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Indennità di mobilità
Sospensione dell'indennità
L'indennità rimane sospesa per tutto il periodo in cui:
- il lavoratore viene assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale.
- il lavoratore viene assunto a tempo pieno e indeterminato, e non superi il relativo periodo di prova. I lavoratori vengono reiscritti nelle liste di mobilità per un massimo di due volte e hanno diritto alla parte residua dell'indennità. (circ. 3 del 2/1/1992)
- il lavoratore presta servizio militare: al momento del congedo possono fruire della parte residua della prestazione (Circ. 448 Prs del 30/10/1975 punto XVII)
- la lavoratrice si trova in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
N.B.: Le sole sospensioni di cui ai punti a) b) e c) devono essere considerate periodi neutri ai fini della durata complessiva dell'indennità,nei limiti della durata massima della stessa. (vedi esempi)
Casi Particolari
- Dal 21/3/94 i lavoratori cancellati dalle liste di mobilità a seguito di assunzione a tempo indeterminato e che vengano poi licenziati senza aver maturato presso quest'ultima Ditta i requisiti per una nuova indennità (dodici mesi di anzianità lavorativa di cui almeno sei di effettivo lavoro), sono reiscritti, a domanda, nella lista di mobilità (art. 2 c. 6 L. n. 451 del 19/7/1994). Gli assicurati avranno diritto al ripristino della prestazione originaria e al pagamento della sola parte residua, decurtata del periodo di attività lavorativa prestata ( D.L. 185 convertito in L. 451/94, Circ. n. 178 del 9/6/94 e Circ.n.255 del 14/12/96).