Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi assicurativi

Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola

(msg.1867/2020) (msg.2575/2021)

Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, riguardanti i criteri di determinazione dell’anzianità contributiva applicabili per la liquidazione della pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti in cumulo e totalizzazione, in presenza di contribuzione agricola, si forniscono le seguenti precisazioni.

L’articolo 1, comma 245, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che, ai fini della definizione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Il successivo comma 246 del medesimo articolo sancisce che, per determinare l'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo da adottare, si deve tenere conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Come ricordato nelle circolari n. 69 del 2006 e n. 120 del 2013, nel cumulo e nella totalizzazione opera il principio per cui, nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

La legge 2 agosto 1990, n. 233, all’articolo 16, intervenendo sulla liquidazione della pensione a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate o riliquidate in forma retributiva, con il cumulo di contribuzione versata nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già prevista dall’articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che l'importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le gestioni.

La predetta disciplina non è stata derogata o abrogata dalle normative successivamente intervenute in materia di totalizzazione e cumulo, come espressamente indica l’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione, nonché il comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, il quale conferma la normativa sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione.

Pertanto, le domande di trattamento pensionistico in cumulo (legge n. 228/2012) e totalizzazione (D.lgs n. 42/2006) saranno trattate secondo le seguenti istruzioni, differenziate a seconda della presenza o meno delle gestioni speciali autonome.

Cumulo dei periodi assicurativi

Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola

(msg.1867/2020) (msg.2575/2021)

Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, riguardanti i criteri di determinazione dell’anzianità contributiva applicabili per la liquidazione della pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti in cumulo e totalizzazione, in presenza di contribuzione agricola, si forniscono le seguenti precisazioni.

L’articolo 1, comma 245, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che, ai fini della definizione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Il successivo comma 246 del medesimo articolo sancisce che, per determinare l'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo da adottare, si deve tenere conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Come ricordato nelle circolari n. 69 del 2006 e n. 120 del 2013, nel cumulo e nella totalizzazione opera il principio per cui, nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

La legge 2 agosto 1990, n. 233, all’articolo 16, intervenendo sulla liquidazione della pensione a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate o riliquidate in forma retributiva, con il cumulo di contribuzione versata nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già prevista dall’articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che l'importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le gestioni.

La predetta disciplina non è stata derogata o abrogata dalle normative successivamente intervenute in materia di totalizzazione e cumulo, come espressamente indica l’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione, nonché il comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, il quale conferma la normativa sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione.

Pertanto, le domande di trattamento pensionistico in cumulo (legge n. 228/2012) e totalizzazione (D.lgs n. 42/2006) saranno trattate secondo le seguenti istruzioni, differenziate a seconda della presenza o meno delle gestioni speciali autonome.

Trattazione del pro quota ai fini del diritto e della misura per la vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di: 1 - contribuzione agricola dipendente + FPLD 2 - contribuzione in una o più gestioni speciali autonome 3 - altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione

1. Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + FPLD
- contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
- altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione

Nelle ipotesi di domande in applicazione del cumulo di cui alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii oltrechè nei casi di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006, ove vi sia presenza di contribuzione agricola, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva non coincidente, opera il principio secondo il quale l’AGO deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.

Ciò, in linea di continuità con quanto già illustrato con la circolare n. 9/2008 (paragrafo 2) in materia di prestazioni in regime di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006.

I periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (FPLD) e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati fra loro e inclusi come unica gestione nel cumulo dei periodi assicurativi.

Le Strutture territoriali dovranno, quindi, considerare un pro quota unitario relativo all’AGO, ottenuto con il cumulo di contribuzione presente nelle gestioni FPLD e nelle gestioni speciali autonome ed applicare ad esso le regole di liquidazione della legge 2 agosto 1990, n. 233, all’articolo 16.

I criteri sopra descritti operano anche nelle ipotesi in cui, in applicazione dell’articolo 20, comma 2, della legge n. 613/1966, gli interessati possano far valere, oltre alla contribuzione agricola ed autonoma, anche contribuzione obbligatoria nel FPLD grazie alla quale, per tale sola contribuzione, maturino i requisiti prescritti a pensione nel predetto Fondo. 
1.1 Criteri e modalità per la valutazione dell’anzianità contributiva

Si forniscono, di seguito, le indicazioni per la corretta gestione della contribuzione agricola, laddove sia presente contribuzione in più gestioni previste dalle normative su cumulo e totalizzazione, nei casi di esercizio delle relative facoltà di cui, rispettivamente, alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii e di cui al D.lgs n. 42/2006.
1.1.1 Modalità per la trasformazione della contribuzione giornaliera agricola dipendente in settimane

In relazione alla contribuzione AGO presente, l’anzianità contributiva agricola viene calcolata con i criteri descritti nelle seguenti circolari:

  • la circolare n. 185 del 17/6/1994, se è presente contribuzione autonoma (in particolare, si applicano le indicazioni fornite nel par. 2.1.2 e nel par. 2.1.3, rispettivamente, in presenza di contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed in presenza di contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti).

