Eureka Previdenza

Indennità di mobilità

Aziende destinatarie della mobilità

La legge 223/91 ha stabilito che sono destinatarie della mobilità le aziende dei sottoelencati settori che nel semestre precedente l’avvio della procedura di mobilità abbiano occupato mediamente:

  1. INDUSTRIA: più di 15 dipendenti (art. 1, c. 1, legge n. 223/1991);
  2. COMMERCIO: più di 200 dipendenti (art. 12, c. 3, legge n. 223/1991);
  3. Aziende artigiane dell’INDOTTO: nel solo caso in cui ANCHE L’AZIENDA COMMITTENTE abbia fatto ricorso alla mobilità;
  4. COOPERATIVE che per la natura dell'attività svolta e per consistenza della forza occupazionale rientrino nel campo di applicazione della disciplina della mobilità e siano soggette agli obblighi della relativa contribuzione (Circ. n.175 del 31 luglio 1997).
  5. Aziende costituite per l'espletamento di ATTIVITA' DI LOGISTICA: più di 200 dipendenti (Circ.n.71 del 28/3/2000, punto B)

Indennità di mobilità

Aziende destinatarie della mobilità

La legge 223/91 ha stabilito che sono destinatarie della mobilità le aziende dei sottoelencati settori che nel semestre precedente l’avvio della procedura di mobilità abbiano occupato mediamente:

  1. INDUSTRIA: più di 15 dipendenti (art. 1, c. 1, legge n. 223/1991);
  2. COMMERCIO: più di 200 dipendenti (art. 12, c. 3, legge n. 223/1991);
  3. Aziende artigiane dell’INDOTTO: nel solo caso in cui ANCHE L’AZIENDA COMMITTENTE abbia fatto ricorso alla mobilità;
  4. COOPERATIVE che per la natura dell'attività svolta e per consistenza della forza occupazionale rientrino nel campo di applicazione della disciplina della mobilità e siano soggette agli obblighi della relativa contribuzione (Circ. n.175 del 31 luglio 1997).
  5. Aziende costituite per l'espletamento di ATTIVITA' DI LOGISTICA: più di 200 dipendenti (Circ.n.71 del 28/3/2000, punto B)

Aziende in regime transitorio

AZIENDE IN REGIME TRANSITORIO
L'art. 7 c.7 della Legge n.236/93, e successive modificazioni ed integrazioni, ha esteso l'indennità di mobilità vincolandola però a finanziamento annuale, anche alle aziende dei seguenti settori che nel semestre precedente l'avvio della procedura di mobilità abbiano occupato mediamente:

  1. COMMERCIO:più di 50 e fino a 200 dipendenti
  2. AGENZIE di VIAGGIO e TURISMO: più di 50 dipendenti
  3. IMPRESE DI VIGILANZA: più di 15 dipendenti.
  4. Aziende costituite per l'espletamento di ATTIVITA' DI LOGISTICA: più di 50 dipendenti fino a 200 (Circ.n.71 del 28/3/2000, punto B).

E' autorizzato il pagamento dell'indennità di mobilità, nei limiti di durata spettante (art.7,commi 1 e 2 L.223/91) e fino a tutto il 31/12/2011, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende di cui ai punti a), b) e c). ( msg n. 006847 del 16/03/2011)

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