1. Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + FPLD
- contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
- altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione
Nelle ipotesi di domande in applicazione del cumulo di cui alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii oltrechè nei casi di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006, ove vi sia presenza di contribuzione agricola, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva non coincidente, opera il principio secondo il quale l’AGO deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.
Ciò, in linea di continuità con quanto già illustrato con la circolare n. 9/2008 (paragrafo 2) in materia di prestazioni in regime di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006.
I periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (FPLD) e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati fra loro e inclusi come unica gestione nel cumulo dei periodi assicurativi.
Le Strutture territoriali dovranno, quindi, considerare un pro quota unitario relativo all’AGO, ottenuto con il cumulo di contribuzione presente nelle gestioni FPLD e nelle gestioni speciali autonome ed applicare ad esso le regole di liquidazione della legge 2 agosto 1990, n. 233, all’articolo 16.
I criteri sopra descritti operano anche nelle ipotesi in cui, in applicazione dell’articolo 20, comma 2, della legge n. 613/1966, gli interessati possano far valere, oltre alla contribuzione agricola ed autonoma, anche contribuzione obbligatoria nel FPLD grazie alla quale, per tale sola contribuzione, maturino i requisiti prescritti a pensione nel predetto Fondo.
1.1 Criteri e modalità per la valutazione dell’anzianità contributiva
Si forniscono, di seguito, le indicazioni per la corretta gestione della contribuzione agricola, laddove sia presente contribuzione in più gestioni previste dalle normative su cumulo e totalizzazione, nei casi di esercizio delle relative facoltà di cui, rispettivamente, alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii e di cui al D.lgs n. 42/2006.
1.1.1 Modalità per la trasformazione della contribuzione giornaliera agricola dipendente in settimane
In relazione alla contribuzione AGO presente, l’anzianità contributiva agricola viene calcolata con i criteri descritti nelle seguenti circolari:
- la circolare n. 185 del 17/6/1994, se è presente contribuzione autonoma (in particolare, si applicano le indicazioni fornite nel par. 2.1.2 e nel par. 2.1.3, rispettivamente, in presenza di contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed in presenza di contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti).
Se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione;
- la circolare n. 156 del 17 luglio 1998 per l’accertamento della maggiore anzianità contributiva e del sistema di calcolo per quanto riguarda le giornate accreditate in qualità di giornaliero di campagna, donna o ragazzo (senza operare alcuna rivalutazione) e quelle accreditate per gli uomini quale operaio a tempo determinato e indeterminato.
Anche la contribuzione versata in gestioni diverse dall’AGO assume rilievo nella determinazione dell’anzianità contributiva agricola.
La determinazione della retribuzione pensionabile viene effettuata con i criteri descritti nelle circolari n. 242 del 10/10/1991, paragrafo 2, e n. 185 del 17/6/1994, paragrafo 3.5.3, tenendo conto della contribuzione extra agricola anche accreditata in gestioni diverse dall’AGO.
1.1.2 Rivalutazione dei periodi ante 1984 di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
In coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 613/1966, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva per gli operai agricoli dipendenti non devono essere rivalutati i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 (cfr. la circolare n. 185 del 1994, par. 2.1.1, e la circolare n. 3 del 1997, par. 1).
Non sono, quindi, soggetti alla rivalutazione i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno, al fine di assicurare la copertura annuale minima per il diritto alle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo, per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione, che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti.
1.1.3 Attribuzione delle giornate eccedenti ad un successivo anno (c.d. “storno delle eccedenze”) di cui all’articolo 7, comma 10, del D.L. n. 463/1983
Non si procede allo storno delle eccedenze, illustrato dalla circolare n. 185 del 1994, par. 2.1.1, e la circolare n. 3 del 1997, par. 1.
Eventuali giornate agricole eccedenti il numero massimo computabile non possono essere trasferite ad altri anni, precedenti o successivi, nei quali risulti un numero di giornate inferiore al massimo numero teoricamente computabile.
1.1.4 Contribuzione extra-agricola. Articolo 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153
Relativamente alla gestione della contribuzione extra agricola, si rinvia ai contenuti della circolare n. 53395 Prs. - n.2703/O. del 13 febbraio 1970 e alla circolari n. 242 del 10/10/1991, paragrafo 2.
1.2 Attribuzione della gestione in cui valutare il periodo figurativo
Sul punto si rinvia alle modalità di attribuzione della gestione descritte con la circolare n. 11 del 24/1/2013, ai paragrafi 9 e 9.1.
Per quanto non diversamente disposto al paragrafo 1.1, si rinvia ai contenuti delle circolari n. 242 del 1990, n. 184 del 1991, n. 3 del 1997 e n. 156 del 1998 in materia di criteri di valutazione della contribuzione agricola ai fini della liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Le procedure di gestione del conto e “TOT/CUM” saranno adeguate ai criteri esposti nel presente messaggio, sulla cui base devono essere definite le domande in corso di trattazione e quelle di futura presentazione.
Potranno essere altresì riesaminate, su espressa domanda dell’interessato, le sole domande di pensione eventualmente respinte a seguito dell’applicazione di criteri di calcolo della contribuzione agricola diversi da quelli soprarichiamati.
Si precisa che i criteri indicati nella presente circolare non operano per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici.