballaggi  biodegradabili  e  compostabili  secondo   la
normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla  raccolta  differenziata
della carta, dell'alluminio e del vetro e' riconosciuto, per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36  per
cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. 
 
  687. Il credito d'imposta di cui al comma 686 e' riconosciuto  fino
a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario,
nel limite massimo complessivo di spesa di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  688. Il credito d'imposta di cui al comma  686  e'  indicato  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo   d'imposta   di
riconoscimento del credito. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito  d'imposta   e'   utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui
al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Il
credito d'imposta e' utilizzabile a  decorrere  dal  1°  gennaio  del
periodo d'imposta successivo a quello in cui  sono  stati  effettuati
gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686. 
 
  689. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al  comma
686, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,  pena  il
rifiuto dell'operazione di versamento.  I  fondi  occorrenti  per  la
regolazione contabile delle compensazioni  esercitate  ai  sensi  del
presente comma sono stanziati su apposito  capitolo  di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  per  il  successivo  trasferimento   alla   contabilita'
speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ». 
 
  690. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del  made  in
Italy e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni
idonee ad attestare la natura ecosostenibile  dei  prodotti  e  degli
imballaggi  secondo  la  vigente  normativa  dell'Unione  europea   e
nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali
da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e  le  modalita'
di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al  comma
686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di  spesa  di
cui al comma 687. 
 
  691. Al fine di contenere la  produzione  di  rifiuti  in  plastica
attraverso l'utilizzo  di  ecocompattatori,  il  fondo  denominato  «
Programma sperimentale Mangiaplastica »,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica
dall'articolo 4-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  14  ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre
2019, n. 141, e' incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023  e
di 8 milioni di euro per l'anno 2024. 
 
  692. Al fine di garantire la dotazione finanziaria  necessaria  per
la realizzazione degli interventi sui sistemi  fognari  e  depurativi
volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla  Corte
di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello  Stato  italiano
in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro
per l'anno 2024, di 30 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  di  50
milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui
all'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre   2016,   n.   243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 
 
  693. Le risorse finanziarie iscritte anche in conto  residui  nello
stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica negli esercizi finanziari dal 2020 al  2023  destinate,  a
qualsiasi titolo,  al  completamento  di  adeguati  sistemi  di  reti
fognarie e al trattamento  delle  acque  reflue,  da  destinare  alle
regioni Sicilia,  Campania  e  Calabria  oggetto  delle  sentenze  di
condanna emesse dalla Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  nei
confronti dello Stato italiano  in  relazione  al  trattamento  delle
acque reflue urbane, sono trasferite dal  Ministero  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica  sulla  contabilita'  speciale  n.  6056
intestata al Commissario unico per la realizzazione degli  interventi
di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue  di  cui
all'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre   2016,   n.   243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18.
Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e  al  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato   un   documento   relativo   alla
ricognizione degli interventi realizzati con indicazione  dei  costi,
delle fonti finanziarie e dei codici unici di  progetto,  provvedendo
all'allineamento delle informazioni contenute nel sistema di  cui  al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
 
  694. Per  gli  interventi  di  progettazione  ed  esecuzione  della
campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione
l'estensione e la  profondita'  delle  sostanze  inquinanti  presenti
nelle aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse  nazionale  «
ex SLOI ed ex Carbochimica » e interessate dalla realizzazione  della
circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da  piombo,  piombo
tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altri inquinanti,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro  per  ciascuno  degli  anni
2023 e 2024. 
 
  695. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento  di
interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in  via  di
degrado in ambito urbano e periurbano, e' istituito, nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con la  dotazione  di
10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per  l'anno
2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 
 
  696. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti i criteri per il riparto del fondo di cui  al  comma  695  a
favore delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  le  modalita'  di   monitoraggio   attraverso   i   sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e
quelli a essi collegati e le modalita' di revoca delle risorse. 
 
  697. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della
regione  Calabria  volti  a  prevenire  e  a  mitigare   il   rischio
idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni  causati
dai  connessi  fenomeni  nonche'  per  le   finalita'   di   cui   al
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  e'  disposta  in  favore  della
regione Calabria l'assegnazione di 50  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di  euro
per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per  l'anno  2026  a  valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027.  Tale  assegnazione  e'  considerata   nell'ambito   della
programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo  e
la coesione, programmazione  2021-2027,  ed  e'  compresa  nel  Piano
sviluppo e coesione della regione Calabria. 
 
  698. Al fine di consentire alle Autorita'  di  bacino  distrettuali
delle Alpi orientali, del Fiume  Po,  dell'Appennino  settentrionale,
dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e
della  Sicilia  di  far  fronte  ai  compiti  straordinari   previsti
dall'articolo 63, commi 10 e 11, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, anche  nel  mutato  quadro  climatico  e  territoriale,
provvedendo altresi' all'implementazione e all'estensione  all'intero
distretto dei servizi informativi e applicativi per il monitoraggio e
la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche,  ivi
compresi gli  eventi  climatici  estremi,  e  valutando  gli  impatti
osservati, simulati e  attesi  anche  in  condizioni  di  cambiamento
climatico e uso del suolo,  nonche'  ad  integrazione  delle  risorse
economiche programmate  per  le  spese  correnti,  e'  assegnato  uno
stanziamento di 14,5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,
cosi'  ripartito:  2,5  milioni  di  euro  all'Autorita'  di   bacino
distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro  all'Autorita'
di  bacino  distrettuale  del  Fiume  Po,   2,5   milioni   di   euro
all'Autorita' di bacino distrettuale  dell'Appennino  settentrionale,
2,5  milioni   di   euro   all'Autorita'   di   bacino   distrettuale
dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di  bacino
distrettuale  dell'Appennino   meridionale,   1   milione   di   euro
all'Autorita' di bacino distrettuale della  Sardegna,  1  milione  di
euro all'Autorita' di bacino distrettuale della Sicilia. 
 
  699. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 698,  pari
a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede,
quanto  a  9  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e  534,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
 
  700. Dopo il comma 607 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, e' inserito il seguente: 
 
  « 607-bis. Al fine di rafforzare la  tutela  del  territorio  e  la
gestione  delle  acque,  per  mitigare  gli  effetti   del   dissesto
idrogeologico e del cambiamento climatico,  il  20  per  cento  delle
somme di cui al comma 607 e' riservato all'assunzione di personale  a
tempo indeterminato presso le autorita' di bacino distrettuali di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ». 
  701.  Al  fine  di  consentire   l'espletamento   delle   attivita'
strategiche dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale,  comprese  quelle  connesse  all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza,  e'  autorizzata  a  favore  del
medesimo Istituto la spesa di 6 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2023 e 2024. 
 
  702.  Per  il  completamento  e  l'informatizzazione  della   Carta
geologica d'Italia alla  scala  1:50.000,  nell'ambito  del  Progetto
cartografia  geologica  (Progetto  CARG),  nonche'  per  le  connesse
attivita' strumentali, e' assegnato al Dipartimento per  il  servizio
geologico d'Italia dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025. 
 
  703. Le attivita' per il raggiungimento delle finalita' di  cui  al
comma 702 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio  geologico
d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  istituti  e
dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle  ricerche
e  con  l'Istituto  nazionale  di   oceanografia   e   di   geofisica
sperimentale,  mediante  la  stipulazione   di   accordi   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti  delle
risorse di cui al comma 702. 
 
  704. Una quota non superiore al  5  per  cento  degli  stanziamenti
annuali di cui al comma 702 puo' essere destinata all'ISPRA per oneri
di carattere generale connessi alle attivita' di completamento  della
Carta geologica d'Italia, all'acquisto di  apparecchi  scientifici  e
materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i
compiti   di   carattere   esecutivo   connessi    al    rilevamento,
all'aggiornamento  e  alla  pubblicazione   della   Carta   geologica
d'Italia. 
 
  705. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA,
prima di avviare le attivita' di completamento della Carta  geologica
d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte  dal
Progetto CARG allo scopo di programmare,  in  collaborazione  con  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i  lavori  per
il completamento  dell'intero  progetto,  nel  limite  delle  risorse
previste dal comma 702. 
 
  706. Al fine di procedere al completamento  della  Carta  geologica
d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca  strategica  per  il
raggiungimento   degli   obiettivi   finalizzati   a   uno   sviluppo
sostenibile,  in  considerazione  dell'estrema   vulnerabilita'   del
territorio italiano, e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il
completamento della carta geologica d'Italia, destinato  all'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,  con  una
dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e  di  12  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  707. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.  47,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
 
  « 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4,  secondo  periodo,  del
presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote  dei
proventi derivanti dalle aste maturate negli anni  2020  e  2021,  al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di  un
importo pari a 15  milioni  di  euro  assegnati  al  Ministero  delle
imprese e del made in Italy per ciascuna delle  suddette  annualita'.
Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente  articolo,
la quota annua dei proventi derivanti dalle  aste,  se  eccedente  il
valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni
di euro annui a partire dall'anno 2025, e' destinata, nel  limite  di
500  milioni  di  euro  annui,  a  specifiche  misure   di   politica
industriale relative  alla  sostenibilita'  ambientale  dei  processi
produttivi    individuate    con    deliberazione    del     Comitato
interministeriale per la transizione ecologica, di  cui  all'articolo
57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del
Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica,  di
cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006 ». 
 
  708. Le risorse a titolo di aiuto per la  compensazione  dei  costi
indiretti delle emissioni  sostenuti  nell'anno  2021  dalle  imprese
esposte a  rischio  di  rilocalizzazione  delle  emissioni  ai  sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.  47,  sono
erogate, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della
transizione ecologica 12 novembre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021,  entro  novanta  giorni  dalla
disponibilita' di cassa,  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
dei proventi relativi all'annualita' 2020, di  cui  all'articolo  23,
comma 8-bis, primo periodo, del medesimo decreto  legislativo  n.  47
del 2020, introdotto dal comma 707 del presente articolo. 
 
  709. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25  febbraio  2022,
n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  2022,  n.
28, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:  «
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ». 
 
  710. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 143, comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «  Il  personale  in  servizio  nelle  residenze   di   cui
all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di
un anno, di almeno due periodi di ferie  obbligatoriamente  trascorsi
in un Paese diverso da quello di servizio »; 
 
    b) all'articolo 144,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « Con le modalita' di cui al primo periodo  possono
essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate
da condizioni di straordinaria criticita' »; 
 
    c) all'articolo 171, comma 5, dopo la parola: « esistono  »  sono
inserite le seguenti: « comprovate difficolta' di copertura o » e  le
parole: « l'80 » sono sostituite dalle seguenti: « il 120 »; 
 
    d) all'articolo 179: 
 
      1) al comma 1, le parole da: « , e che  sostiene  »  fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle  seguenti:  «  e'  accordato,  a
domanda,  un  rimborso  delle   spese   scolastiche   sostenute   per
l'iscrizione  e  la  frequenza  fino   al   completamento   dell'anno
scolastico »; 
 
      2) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «
Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per  un  anno  scolastico
completo non eccede i tre  mezzi  della  maggiorazione  percepita  ai
sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico »; 
 
    e) all'articolo 181, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. Nelle residenze di  cui  all'articolo  144,  primo  comma,
secondo periodo, i termini di cui al comma 1  del  presente  articolo
sono dimezzati e il beneficio di cui al  medesimo  comma  spetta  due
volte l'anno »; 
 
    f) l'articolo 193 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Art. 193. - (Viaggi aerei) - 1. Per i percorsi in aereo spetta  a
tutto il personale il pagamento delle  spese  di  viaggio  in  classe
superiore all'economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5
ore, in classe economica negli altri casi. 
 
  2. Quando il dipendente rinuncia al contributo di cui  all'articolo
199, per il viaggio aereo di trasferimento spetta il  rimborso  delle
spese  sostenute  per  il  trasporto  del  bagaglio  al  seguito  del
dipendente  e  dei   familiari   a   carico   che   viaggiano   anche
separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli
a persona in eccedenza al bagaglio  trasportato  in  franchigia.  Nel
caso di cui all'articolo 170, quinto comma, il rimborso  delle  spese
sostenute per il trasporto del bagaglio  al  seguito  spetta  per  un
massimo di due colli per dipendente ». 
 
  711. Per l'attuazione del comma 710 e' autorizzata la spesa di 22,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  712. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le  parole  da:  «
nel limite di » fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: « nel limite di un contingente  complessivo  pari  a  3.150
unita' ». Ai fini dell'incremento  del  contingente  degli  impiegati
assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche,  dagli  uffici
consolari, dagli istituti italiani di  cultura  e  dalle  delegazioni
diplomatiche speciali,  come  rideterminato  dal  primo  periodo,  e'
autorizzata la spesa di euro  1.111.500  per  l'anno  2023,  di  euro
2.289.700 per l'anno 2024, di euro 2.358.350 per l'anno 2025, di euro
2.429.100 per l'anno 2026, di euro 2.502.000 per l'anno 2027, di euro
2.577.050 per l'anno 2028, di euro 2.654.350 per l'anno 2029, di euro
2.734.000 per l'anno 2030, di euro 2.816.000 per  l'anno  2031  e  di
euro 2.900.500 annui a decorrere dall'anno 2032. 
 
  713. Nei limiti della dotazione  organica  come  rideterminata  dal
comma  714,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste   a
legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il  Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   e'
autorizzato a bandire uno o piu' concorsi pubblici o  a  scorrere  le
graduatorie  vigenti  e  ad  assumere  100  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'Area degli assistenti per l'anno 2023 e 420 unita' di
personale da inquadrare nell'Area dei funzionari per l'anno 2024,  in
base  al  sistema  di  classificazione  professionale  del  personale
introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro  2019-2021  -
Comparto Funzioni centrali. 
 
  714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95,
recante la dotazione  organica  del  personale  del  Ministero  degli
affari esteri e della  cooperazione  internazionale  dal  1°  ottobre
2023, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) le cifre: « 1.811 », « 3.303 » e «  4.613  »  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: « 1.911 », « 3.403 » e « 4.713 »; 
 
    b) con efficacia dal 1° ottobre  2024,  le  parole:  «  Dotazione
organica dal 1° ottobre 2023 »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
Dotazione organica dal 1° ottobre 2024 » e le cifre:  «  1.473  »,  «
3.303 » e « 4.613 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «
1.893 », « 3.823 » e « 5.133 ». 
 
  715. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  714  e'
autorizzata la spesa di 937.655 euro per l'anno  2023,  di  8.516.238
euro per l'anno 2024 e di 22.813.099 euro annui a decorrere dall'anno
2025. 
 
  716. E' autorizzata la spesa di  500.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023 per adeguare le  retribuzioni  del  personale  di  cui
all'articolo 152  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui  all'articolo
157 del medesimo decreto. 
 
  717. All'articolo 6 del decreto-legge 29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
 
  « 1-ter. Al fine di provvedere alla  stipulazione  di  contratti  a
tempo determinato  mediante  procedure  comparative  indette  per  il
personale docente  e  amministrativo  di  madrelingua  o  esperto  in
relazione al curricolo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa  di
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ». 
 
  718. Per le attivita' di carattere logisticoorganizzativo  connesse
con  la  presidenza  italiana  del  G7,  diverse   dagli   interventi
infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo  di  sicurezza,
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023,  di  40
milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione  di  euro  per  l'anno
2025. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  e'
istituita  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   la
Delegazione per la presidenza italiana del  G7,  per  lo  svolgimento
delle attivita' di cui al primo periodo, da concludere  entro  il  31
dicembre 2025.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  la
Delegazione  per  la  presidenza  italiana  del  G7  puo'  stipulare,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  primo  periodo,
contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato  o  di  lavoro
flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della societa'
Eutalia Srl. 
 
