CPDEL CPS CPI CPUG
Aliquote di rendimento
(circ.78/2024)
L’articolo 1, commi 157 e 159, della legge di Bilancio 2024 prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolate con l'applicazione dell'aliquota prevista nella tabella di cui all'allegato II alla medesima legge di Bilancio 2024 (Allegato n. 1).
Diversamente, le quote di pensione liquidate con il sistema retributivo e riferite ad anzianità pari o superiori a 15 anni al 31 dicembre 1995 sono determinate con l’applicazione delle aliquote di rendimento della tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, e della Tabella A Legge 16 del 24 gennaio 1986, limitatamente agli iscritti alla CPUG.
Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 161, della legge n. 213 del 2023 le nuove aliquote di rendimento trovano applicazione per la liquidazione della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fermo restando che la nuova disciplina non può comportare un trattamento pensionistico di importo maggiore rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge in esame.
Per gli iscritti alla CPS, nonché per gli iscritti alla CPDEL che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri, la riduzione del trattamento pensionistico derivante dall’applicazione delle nuove aliquote di rendimento è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 157 e 159, della legge di Bilancio 2024 non trovano applicazione:
- nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e
- nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza,
- nonché per il collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'Amministrazione.
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