Eureka Previdenza

Messaggio 1118 del 12 marzo 2020

Allegati n.1
    
OGGETTO:     

Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020. Nuove causali “Covid-19 d. l. n. 9/2020” e “Covid-19 interruzione CIGS - d. l. n. 9/2020”.
      

 
1. Premessa e quadro normativo

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 2 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Capo II del predetto decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 stessa data.

L’ambito territoriale di cui al predetto allegato è stato ampliato a seguito dell’emanazione dei DPCM 8 marzo e 9 marzo 2020 che prevedono ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, ai soli fini del contenimento del contagio, ma tale ampliamento non riguarda le misure speciali di sostegno al reddito in favore di imprese e lavoratori previste dal suddetto decreto legge n. 9/2020, che quindi è, allo stato, l’ultimo provvedimento legislativo adottato in materia.

Nelle more dell’imminente emanazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, si rende necessario fornire indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale disciplinate dagli artt. 13 e 14 del d. l. n. 9/2020, per le quali sono state rilasciate nuove e specifiche causali.

L’Istituto monitora costantemente il continuo succedersi dei provvedimenti legislativi e regolamentari adottati per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto e, pertanto, si fa riserva di rilasciare nuove ed ulteriori istruzioni che amplino, integrino o modifichino quelle fornite con il presente messaggio.

Stante il disposto di cui all’art. 13 del decreto legge citato, le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:

a)     se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni del citato allegato 1;

b)     se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.

 
2. Termine di presentazione della domanda di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario. Neutralizzazione.

In deroga all’articolo 15, comma 2, e all’art. 30, comma 2, del D.lgs. 148/2015, le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario con la causale sopra indicata devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 13, comma. 1, D.L. 9/2020).

Con riferimento all’assegno ordinario, possono accedere alla prestazione anche le aziende che nelle aree colpite dall’emergenza epidemiologica hanno plessi organizzativi non aventi i caratteri propri di unità produttiva, come descritti nella circolare n. 139 del 2016 (es. agenzie, filiali, succursali). Inoltre, si richiama l’attenzione sul fatto che l’art. 13, comma 4, del citato decreto legge ha previsto che l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 
3. Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi dell’art. 13 del decreto legge n. 9/2020

La domanda per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.

E’ possibile utilizzare l’apposita causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”. Per quanto concerne la prestazione di assegno ordinario, unitamente alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la dichiarazione di responsabilità di cui all’allegato 1 del presente messaggio, in sostituzione della scheda causale.

Tale allegato consente al datore di lavoro di dichiarare, a seconda della prestazione richiesta, quanto segue:

    che l’unità produttiva per la quale è presentata l’istanza è attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed è ubicata nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario);
    che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale sono in forza all’azienda alla data del 23 febbraio 2020;
    che il plesso, in cui si è verificato l’evento, che ha dato luogo alla richiesta di integrazione salariare, è situato nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (solo in caso di domanda di assegno ordinario);
    che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale svolgono l’attività lavorativa nel plesso, specificato nel punto precedente (solo in caso di domanda di assegno ordinario).
    che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale hanno comunicato di essere residenti/domiciliati all’interno dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario).

Nel caso in cui venga resa la dichiarazione di cui al punto 5), i datori di lavoro devono acquisire e conservare presso la propria sede le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in merito alla residenza o domicilio all’interno dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020.

 
4. Modalità di presentazione della domanda di cassa integrazione ordinaria ex art. 14 del decreto legge n. 9/2020.

L’art. 14 prevede la possibilità per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall’art. 13.

In tali casi, le aziende che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 – individuate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 – nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria, seguendo le modalità di cui al precedente paragrafo, con causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020”. Tale causale è stata appositamente prevista in ragione dell’esigenza di monitorare distintamente i differenti limiti di spesa introdotti, rispettivamente, dall’art. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020.

La CIGO potrà essere autorizzata, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su istanza aziendale, di un decreto che disponga l’interruzione della CIGS in atto per impossibilità di completare il programma previsto.

Il decreto ministeriale che dispone l’interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è inserito nella procedura Sistema Unico, secondo le ordinarie modalità, ed è propedeutico al rilascio dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario.

 
      Il Direttore Generale     
      Gabriella Di Michele

Twitter Facebook