Secondo il principio espresso dall’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attuato dalle norme del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, nel procedimento in materia di invalidità civile, cecità e sordità occorre distinguere la fase di accertamento sanitario - che riconosce il soggetto come persona con disabilità - dalla fase concessoria, qualora il grado di invalidità superi la soglia prevista per il riconoscimento del diritto a una provvidenza economica. Tale distinzione comporta che le vicende della fase sanitaria siano distinte da quelle relative alla verifica dei requisiti socio-economici, ferma restando la disciplina delle verifiche sanitarie.
A tale riguardo, ai fini della concessione/ripristino della prestazione economica respinta, revocata o sospesa, con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni, che sostituiscono quelle a oggi fornite in materia.
Ripristino della domanda di prestazione d’invalidità civile, cecità e sordità respinta per mancanza dei requisiti socio-economici
Qualora la domanda di prestazione economica di invalidità civile, cecità o sordità sia stata respinta per insussistenza dei requisiti socio-economici e, successivamente, l’interessato ritenga che i medesimi si siano perfezionati, lo stesso può presentare una domanda di ripristino tramite il modello “AP93”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.
In attesa della telematizzazione della domanda di ripristino, il modulo “AP93”, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Struttura territorialmente competente dell’INPS, unitamente al modulo “AP70”, anch’esso reperibile nella citata sezione “Moduli”, e al verbale sanitario in corso di validità già in possesso dell’interessato, qualora rilasciato da Ente diverso dall’INPS (ante 1° gennaio 2010). Non occorre, pertanto, riattivare il procedimento di accertamento sanitario al fine di ottenere l’erogazione della prestazione economica.
La domanda di ripristino è accolta, qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della stessa.
Rispristino della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità revocata a causa della sopravvenuta perdita dei requisiti socio-economici
Nel caso in cui la prestazione economica sia stata revocata, ad esempio, per permanenza all’estero per più di un anno dalla sospensione della prestazione (cfr. il messaggio n. 20966 del 20 dicembre 2013) o per la liquidazione di altro trattamento pensionistico a favore della persona con disabilità (cfr. la circolare n. 126 del 24 settembre 2010), qualora, successivamente, l’interessato ritenga di essere tornato in possesso dei requisiti socio-economici che consentono l’erogazione della prestazione, il medesimo deve presentare una domanda di ripristino tramite il modello “AP93”, con le modalità illustrate al precedente paragrafo 1, e pertanto:
Ripristino della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità sospesa a causa della perdita provvisoria dei requisiti socio-economici
Qualora la prestazione economica sia stata sospesa per la perdita temporanea dei prescritti requisiti socio-economici (ad esempio, a causa di ricovero ospedaliero, del venire meno della frequenza o per la liquidazione di un importo una tantum), l’interessato, qualora ritenga che i suddetti requisiti si siano nuovamente perfezionati, deve presentare una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali.
Come nelle fattispecie descritte nei paragrafi precedenti, anche in questo caso non è necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario. Inoltre, trattandosi di ripristino di una prestazione economica precedentemente sospesa per la perdita provvisoria dei requisiti socio-economici, la prestazione può essere di nuovo riconosciuta con decorrenza dal mese di ripristino delle condizioni socio-economiche.
Disposizioni comuni dal punto di vista sanitario
Come sopra evidenziato, in caso di richiesta di ripristino della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità, precedentemente sospesa o revocata per la perdita dei requisiti socio-economici o respinta per l’insussistenza dei suddetti requisiti, la presentazione della domanda di ripristino/ricostituzione della prestazione economica non comporta la riattivazione dell’intero procedimento di accertamento sanitario.
Qualora l’accertamento sanitario risulti effettuato da due o più anni, il verbale deve essere sottoposto alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale (CML), che può attivare, in particolari circostanze, un procedimento di verifica straordinaria sulla permanenza della condizione di disabilità precedentemente accertata.
