Eureka Previdenza

Messaggio 9304 del 2 dicembre 2014

Oggetto: Articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i. (c.d. regime sperimentale donna). Ulteriori chiarimenti
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i., le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c. d. regime sperimentale donna).
L’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà.
Con il messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dell’opzione in oggetto.
A seguito dell’emergere di ulteriori perplessità in merito alla portata della norma l’Istituto ha recentemente sottoposto al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcuni aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità del predetto regime sperimentale.
In attesa di conoscere gli esiti delle valutazioni che il predetto Dicastero vorrà rendere noti, si forniscono le seguenti istruzioni.
Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.
La lavorazione di dette domande non rileva ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni.
Si ribadisce, al riguardo, che anche con riferimento a tale categoria di lavoratrici, non è richiesto che la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato sussista alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni sulle modalità di lavorazione delle predette domande una volta ricevuti i chiarimenti richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Direttore generale

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