Eureka Previdenza

Indennità di mobilità

Indennità di mobilità e rioccupazione

MOBILITÀ E RIOCCUPAZIONE: LAVORO SUBORDINATO

TEMPO DETERMINATO
Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione all'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa subordinata entro 5 giorni dall'inizio della stessa;

  • l'indennità di mobilità viene sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro e ripristinata al termine di esso.

Il periodo lavorato è considerato neutro ai fini della durata dell'indennità
TEMPO INDETERMINATO
Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato viene cancellato dalle liste di mobilità e pertanto decade dalla percezione dell'indennità.

Indennità di mobilità

Indennità di mobilità e rioccupazione

MOBILITÀ E RIOCCUPAZIONE: LAVORO SUBORDINATO

TEMPO DETERMINATO
Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione all'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa subordinata entro 5 giorni dall'inizio della stessa;

  • l'indennità di mobilità viene sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro e ripristinata al termine di esso.

Il periodo lavorato è considerato neutro ai fini della durata dell'indennità
TEMPO INDETERMINATO
Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato viene cancellato dalle liste di mobilità e pertanto decade dalla percezione dell'indennità.

Casi Particolari

Casi Particolari:

  1. Mancato superamento del periodo di prova: diritto all'indennità residua se reiscritto nelle liste di mobilità. (può essere reiscritto al massimo per due volte).
  2. Rioccupazione tempo indeterminato e poi licenziamento senza aver maturato presso la nuova Ditta i requisiti per una nuova indennità (dodici mesi di anzianità lavorativa di cui almeno sei di effettivo lavoro), può essere reiscritto, a domanda, nella lista di mobilità ( art. 2 c. 6 L. n. 451 del 19/7/1994). In questo caso avrà diritto al ripristino della prestazione originaria e al pagamento della sola parte residua, decurtata del periodo di attività lavorativa prestata ( D.L. 185 convertito in L. 451/94, Circ. n. 178 del 9/6/94 e Circ.n.255 del 14/12/96).
    Es.1: assicurato con diritto alla percezione dell'indennità per 24 mesi:dopo 15 mesi si rioccupa a tempo indeterminato. La ditta cessa l'attività dopo 6 mesi. Non avendo maturato i requisiti per una nuova mobilità, l'assicurato avrà diritto al ripristino della precedente prestazione per soli 3 mesi ( cioè al residuo della prestazione originaria -9 mesi-, meno i sei lavorati).
    Es.2: assicurato con diritto alla percezione dell'indennità per 24 mesi: dopo 15 mesi si rioccupa a tempo indeterminato. La ditta cessa l'attività dopo 10 mesi. Non avendo maturato i requisiti per una nuova mobilità, l'assicurato avrebbe diritto al ripristino della precedente prestazione. Tuttavia, poiché il residuo della prestazione era di soli 9 mesi, cadendo quindi il termine della prestazione originaria all'interno del periodo lavorato, in questo particolare caso l'assicurato non potrà beneficiare della "vecchia" mobilità pur non avendo maturato il diritto per una " nuova".

TEMPO PARZIALE ( DETERMINATO E INDETERMINATO)
Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione all'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa subordinata entro 5 giorni dall'inizio della stessa; l'indennità di mobilità viene sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro e ripristinata al termine di esso. Il periodo lavorato è considerato neutro ai fini della durata dell'indennità.
LAVORO IN AGRICOLTURA
Agli assicurati in mobilità che si rioccupino in qualità di operaio agricolo a tempo determinato, viene sospesa l'indennità di mobilità esclusivamente per le sole giornate di lavoro effettivo svolte durante il rapporto di lavoro agricolo. Per i periodi di non occupazione all'interno del rapporto a tempo determinato non spetta l'indennità di disoccupazione agricola, ma il ripristino dell'indennità di mobilità. (art. 7, c. 8, L. n.223/1991 - msg 14520 del 12/7/2011)

