nei primi 3 anni di vita del bambino, a congedi per malattia dello stesso, senza limiti di tempo, anche se la malattia non è in fase acuta;
dai 4 agli 8 anni di età del bambino, a 5 giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore, per un totale massimo di 10 giorni non fruibili contemporaneamente.
Lo stato della malattia deve essere documentato, con certificato medico specialista del SSN o convenzionato.
In entrambi i casi:
non sono previste visite di controllo;
i congedi non sono retribuiti;
è possibile chiedere l'anticipo del trattamento di fine rapporto (TFR).