Eureka Previdenza

"Quota 103" Pensione anticipata flessibile

"Quota 103" Pensione anticipata flessibile

Requisiti perfezionati nel 2024

circ.39/2024

Nel Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

L’articolo 1, comma 139, lettere a), b), c), d), della citata legge modifica l’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nell’anno 2024;

  • di un’età anagrafica di almeno 62 anni e
  • di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Le successive lettere b) e c) modificano, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, la disciplina in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento. In particolare:

  • per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e per i lavoratori autonomi il relativo trattamento decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti previsti,
  • mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Con riferimento alla lettera d) per gli appartenenti al comparto scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

L’articolo 1, comma 140, della legge n. 213 del 2023, coordina la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il rinvio alla pensione anticipata flessibile in esame, i cui requisiti possono essere maturati nell’anno 2024.

Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in esame.

Restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023, relativamente ai soggetti che hanno maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile entro l’anno 2023, nonché le disposizioni in materia di incumulabilità della prestazione in esame con i redditi da lavoro e in materia di individuazione dei termini di pagamento del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) per coloro che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024, in quanto non diversamente disciplinate.

Requisiti perfezionati nel 2023

(circ.27/2023)

Nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
L’articolo 1, comma 283, della legge in esame ha introdotto l’articolo 14.1 al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevede, in via sperimentale per il 2023, la facoltà di conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento:

  • di un'età anagrafica di almeno 62 anni e
  • di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il successivo comma 284 coordina la previgente disciplina della pensione “Quota 100” in materia di assegno straordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali e di termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 23 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, con il rinvio alla nuova pensione anticipata flessibile introdotta dall’articolo 1, comma 283, della legge n. 197/2022.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in argomento.