  719. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri  e
vulnerabili e di risposta  internazionale  alla  crisi  pandemica  ed
economica,  al  fine  di  sostenere  l'avvio  dell'operativita'   del
Resilience and Sustainability Trust, la Banca d'Italia e' autorizzata
a concedere al Fondo monetario internazionale un prestito da  erogare
a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di
prelievo,  secondo  modalita'  concordate  tra  il  Fondo   monetario
internazionale, la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
 
  720. Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 719,  per
consentire il puntuale ed efficace funzionamento del  Resilience  and
Sustainability Trust, il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato a concedere al Fondo monetario internazionale  risorse  a
titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5  milioni  di  diritti
speciali di prelievo, nel limite complessivo di 50  milioni  di  euro
per l'anno 2023, a valere sullo stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo modalita'  concordate  tra  il
Fondo monetario internazionale, la  Banca  d'Italia  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
 
  721. Sul  prestito  autorizzato  dal  comma  719  e'  accordata  la
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi
maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta  garanzia  si
fa fronte mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
delle  somme  disponibili  nella   contabilita'   speciale   di   cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e la loro successiva  riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  722. Per le attivita' di supporto  all'elaborazione  dei  contenuti
del  programma  della  Presidenza   italiana   del   G7   in   ambito
economico-finanziario  e  dei  relativi  dossier,  nonche'   per   le
attivita' di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati
al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle  finanze,
Dipartimento  del  tesoro  e  Dipartimento  delle  finanze,   possono
avvalersi,  mediante  la  stipula  di  apposite  convenzioni,   della
societa' Eutalia Srl. La societa' Eutalia Srl provvede alle  relative
attivita'  di  supporto  tecnico  specialistico,  anche  mediante  il
reclutamento di personale con  elevata  specializzazione  in  materia
economicofinanziaria,        statistico-matematica,        giuridica,
logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla  base
delle   esigenze   specifiche   rappresentate   dall'Amministrazione,
mediante contratti di lavoro  a  tempo  determinato,  ovvero  con  il
ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili  sul
mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e  dal
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attivita' e gli
adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del  tesoro
e' autorizzata la spesa di euro 500.000  per  l'anno  2023,  di  euro
2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025 e per  il
Dipartimento delle finanze e' autorizzata la spesa  di  euro  500.000
per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025. 
 
  723. E' autorizzata la partecipazione  dell'Italia  all'aumento  di
capitale della Banca di sviluppo  del  Consiglio  d'Europa,  per  una
quota pari a  710.592.000  euro  di  capitale  sottoscritto,  di  cui
200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento e' effettuato  in
quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro  ciascuna.  Il
primo versamento  e'  effettuato  entro  l'anno  2023.  I  versamenti
successivi al primo sono effettuati entro il 31  luglio  di  ciascuno
degli anni 2024, 2025 e 2026. 
 
  724.   Per   la   partecipazione   dello   Stato   italiano   quale
sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital  denominato
NATO Innovation Fund e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per
l'anno 2023. Le  linee  di  indirizzo  e  le  connesse  modalita'  di
gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
imprese e del made in Italy. 
 
  725.  Per  gli  adempimenti  connessi  alla  preparazione  e   allo
svolgimento  delle  riunioni  annuali  dell'anno  2025  della   Banca
asiatica di sviluppo in  Italia  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per  l'anno  2024  e  di
euro 10 milioni per l'anno 2025. 
 
  726. Al fine del rafforzamento  delle  capacita'  amministrative  e
tecniche del Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
anche  connesse  con  l'espletamento  della  funzione   di   presidio
sull'attuazione,  sul  monitoraggio,  sulla  rendicontazione  e   sul
controllo  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente  dotazione  organica,  per  il
biennio 2023-2024, e' autorizzato a reclutare con contratto di lavoro
subordinato a tempo  indeterminato,  per  le  esigenze  del  predetto
Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100
unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari e 50  unita'  nell'Area
degli   assistenti   previste   dal   sistema   di    classificazione
professionale  del  personale  introdotto  dal  Contratto  collettivo
nazionale di  lavoro  2019-2021  -  Comparto  Funzioni  centrali.  Al
reclutamento  del  predetto  contingente  di  personale  si  provvede
mediante concorsi  pubblici,  anche  attraverso  l'avvalimento  della
Commissione per l'attuazione del Progetto di  Riqualificazione  delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35,  comma  5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici o  attraverso  procedure  di
mobilita' ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  euro  3.577.000
per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024. 
 
  727. Per le finalita' di cui  al  comma  726  e'  autorizzata,  per
l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000  per
la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma  726
ed euro 400.000 per le  maggiori  spese  di  funzionamento  derivanti
dall'assunzione del contingente di personale  previsto  dal  predetto
comma. E' altresi' autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa
pari ad euro 450.000 per la corresponsione al  citato  personale  dei
compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario. 
 
  728.  Per  le  valutazioni  inerenti  a  operazioni,  iniziative  o
investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o
finanziario, anche relative a  enti  e  a  societa'  partecipate,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  avvalersi
della consulenza e dell'assistenza di  societa',  esperti  e  singoli
professionisti di  provata  esperienza  e  capacita'  operativa,  nel
limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  729. All'articolo 2, comma  13-bis,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: « nel limite complessivo di spesa di  100.000
euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel  limite  complessivo  di
spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere  dall'anno
2023 ». 
 
  730.  Ad  integrazione  delle  risorse  assegnate  a   legislazione
vigente, finalizzate a far fronte agli  eventi  meteorologici  per  i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le  deliberazioni
del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022  e  del  19  ottobre
2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di  Pesaro  e
Urbino  e  dei  comuni  situati  nella  parte  settentrionale   della
provincia  di  Macerata,  limitrofi  alla  provincia  di  Ancona,  e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2023  e  2024,  per  la  realizzazione  degli   interventi   di   cui
all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al  ripristino
delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e  private,  lettera
e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1.  Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono
trasferite nella contabilita'  speciale  aperta  per  l'emergenza  ai
sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  dell'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 922 del  17  settembre  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223  del  23  settembre  2022,
intestata  al  Commissario  delegato  di  cui  all'articolo  1  della
medesima ordinanza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 GENNAIO 2023, N. 3. 
 
  731. In relazione agli  eventi  calamitosi  che  hanno  colpito  il
territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre 2022,
per gli interventi di messa in sicurezza  del  territorio  e  ristoro
delle attivita' economiche e' autorizzata la spesa di  1  milione  di
euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2024 e 2025. 
 
  732. Il termine di scadenza dello stato  di  emergenza  conseguente
all'evento sismico del 26 dicembre  2018,  di  cui  all'articolo  57,
comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre  2023.  Alle  conseguenti  attivita'  si  fa
fronte nel limite delle risorse gia' stanziate per l'emergenza. 
 
  733. I termini di cui all'articolo 6,  comma  2,  primo  e  secondo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  prorogati  al
31 dicembre 2023; fino alla stessa data continuano ad  applicarsi  le
disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato  decreto-legge  n.
32 del 2019. A tale fine e' autorizzata la spesa di  2,6  milioni  di
euro per l'anno 2023. 
 
  734. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato  al
31 dicembre 2023. Per le attivita' di cui all'articolo 18,  comma  1,
lettera  i-bis),  del  citato  decreto-legge  n.  109  del  2018,  e'
autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  735. E' autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di  4,9  milioni  di
euro, di cui: 
 
    a) 1,4 milioni di euro per le finalita' di  cui  all'articolo  31
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
 
    b) 1,8 milioni di euro per le finalita' di cui  all'articolo  18,
comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
 
    c) 1 milione di euro per le finalita'  di  cui  all'articolo  32,
comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
 
    d) 700.000 euro per le finalita' di cui all'articolo  30-ter  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
 
  736.  Le  misure  previste   dall'articolo   14,   comma   6,   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19,  come  integrate
dall'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, si applicano, fino al 31 dicembre  2023,  anche  nei  comuni  di
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia  colpiti
dagli eventi sismici del 2017. I  relativi  termini  decorrono  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  737. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023,
di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di
euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la
ricostruzione privata, di cui all'articolo 20  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130,  e  per  la  ricostruzione  pubblica,  di  cui
all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018. 
 
  738. Allo scopo di assicurare il  proseguimento  e  l'accelerazione
dei processi di ricostruzione, all'articolo 1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-sexies  e'  inserito  il
seguente: 
 
  « 4-septies. Lo stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2023. A  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del   codice   della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023 ». 
 
  739. Per le medesime finalita' di cui al comma 738, all'articolo 1,
comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  le  parole:  «  31
dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023  »
e le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
per l'anno 2022 ». A tale  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
71.800.000 per l'anno 2023. 
 
  740. Per le  medesime  finalita'  di  cui  all'articolo  50,  comma
9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  il  Commissario
straordinario puo', con propri provvedimenti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189  del  2016,
destinare ulteriori unita' di personale agli Uffici speciali  per  la
ricostruzione, agli  enti  locali  e  alla  struttura  commissariale,
mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50,  comma
3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n.  189  del  2016,  nel
limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  741. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro
470.000 per l'anno 2023. 
 
  742. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni
istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30,  comma  1,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro
500.000 per l'anno 2023. 
 
  743.  Al  fine  di  garantire   lo   sviluppo   delle   piattaforme
informatiche  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per   la
ricostruzione  nei  territori  interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2023.  Il  Commissario  straordinario
attua quanto previsto  dal  primo  periodo  del  presente  comma  con
ordinanze  adottate  ai  sensi  dell'articolo   2,   comma   2,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,   anche   attraverso   la
stipulazione di convenzioni con le societa' di cui  all'articolo  50,
comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016. 
 
  744.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  dei  processi  di
ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, come incrementata dall'articolo  1,  comma  466,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ulteriormente incrementata di  200
milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di  euro  per  l'anno
2048 e di 500 milioni di euro per l'anno 2049. 
 
  745. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « e 2022 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , 2022 e 2023 » e le parole: « e al quinto  anno  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , al quinto e al sesto anno ». 
 
  746. All'articolo 46 del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 4, le parole: « e per i cinque anni successivi » sono
sostituite dalle seguenti: « e per i  sei  anni  successivi  »  e  le
parole: « per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023 »; 
 
    b) al comma 6: 
 
      1) al primo periodo, le parole: « di 60  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 »; 
 
      2) al secondo periodo, le parole: « dal 2019  al  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2023 ». 
 
  747. Agli oneri derivanti dal comma 746, pari a 60 milioni di  euro
per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di  programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di  ripartizione
territoriale. 
 
  748.  Il  Ministero  delle   imprese   e   del   made   in   Italy,
nell'utilizzare con appositi bandi  le  risorse  stanziate  ai  sensi
delle disposizioni di cui al comma 746 e le  eventuali  economie  dei
bandi  precedenti  relativi  all'utilizzo  delle   risorse   previste
dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, puo'  prevedere
clausole di esclusione per le imprese  che  hanno  gia'  ottenuto  le
agevolazioni  di  cui  all'articolo   46,   comma   2,   del   citato
decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data  di  pubblicazione  dei
bandi,  non  hanno  fruito  in  tutto   o   in   parte   dell'importo
dell'agevolazione  complessivamente  concessa  in  esito   ai   bandi
precedenti. 
 
  749. Per garantire la continuita'  nello  smaltimento  dei  rifiuti
solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' autorizzato l'utilizzo, nel  limite  di  10
milioni di euro per l'anno  2023,  delle  risorse  disponibili  nella
contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3,
del citato decreto-legge n. 189 del 2016. 
 
  750. All'articolo 48 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 7, primo periodo, le parole: « dicembre 2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dicembre 2023 »; 
 
    b) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
      1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2021
» sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2022 »; 
 
      2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il  31
dicembre 2022 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2023 ». 
 
  751. Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie  individuate
dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non
sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro  ai  comuni  a  fronte
delle minori entrate derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, il  fondo  di  cui  all'articolo  17-ter,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e'  incrementato,
per l'anno 2023, di 4 milioni di euro. 
 
  752. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, le parole: « 31  dicembre  2022  »,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 
 
  753. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017,  n.  172,  le  parole:  «  31  dicembre  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 
 
  754. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli  oneri  derivanti
dai commi 752 e 753 nel limite di spesa di 1.500.000 euro per  l'anno
2023. 
 
  755. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma  25,  secondo
periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172,  sono  prorogate
fino al 31 dicembre 2023. 
 
  756. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del  decreto-legge
24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al  31  dicembre  2022  »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ». 
 
  757. All'articolo 28,  commi  7  e  13-ter,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole:  «  31  dicembre  2022  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 
 
  758. All'articolo 28-bis, comma 2,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 
 
  759. All'articolo 1, comma 986, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e
2023 ». 
 
  760. All'articolo 13-ter del decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2022  n.
15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «  31  dicembre  2022  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024, ferme restando le
scadenze previste per i contratti in essere  »  e  le  parole  da:  «
onnicomprensivo » fino alla fine del periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: « complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno,  al  lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione  per
singolo incarico conferito »; 
 
    b) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole:  «  e  con  »  sono
sostituite dalle seguenti: « anche utilizzando »; 
 
    c) al comma 1, terzo periodo, le parole: « per l'anno 2022 » sono
soppresse; 
 
    d) al comma 2, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse. 
 
  761. All'articolo 57, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « e' effettuato » sono inserite
le seguenti: « con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo » e dopo le
parole: « del presente decreto » sono inserite le seguenti: «  ovvero
dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del  Consiglio
- Dipartimento della funzione pubblica ». 
 
  762. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del  decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, e all'articolo 5, comma 4, del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre  2016,  n.  229,  la  Concessionaria  servizi   assicurativi
pubblici  (CONSAP)  Spa,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
legislazione  vigente,  e'  autorizzata  ad  operare  per  conto  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, e nel rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  da
apposito disciplinare stipulato con il  medesimo  Ministero.  A  tale
fine e' autorizzata l'apertura  di  un  apposito  conto  corrente  di
tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa. 
 
  763. Per le attivita' connesse al disciplinare di cui al comma  762
e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli  anni  dal
2023 al 2025. 
 
  764. Il termine di scadenza dello stato  di  emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2023 al fine  di  garantire  la  continuita'
delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione. 
 
  765. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano  sino  all'anno  2023
nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine  e'
autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. 
 
  766. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, le parole: « al 31  dicembre  2022  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « al 31 dicembre 2023 »  e  le  parole:  «  nel  limite  di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e  di  300.000  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,  di
300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e  di  200.000  euro
per l'anno 2023 ». 
 
  767. Per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20  e  29
maggio  2012,  individuati  dall'articolo  2-bis,   comma   43,   del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica, anche  relativamente
all'anno 2023, la sospensione prevista dall'articolo  1,  comma  456,
della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  come  da  ultimo  prorogata
dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla
societa' Cassa depositi  e  prestiti  Spa,  trasferiti  al  Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento e'  stato  differito
ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dell'articolo 1, comma 356, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190.  Gli  oneri  di  cui  al  primo  periodo  sono   pagati,   senza
applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2024,  in
rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicita'  di
pagamento prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
mutui stessi. 
 
  768.  Per  i  comuni  dei  territori   dell'Emilia-Romagna,   della
Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  e  dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come  eventualmente
rideterminati dai Commissari delegati ai sensi  dell'articolo  2-bis,
comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, e' prorogata fino alla definitiva  ricostruzione
e agibilita' dei fabbricati interessati e comunque non  oltre  il  31
dicembre 2023. 
 
  769. E' autorizzata la spesa di 14,2 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica,  al
contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla  popolazione
e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i
territori dell'Emilia-Romagna nel 2012. 
 
  770. All'articolo 3 del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:  «
E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di  20  milioni
di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024  e  di
15 milioni di euro per l'anno 2025 »; 
 
    b) al comma 2, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:  «
E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di
euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5
milioni di euro per l'anno 2025 »; 
 
    c) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Il
contributo di 500.000 euro di cui all'ottavo periodo e'  riconosciuto
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ». 
 
  771. L'efficacia delle disposizioni di cui  all'articolo  9-sexies,
comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  156,  e'  prorogata
fino al 31 dicembre 2025. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 
 
  772. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2025  nel  limite
massimo di spesa di 2,32 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
2023, 2024 e 2025. 
 