Rioccupazione con lavoro accessorio (buoni lavoro/Voucher)

MOBILITÀ E RIOCCUPAZIONE: LAVORO ACCESSORIO (BUONI LAVORO/VOUCHER)
In via sperimentale e fino al 31/12/2011, i lavoratori in Mobilità (e più in generale tutti i percettori di sostegno al reddito) hanno la possibilità di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le attività, cumulando i redditi derivanti da tale occupazione (al netto dei contributi) :
• Fino a 3.000 €;; per anno solare (anche se derivanti da somma di più lavori) : non è obbligatoria la comunicazione all'INPS e i redditi da lavoro sono interamente cumulabili con la Mobilità;
• Oltre 3.000 €;; per anno solare (anche se derivanti da somma di più lavori): è obbligatoria la comunicazione e i redditi da lavoro sono parzialmente cumulabili con la Mobilità.

Rioccupazione come lavoratore autonomo

MOBILITÀ E RIOCCUPAZIONE: LAVORO AUTONOMO
Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione all'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa autonoma entro 5 giorni dall'inizio della stessa, dichiarando altresì il reddito che preveda di ottenere nell'anno solare.
L'indennità di mobilità è compatibile e cumulabile con i redditi da lavoro autonomo fino ad un reddito annuo di €. 4.800,00 (al netto delle ritenute previdenziali e al lordo dell'IRPEF).
Al di sotto di questo limite, il compenso percepito si cumula con l'indennità di mobilità fino al raggiungimento della retribuzione percepita al momento della messa in mobilità (art.9,c.9 L223/91) rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Al superamento di detta retribuzione, l'indennità di mobilità verrà ridotta fino a concorrenza dell'importo di cui sopra. (circ. n.67 del 14/4/2011)

Al termine dell'anno solare e comunque entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi, l'assicurato dovrà consegnare alla sede INPS competente idonea documentazione attestante i redditi effettivamente percepiti (copia della dichiarazione dei redditi o del CUD o di altro documento equivalente).

NB: qualora il lavoro autonomo e di collaborazione si alternino o si sovrappongano nel corso dell'anno solare, verrà applicato il limite superiore (€. 8.000 ). Superato il limite, in virtù della perdita dello stato di disoccupazione, l'assicurato verrà cancellato dalle liste e pertanto decadrà dalla prestazione dall'inizio dell'attività lavorativa.

Rioccupazione come collaboratore a progetto (Gestione separata)

MOBILITÀ E RIOCCUPAZIONE: COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione all'INPS dello svolgimento dell'attività di collaborazione entro 5 giorni dall'inizio della stessa, dichiarando altresì il reddito che preveda di ottenere nell'anno solare.
L'indennità di mobilità è compatibile e cumulabile con i redditi da collaborazione fino ad un reddito annuo di €. 8.000,00 (al netto delle ritenute previdenziali e al lordo dell'IRPEF).
Al di sotto di questo limite, il compenso percepito si cumula con l'indennità di mobilità fino al raggiungimento della retribuzione percepita al momento della messa in mobilità (art.9,c.9. L.223/91) rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Al superamento di detta retribuzione, l'indennità di mobilità verrà ridotta fino a concorrenza dell'importo di cui sopra (circ. n.67 del 14/4/2011)

Al termine dell'anno solare e comunque entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi, l'assicurato dovrà consegnare alla sede INPS competente idonea documentazione attestante i redditi effettivamente percepiti (copia della dichiarazione dei redditi o del CUD o di altro documento equivalente).

NB: qualora il lavoro autonomo e di collaborazione si alternino o si sovrappongano nel corso dell'anno solare, verrà applicato il limite superiore (€.8.000 ). Superato il limite, in virtù della perdita dello stato di disoccupazione, l'assicurato verrà cancellato dalle liste e pertanto decadrà dalla prestazione dall'inizio dell'attività lavorativa.

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