CPDEL CPS CPI CPUG

Determinazione degli oneri di riscatto

(circ.78/2024)

L’onere di riscatto dei periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo della futura pensione è generalmente quantificato in termini di “riserva matematica” di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per calcolare la riserva matematica si determina, al momento della domanda di riscatto, il beneficio pensionistico teorico relativo al periodo oggetto di riscatto, corrispondente alla differenza tra i due importi di pensione astrattamente riconoscibili e calcolati sulla base:

  • dell’anzianità contributiva dell’iscritto comprensiva (c.d. pensione teorica al coacervo);
  • e non (c.d. pensione teorica al conto) del periodo da riscattare.

Per effetto di quanto disposto dal comma 158 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 dagli iscritti alla CPDEL, alla CPS e alla CPI, l’onere dovuto per riscattare i periodi da valutare nel sistema retributivo è determinato:

Analogamente, ai sensi del comma 160 del citato articolo 1, per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024 dagli iscritti alla CPUG, l’onere dovuto per riscattare i periodi da valutare nel sistema retributivo è determinato:

Per la determinazione del beneficio pensionistico teorico, le aliquote di rendimento sono, quindi, rispettivamente individuate in base all’anzianità al 31 dicembre 1995 al conto (senza il periodo di riscatto) e al coacervo (con il periodo di riscatto)[1].
Tenuto conto che il costo delle operazioni di riscatto si identifica con una riserva matematica prospettiva, corrispondente alla quota di pensione che a seguito della domanda di riscatto risulti potenzialmente acquisita dal richiedente e determinata alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella determinazione degli oneri non si tiene conto delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 161, della legge n. 213 del 2023, che esplicano efficacia solo al momento dell’effettiva liquidazione del trattamento pensionistico.

Conseguentemente, nel caso in cui la domanda di riscatto sia presentata contestualmente al pensionamento, l’onere di riscatto è determinato continuando a utilizzare la tabella A allegata alla legge n. 965 del 1965 (per CPDEL, CPS e CPI) o la Tabella A Legge 16 del 24 gennaio 1986 (per CPUG), ogni qual volta ricorrano le condizioni derogatorie all’applicazione delle nuove aliquote di rendimento.

Le disposizioni sopra richiamate si riferiscono a tutte le tipologie di riscatto relativamente alle quali, per il calcolo dell’onere, è prevista l'applicazione delle aliquote di rendimento della tabella A allegata alla legge n. 965 del 1965 o Tabella A Legge 16 del 24 gennaio 1986, quest’ultima con riferimento agli iscritti alla CPUG.
Le procedure gestionali saranno aggiornate in base alle indicazioni sopra riportate.

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