  773. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2-bis,
comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172, e' prorogata fino all'anno 2025. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 1,45 milioni di euro per  ciascuna  delle  annualita'  2023,
2024 e 2025. 
 
  774. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 448, le parole: « in euro  7.107.513.365  per  l'anno
2023 » sono sostituite dalle seguenti: « in  euro  7.157.513.365  per
l'anno 2023 »; 
 
    b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: « 330  milioni  di
euro nel 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 380 milioni di euro
nel 2023 ». 
 
  775.  In  via  eccezionale  e  limitatamente  all'anno   2023,   in
considerazione del protrarsi degli effetti economici  negativi  della
crisi ucraina, gli enti  locali  possono  approvare  il  bilancio  di
previsione  con  l'applicazione  della  quota   libera   dell'avanzo,
accertato con l'approvazione del  rendiconto  2022.  A  tal  fine  il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023  e'
differito al 30 aprile 2023. 
 
  776. Per il potenziamento delle iniziative in materia di  sicurezza
urbana  da  parte  dei  comuni   volte   all'installazione   e   alla
manutenzione di sistemi di  sorveglianza  tecnologicamente  avanzati,
dotati di software di analisi video per il  monitoraggio  attivo  con
invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di  polizia  o  di
istituti  di  vigilanza  privata  convenzionati,   finalizzati   alla
repressione  dei  fenomeni  di  criminalita'  e  al   controllo   del
territorio, e' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di  4  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  777. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
disciplinati le modalita' di presentazione delle richieste  da  parte
dei comuni interessati nonche' i criteri per il riparto delle risorse
del fondo di cui al comma 776, tenendo conto dei seguenti criteri: 
 
    a) indice di delittuosita' della provincia  di  appartenenza  del
comune; 
 
    b) indice di delittuosita' del comune; 
 
    c) incidenza  dei  fenomeni  di  criminalita'  diffusa  nell'area
urbana da sottoporre a videosorveglianza. 
 
  778. Nell'ambito del riparto delle risorse di cui al comma 776,  il
60 per  cento  e'  assegnato  ai  comuni  appartenenti  alle  regioni
dell'Obiettivo convergenza Italia. 
 
  779. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  dopo  il
comma 51-bis e' inserito il seguente: 
 
  « 51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del  comma
51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e  di  100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ». 
 
  780. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,  per  il  finanziamento  di
iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore  dei  comuni
con popolazione inferiore a 10.000  abitanti  rivolte  ad  assicurare
l'efficace e tempestiva  attuazione  degli  interventi  previsti  dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio  2023
apposite linee guida con le modalita' e i termini di comunicazione al
medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle  esigenze
di assistenza  tecnica  strettamente  necessarie  all'attuazione  dei
predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora  le
risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste  degli  enti,
si procedera' al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con
uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate
le risorse in favore dei  comuni  interessati  per  la  realizzazione
delle  rispettive  iniziative  di  assistenza  tecnica.   Il   comune
beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla
conclusione degli interventi. In alternativa  all'assegnazione  delle
risorse in favore dei singoli  Comuni,  il  supporto  tecnico  potra'
essere assicurato dal Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o  Associazioni  di  natura
pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria,
ovvero societa' partecipate dallo Stato, sulla base  di  Convenzioni,
Accordi o Protocolli in essere o da stipulare. 
 
  781. In considerazione della situazione straordinaria di  emergenza
determinatasi  relativamente  alla  spesa  per  utenze   di   energia
elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli  centrali  in
materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale,  di
cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera  b),  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  che  per  l'esercizio
finanziario 2022 non riescano a garantire  la  copertura  minima  del
costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2,  lettere
a), b) e c), del medesimo testo unico, non si applica la sanzione  di
cui al comma 5 dello stesso articolo 243. 
 
  782. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, le parole: « dal 2020 al 2022 » sono sostituite dalle  seguenti:
« dal 2020 al 2025 ». 
 
  783. I termini di cui all'alinea del comma 572 e di cui  al  quinto
periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,
n. 234, sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e  al  31
dicembre 2023. 
 
  784. Il presente comma e i commi da 781 a 783 entrano in vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
 
  785. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: « Con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati
i criteri e le modalita' per la verifica a consuntivo  della  perdita
di gettito e dell'andamento delle  spese,  provvedendo  all'eventuale
regolazione dei rapporti finanziari  tra  comuni  e  tra  province  e
citta' metropolitane, ovvero tra i due  predetti  comparti,  mediante
apposita rimodulazione dell'importo  assegnato  nel  biennio  2020  e
2021.  Le  eventuali  risorse  ricevute  in  eccesso   sono   versate
all'entrata del bilancio dello Stato ». 
 
  786. All'articolo 1, comma 554, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020 ». 
 
  787. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
il comma 1-bis e'  sostituito  dal  seguente:  «  1-bis.  Nei  comuni
capoluogo di provincia  che,  in  base  all'ultima  rilevazione  resa
disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche  competenti  per
la raccolta  e  l'elaborazione  di  dati  statistici,  abbiano  avuto
presenze turistiche in numero venti  volte  superiore  a  quello  dei
residenti,  l'imposta  di  cui  al  presente  articolo  puo'   essere
applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma  16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti  comuni
devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti  le
presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno
in cui viene  deliberato  l'aumento  dell'imposta.  Per  il  triennio
2023-2025  si  considera  la  media  delle  presenze  turistiche  del
triennio 2017-2019 ». 
 
  788. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2023 », ovunque ricorre,
e' sostituita dalle seguenti: « 2027 o da  un  anno  antecedente  ove
ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le
parole: « Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo  e  con  il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
» sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali
e le autonomie »; 
 
    b) all'articolo 4: 
 
      1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal  2011  al  2022  »
sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2026  »  e
le parole: « A decorrere  dall'anno  2023  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno  antecedente  ove
ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »; 
 
      2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un  anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui  al  presente  decreto
legislativo »  e  le  parole:  «  Ministro  per  le  riforme  per  il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
coesione territoriale » sono sostituite dalle  seguenti:  «  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie »; 
 
    c) all'articolo 7: 
 
      1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un  anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui  al  presente  decreto
legislativo »; 
 
      2) al comma 2, le parole: « entro il  31  luglio  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le parole:
« Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per  i
rapporti con le  regioni  e  per  la  coesione  territoriale  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali  e  le
autonomie »; 
 
    d) all'articolo 13, comma 4, le parole: « Ministro per le riforme
per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni  e
per la coesione territoriale »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
Ministro per gli affari regionali e le autonomie »; 
 
    e) all'articolo 15: 
 
      1) al comma  1,  la  parola:  «  2023  »  e'  sostituita  dalle
seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni
di cui al presente decreto legislativo »; 
 
      2) al comma 2, le parole: « Ministro  per  le  riforme  per  il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
coesione territoriale » sono sostituite dalle  seguenti:  «  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie »; 
 
      3) al comma  5,  la  parola:  «  2023  »  e'  sostituita  dalle
seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni
di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro  per
i rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali  e  le
autonomie ». 
 
  789. All'articolo 255,  comma  10,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, le parole: « all'articolo 222 e  dei  residui  »
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «   all'articolo   222,   delle
anticipazioni di liquidita' previste dal decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili,
e dei residui ». 
 
  790. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno
2023, da destinare ai comuni con popolazione fino a  35.000  abitanti
il cui piano di riequilibrio finanziario sia  stato  approvato  dalla
Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023. 
 
  791. Ai fini della completa  attuazione  dell'articolo  116,  terzo
comma,  della  Costituzione  e  del  pieno  superamento  dei   divari
territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma  e  i
commi da  792  a  798  disciplinano  la  determinazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti in  tutto  il  territorio  nazionale,  ai
sensi  dell'articolo  117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che
costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di
natura  fondamentale,  per  assicurare  uno   svolgimento   leale   e
trasparente dei rapporti finanziari  tra  lo  Stato  e  le  autonomie
territoriali, per favorire un'equa ed  efficiente  allocazione  delle
risorse  collegate  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  e  il  pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento  delle  prestazioni
inerenti  ai  diritti  civili  e  sociali  e  quale  condizione   per
l'attribuzione di ulteriori  funzioni.  L'attribuzione  di  ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo  116,
terzo comma, della Costituzione,  relative  a  materie  o  ambiti  di
materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del  presente
articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti  in
tutto il territorio nazionale, e'  consentita  subordinatamente  alla
determinazione dei  relativi  livelli  essenziali  delle  prestazioni
(LEP). 
 
  792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la  determinazione
dei LEP.  La  Cabina  di  regia  e'  presieduta  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, che puo' delegare il Ministro per gli  affari
regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per
gli affari regionali e le  autonomie,  il  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro  per
le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il  Ministro
dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per  le  materie
di  cui  all'articolo  116,  terzo  comma,  della  Costituzione,   il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
il presidente dell'Unione dell  province  d'Italia  e  il  presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati. 
 
  793. La Cabina di regia, nel rispetto degli  equilibri  di  finanza
pubblica e in coerenza con i relativi  obiettivi  programmati,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: 
 
    a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per
materia, una ricognizione della normativa statale  e  delle  funzioni
esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in  ognuna
delle  materie  di  cui  all'articolo   116,   terzo   comma,   della
Costituzione; 
 
    b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per
materia, una ricognizione della spesa storica a carattere  permanente
dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna  regione  per
l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo  comma,  della
Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata
dallo Stato; 
 
    c) individua, con il supporto  delle  amministrazioni  competenti
per materia, le materie o gli ambiti di materie che  sono  riferibili
ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard; 
 
    d) determina,  nel  rispetto  dell'articolo  17  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di
bilancio a legislazione vigente, i  LEP,  sulla  base  delle  ipotesi
tecniche  formulate  dalla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
standard, ai sensi dell'articolo 1,  comma  29-bis,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208,  predisposte  secondo  il  procedimento  e  le
metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e)  e
f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216,  ed  elaborate
con l'ausilio della societa' Soluzioni per  il  sistema  economico  -
SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica  e
con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni  e
delle province autonome presso il Centro interregionale  di  studi  e
documentazione (CINSEDO) delle regioni. 
 
  794. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  sulla  base
della ricognizione e a seguito delle attivita' della Cabina di  regia
poste in essere ai sensi del comma  793,  trasmette  alla  Cabina  di
regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione  dei  costi  e
fabbisogni standard nelle materie  di  cui  all'articolo  116,  terzo
comma, della Costituzione, secondo le modalita' di cui al comma  793,
lettera d), del presente articolo. 
 
  795. Entro sei mesi dalla conclusione delle  attivita'  di  cui  al
comma 793, la Cabina di regia predispone uno o piu' schemi di decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri con cui  sono  determinati,
anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni  standard
nelle  materie  di  cui  all'articolo   116,   terzo   comma,   della
Costituzione. 
 
  796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  e'
adottato su proposta del Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri.  Sullo  schema  di
decreto e' acquisita l'intesa della  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
 
  797. Qualora le attivita' della Cabina di regia non  si  concludano
nei termini  stabiliti  dai  commi  793  e  795,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
nominano  un  Commissario  entro  i  trenta  giorni  successivi  alla
scadenza del termine di  dodici  mesi,  per  il  completamento  delle
attivita' non perfezionate. Nel decreto di  nomina  sono  definiti  i
compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica.  Sulla  base
dell'istruttoria e delle proposte del Commissario,  il  Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o  piu'
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  secondo
la procedura di cui al comma 795. Al Commissario  non  spettano,  per
l'attivita' svolta, compensi, indennita' o rimborsi di spese. 
 
  798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attivita' di cui
ai commi da 791 a 797, e' autorizzata la spesa di  500.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 
 
  799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'  istituita   una
segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina  di  regia  di
cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797. 
 
  800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 e' costituita da  un
contingente di dodici unita'  di  personale,  di  cui  un'unita'  con
incarico dirigenziale di livello generale  scelta  tra  soggetti  che
abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi  competenza
in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo  fiscale,
un'unita' con incarico dirigenziale di livello non generale  e  dieci
unita'  di  livello  non  dirigenziale.  Le  predette   unita'   sono
individuate  anche  tra  il  personale  delle  altre  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in  posizione  di
comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' conseguentemente incrementata di  un  posto  di  funzione
dirigenziale  di  livello  generale  e  di  un  posto   di   funzione
dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali  possono
essere conferiti ai sensi dell'articolo 19,  commi  5-bis  o  6,  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai
relativi limiti percentuali. Per le finalita' del presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui  a  decorrere  dall'anno
2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della  segreteria
tecnica di cui al comma 799 si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per  gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
  801.  All'attivita'  della  segreteria   tecnica   partecipano   un
rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti  per  le
materie di cui all'articolo  116,  terzo  comma,  della  Costituzione
nonche' un rappresentante della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome, uno dell'Unione  delle  province  d'Italia  e  uno
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di
cui al primo periodo non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
 
  802. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria  generale  dello
Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi da 791  a  798
nonche' per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e  M1C1-120  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato a reclutare un contingente di 10 unita' di personale  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da  inquadrare
nell'Area   dei   funzionari   prevista   dal   nuovo   sistema    di
classificazione professionale del personale introdotto dal  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  2019-2021  -   Comparto   Funzioni
centrali, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei  limiti
della  vigente  dotazione  organica.  Al  reclutamento  del  predetto
contingente di personale  si  provvede  mediante  concorsi  pubblici,
anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto  di
Riqualificazione delle  Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),  di  cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165,  o  tramite  scorrimento  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi
pubblici o attraverso procedure di mobilita' ai  sensi  dell'articolo
30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per  le  finalita'
del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno
2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 
 
  803. Per le finalita' di cui  al  comma  802  e'  autorizzata,  per
l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui  euro  150.000  per  la
gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 802  ed
euro  26.000  per  le  maggiori  spese  di  funzionamento   derivanti
dall'assunzione del contingente di personale  previsto  dal  predetto
comma, nonche' la spesa di euro 5.100  annui  a  decorrere  dall'anno
2024 per le predette  maggiori  spese.  E'  altresi'  autorizzata,  a
decorrere  dall'anno  2023,  la  spesa  di   euro   30.000   per   la
corresponsione dei compensi  dovuti  al  medesimo  personale  per  le
prestazioni di lavoro straordinario. 
 
  804. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 799  a  803,
pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e  a  euro  1.689.100  annui  a
decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000  annui
a decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e, quanto a euro 585.000 per l'anno 2023  e  a  euro  540.100
annui a decorrere dall'anno 2024, mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
 
  805. Al comma 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) la  parola:  «  dodici  »  e'  sostituita  dalla  seguente:  «
quattordici »; 
 
    b) le parole: « uno designato dalle  regioni  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « e tre designati dalla Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome ». 
 
  806. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di  cui
al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione,  in  materia  di
rimozione degli svantaggi derivanti  dell'insularita',  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il  Fondo  nazionale  per  il  contrasto  degli  svantaggi  derivanti
dall'insularita', con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due sezioni  denominate  «
Fondo  per  gli  investimenti  strategici  »  e  «   Fondo   per   la
compensazione degli svantaggi ». Nella dotazione del Fondo  nazionale
per il contrasto degli svantaggi derivanti  dall'insularita'  possono
confluire le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente
nazionale ed europea, al  fine  di  razionalizzare  gli  strumenti  a
sostegno delle isole e per il  contrasto  degli  svantaggi  derivanti
dall'insularita'. 
 
  807.  Le  risorse  del  Fondo  nazionale  per  il  contrasto  degli
svantaggi derivanti dall'insularita' sono utilizzate per: 
 
    a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarita' della
condizione di insularita'; 
 
    b) garantire ai cittadini e alle imprese che  vivono  la  realta'
dell'insularita'  pari  condizioni  di   accesso   ai   servizi   del
territorio,  utilizzando  le  migliori  esperienze   sul   territorio
nazionale, allo scopo di favorire la residenzialita' e di contrastare
lo spopolamento nei territori insulari; 
 
    c)   promuovere   lo    sviluppo    e    l'internazionalizzazione
dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando  la  sua  vocazione
portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale. 
 
