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Indennità di mobilità
Decorrenza dell'indennità
L'indennità decorre (RDL 1827 del 4/10/1935):
- dall' 8° giorno
- dal licenziamento se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni successivi a tale data (RDL 1827 del 4/10/1935 art.73 comma2)
- dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso (RDL 1827 del 4/10/1935 art.73 comma3), se la domanda viene presentata entro i primi sette giorni successivi a tale termine.
- dal 5° dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno (art.77, c.1).