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Indennità di mobilità
Procedura di mobilità
Le aziende destinatarie della mobilità hanno facoltà di avviare la relativa procedura e stabilire il numero dei lavoratori in esubero, dopo aver esaminato la situazione insieme ai rappresentanti sindacali e di categoria. Al termine della procedura, le aziende procedono al licenziamento dei lavoratori e ne comunicano i dati agli Uffici del Lavoro per l'iscrizione nelle liste di mobilità.
I licenziamenti devono avvenire entri i 120 giorni successivi alla chiusura della procedura, salvo diversa indicazione che deve essere espressamente dichiarata nell'accordo sindacale (art.8, c.4 L.236/93)
La Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 18/21 gennaio 1999) ha stabilito che sia riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di mobilità anche a quei lavoratori che "pur in assenza delle prescritte procedure di mobilità non attivate a causa del comportamento omissivo del datore di lavoro, possono essere iscritti, a seguito di espressa richiesta, nelle relative liste, qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti, conseguenti alla totale cessazione dell'attività aziendale" (Circ. n. 186 del 10 /11/2000).
N.B.: Ai sensi della Legge 19 luglio 1993, n. 236 (art.4 c.1) possono essere iscritti nella lista di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese, comprese quelle artigiane, o da cooperative di produzione e lavoro, che occupino anche meno di 15 dipendenti. Tale iscrizione però non dà diritto all'indennità di mobilità concessa ai sensi dell' art. 7 c. 7 L.223/91, ma alla sola indennità di disoccupazione ordinaria (o ASpI).