  808. E' istituita la  Commissione  parlamentare  per  il  contrasto
degli svantaggi derivanti dall'insularita'. 
 
  809. La Commissione e'  composta  da  dieci  senatori  e  da  dieci
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in  proporzione
al  numero  dei  componenti   dei   gruppi   parlamentari,   comunque
assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 
 
  810. La Commissione  elegge  al  suo  interno  il  presidente,  due
vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua
prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti  per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. 
 
  811. Alle spese necessarie per il funzionamento  della  Commissione
si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei  bilanci  interni  di
ciascuna delle due Camere. 
 
  812. La Commissione puo' acquisire informazioni, dati  e  documenti
sui risultati delle attivita' svolte da pubbliche  amministrazioni  e
da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarita'
e agli svantaggi derivanti dall'insularita'. Nell'esercizio dei  suoi
poteri di consultazione, acquisisce dati,  favorisce  lo  scambio  di
informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli
istituti che si occupano di tali questioni. 
 
  813. La Commissione svolge i seguenti compiti: 
 
    a) effettua, con cadenza annuale, una ricognizione delle  risorse
finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle
isole; 
 
    b) individua  i  principali  settori  destinatari  di  interventi
compensativi,   con    particolare    riferimento    alla    sanita',
all'istruzione e all'universita', ai  trasporti  e  alla  continuita'
territoriale nonche' all'energia; 
 
    c) individua, entro sei mesi dalla sua costituzione,  avvalendosi
dell'Ufficio  parlamentare  di  bilancio,  gli  indicatori  economici
necessari   a   stimare   i   costi   degli    svantaggi    derivanti
dall'insularita' nei settori individuati; 
 
    d) propone misure e interventi idonei a compensare gli  svantaggi
derivanti  dall'insularita',  anche  valutando  opzioni   praticabili
nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in  materia
di aiuti di Stato; 
 
    e) esamina la normativa europea in materia di aiuti  di  Stato  e
segnala al Governo l'eventuale esigenza di modifiche e correttivi  da
proporre a livello europeo,  al  fine  di  compensare  gli  svantaggi
derivanti dall'insularita', senza alterazione del  funzionamento  del
mercato unico europeo; 
 
    f)  propone  correttivi  per  gli   svantaggi   derivanti   dalla
condizione di insularita' al sistema  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni (LEP), anche allo scopo di contrastare lo spopolamento  e
di assicurare servizi sulla base delle  specificita'  demografiche  e
geografiche dei territori. 
 
  814. La Commissione  riferisce  alle  Camere,  con  cadenza  almeno
annuale, sui risultati della propria attivita' e formula osservazioni
e proposte volte a garantire la  piena  attuazione  del  sesto  comma
dell'articolo 119 della Costituzione. 
 
  815. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175, le parole:  «  31  dicembre  2022  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 30 giugno 2023 ». 
 
  816. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 322,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dai  seguenti:  «  Per  ciascuno
degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria  e'  definita
con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da  emanare
entro il 28 febbraio 2023.  In  mancanza  dei  dati  definitivi,  per
l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi  all'annualita'  2021.  Per
ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si  procede  alla
regolazione finanziaria di una annualita', fatta  salva  la  facolta'
regionale  di  disporre  anticipatamente  la  regolazione   di   piu'
annualita' ». 
 
  817.  Il  terzo  periodo  del  comma   64   dell'articolo   2   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' sostituito dai  seguenti:  «
Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione  finanziaria
e' definita con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei  dati  definitivi,
per l'anno 2022 si utilizzano i  dati  relativi  all'anno  2021.  Per
ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si  procede  alla
regolazione finanziaria di una annualita', fatta  salva  la  facolta'
regionale  di  disporre  anticipatamente  la  regolazione   di   piu'
annualita' ». 
 
  818. In caso di controversie,  definite  con  sentenza  passata  in
giudicato  ovvero  con  transazione,  relative  all'accertamento  del
diritto di una regione al riversamento diretto del gettito  derivante
dall'attivita'  di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi   propri
derivati  e  alle  addizionali  alle  basi  imponibili  dei   tributi
erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle  entrate  e'  autorizzata  a  far
fronte agli eventuali oneri da  queste  derivanti  mediante  utilizzo
delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio. 
 
  819. L'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del  comma
20  dell'articolo  6  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 
 
  820. Al  fine  di  consentire  agli  enti  locali  di  incrementare
l'adozione di iniziative per la promozione della legalita'  nei  loro
territori, nonche' di rinforzare le misure di ristoro del  patrimonio
dell'ente o in favore degli amministratori locali  che  hanno  subito
episodi  di  intimidazione  connessi  all'esercizio  delle   funzioni
istituzionali esercitate, il Fondo per la legalita' e per  la  tutela
degli amministratori locali vittime  di  atti  intimidatori,  di  cui
all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e'
incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  821. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  11-ter,
comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  e'  prorogata  per
l'esercizio 2023. 
 
  822.  In  sede  di  approvazione  del  rendiconto  2022  da   parte
dell'organo esecutivo, gli enti di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono  autorizzati,   previa
comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha  erogato
le  somme,  allo  svincolo  delle  quote  di  avanzo   vincolato   di
amministrazione che ciascun ente individua,  riferite  ad  interventi
conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie,
non  gravate  da  obbligazioni  sottostanti  gia'  contratte  e   con
esclusione delle somme  relative  alle  funzioni  fondamentali  e  ai
livelli essenziali delle  prestazioni.  Le  risorse  svincolate  sono
utilizzate da ciascun ente per: 
 
    a) la copertura dei maggiori  costi  energetici  sostenuti  dagli
enti territoriali oltre che  dalle  aziende  del  servizio  sanitario
regionale; 
 
    b) la copertura del disavanzo della gestione 2022  delle  aziende
del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti
e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei
costi energetici; 
 
    c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i  rincari
delle fonti energetiche. 
    ((c-bis)   il    sostegno    degli    operatori    del    settore
turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano  la
propria  attivita'  nei  comuni,  classificati  come  montani,  della
dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una  diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al
15 gennaio 2023 di almeno  il  30  per  cento  rispetto  al  medesimo
periodo dell'anno precedente)). 
 
  823. Le somme svincolate e utilizzate per le finalita'  di  cui  al
comma 822 sono comunicate  anche  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' applicative  del  comma  822  e  del  presente
comma. 
 
  824. Il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 23  settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre
2022, n. 175, e' sostituito dal seguente: 
 
  « 6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla  copertura
dei debiti fuori bilancio e  alla  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di
spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la  quota
libera  dell'avanzo  di  amministrazione  dell'anno  precedente  dopo
l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio  2022  da
parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del  giudizio
di parifica della sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti e della successiva approvazione del  rendiconto  da  parte  del
consiglio regionale o provinciale ». 
 
  825. Al fine di  assicurare  la  piena  funzionalita'  e  capacita'
amministrativa dei comuni nell'attuazione degli  interventi  e  nella
realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza e di riequilibrare il rapporto  numerico  fra  segretari
iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina  in
materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e  provinciali,
il Ministero dell'interno, in relazione  al  concorso  pubblico,  per
esami, per l'ammissione di 448 borsisti al  corso-concorso  selettivo
di formazione per il  conseguimento  dell'abilitazione  richiesta  ai
fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia  iniziale
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  89  del  9  novembre
2021, e' autorizzato ad iscrivere al predetto  Albo,  in  aggiunta  a
quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano
conseguito il punteggio minimo di idoneita'  al  termine  del  citato
corso-concorso selettivo di formazione. 
 
  826. L'iscrizione all'Albo dei borsisti  aggiuntivi  ai  sensi  del
comma 825 avviene con le modalita' previste dal comma 8 dell'articolo
16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
 
  827. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma  825
resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter,  comma
1, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.  8,  in  materia  di
svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico. 
 
  828.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  825  e,  in
particolare, per supportare i comuni con  popolazione  fino  a  5.000
abitanti, a decorrere dall'anno  2023  e  per  la  durata  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza,  fino  al  31  dicembre  2026,  le
risorse di cui all'articolo 31-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il  decreto  ivi
previsto,  anche  a  sostenere  gli  oneri  relativi  al  trattamento
economico degli incarichi conferiti ai segretari  comunali  ai  sensi
dell'articolo  97,   comma   1,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, nonche' per il finanziamento  di  iniziative  di
assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine
di superare le attuali criticita' nell'espletamento degli adempimenti
necessari per garantire una efficace e  tempestiva  attuazione  degli
interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza.  La
durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti  ai  segretari
comunali a valere sulle predette risorse non puo'  eccedere  la  data
del 31 dicembre 2026. 
 
  829. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidita'  in  favore
delle regioni Lazio,  Campania,  Molise  e  Sicilia  non  costituisce
indebitamento ai sensi dell'articolo 3,  comma  17,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e non trova  applicazione  l'articolo  62  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 
  830. Al fine  di  consentire  l'istituzione  di  circoscrizioni  di
decentramento nei comuni capoluogo di citta' metropolitana  con  meno
di 250.000 abitanti, e' autorizzata la  spesa  di  100.000  euro  per
l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  831.  All'articolo  17,  comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Il
limite di cui al primo periodo non si  applica  al  comune  capoluogo
della citta' metropolitana ». 
 
  832. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di  cui
all'articolo 1, commi 953 e 954, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di
euro per l'anno 2024 e 2,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2025.  La
regione Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di  cofinanziamento,
per un importo pari a 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  a  2,6
milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,6 milioni di  euro  per  l'anno
2025. 
 
  833. In considerazione dello straordinario aumento  del  numero  di
sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Lampedusa  e  Linosa
e' concesso un contributo  straordinario  pari  a  850.000  euro  per
l'anno 2022 e a ciascuno dei comuni  di  Porto  Empedocle,  Pozzallo,
Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani  e'
concesso un contributo pari a 300.000  euro  per  l'anno  2023.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 850.000  euro  per  l'anno
2022 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede,  quanto  a
850.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente  riduzione  del
fondo  per  il  finanziamento  di  esigenze  indifferibili   di   cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il
presente comma entra in vigore il giorno stesso  della  pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  834. All'articolo 1, comma 739, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, concernente l'ambito  di  applicazione  dell'imposta  municipale
propria (IMU), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Per  la
regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1°  gennaio
2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione
dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ». 
 
  835. All'articolo 1, comma 772, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, concernente la deducibilita'  dell'IMU  relativa  agli  immobili
strumentali,  le  parole:  «  e  all'IMIS  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , all'IMIS »  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: « , e all'imposta locale immobiliare  autonoma  (ILIA)  della
regione Friuli Venezia Giulia, istituita  dalla  legge  regionale  14
novembre 2022, n. 17 ». 
 
  836. La disposizione di cui al comma 835 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. 
 
  837. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 756, concernente l'individuazione  delle  fattispecie
rispetto  alle  quali  possono  essere  diversificate   le   aliquote
dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  possono  essere  modificate   o
integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui  al  primo
periodo »; 
 
    b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle
aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione  dell'IMU,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga  all'articolo  1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al  terzo  periodo
del presente comma,  a  decorrere  dal  primo  anno  di  applicazione
obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756  e  757  del  presente
articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le  modalita'
previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di  cui  al  presente
comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da  748  a
755 ». 
 
  838. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, concernente l'ambito di applicazione del canone patrimoniale  di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le parole: «
di comuni » sono soppresse. 
 
  839. La lettera c) del comma 449 dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo
di solidarieta' comunale e' ripartita sulla base della differenza tra
le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il  30  settembre
dell'anno precedente a quello di riferimento. 
 
  840. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di  cui
all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento,
per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2023, 2024 e 2025. 
 
  841. La Regione siciliana  e'  autorizzata  a  ripianare  in  quote
costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo
relativo all'esercizio 2018 e le  relative  quote  di  disavanzo  non
recuperate alla data del 31 dicembre 2022. 
 
  842.  Nelle  more   dell'approvazione   del   rendiconto   relativo
all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi  del
comma  841  sono  determinate  con  riferimento   al   disavanzo   di
amministrazione   accertato   in   sede   di   rendiconto    relativo
all'esercizio  2018.  A  seguito  del  definitivo  accertamento   del
disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio  2022,  la  legge
della Regione  siciliana  di  approvazione  del  rendiconto  relativo
all'esercizio  2022  ridetermina  le  quote  costanti  del  disavanzo
relativo  all'esercizio  2018   da   recuperare   annualmente   entro
l'esercizio 2032. 
 
  843. La  Regione  siciliana  rimane  impegnata  al  rispetto  delle
previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con  lo
Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei principi  dell'equilibrio
e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilita'
nell'esercizio  del  mandato   elettivo   e   della   responsabilita'
intergenerazionale,  ai  sensi  degli  articoli   81   e   97   della
Costituzione,  garantendo  il  rispetto  di  specifici  parametri  di
virtuosita', quali la riduzione strutturale della spesa corrente. 
 
  844. In caso di mancata attuazione  degli  obiettivi  di  riduzione
strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo  di  cui
al  comma  843,  nonche'  in  caso  di  mancata  trasmissione   della
certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di
ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841. 
 
  845. In attuazione dell'accordo di cui al comma 843,  le  riduzioni
strutturali  degli  impegni  correnti  sono   realizzate   attraverso
provvedimenti  amministrativi  o  normativi   che   determinano   una
riduzione permanente della  spesa  corrente.  A  decorrere  dall'anno
2023, le riduzioni permanenti degli impegni di  spesa  corrente  sono
recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni
pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni  di
spesa. 
 
  846. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica  e  della
pieta' dei defunti,  in  relazione  alle  criticita'  rilevate  nella
gestione dei servizi  cimiteriali  nel  territorio  della  citta'  di
Palermo, il sindaco di Palermo e' nominato a titolo gratuito, fino al
31 dicembre 2023, Commissario  di  Governo  per  il  coordinamento  e
l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 848. 
 
  847. Per le finalita' di  cui  al  comma  846,  il  Commissario  di
Governo di cui al medesimo comma 846  e'  autorizzato  ad  avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  delle
strutture del comune di Palermo e delle amministrazioni  dello  Stato
territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione. 
 
  848. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, con propri atti
da adottare in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando  il
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione europea, provvede a: 
 
    a) definire misure semplificate per la celere  conclusione  delle
procedure autorizzative  e  per  la  tempestiva  realizzazione  degli
interventi funzionali al consolidamento, alla messa  in  sicurezza  e
all'ampliamento  degli   insediamenti   cimiteriali   esistenti   nel
territorio del comune di Palermo; 
 
    b) acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei
competenti  uffici  comunali  strutture  e  apparecchiature   mobili,
finalizzate alla gestione dei servizi  cimiteriali,  con  particolare
riferimento alle funzioni crematorie e di  conservazione  provvisoria
dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura; 
 
    c) promuovere accordi tra il comune di Palermo e i  comuni  della
citta'  metropolitana  di  Palermo,  finalizzati  ad  assicurare   la
disponibilita' di ulteriori posti per la conservazione  temporanea  o
per la definitiva sepoltura dei cadaveri. 
 
  849. Il Commissario di  Governo  di  cui  al  comma  846  opera  in
conformita' ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del
Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021, che  costituisce,
ai fini dei commi da 846 a 851, misura  speciale,  integrativa  delle
disposizioni del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. 
 
  850.  Il  Commissario  di  Governo  di  cui  al  comma   846,   per
l'espletamento delle attivita' di cui ai  commi  da  846  a  849,  e'
autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi  dell'articolo
7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  a
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e  a  ricorrere  ad
altre forme di  lavoro  flessibile  ai  sensi  dell'articolo  36  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore  di  soggetti
di comprovata esperienza  e  professionalita'  connessa  alla  natura
delle predette attivita', anche inseriti in  graduatorie  concorsuali
vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
2, del medesimo decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  fino  alla
scadenza del termine di cui al comma 846, nel  limite  massimo  di  5
unita' ed entro il limite di spesa complessivo di  200.000  euro  per
l'anno 2023. 
 