A tale riguardo si precisa che:
Istanza respinta o revocata per difetto del requisito socio-economico: presentazione di una successiva nuova istanza amministrativa senza un nuovo accertamento sanitario.
Come è noto, lo status di invalido civile, cieco civile, sordo, dà diritto ad una serie di benefici di carattere sanitario e assistenziale, tra i quali l’erogazione delle provvidenze economiche.
Per il conseguimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile sono richiesti, oltre al requisito sanitario che ne costituisce il presupposto essenziale, alcuni elementi socio-economici rilevanti esclusivamente ai fini dell’erogazione della prestazione e non incidenti sullo stato invalidante. L’accertamento dell’invalidità, pertanto, continuerà a produrre effetti per tutti gli altri benefici previsti dalla legge. È ovviamente fatto salvo il caso in cui la Commissione medica abbia deciso una revisione, alla cui scadenza sarà quindi necessario un nuovo accertamento sanitario.
In caso di reiezione ab origine dell’istanza, ad esempio per difetto di requisito reddituale, qualora quest’ultimo venga ad esistenza in epoca successiva al riconoscimento sanitario dell’infermità, dovrà essere presentata una nuova domanda al fine dell’erogazione della prestazione economica. Ciò nel rispetto delle regole generali e in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in base al quale la domanda amministrativa viene considerata quale requisito concorrente, insieme a quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto.
Alla domanda andrà allegato il verbale in corso di validità già esistente - senza quindi riattivare l’intero procedimento di accertamento sanitario - e la prestazione verrà erogata con decorrenza dal mese successivo alla data di quest’ultima istanza.
La medesima modalità operativa andrà seguita anche nel caso di revoca della prestazione economica per il venir meno dei requisiti socio-economici ab origine esistenti con conseguente sospensione della prestazione stessa.
Quindi, qualora in epoca successiva l’invalido si trovi nelle condizioni reddituali previste dalla legge per l’erogazione del beneficio economico, dovrà presentare una nuova domanda amministrativa per il rispristino della prestazione economica sospesa, allegando il verbale sanitario in suo possesso. Anche in tal caso, la prestazione verrà erogata con decorrenza dal mese successivo alla data di quest’ultima istanza.
In entrambe le ipotesi, peraltro, occorre conciliare le esigenze dell’utente con le ragioni dell’Istituto; pertanto, qualora l’accertamento sanitario sia risalente nel tempo - tale è da considerarsi il caso in cui sia stato effettuato due o più anni prima della data di presentazione della nuova domanda - il richiedente, previa valutazione da parte della UOC/UOS, potrà essere sottoposto a visita straordinaria.
Rivedibilità
I titolari di prestazioni d’invalidità civile per le quali è prevista la rivedibilità vengono inclusi negli elenchi di soggetti da sottoporre a verifica straordinaria per poter svolgere l’accertamento sanitario tempestivamente ed evitare la sospensione della prestazione stessa.
A tal fine i soggetti interessati sono convocati a visita con anticipo, prima della scadenza, e l’esito della verifica ha effetto dalla data dell’accertamento.
Nell’ipotesi in cui l’Istituto venga a conoscenza della revisione quando è decorsa la data di scadenza (ad esempio nel caso di liquidazione di una prestazione su un verbale già scaduto) l’accertamento sanitario non può essere gestito tra le verifiche straordinarie. Occorrerà acquisire e gestire nella procedura INVCIV2010 la domanda di revisione presentata direttamente dall’interessato o d’ufficio dalla Sede. Tale domanda non avrà, quindi, alcuna rilevanza sulla ricostituzione della prestazione.
Liquidazione delle rate maturate e non riscosse
Si precisa infine che in caso di ratei di prestazioni d’invalidità civile maturati e non riscossi – compresa l’indennità di accompagnamento – si dovrà seguire lo stesso modus operandi previsto per le altre tipologie di pensioni erogate. Pertanto, in caso di decesso dell’assistito nel corso del mese la prestazione dovrà comunque essere erogata per intero.