Se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione;

  • la circolare n. 156 del 17 luglio 1998 per l’accertamento della maggiore anzianità contributiva e del sistema di calcolo per quanto riguarda le giornate accreditate in qualità di giornaliero di campagna, donna o ragazzo (senza operare alcuna rivalutazione) e quelle accreditate per gli uomini quale operaio a tempo determinato e indeterminato.

Anche la contribuzione versata in gestioni diverse dall’AGO assume rilievo nella determinazione dell’anzianità contributiva agricola.

La determinazione della retribuzione pensionabile viene effettuata con i criteri descritti nelle circolari n. 242 del 10/10/1991, paragrafo 2, e n. 185 del 17/6/1994, paragrafo 3.5.3, tenendo conto della contribuzione extra agricola anche accreditata in gestioni diverse dall’AGO.
1.1.2 Rivalutazione dei periodi ante 1984 di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638

In coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 613/1966, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva per gli operai agricoli dipendenti non devono essere rivalutati i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 (cfr. la circolare n. 185 del 1994, par. 2.1.1, e la circolare n. 3 del 1997, par. 1).

Non sono, quindi, soggetti alla rivalutazione i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno, al fine di assicurare la copertura annuale minima per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo, per  periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione, che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti.

1.1.3 Attribuzione delle giornate eccedenti ad un successivo anno (c.d. “storno delle eccedenze”) di cui all’articolo 7, comma 10, del D.L. n. 463/1983

Non si procede allo storno delle eccedenze, illustrato dalla circolare n. 185 del 1994, par. 2.1.1, e la circolare n. 3 del 1997, par. 1.

Eventuali giornate agricole eccedenti il numero massimo computabile non possono essere trasferite ad altri anni, precedenti o successivi, nei quali risulti un numero di giornate inferiore al massimo numero teoricamente computabile.
1.1.4 Contribuzione extra-agricola. Articolo 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153

Relativamente alla gestione della contribuzione extra agricola, si rinvia ai contenuti della circolare n. 53395 Prs. - n.2703/O. del 13 febbraio 1970 e alla circolari n. 242 del 10/10/1991, paragrafo 2.
1.2 Attribuzione della gestione in cui valutare il periodo figurativo

Sul punto si rinvia alle modalità di attribuzione della gestione descritte con la circolare n. 11 del 24/1/2013, ai paragrafi 9 e 9.1.

Per quanto non diversamente disposto al paragrafo 1.1, si rinvia ai contenuti delle circolari n. 242 del 1990, n. 184 del 1991, n. 3 del 1997 e n. 156 del 1998 in materia di criteri di valutazione della contribuzione agricola ai fini della liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le procedure di gestione del conto e “TOT/CUM” saranno adeguate ai criteri esposti nel presente messaggio, sulla cui base devono essere definite le domande in corso di trattazione e quelle di futura presentazione.

Potranno essere altresì riesaminate, su espressa domanda dell’interessato, le sole domande di pensione eventualmente respinte a seguito dell’applicazione di criteri di calcolo della contribuzione agricola diversi da quelli soprarichiamati.

Si precisa che i criteri indicati nella presente circolare non operano per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici.

Trattazione del pro quota ai fini del diritto e della misura per la vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di: 1 - contribuzione agricola dipendente + FPLD 2 - contribuzione in una o più gestioni speciali autonome

Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:

  • contribuzione agricola dipendente + contribuzione FPLD
  • contribuzione in una o più gestioni speciali autonome

In tali ipotesi la facoltà di cumulo di cui alla legge n. 228/2012 non è esercitabile poiché operano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613/1966.

Tali prestazioni, pertanto, sono poste a carico della gestione autonoma secondo le modalità previste dalla legge n. 613/1966 e dalla legge n. 233/1990. Sul punto, si fa rinvio alle disposizioni indicate nelle circolari n. 242 del 1990 e del n. 242 del 1991.

Ai sensi dell’21 della legge n. 613/1966, in caso di presenza di più gestioni autonome la pensione si liquida con le regole di quella tra le gestioni speciali in cui l’interessato risulta aver contribuito da ultimo.

Trattazione del pro quota ai fini del diritto e della misura per la vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di: 1 - contribuzione agricola dipendente + FPLD 2 altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione

Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:

  • contribuzione agricola dipendente + altra contribuzione FPLD
  • altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione (ad esempio casse privatizzate, ex INPDAP) con esclusione di una o più gestioni speciali autonome

In tale caso, si applicano i criteri per la determinazione dell’anzianità contributiva secondo le regole previste dalle rispettive gestioni, come disposto dalla legge n. 228/2012.

Pertanto, il pro quota relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà i criteri individuati per l’accertamento dell’anzianità per i trattamenti da liquidare a carico del FPLD dell'AGO.

Messaggio 2575/2021

Con riferimento al messaggio n. 1867 del 5 maggio 2020 è stato chiesto un chiarimento rispetto allo sviluppo della contribuzione di natura agricola derivante da lavoro dipendente (OTI e OTD) in cumulo ex lege n. 228 del 2012 e in totalizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2006 in presenza di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM).