  851. Alle attivita' di cui ai commi da 846 a 850 si provvede  entro
il limite di spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2023.  Per  la
gestione delle relative risorse e' autorizzata l'apertura, fino  alla
scadenza del termine di cui al comma 846 di un'apposita  contabilita'
speciale intestata al Commissario di Governo di cui al medesimo comma
846. Su tale contabilita' speciale possono essere riversate eventuali
ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte
del comune di Palermo, della citta' metropolitana di Palermo e  della
Regione siciliana. 
 
  852.  Al  fine  di   accompagnare   il   processo   di   incremento
dell'efficienza della riscossione delle entrate  proprie,  ai  comuni
sede di citta' metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza
del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del  titolo
III superiore  all'80  per  cento,  come  risultante  dal  rendiconto
relativo  all'esercizio  2021,  trasmesso  alla  banca   dati   delle
amministrazioni  pubbliche  alla  data  del  31  dicembre  2022,   e'
destinato un contributo di natura corrente,  nel  limite  complessivo
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024. 
 
  853. Il contributo di cui al comma 852,  destinato  alla  riduzione
del disavanzo, e' ripartito, entro il 31 gennaio  2023,  con  decreto
del  Ministero   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  in  proporzione  al   disavanzo
risultante dai rendiconti relativi all'esercizio  2021  inviati  alla
banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  e  non  puo'   essere
superiore al disavanzo di amministrazione  al  31  dicembre  2021.  A
seguito dell'utilizzo del contributo,  l'eventuale  maggiore  ripiano
del disavanzo di amministrazione, applicato al  primo  esercizio  del
bilancio di previsione  rispetto  a  quanto  previsto  dai  piani  di
rientro,  puo'  non  essere  applicato  al  bilancio  degli  esercizi
successivi. 
 
  854. All'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre  1991,  n.  367,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  gennaio  1992,  n.  8,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone,
per  il  proprio  funzionamento  e  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite dall'articolo 371-bis  del  codice  di  procedura  penale,
nell'ambito delle disponibilita' finanziarie iscritte a  legislazione
vigente nella missione "Giustizia",  programma  "Giustizia  civile  e
penale", azione "Funzionamento  uffici  giudiziari"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  della   giustizia,   di   una   dotazione
finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 ». 
 
  855.  Al   fine   di   assicurare   l'adeguamento   strutturale   e
impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari,  anche  con
riferimento  alla  normativa  antincendio,  e   di   finanziare   gli
interventi finalizzati all'incremento  dell'efficienza  energetica  e
all'analisi  della  vulnerabilita'  sismica  dei  predetti   edifici,
nonche' per l'ampliamento e  la  realizzazione  di  nuove  cittadelle
giudiziarie e di poli archivistici nel  territorio  nazionale  e  per
l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare  ad
uffici giudiziari, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024
al 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027. 
 
  856. Nello stato di previsione del  Ministero  della  giustizia  e'
istituito un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2024  e
2025, destinato al finanziamento di progetti volti: 
 
    a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei  condannati,
anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione  lavorativi  e
formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte,  con
le scuole e le universita' nonche' con  i  soggetti  associativi  del
Terzo settore; 
 
    b) all'assistenza ai detenuti,  agli  internati  e  alle  persone
sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni
di comunita'  e  alle  loro  famiglie,  contenenti,  in  particolare,
iniziative educative, culturali e ricreative; 
 
    c) alla  cura  e  all'assistenza  sanitaria  e  psichiatrica,  in
collaborazione con le regioni; 
 
    d)  al  recupero  dei  soggetti  tossicodipendenti  o   assuntori
abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche; 
 
    e) all'integrazione  degli  stranieri  sottoposti  ad  esecuzione
penale, alla loro cura e assistenza sanitaria. 
 
  857. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  da  adottare  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali e con il Ministro dell'universita' e della  ricerca,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  definite  le
modalita' e sono stabiliti i  requisiti  necessari  per  accedere  ai
finanziamenti di cui al comma 856. 
 
  858. Al fine  di  rafforzare  l'offerta  trattamentale  nell'ambito
degli  istituti  penitenziari,  il  Ministero  della   giustizia   e'
autorizzato  a  bandire,  nell'anno   2023,   procedure   concorsuali
pubbliche  per  l'assunzione,  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica,  di  100
unita' di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari,  posizione  di
funzionario   giuridico-pedagogico   e   di   funzionario   mediatore
culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in  aggiunta  alle
vigenti facolta' assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per
far fronte agli oneri  assunzionali  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per  l'anno  2023  e  di  euro
4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento  delle
relative procedure  concorsuali  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
100.000 per l'anno 2023. 
 
  859. Il Fondo per il finanziamento  di  interventi  in  materia  di
giustizia riparativa di cui all'articolo 67,  comma  1,  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' incrementato di 5 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  860. All'articolo 1, comma 778, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al primo periodo: 
 
      1) le parole: « A decorrere dall'anno 2016, »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni dal 2016 al 2022, »; 
 
      2) dopo le parole: « 10 milioni di euro annui »  sono  inserite
le seguenti: « e, a decorrere dall'anno  2023,  entro  il  limite  di
spesa massimo di 40 milioni di euro annui »; 
 
      3) dopo le parole: « non ancora saldati,  »  sono  inserite  le
seguenti: « per i quali non e' stata proposta  opposizione  ai  sensi
dell'articolo 170 del medesimo testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, »; 
 
      4) le parole: « per i dipendenti » sono soppresse; 
 
    b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
 
  861. Ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a  30  milioni  di
euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo  delle
risorse relative alle spese di giustizia, previste dal testo unico di
cui al decreto del presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115. 
 
  862. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1016, le parole: « ripartito in tre quote annuali  di
pari importo, a partire dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: «
liquidato in un'unica soluzione entro l'anno »; 
 
    b) al comma 1020, le parole: « euro 8 milioni annui  a  decorrere
dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 8 milioni per
gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a  decorrere  dall'anno
2023 ». 
 
  863. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre  1992,
n.  443,  recante  le  dotazioni  organiche  del  Corpo  di   polizia
penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di  cui  all'allegato  3
annesso alla presente legge. 
 
  864. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di
operativita'  e  di  efficienza  degli  istituti  penitenziari  e  di
incrementare  le  attivita'  di  controllo   dell'esecuzione   penale
esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione  straordinaria  di  un
contingente  massimo  di  1.000   unita'   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta  alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, non prima  del
1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al  comma
865 e per un numero massimo di: 
 
    a) 250 unita' per l'anno 2023; 
 
    b) 250 unita' per l'anno 2024; 
 
    c) 250 unita' per l'anno 2025; 
 
    d) 250 unita' per l'anno 2026. 
 
  865. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  864  e'
autorizzata la spesa di euro  1.033.625  per  l'anno  2023,  di  euro
12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per  l'anno  2025,  di
euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno  2027,
di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di  euro  45.042.851  per  l'anno
2029, di euro 45.489.996 per l'anno  2030,  di  euro  45.937.141  per
l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di  euro  46.382.969
per l'anno  2033,  di  euro  46.493.439  per  l'anno  2034,  di  euro
46.603.908 per l'anno 2035 e di euro  46.714.378  annui  a  decorrere
dall'anno 2036. 
 
  866. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di  cui
ai commi da 863 a 865 e' autorizzata la spesa, di  euro  500.000  per
l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024,  di  euro  890.000  per
l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno  2026  e  di  euro  780.000
annui a decorrere dall'anno 2027. 
 
  867. Al fine di fronteggiare la  grave  scopertura  degli  organici
negli uffici giudiziari  nonche'  garantire  nel  tempo  gli  effetti
prodotti  dagli  interventi  straordinari  introdotti  con  il  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  assicurare  la  transizione
digitale dei servizi giudiziari,  il  Ministero  della  giustizia  e'
autorizzato,  nel  triennio  2023-2025,  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a  legislazione  vigente,  a  indire  procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore  al  1°
ottobre   2024,   nell'ambito   dell'attuale    dotazione    organica
dell'amministrazione giudiziaria, un contingente  di  800  unita'  di
personale non dirigenziale, di cui 327 da  inquadrare  nell'Area  dei
funzionari e 473 da inquadrare nell'Area  degli  assistenti  previste
dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto
dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  2019-2021  -  Comparto
Funzioni centrali. 
 
  868. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 867  e'
autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per  l'anno  2024  e  di  euro
32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle
relative procedure  concorsuali  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
3.000.000 per l'anno 2024. 
 
  869. Per le stesse finalita' di cui  al  comma  867,  il  Ministero
della giustizia, Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria,  del
personale e dei servizi, e' autorizzato ad assumere,  nel  corso  del
triennio 2023-2025, unita' di personale dirigenziale non generale per
la  copertura  dei  posti  vacanti  nell'ambito  dell'amministrazione
giudiziaria, nel limite delle vigenti facolta' assunzionali, mediante
scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto
direttoriale  28  agosto  2020  del  Dipartimento  per  la  giustizia
minorile e di comunita' e di cui al  decreto  direttoriale  5  maggio
2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
 
  870.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere  approvati  nel  triennio  2023-2025,  sono
determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle  misure
indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 
 
  871. Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18
novembre 2022, n. 176,  e'  ridotto  di  2.627,713  milioni  di  euro
nell'anno 2023, di 453,10 milioni di euro nell'anno 2024,  di  324,50
milioni di euro nell'anno 2025, di 353,60 milioni di  euro  nell'anno
2026, di 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, di  85,40  milioni  di
euro nell'anno 2028, di 48,10 milioni di euro nell'anno 2029,  di  65
milioni di euro nell'anno 2030, di 64,20 milioni  di  euro  nell'anno
2031, di 66 milioni di euro nell'anno 2032 e di 72,30 milioni di euro
nell'anno 2033. 
 
  872. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' ridotto di 1.393 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023. 
 
  873. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di euro 2.158.869  per  l'anno
2023, di euro 22.036.158 per l'anno  2024,  di  euro  31.387.272  per
l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985
per l'anno 2027,  di  euro  180.075.961  per  l'anno  2028,  di  euro
181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030,  di
euro 183.092.756 per l'anno 2031,  di  euro  183.008.256  per  l'anno
2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di  euro  215.356.371  per
l'anno  2034,  di  euro  201.456.371  per  l'anno  2035,  e  di  euro
201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036. 
 
  874. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 26,67 milioni di euro  per  l'anno  2023,  di
18,375 milioni di euro per l'anno 2024, di 32,445 milioni di euro per
l'anno 2025, di 38,845 milioni di euro per  l'anno  2026,  di  44,445
milioni di euro per l'anno 2027, di 0,945 milioni di euro per  l'anno
2032, di 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, di 4,545  milioni  di
euro per l'anno 2034, di 3,445 milioni di euro per l'anno 2035  e  di
3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036. 
 
  875. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
cultura, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro  per  l'anno
2023, da destinare ai seguenti interventi di recupero e  di  restauro
del patrimonio storico: 
 
    a) quanto a 2  milioni  di  euro,  per  la  riqualificazione,  il
recupero e il restauro del patrimonio  storico  e  paesaggistico  del
borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo; 
 
    b) quanto a 3 milioni di  euro,  per  la  riqualificazione  e  il
potenziamento del lido comunale Zerbi,  bene  di  rilevanza  storica,
sito nel comune di Reggio Calabria; 
 
    c) quanto  a  2  milioni  di  euro,  per  la  valorizzazione,  il
potenziamento e l'efficienza energetica  dello  stabilimento  termale
Antonimina - Locri, in gestione al Consorzio  termale  Antiche  acque
sante, sito nel comune di Antonimina. 
 
  876. Con decreto del Ministro della cultura,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  definite  le  modalita'
per il trasferimento delle risorse  di  cui  al  comma  875  tra  gli
interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 875. 
 
  877. Le riduzioni di spesa di cui ai commi  da  878  a  890,  quale
contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono
al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 novembre  2022,  per  la  definizione  degli
obiettivi  di  spesa  2023-2025  per  ciascun  Ministero,  ai   sensi
dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
  878. A decorrere dall'anno 2023, il  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicura, mediante la
riorganizzazione e l'incremento  dell'efficienza  dei  servizi  degli
istituti penitenziari presenti in tutto il territorio  nazionale,  il
conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per
l'anno 2023, a 15.400.237 euro per l'anno 2024 e  a  10.968.518  euro
annui a decorrere dall'anno 2025. 
 
  879. A decorrere dall'anno 2023, il  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita'  assicura,
mediante  l'incremento  dell'efficienza  dei   processi   di   lavoro
nell'ambito delle attivita' per l'attuazione dei provvedimenti penali
emessi  dall'autorita'  giudiziaria  e  la  razionalizzazione   della
gestione del servizio mensa per il  personale,  il  conseguimento  di
risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro  per  l'anno  2023,  a
588.987 euro per l'anno 2024 e  a  688.987  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025. 
 
  880. Alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e
razionalizzazione  delle  spese  relative  alle  prestazioni  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  le
spese di  giustizia  per  le  intercettazioni  e  comunicazioni  sono
ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023. 
 
  881. A decorrere dall'anno 2023, la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  assicura,  mediante  l'incremento   dell'efficienza   delle
strutture interne deputate a favorire gli investimenti  pubblici,  il
conseguimento di risparmi di spesa non  inferiori  a  24  milioni  di
euro. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183 dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
  882.  L'Agenzia  delle  entrate,  con  apposito  provvedimento  del
direttore,  previa  verifica,  per  gli   aspetti   finanziari,   del
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  provvede  alla
riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione  e  digitalizzazione
dei processi, nonche' alla razionalizzazione delle sedi territoriali.
Dal provvedimento di cui al primo periodo  sono  conseguiti  risparmi
strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000
per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
L'Agenzia  delle  entrate  rendiconta  semestralmente  al   Ministero
dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di
attuazione del presente comma ed effettua annualmente  un  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato  per  un  importo  pari  a  euro
25.241.000 per l'anno 2023 e a  euro  30.000.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2024. 
 
  883. Al fine di potenziare l'efficienza e  migliorare  la  gestione
delle strutture operative dislocate nel territorio nazionale,  tenuto
conto delle misure da adottare ai sensi del comma  882,  a  decorrere
dall'anno 2023, in seguito al conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 882, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata a  incrementare  di
12,7 milioni di euro le risorse certe e  stabili  del  Fondo  risorse
decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia
stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle  posizioni
organizzative e professionali  previste  dalle  vigenti  norme  della
contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
 
  884. All'articolo 1, comma 238, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, le parole: «  e  all'importo  di  10.883.900  euro  a  decorrere
dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ,  all'importo  di
10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023 ». 
 
  885. All'articolo 2 del decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 3, le parole: « a decorrere da gennaio  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2024  »,  le  parole:  «
nonche', a decorrere dal 2023, » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
nonche', a decorrere dal 2025, », le parole:  «  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » e le  parole:  «  a  euro  19,55
milioni annui a decorrere dall'anno  2023  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 »; 
 
    b) al comma 4, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre  2020
» sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il  31  dicembre
2024 ». 
 
  886. All'articolo 230-bis, comma 2,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: « con una durata massima fino al 31  dicembre
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima  fino
al 31 dicembre 2024 » e le parole: « per gli anni 2021 e 2022 »  sono
sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ». 
 
  887. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  203,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta  di  80  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di  120
milioni di euro annui a decorrere dal 2025. 
 
  888. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotta  di  100
milioni di euro per l'anno 2023 e di  80  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024, con conseguente  corrispondente  decremento
degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67. 
 
  889. All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011,  n.  112,
le parole da: « nel  bilancio  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
« nel  bilancio  dello  Stato  e  iscritto  in  apposita  missione  e
programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ». 
 
  890. Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21  del  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  si  interpretano
come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1,  lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' escluse
dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446. 
 
  891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre  2022,  al  fine  di
potenziare le competenze delle amministrazioni centrali  dello  Stato
in materia  di  analisi,  valutazione  delle  politiche  pubbliche  e
revisione della  spesa,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire,  su
richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o  piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con una dotazione di 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  di  25
milioni di euro per l'anno 2024 e di  30  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2025, destinato: 
 
    a) a partire dall'anno  2024,  almeno  per  l'80  per  cento,  al
finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a  tempo
indeterminato, da inquadrare nell'Area dei  funzionari  prevista  dal
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  2019-2021  -   Comparto
Funzioni centrali, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste  a
legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di  organico,  nonche'
nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125;
con i medesimi  decreti  di  cui  al  primo  periodo  e'  autorizzata
l'assunzione delle corrispondenti unita' di personale; 
 
    b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a
esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche  pubbliche
e revisione della spesa, nonche'  a  convenzioni  con  universita'  e
formazione. 
 
  892. A valere sul fondo di cui al  comma  891,  e'  autorizzata  la
spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno
2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno  2025  a  favore
della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero. 
 
  893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891,  lettera  a),
per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare  le  risorse  a
disposizione anche solo per le finalita' di cui alla lettera  b)  del
medesimo comma. Ai fini dell'attuazione del comma  891,  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  894. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera  a),  numero
1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano: 
 
    a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per
i quali, alla data  del  25  novembre  2022,  risulta  presentata  la
comunicazione  di  inizio  lavori   asseverata   (CILA),   ai   sensi
dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
 
    b) agli interventi  effettuati  dai  condomini  per  i  quali  la
delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta
adottata in data antecedente alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,  sempre  che  tale  data  sia
attestata,  con  apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto   di
notorieta' rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in  cui,  ai
sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia  l'obbligo  di
nominare l'amministratore e i condomini non  vi  abbiano  provveduto,
dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione  che  per
tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022,  risulti  presentata
la CILA,  ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  13-ter,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020; 
 
    c) agli interventi  effettuati  dai  condomini  per  i  quali  la
delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta
adottata in una data compresa tra quella di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre
che tale data sia attestata, con apposita  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel
caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice  civile,  non  vi
sia l'obbligo di nominare  l'amministratore  e  i  condomini  non  vi
abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e  a
condizione che per tali interventi, alla data del 25  novembre  2022,
risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter,
del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
 
    d) agli interventi comportanti la demolizione e la  ricostruzione
degli edifici, per i quali alla data del  31  dicembre  2022  risulta
presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. 
 
  895. Gli oneri derivanti dal comma 894 sono pari a 600.000 euro per
l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 59,1  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 894 e  il
presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  896. Al fine di realizzare  le  complesse  attivita'  istituzionali
connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte  dei
conti  e'  autorizzata,  ad  assumere,  nel  biennio  2023-2024,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  il  seguente
contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104  unita'
da inquadrare nell'Area dei funzionari e  242  unita'  da  inquadrare
nell'Area degli assistenti, secondo  il  sistema  di  classificazione
professionale  del  personale  introdotto  dal  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  20192021  -  Comparto  Funzioni  centrali.  Il
reclutamento  del  predetto  contingente  di  personale  avviene,  in
aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  disponibili  a   legislazione
vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte  dei
conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilita' volontaria,
ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. 
 
  897. Agli oneri derivanti dal comma 896, pari a euro 13.796.000 per
l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento  delle  procedure
concorsuali pubbliche ed  euro  819.000  per  le  maggiori  spese  di
funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di  personale
previsto dal medesimo comma 896, e pari a  euro  16.534.000  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  di  cui  euro  164.000  per   oneri   di
funzionamento, si provvede con le  risorse  finanziarie  disponibili,
iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli
effetti finanziari, in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento
netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma  896  e
del presente comma si provvede, quanto a euro  7.842.000  per  l'anno
2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere  dall'anno  2024,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
  898. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
 
  « 9-bis. Al personale di cui al presente articolo  e  al  personale
dipendente  di  enti  pubblici  non  economici,  anche  per  esigenze
strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, e 56 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.   3.   Restano   fermi,   per   le
amministrazioni   riceventi,   i   limiti   quantitativi    stabiliti
dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente  articolo  non
possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere
utilizzati oltre il 31 dicembre 2026 ». 
 
  899. Al  fine  di  dare  attuazione  alla  Strategia  nazionale  di
cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 maggio 2022, e di rendere effettivo il relativo piano  di
implementazione,  sono  istituiti  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire: 
 
    a)  Fondo  per  l'attuazione   della   Strategia   nazionale   di
cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad  integrazione  delle
risorse gia'  assegnate  a  tale  fine,  gli  investimenti  volti  al
conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale,  nonche'
l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi  informativi
nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per  l'anno  2023,
di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110  milioni  di  euro  per
l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037; 
 
    b) Fondo  per  la  gestione  della  cybersicurezza,  destinato  a
finanziare le attivita' di gestione operativa  dei  progetti  di  cui
alla lettera a), con una dotazione finanziaria pari a 10  milioni  di
euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
 
  900. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza,  coordina
e monitora l'attuazione del piano di implementazione della  Strategia
nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei
fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come
attori responsabili nell'ambito del predetto piano. 
 
  901.  I  Fondi  di  cui  al   comma   899   sono   assegnati   alle
amministrazioni individuate dal piano di cui al comma 900 con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati  su
proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,  d'intesa  con
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  In   relazione   al
monitoraggio  di  cui  al  comma  900,  le  risorse  assegnate   alle
amministrazioni ai sensi del presente comma possono  essere  revocate
mediante l'adozione di un decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e
riassegnate con le modalita' previste dal predetto decreto. 
 
  902. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 899  a  901,
le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14  giugno  2021,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2021,  n.
109, sono incrementate  di  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023. 
 
  903. Le disposizioni della presente legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
    
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art.  10,  comma
3) che "Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  382,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di euro  836.169  per
l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027".
    

PARTE II
SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

                               Art. 2. 
 
                 (Stato di previsione dell'entrata) 
 
  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario  2023,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni  specie  e  ogni  altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello  Stato,  in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1). 
 
                               Art. 3. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
                       disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2023,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
 
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 105.000 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, in 100.000 milioni di euro per l'anno 2024 e  in  95.000
milioni di euro per l'anno 2025. 
 
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio estero,  sono  fissati,  per
l'anno finanziario 2023, rispettivamente, in 4.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  40.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
 
  4. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2023, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  3  del  presente
articolo. 
 
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni  da  parte  della
SACE Spa e del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  conto
dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'anno  finanziario  2023,  in
150.000 milioni di euro. 
 
  6. Per l'anno 2023, il limite massimo di impegni che  il  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo'  assumere
e' fissato in 225.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione  di
garanzie in essere al 31  dicembre  2022  e  all'ammontare  di  nuove
garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023. 
 
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «  Fondi
di riserva e speciali  »,  nell'ambito  della  missione  «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti,  per   l'anno   finanziario   2023,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 1.920
milioni di euro, 500 milioni di euro e 8.000 milioni di euro. 
 
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  sono  considerate  spese  obbligatorie,  per  l'anno
finanziario 2023, quelle  descritte  nell'elenco  n.1  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  9. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2023, nell'elenco n. 2 allegato allo stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  10. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere  generale
dello Stato e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione al programma « Concorso dello Stato  al  finanziamento
della spesa sanitaria  »,  nell'ambito  della  missione  «  Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2023, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «  Fondi
da assegnare », nell'ambito della missione «  Fondi  da  ripartire  »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2023, ai competenti programmi degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno e  della  difesa,  per  lo  stesso  anno
finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a  competenze
spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti
di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a
compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni,  a  premi,  a
indennita' e competenze varie spettanti  alle  Forze  di  polizia,  a
trasferte  e  trasporto  delle  Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,  a  spese
telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di  schede,
a  manutenzione  e  acquisto  di  materiale  elettorale,  a  servizio
automobilistico e  ad  altre  esigenze  derivanti  dall'effettuazione
delle predette consultazioni elettorali. 
 
  12. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2023,  ai  capitoli  del
Titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e per cassa, nel programma « Rimborsi del  debito  statale
», nell'ambito della missione « Debito  pubblico  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
 
  13. Nell'elenco  n.  5,  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le quali si possono effettuare,  per  l'anno  finanziario  2023,  con
decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre
1986, n. 831, iscritto nel  programma  «  Prevenzione  e  repressione
delle violazioni di natura economico-finanziaria », nell'ambito della
missione « Politiche economico-finanziarie e  di  bilancio  e  tutela
della finanza pubblica », nonche'  nel  programma  «  Concorso  della
Guardia di Finanza alla sicurezza interna  e  esterna  del  Paese  »,
nell'ambito della missione  «  Ordine  pubblico  e  sicurezza  »  del
medesimo stato di previsione. 
 
  14. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2023, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
 
  15. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale  per
la programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile  con  propria
deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo
1,  comma  7,  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  per  l'anno
finanziario 2023, destinate alla costituzione di unita'  tecniche  di
supporto alla programmazione,  alla  valutazione  e  al  monitoraggio
degli investimenti pubblici, sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreti  del  Ragioniere
generale dello Stato, agli stati di previsione delle  amministrazioni
medesime. 
 
  16. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, alla  riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella  misura  stabilita  con  proprio
decreto, delle  somme  versate,  nell'ambito  della  voce  «  Entrate
derivanti dal controllo e repressione  delle  irregolarita'  e  degli
illeciti » dello stato di  previsione  dell'entrata,  dalla  societa'
Equitalia Giustizia Spa a titolo  di  utili  relativi  alla  gestione
finanziaria  del  fondo  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede,   nell'anno   finanziario   2023,   all'adeguamento   degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei  premi  e  delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle  lotterie,  in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 
 
  18. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti,  alla  riassegnazione  al  programma  «  Analisi,
monitoraggio e  controllo  della  finanza  pubblica  e  politiche  di
bilancio    »,    nell'ambito    della    missione    «     Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2023,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato relative alla gestione  liquidatoria  del  Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali  e  alla  gestione
liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo ». 
 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2023, iscritti nel programma  «  Oneri
per il servizio del debito statale »,  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 
 
  20. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI),  dalla
societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle
singole  Federazioni  sportive  nazionali,   dalle   regioni,   dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici  e  privati,  destinate
alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza
e degli atleti paralimpici tesserati con  la  «  Sezione  paralimpica
Fiamme Gialle ». 
 
  21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere   apportate,   per   l'anno   finanziario   2023,   variazioni
compensative, in termini di residui e di cassa, con riferimento  alle
somme di parte  capitale  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   nell'anno   2021,   non
utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni « Competitivita'
e sviluppo delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie  e  di
bilancio e  tutela  della  finanza  pubblica  »,  classificate  nella
categoria economica « Acquisizione di attivita' finanziarie -  Azioni
e altre partecipazioni ». 
 
                               Art. 4. 
 
(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in  Italy
                      e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle imprese e del made in Italy, per  l'anno  finanziario
2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
 
  2. Le  somme  impegnate  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410,  convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante  interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione nelle aree  di  crisi  siderurgica,  resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno finanziario 2023, con decreti del Ragioniere generale dello
Stato, allo stato di previsione del Ministero  delle  imprese  e  del
made  in  Italy,  ai  fini  di  cui  al  medesimo  articolo   1   del
decreto-legge n. 410 del 1993, convertito  dalla  legge  n.  513  del
1993. 
 
  3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle  voci
« Entrate da  recuperi  e  rimborsi  di  spese  »,  «  Altre  entrate
extratributarie » e « Entrate da rimborso di  anticipazioni  e  altri
crediti  finanziari  dello  Stato  »  dello   stato   di   previsione
dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza
e di cassa, con decreti del Ragioniere generale  dello  Stato,  negli
appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di  previsione
del Ministero delle imprese e del made in Italy,  relativi  al  Fondo
per la competitivita' e lo  sviluppo  e  al  Fondo  rotativo  per  la
crescita sostenibile. 
 
                               Art. 5. 
 
(Stato di previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
                  sociali e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   per   l'anno
finanziario 2023, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 4). 
 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023,  variazioni
compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra  i
capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, anche tra missioni e programmi  diversi,  connesse
con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149  e
n. 150. 
 
                               Art. 6. 
 
(Stato di previsione del Ministero  della  giustizia  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2023,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 
 
  2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di  competenza  e
di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla societa' Sport e salute
Spa, dalle regioni, dalle  province,  dai  comuni  e  da  altri  enti
pubblici  e   privati   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,
relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e  per
la rieducazione dei detenuti e internati, per gli  interventi  e  gli
investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni  detentive
e delle attivita' trattamentali nonche' per le attivita' sportive del
personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  dei  detenuti  e
internati, nel programma «  Amministrazione  penitenziaria  »  e  nel
programma « Giustizia minorile e di comunita'  »,  nell'ambito  della
missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero  della
giustizia per l'anno finanziario 2023. 
 
  3. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione allo stato di previsione  del
Ministero della giustizia delle somme versate  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  a  seguito  di  convenzioni
stipulate dal Ministero medesimo  con  enti  pubblici  e  privati,  a
decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti  provenienti
da organismi, anche internazionali, per la  destinazione  alle  spese
per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche  di
natura  informatica,  forniti  dai   medesimi   uffici   nonche'   al
potenziamento delle attivita' connesse alla cooperazione  giudiziaria
internazionale, nei programmi « Giustizia  civile  e  penale  »  e  «
Servizi di gestione  amministrativa  per  l'attivita'  giudiziaria  »
nell'ambito della missione « Giustizia » dello  stato  di  previsione
del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023. 
 
                               Art. 7. 
 
(Stato di previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
        cooperazione internazionale e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
per l'anno finanziario 2023,  in  conformita'  all'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 6). 
 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare,  previe  intese  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta  estera
non  convertibile  pari  alle  disponibilita'  esistenti  nei   conti
correnti  valuta   Tesoro   costituiti   presso   le   rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo  5  della
legge 6 febbraio 1985, n. 15,  e  che  risultino  intrasferibili  per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo  controvalore  in
euro  e'  acquisito  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ed  e'
contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere  generale  dello
Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, nei pertinenti  programmi  dello
stato di previsione del medesimo  Ministero  per  l'anno  finanziario
2023,  per  l'effettuazione  di  spese  connesse  alle  esigenze   di
funzionamento, mantenimento e  acquisto  delle  sedi  diplomatiche  e
consolari,  degli  istituti  di  cultura  e  delle  scuole   italiane
all'estero. Il Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, per il medesimo  anno,  e'  altresi'  autorizzato  ad
effettuare, con le medesime modalita', operazioni  in  valuta  estera
pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti  valuta  Tesoro
in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini  delle
operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro  del
Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente
Direzione  generale  del  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale. 
 
                               Art. 8. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione  e  del  merito  e
                       disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario  2023,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 
 
  2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del  merito,  per
l'anno finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   per
realizzare azioni  educative  di  prevenzione  dell'uso  di  sostanze
stupefacenti in eta' scolare. 
 