2.1 Al punto 1.1.1 del citato messaggio, con riferimento alla valutazione dell’accertamento della maggiore anzianità contributiva e del sistema di calcolo in presenza di contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si fa riferimento alla circolare n. 156 del 17 luglio 1998 con utilizzo del possibile “surplus” contributivo generato, nel rispetto dei limiti e delle capienze previste, dalla conversione delle giornate per contribuzione agricola dipendente, in settimane. Al riguardo è stata chiesta conferma dell’applicazione dei criteri di calcolo indicati nella circolare n. 156 del 17 luglio 1998 in caso di presenza di sola Gestione speciale CD/CM.
Relativamente all’accertamento della maggiore anzianità contributiva si confermano le istruzioni fornite con la circolare n. 156 del 1998 (par. da 2.2 a 2.2.1). In particolare, nei casi di valutazione del pro quota nella gestione CD/CM secondo i criteri di calcolo rappresentati al punto 2.1.2 della circolare n. 185 del 1994, la procedura determina la data alla quale viene perfezionato il requisito della maggiore anzianità, calcola e trasforma in settimane, con le consuete modalità e secondo i coefficienti previsti per le qualifiche di giornaliero di campagna, donna o ragazzo e quelli per gli uomini quale operaio a tempo determinato e indeterminato, il numero delle giornate agricole complessivamente attribuibili per il diritto e la misura della pensione fermo restando che, nel caso della pensione anticipata, vi sia la condizione di almeno 35 anni di contribuzione utili esclusivamente ai fini del diritto. Il numero complessivo delle settimane risultanti dalla trasformazione non viene comunque preso in considerazione per la parte eccedente il numero degli anni di iscrizione negli elenchi moltiplicati per 52.
Al numero delle settimane così determinato vengono aggiunte le settimane di contribuzione risultanti dalla trasformazione della contribuzione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria e speciale e per integrazione salariale agricola, nonché le altre settimane di contribuzione figurativa e obbligatoria.
Il numero complessivo di settimane di anzianità contributiva non può comunque essere superiore al numero delle settimane intercorrenti tra il primo contributo accreditato nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e la data di decorrenza della pensione.
Qualora, tra le gestioni autonome, vi sia presenza della sola Gestione speciale CD/CM, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva utile a pensione in presenza di contribuzione agricola, trovano applicazione le istruzioni fornite al par. 2.1.2 della circolare n. 185 del 1994. In particolare, per quanto è previsto a norma dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 giugno 1975, n. 160, la procedura provvede, ai soli fini del diritto alla pensione, a rivalutare con il coefficiente 1,50 i contributi versati, in misura inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualità di giornalieri di campagna, fermo restando che, per ciascun anno, non possono essere computati più di 156 contributi giornalieri.
2.2 Con riferimento a quanto chiarito al terzo capoverso del punto 1.1.1 del messaggio n. 1867 del 2020 -

“Se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione” - è stata chiesta conferma dell’applicazione dell’articolo 21, comma 2, della legge n. 613 del 1966, secondo il quale qualora il diritto alla prestazione non risulti conseguito nella gestione autonoma di ultima iscrizione ma risulti tuttavia perfezionato in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, debba farsi luogo alla concessione della prestazione nella gestione in cui il diritto risulta perfezionato. Tale circostanza può verificarsi in presenza di contribuzione agricola sviluppata nelle Gestioni speciali ART/COM anziché nella Gestione speciale CD/CM stante le più rigide norme previste per quest’ultima gestione dall’art. 5 della legge n. 9 del 1963 (abbattimento dei contributi nella misura massima di 52 settimane in un anno).
Inoltre, al punto 1.1.2 ultimo capoverso dello stesso messaggio, è stato precisato che “nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo, per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione, che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti”. Poiché vengono indicate quali gestioni speciali che impediscono tale rivalutazione solo le Gestioni ART e COM è stato chiesto se la rivalutazione operi in presenza di contribuzione versata esclusivamente nella gestione FPLD o FPLD e CD/CM.
Al riguardo si chiarisce che, tenuto conto che gli istituti del cumulo e della totalizzazione non sono preclusi qualora sia maturato, in una delle gestioni coinvolte, un autonomo diritto a pensione, le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 2, della legge n. 613 del 1966, ove previsto, sono applicabili.
Secondo quanto illustrato al paragrafo 1 del messaggio 1867 del 2020, ove ai fini della richiesta di cumulo o di totalizzazione siano presenti: totalizzazione siano presenti:

- la contribuzione agricola dipendente + la contribuzione FPLD
- la contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
-e la contribuzione di altre gestioni previste dal cumulo o dalla totalizzazione
per la determinazione del pro quota AGO, stante quanto stabilito dalla legge n. 613 del 1966, la valutazione dell’anzianità contributiva agricola utile a pensione deve essere esperita senza operare la rivalutazione dei contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, secondo il dettato dell’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; né si provvede al c.d. “storno delle eccedenze” prescritto dall’articolo 7, comma 10, della medesima norma.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 17, comma 4, della legge 3 giugno 1975, n. 160 in merito all’accertamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione nella Gestione speciale CD/CM, la rivalutazione in parola non opera nemmeno qualora, tra le gestioni interessate, sia presente esclusivamente tale gestione.

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