                               Art. 9. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2023,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
 
  2. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato  di  previsione  del   Ministero   dell'interno,   per   l'anno
finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dal CONI, dalla societa'  Sport  e  salute  Spa,  dal  Comitato
italiano paralimpico, dalle  federazioni  sportive  nazionali,  dalle
regioni, dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e
privati,  destinate  alle  spese  relative   all'educazione   fisica,
all'attivita'  sportiva  e  alla  costruzione,  al  completamento   e
all'adattamento  di  infrastrutture  sportive  concernenti  il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  per  le  quali  si  possono
effettuare, per l'anno finanziario 2023, con decreti  del  Ragioniere
generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a  disposizione  per  la
Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1  della  legge  12  dicembre
1969, n. 1001, iscritto nel programma « Contrasto al crimine,  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica », nell'ambito della  missione
« Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione. 
 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2023,  le  risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,
istituito  nel  programma  «  Flussi  migratori,  interventi  per  lo
sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti,  rapporti  con
le  confessioni   religiose   »,   nell'ambito   della   missione   «
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito
nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze  di  polizia  »,
nell'ambito della missione  «  Ordine  pubblico  e  sicurezza  »  del
medesimo stato di previsione, in attuazione  dell'articolo  1,  comma
562, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  dell'articolo  34  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
  5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare,
con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 2023, i contributi  relativi  al
rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui  all'articolo
5, comma 2-ter, del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello  Stato  e
destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese  per  il  rimpatrio
degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
 
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per  il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario e  assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, per l'anno  finanziario  2023,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2023,  le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  «  Elaborazione,
quantificazione  e  assegnazione   delle   risorse   finanziarie   da
attribuire agli enti locali » e « Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e  provinciali  »,  in  relazione  alle  minori  o  maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo  7,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  dell'articolo  10   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 
  8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema
di  erogazione  unificata,  delle  competenze  accessorie  dovute  al
personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle
convenzioni stipulate con le societa' di trasporto  ferroviario,  con
la societa' Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e  con  l'Associazione
italiana societa' concessionarie autostrade e  trafori,  il  Ministro
dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,  previo
assenso del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  le  occorrenti  variazioni
compensative di bilancio delle risorse iscritte  nel  capitolo  2502,
istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine  e
della sicurezza  pubblica  »  della  missione  «  Ordine  pubblico  e
sicurezza », sui pertinenti capitoli dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno. 
 
  9. Al fine di consentire  il  pagamento  dei  compensi  per  lavoro
straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione  civile
dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma,  della  legge
1° aprile 1981, n.  121,  i  limiti  massimi  stabiliti  dal  decreto
adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2022. 
 
  10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma  767,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2023, il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  anche  in  conto
residui. 
 
                              Art. 10. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
                             energetica) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  per  l'anno
finanziario 2023, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 9). 
 
                              Art. 11. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
                 trasporti e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2023, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10). 
 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
245 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6  ufficiali  delle  forze  di
completamento, di cui alla lettera d) del comma 1  dell'articolo  937
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. 
 
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui  alle  lettere
b) e b-bis) del comma 1  dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e'  fissato,  per  l'anno
2023, in 136 unita'. 
 
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  riguardante  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2023, con decreti del  Ragioniere
generale  dello  Stato,  i  prelevamenti  dal  fondo  a  disposizione
iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti  e
sulle coste  »,  nell'ambito  della  missione  «  Ordine  pubblico  e
sicurezza » del medesimo stato di previsione. 
 
  5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione  del
Corpo delle capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera,  di  cui  al
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi  provenienza
possono essere versati  in  conto  corrente  postale  dai  funzionari
delegati. 
 
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei  mezzi  di  pertinenza
delle Capitanerie di porto. 
 
  7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  riassegnare
allo stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, per l'anno finanziario 2023,  quota  parte  delle  entrate
versate al  bilancio  dello  Stato  derivanti  dai  corrispettivi  di
concessione offerti in  sede  di  gara  per  il  riaffidamento  delle
concessioni autostradali nella  misura  necessaria  alla  definizione
delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti. 
 
                              Art. 12. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'universita' e della ricerca,  per  l'anno  finanziario
2023, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 
 
                              Art. 13. 
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2023,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 
 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
 
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
 
      1) Esercito n. 103; 
 
      2) Marina n. 152; 
 
      3) Aeronautica n. 48; 
 
      4) Carabinieri n. 0. 
 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
 
      1) Esercito n. 0; 
 
      2) Marina n. 40; 
 
      3) Aeronautica n. 49. 
 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
 
      1) Esercito n. 109; 
 
      2) Marina n. 54; 
 
      3) Aeronautica n. 40; 
 
      4) Carabinieri n. 200. 
 
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno  2023,  come
segue: 
 
      1) Esercito n. 292; 
 
      2) Marina n. 318; 
 
      3) Aeronautica n. 288; 
 
      4) Carabinieri n. 120. 
 
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2023, come segue: 
 
      1) Esercito n. 274; 
 
      2) Marina n. 300; 
 
      3) Aeronautica n. 309. 
 
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2023, come segue: 
 
      1) Esercito n. 540; 
 
      2) Marina n. 185; 
 
      3) Aeronautica n. 125. 
 
  6. Alle spese per le  infrastrutture  multinazionali  dell'Alleanza
atlantica (NATO), sostenute a carico del programma « Servizi e affari
generali per le amministrazioni di competenza  »,  nell'ambito  della
missione « Servizi istituzionali  e  generali  delle  amministrazioni
pubbliche », e dei programmi « Approntamento  e  impiego  Carabinieri
per la difesa e la sicurezza »  e  «  Pianificazione  generale  delle
Forze Armate  e  approvvigionamenti  militari  »,  nell'ambito  della
missione « Difesa  e  sicurezza  del  territorio  »  dello  stato  di
previsione del Ministero della difesa, per l'anno  finanziario  2023,
si  applicano  le  direttive  che   definiscono   le   procedure   di
negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori. 
 
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione  del
Ministero della difesa sono  descritte  le  spese  per  le  quali  si
possono effettuare, per l'anno  finanziario  2023,  con  decreti  del
Ragioniere  generale  dello  Stato,  i  prelevamenti  dai   fondi   a
disposizione  relativi  rispettivamente  alle  tre  Forze  armate   e
all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613  del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
 
  8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della   difesa,   per   l'anno
finanziario 2023, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dal CONI, dalla societa'  Sport  e  salute  Spa,  dal  Comitato
italiano paralimpico, dalle  federazioni  sportive  nazionali,  dalle
regioni, dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e
privati, destinate alle attivita' dei  gruppi  sportivi  delle  Forze
armate. 
 
  9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  del
programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la  difesa  e  la
sicurezza », nell'ambito della missione  «  Difesa  e  sicurezza  del
territorio » dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,
per l'anno finanziario 2023,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di  vigilanza
e custodia resi presso  le  sue  sedi  dal  personale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
 
  10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2023 nel  pertinente
capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  della  difesa  da
destinare alle associazioni combattentistiche,  di  cui  all'articolo
2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza  dei  servizi
istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale civile  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa in  applicazione  dell'articolo  1805-bis  del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
 
  12. Il Ministro della difesa e' autorizzato, per l'anno finanziario
2023, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  variazioni  compensative,  in   termini   di
competenza e di cassa,  tra  i  capitoli  di  spesa  dello  stato  di
previsione del medesimo Ministero relativi ai  fondi  scorta  di  cui
all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.  Il
Ministero  della  difesa,  con   proprie   determinazioni,   assicura
l'integrale  versamento,  nel  medesimo  esercizio,   degli   importi
iscritti  nelle  unita'  elementari  di  bilancio  dello   stato   di
previsione dell'entrata, di cui al  comma  4  del  predetto  articolo
7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016. 
 
  13. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del
Ministero della difesa, per  l'anno  finanziario  2023,  delle  somme
versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  dalle  istituzioni
dell'Unione   europea,   concernenti   le   misure   di    assistenza
supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF)  tese
a sostenere ulteriormente le capacita' e la  resilienza  delle  forze
armate ucraine. 
 
                              Art. 14. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
         alimentare e delle foreste e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, per l'anno  finanziario  2023,  in  conformita'  all'annesso
stato di previsione (Tabella n. 13). 
 
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, per  l'anno  finanziario
2023,  le  variazioni  compensative  di  bilancio,  in   termini   di
competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione
delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale
della pesca e dell'acquacoltura. 
 
  3. Il Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste  e'  autorizzato,  per  l'anno  finanziario  2023,   a
provvedere  con  propri  decreti,  previo   assenso   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, al riparto del fondo per il  funzionamento  del
Comitato   tecnico    faunistico-venatorio    nazionale,    per    la
partecipazione italiana al Consiglio internazionale  della  caccia  e
della  conservazione  della  selvaggina  e  per  la  dotazione  delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute,  di  cui  all'articolo
24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra  i  competenti
capitoli dello stato di previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo  le  percentuali
indicate all'articolo 24, comma 2, della  citata  legge  n.  157  del
1992. 
 
  4. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,  della   sovranita'
alimentare e delle foreste, le variazioni compensative  di  bilancio,
in termini di competenza e di cassa, occorrenti per  l'attuazione  di
quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione  e  riorganizzazione
di enti vigilati dal medesimo Ministero. 
 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2023,  tra  i
pertinenti  programmi  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  le
somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa,  nel
capitolo 7810 « Somme da  ripartire  per  assicurare  la  continuita'
degli  interventi  pubblici  nel  settore  agricolo  e  forestale  »,
istituito nel  programma  «  Politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare,  della  pesca,  dell'ippica  e   mezzi   tecnici   di
produzione », nell'ambito della  missione  «  Agricoltura,  politiche
agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione,  destinato
alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999,  n.  499,  recante
razionalizzazione   degli   interventi    nei    settori    agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
 
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2023, delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato  da  amministrazioni  ed
enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese
per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro  e
di altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo  4  della
legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  70,
nonche'  di  progetti  di  cooperazione   internazionale   ai   sensi
dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e  dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
                              Art. 15. 
 
(Stato di previsione  del  Ministero  della  cultura  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2023, in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 
 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  della
cultura, per l'anno  finanziario  2023,  variazioni  compensative  di
bilancio, in termini di residui, di competenza  e  di  cassa,  tra  i
capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione  e  tutela
del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione «
Tutela  e  valorizzazione  dei   beni   e   attivita'   culturali   e
paesaggistici  »  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
cultura, relativi al Fondo  unico  per  lo  spettacolo,  ridenominato
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 1,
comma 631. 
 
  3.  Ai  fini  di  una  razionale  utilizzazione  delle  risorse  di
bilancio, per l'anno finanziario 2023, il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,
adottati su proposta del  Ministro  della  cultura,  comunicati  alle
competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei  conti
per  la  registrazione,  le  occorrenti  variazioni  compensative  di
bilancio, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  tra  i  capitoli
iscritti nei pertinenti  programmi  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della cultura, relativi agli acquisti e alle espropriazioni
per  pubblica  utilita',  nonche'  per  l'esercizio  del  diritto  di
prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico
e monumentale  e  su  cose  di  arte  antica,  medievale,  moderna  e
contemporanea  e  di  interesse  artistico  e  storico,  nonche'   su
materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico,  raccolte
bibliografiche,  libri,  documenti,   manoscritti   e   pubblicazioni
periodiche,  ivi  comprese  le  spese  derivanti  dall'esercizio  del
diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose  denunciate
per l'esportazione  e  dell'espropriazione,  a  norma  di  legge,  di
materiale bibliografico prezioso e raro. 
 
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e  dei  servizi
svolti  in  attuazione   del   piano   nazionale   straordinario   di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con  il
sistema denominato « cedolino unico  »,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 197, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191.  A  tal  fine  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
per l'anno finanziario 2023, con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro della cultura, le variazioni compensative  di  bilancio,  in
termini di competenza e di cassa, su appositi  piani  gestionali  dei
capitoli relativi alle competenze accessorie del personale. 
 
                              Art. 16. 
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  salute  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2023,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). 
 
  2. Per l'anno finanziario 2023, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su  proposta
del Ministro della salute, variazioni  compensative,  in  termini  di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  alimentati  dal  riparto
della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 502,  iscritti  in  bilancio  nell'ambito  della
missione « Ricerca e innovazione »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  della   salute,   restando   precluso   l'utilizzo   degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 
 
                              Art. 17. 
 
           (Stato di previsione del Ministero del turismo) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero del turismo, per l'anno finanziario  2023,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16). 
 
                              Art. 18. 
 
                    (Totale generale della spesa) 
 
  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro  1.183.723.964.094,  in
euro 1.121.186.846.006 e in  euro  1.124.538.264.703  in  termini  di
competenza,   nonche'   in   euro    1.203.435.534.734,    in    euro
1.128.614.124.780 e in euro 1.126.122.513.987 in termini di cassa,  i
totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2023-2025. 
 
                              Art. 19. 
 
                    (Quadro generale riassuntivo) 
 
  1. E' approvato, in termini  di  competenza  e  di  cassa,  per  il
triennio 2023-2025, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello
Stato, con le tabelle allegate. 
 
                              Art. 20. 
 
                       (Disposizioni diverse) 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2023, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni  competenti  a  favore  di  appositi  programmi
destinati  all'attuazione  di  interventi  cofinanziati   dall'Unione
europea. 
 
  3.  In  relazione  ai  provvedimenti  di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze,
per l'anno finanziario 2023, e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, adottati su proposta dei Ministri  competenti  e  comunicati
alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni  compensative
di bilancio, anche tra diversi stati di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa,  ivi  comprese  l'istituzione,  la
modifica e la soppressione di missioni e programmi,  che  si  rendano
necessarie  in  relazione   all'accorpamento   di   funzioni   o   al
trasferimento di competenze. 
 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2023,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente   dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  degli  accordi
sindacali e dei provvedimenti di  concertazione,  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  per
quanto concerne il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio
del personale interessato. Per l'attuazione di  quanto  previsto  dal
presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul  capitolo
3027  «  Fondo  da  ripartire  per  l'attuazione  dei  contratti  del
personale delle amministrazioni statali, ivi  compreso  il  personale
militare e quello dei corpi di polizia » dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  possono  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato. 
 
  5.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno  finanziario  2023,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
 
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni statali  interessate,  per  l'anno  finanziario
2023, delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese
sostenute dalle amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti
programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite  al  fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2023,   le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi  dell'articolo
7 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  dei  decreti  legislativi
concernenti il conferimento  di  funzioni  e  compiti  amministrativi
dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I
della medesima legge n. 59 del 1997. 
 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   per   l'anno
finanziario  2023,  le  variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
l'applicazione del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale. 
 
  9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle
somme versate all'entrata a titolo di  contribuzione  alle  spese  di
gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali
ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001,  n.
448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione  alle  spese
di gestione di servizi e  iniziative  finalizzati  al  benessere  del
personale. 
 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di  previsione
di ciascun Ministero, per  l'anno  finanziario  2023,  le  variazioni
compensative di bilancio tra  i  capitoli  interessati  al  pagamento
delle competenze fisse e accessorie  mediante  ordini  collettivi  di
pagamento con il sistema denominato «  cedolino  unico  »,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2023,   le
variazioni  di  bilancio  compensative  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
 
  12. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno  finanziario
2023, le variazioni compensative,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli  stati  di  previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e  per  rimborso  di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il  cui  onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
 
  13. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2023,   le
variazioni di bilancio  compensative  occorrenti  in  relazione  alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
 
  14.  Il  Ragioniere  generale  dello   Stato   e'   autorizzato   a
riassegnare, per l'anno finanziario 2023, con propri  decreti,  negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente,  nella  gestione  delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato,  sottoposti  a  liquidazione  coatta  amministrativa  in  base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
somme,  residuali  al  31  dicembre  2022,  versate  all'entrata  del
bilancio   dello   Stato   dai   commissari    liquidatori    cessati
dall'incarico. 
 
  15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di  previsione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento  del
monte premi delle corse, in caso  di  mancata  adozione  del  decreto
previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  o,  comunque,  nelle   more   dell'emanazione   dello   stesso,
costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali
ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita  in  denaro
affidati in concessione  allo  Stato  ai  sensi  del  comma  282  del
medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004. 
 
  16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative  per  il
triennio 2023-2025 tra i programmi  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato  di
previsione dell'entrata, in  relazione  al  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, da attribuire  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario. 
 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2023,   le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto  di  beni  e
servizi in applicazione di quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma
222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
 
  18. Per corrispondere alle eccezionali  indifferibili  esigenze  di
servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a
ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2023, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi  dell'articolo
3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «
Fondi da ripartire », programma «  Fondi  da  assegnare  »,  capitolo
3026, sulla base delle assegnazioni disposte con  l'apposito  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni  tengono
conto anche delle risorse finanziarie gia'  iscritte  nei  pertinenti
capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al  fine
di assicurare la tempestiva  corresponsione  delle  somme  dovute  al
personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente
autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2022. E'  autorizzata
l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti
ivi stabiliti per l'anno 2022. 
 
  19. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei  Ministri  competenti,
per l'anno finanziario 2023, le variazioni  compensative,  anche  tra
programmi diversi del medesimo stato di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive  anche  relative  ad  esecuzione  forzata  nei
confronti delle amministrazioni dello Stato. 
 
  20. In relazione al pagamento delle competenze accessorie  mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato  «  cedolino
unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009,  n.  191,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'interno, fra  gli  stati  di  previsione  delle  amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario  2023,  i  fondi  iscritti  nello
stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della
missione « Ordine  pubblico  e  sicurezza  »,  programma  «  Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine  e  la
sicurezza pubblica » e programma  «  Pianificazione  e  coordinamento
Forze  di  polizia  »,  concernenti  il  trattamento  accessorio  del
personale delle Forze di polizia  e  del  personale  alle  dipendenze
della   Direzione   investigativa   antimafia.   Nelle    more    del
perfezionamento  del  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di   cui
all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.
121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei  compensi  per
lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione
dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal  decreto  adottato  ai
sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2022. 
 
  21. In relazione al pagamento delle competenze fisse  e  accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema  denominato  «
cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre  2009,  n.  191,  il  Ragioniere  generale  dello  Stato  e'
autorizzato a riassegnare allo  stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa, per  l'anno  finanziario  2023,  le  somme  versate  in
entrata concernenti le competenze fisse e  accessorie  del  personale
dell'Arma dei carabinieri in  forza  extraorganica  presso  le  altre
amministrazioni. 
 
  22. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno,
per l'anno finanziario 2023, le variazioni compensative, negli  stati
di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per  la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni  di  polizia  giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza  »,
programma  «  Contrasto  al  crimine,  tutela  dell'ordine  e   della
sicurezza  pubblica  »,  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno. 
 
  23. Ai fini dell'attuazione del programma  di  interventi  previsto
dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto  legislativo  4  luglio
2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, variazioni
compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra  i
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica  relativi  all'attuazione   del   citato
programma di  interventi  e  i  correlati  capitoli  degli  stati  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
  24. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento  del  Corpo  forestale   dello   Stato   nell'Arma   dei
carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2023,  le  opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. 
 
  25. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla  riassegnazione  agli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle
somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  dall'Unione
europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati
a  titolo  di  contribuzione   alle   spese   di   promozione   della
conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
 
  26. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire tra gli stati di previsione dei  Ministeri  interessati  le
risorse del  capitolo  «  Fondo  da  assegnare  per  la  sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto sospeso »,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2023. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate
nel corso dello stesso esercizio  sono  conservate  in  bilancio  per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. 
 
  27. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  compensative
di bilancio, anche in termini di  residui,  relativamente  alle  sole
competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al
riordino delle Forze armate e delle Forze  di  polizia  previsto  dai
decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n.  95,  e  dai  relativi
decreti correttivi. 
 
  28. Con decreti del Ragioniere generale  dello  Stato,  per  l'anno
finanziario 2023, le somme affluite all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per effetto di donazioni  effettuate  da  soggetti  privati  in
favore  di  amministrazioni  centrali  e  periferiche   dello   Stato
puntualmente  individuate  possono  essere  riassegnate  ad  appositi
capitoli  di  spesa  degli  stati   di   previsione   dei   Ministeri
interessati. 
 
  29. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  per   l'anno   finanziario   2023,
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra  le
spese per la partecipazione italiana  a  banche,  fondi  e  organismi
internazionali  iscritte  nel  programma  «  Politica   economica   e
finanziaria in ambito internazionale », nell'ambito della missione  «
L'Italia in Europa e nel  mondo  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  e  le  spese  connesse  con
l'intervento  diretto   di   societa'   partecipate   dal   Ministero
dell'economia e delle  finanze  all'interno  del  sistema  economico,
anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della
missione « Politiche economico-finanziarie e  di  bilancio  e  tutela
della finanza pubblica », programma «  Regolamentazione  e  vigilanza
sul settore finanziario », del medesimo stato di previsione. 
 
  30. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla  riassegnazione  agli  stati  di  previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2023, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle  istituzioni
dell'Unione europea per il rimborso delle spese  di  missione  presso
gli organismi dell'Unione  europea  nei  riguardi  del  personale  in
servizio presso  le  amministrazioni  dello  Stato,  sostenute  dalle
amministrazioni  medesime  a  carico  dei  pertinenti  programmi  dei
rispettivi stati di previsione. 
 
  31. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle
amministrazioni  centrali  cui  compete  la  gestione  dei  programmi
spaziali nazionali  e  in  cooperazione  internazionale,  per  l'anno
finanziario 2023, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della
legge 27 dicembre 2019, n.  160,  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
 
  32. Al fine di dare attuazione,  per  le  amministrazioni  centrali
dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario  2023,
e'  autorizzato  a  riassegnare,  con  propri  decreti,  su  proposta
dell'amministrazione competente,  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa
iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione  le
somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  riguardanti  le
risorse  accantonate  per  ciascun  appalto  di  lavori,  servizi   o
forniture da  parte  della  struttura  ministeriale  che  opera  come
stazione appaltante, ferma restando l'adozione  del  regolamento  che
ciascuna amministrazione deve  adottare  per  la  ripartizione  degli
incentivi per funzioni tecniche ai sensi del  comma  3  del  predetto
articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. 
 
                              Art. 21. 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra  in
vigore il 1° gennaio 2023. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
      Data a Roma, addi' 29 dicembre 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
                                                           Allegato 1 
                                                (articolo 1, comma 1) 
    
                                         (importi in milioni di euro)
+-------------------------------------------------------------------+
|                      RISULTATI DIFFERENZIALI                      |
+-------------------------------------------------------------------+
|                          - COMPETENZA -                           |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|  Descrizione del risultato differenziale  | 2023  | 2024  | 2025  |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da         |       |       |       |
|finanziare, tenuto conto degli effetti     |206.000|138.500|116.500|
|derivanti dalla presente legge             |       |       |       |
|                                           +-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato     |       |       |       |
|finanziario, tenuto conto degli effetti    |516.820|451.968|435.240|
|derivanti dalla presente legge (*)         |       |       |       |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|                             - CASSA -                             |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|  Descrizione del risultato differenziale  | 2023  | 2024  | 2025  |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da         |       |       |       |
|finanziare, tenuto conto degli effetti     |261.000|180.500|152.500|
|derivanti dalla presente legge             |       |       |       |
|                                           +-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato     |       |       |       |
|finanziario, tenuto conto degli effetti    |571.831|493.968|471.240|
|derivanti dalla presente legge (*)         |       |       |       |
+-------------------------------------------+-------+-------+-------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare     |
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con|
|ammortamento a carico dello Stato.                                 |
+-------------------------------------------------------------------+
    
                                                           Allegato 2 
                                              (articolo 1, comma 164) 
    
                                         (importi in milioni di euro)
+-------------------------------------------------------------+-----+
|Stato di previsione                                          |     |
+-------------------------------------------------------------|2022 |
|Missione/Programma                                           |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|           Ministero dell'economia e delle finanze           |     |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela    |     |
|della finanza pubblica (29)                                  | 70  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|1.8. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei |     |
|beni immobiliari dello Stato (29.10)                         | 70  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)                        | 30  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|3.1. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in   |     |
|ambito UE (4.10)                                             | 30  |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|21. Debito pubblico (34)                                     | 120 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|21.1. Oneri per il servizio del debito statale (34.1)        | 120 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|23. Fondi da ripartire (33)                                  | 869 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|23.1. Fondi da assegnare (33.1)                              | 350 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|23.2. Fondi di riserva e speciali (33.2)                     | 519 |
+-------------------------------------------------------------+-----+
|                                                      TOTALE |1.089|
+-------------------------------------------------------------+-----+
    
                                                           Allegato 3 
                                              (articolo 1, comma 863) 
    
                                                         « TABELLA A
                                                    (Art. 1, comma 3)
+-------------------------------------------------------------------+
|       DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA      |
+--------------------+-----------------------+----------------------+
|       RUOLI        |     QUALIFICHE        |  DOTAZIONE ORGANICA  |
+--------------------+-----------------------+-------+------+-------+
|                    |                       |UOMINI |DONNE |TOTALE |
+--------------------+-----------------------+-------+------+-------+
|                    |SOSTITUTO COMMISSARIO  |  590  |  50  |  640  |
|                    |-----------------------+-------+------+-------+
|                    |ISPETTORE SUPERIORE    |       |      |       |
|RUOLO ISPETTORI     |-----------------------|       |      |       |
|                    |ISPETTORE CAPO         | 3.100 | 450  | 3.550 |
|                    |-----------------------|       |      |       |
|                    |VICE ISPETTORE         |       |      |       |
+--------------------+-----------------------+-------+------+-------+
|                    |SOVRINTENDENTE CAPO    |       |      |       |
|                    |-----------------------|       |      |       |
|RUOLO SOVRINTENDENTI|SOVRINTENDENTE         | 4.820 | 480  | 5.300 |
|                    |-----------------------|       |      |       |
|                    |VICE SOVRINTENDENTE    |       |      |       |
+--------------------+-----------------------+-------+------+-------+
|                    |ASSISTENTE CAPO        |       |      |       |
|RUOLO AGENTI/       +-----------------------|       |      |       |
|ASSISTENTI          |ASSISTENTE             |29.522 |3.138 |32.660 |
|                    +-----------------------|       |      |       |
|                    |AGENTE SCELTO          |       |      |       |
+--------------------+-----------------------+-------+------+-------+
|TOTALE              |                       |                42.150|
+--------------------+-----------------------+----------------------+
    
                                                                   ». 
                            Tabelle A E B 
 
                                                            TABELLA A 
 
                 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE 
                NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE 
    
=====================================================================
|   OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO   |   2023    |   2024    |   2025    |
+===============================+===========+===========+===========+
|ACCANTONAMENTI PER NUOVE O     |           |           |           |
|MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI  |           |           |           |
|ENTRATE                        |           |           |           |
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE|           |           |           |
|FINANZE                        | 49.003.169| 68.881.353| 78.881.353|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL  |           |           |           |
|MADE IN ITALY                  | 26.628.116| 23.654.116| 23.654.116|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DEL LAVORO E DELLE   |           |           |           |
|POLITICHE SOCIALI              | 20.207.611| 20.907.611| 20.907.611|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELLA GIUSTIZIA      | 21.911.181| 30.498.911| 35.498.911|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E|           |           |           |
|DELLA COOPERAZIONE             |           |           |           |
|INTERNAZIONALE                 | 75.298.437| 77.871.609| 72.574.748|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL|           |           |           |
|MERITO                         | 20.353.340| 25.353.340| 30.353.340|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELL'INTERNO         | 15.280.458| 18.810.458| 21.468.458|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA|           |           |           |
|SICUREZZA ENERGETICA           | 15.261.658| 17.511.658| 17.511.658|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE |           |           |           |
|E DEI TRASPORTI                | 15.422.293| 23.022.293| 28.022.293|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E   |           |           |           |
|DELLA RICERCA                  | 26.604.370| 23.904.370| 23.904.370|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELLA DIFESA         | 18.840.787| 21.840.787| 21.840.787|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,    |           |           |           |
|DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E  |           |           |           |
|DELLE FORESTE                  | 27.122.222| 43.122.222| 43.122.222|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELLA CULTURA        | 15.376.137| 17.376.137| 20.376.137|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELLA SALUTE         | 14.670.863| 16.719.336| 21.719.336|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DEL TURISMO          | 15.000.000| 15.000.000| 18.000.000|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE|           |           |           |
|O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI|           |           |           |
|ENTRATE                        |376.980.642|444.474.201|477.835.340|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|   DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA|          -|          -|          -|
|                               |-----------|-----------|-----------|
|          DI CUI LIMITE IMPEGNO|          -|          -|          -|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
    
 
                                                            TABELLA B 
 
                 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE 
                NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE 
    
====================================================================
|  OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO   |   2023    |   2024    |   2025    |
+==============================+===========+===========+===========+
|ACCANTONAMENTI PER NUOVE O    |           |           |           |
|MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI |           |           |           |
|ENTRATE                       |           |           |           |
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELL'ECONOMIA E     |           |           |           |
|DELLE FINANZE                 |137.648.000|152.648.000|167.648.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL |           |           |           |
|MADE IN ITALY                 | 10.000.000| 10.000.000| 15.000.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  |           |           |           |
|POLITICHE SOCIALI             | 15.753.000| 15.753.000| 20.753.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELLA GIUSTIZIA     | 50.000.000| 50.000.000| 50.000.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |           |           |           |
|E DELLA COOPERAZIONE          |           |           |           |
|INTERNAZIONALE                | 15.000.000| 15.000.000| 15.000.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E   |           |           |           |
|DEL MERITO                    | 25.000.000| 25.000.000| 30.000.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELL'INTERNO        | 15.000.000| 20.000.000| 20.000.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELL'AMBIENTE E     |           |           |           |
|DELLA SICUREZZA ENERGETICA    | 35.000.000| 35.000.000| 35.000.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE|           |           |           |
|E DEI TRASPORTI               | 19.700.000| 35.000.000| 40.000.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E  |           |           |           |
|DELLA RICERCA                 | 26.000.000| 27.000.000| 27.000.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELLA DIFESA        | 22.900.000| 30.000.000| 30.000.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,   |           |           |           |
|DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E |           |           |           |
|DELLE FORESTE                 |  9.000.000| 20.000.000| 35.000.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELLA CULTURA       | 36.000.000| 36.000.000| 36.000.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DELLA SALUTE        | 25.000.000| 25.000.000| 25.000.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|MINISTERO DEL TURISMO         | 10.000.000| 15.000.000| 15.000.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|TOTALE ACCANTONAMENTI PER     |           |           |           |
|NUOVE O MAGGIORI SPESE O      |           |           |           |
|RIDUZIONI DI ENTRATE          |452.001.000|511.401.000|561.401.000|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|  DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA|          -|          -|          -|
|                              |-----------|-----------|-----------|
|         DI CUI LIMITE IMPEGNO|          -|          -|          -|
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+
    
                     QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI 
 
A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 
                             2023 - 2025 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 
                             2023 - 2025 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                       C) BILANCIO PER AZIONI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                         STATI DI PREVISIONE 
 
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA'  DI  VOTO  IN  AZIONI,  RIPORTATA  NELLE
TABELLE DEGLI STATI DI  PREVISIONE  DELLA  SPESA,  RIVESTE  CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO
PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196. 
 
                            TABELLA N. 1 
                  STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                  STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 2 
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               ELENCHI 
               MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 3 
             MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
             MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 4 
           MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
           MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 5 
                      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 6 
  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 7 
               MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
               MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 8 
                       MINISTERO DELL'INTERNO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                       MINISTERO DELL'INTERNO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               ELENCHI 
                       MINISTERO DELL'INTERNO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 9 
        MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
        MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 10 
           MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
           MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               ELENCHI 
           MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 11 
             MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
             MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 12 
                       MINISTERO DELLA DIFESA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                       MINISTERO DELLA DIFESA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               ELENCHI 
                       MINISTERO DELLA DIFESA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 13 
       MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
       MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 14 
                       MINISTERO DELLA CULTURA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                       MINISTERO DELLA CULTURA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 15 
                       MINISTERO DELLA SALUTE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                       MINISTERO DELLA SALUTE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                            TABELLA N. 16 
                        MINISTERO DEL TURISMO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              RIEPILOGO 
                        MINISTERO DEL TURISMO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
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