Messaggio 1791 del 28 maggio 2026

Oggetto
Requisiti socio-economici perfezionati successivamente alla reiezione, alla revoca o alla sospensione della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità. Richiesta di ripristino delle relative prestazioni economiche

Premessa

Secondo il principio espresso dall’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, attuato dalle norme del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, nel procedimento in materia di invalidità civile, cecità e sordità occorre distinguere la fase di accertamento sanitario - che riconosce il soggetto come persona con disabilità - dalla fase concessoria, qualora il grado di invalidità superi la soglia prevista per il riconoscimento del diritto a una provvidenza economica. Tale distinzione comporta che le vicende della fase sanitaria siano distinte da quelle relative alla verifica dei requisiti socio-economici, ferma restando la disciplina delle verifiche sanitarie.

A tale riguardo, ai fini della concessione/ripristino della prestazione economica respinta, revocata o sospesa, con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni, che sostituiscono quelle a oggi fornite in materia.

1. Ripristino della domanda di prestazione d’invalidità civile, cecità e sordità respinta per mancanza dei requisiti socio-economici

Qualora la domanda di prestazione economica di invalidità civile, cecità o sordità sia stata respinta per insussistenza dei requisiti socio-economici e, successivamente, l’interessato ritenga che i medesimi si siano perfezionati, lo stesso può presentare una domanda di ripristino tramite il modello “AP93”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.

In attesa della telematizzazione della domanda di ripristino, il modulo “AP93”, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della Struttura territorialmente competente dell’INPS, unitamente al modulo “AP70”, anch’esso reperibile nella citata sezione “Moduli”, e al verbale sanitario in corso di validità già in possesso dell’interessato, qualora rilasciato da Ente diverso dall’INPS (ante 1° gennaio 2010). Non occorre, pertanto, riattivare il procedimento di accertamento sanitario al fine di ottenere l’erogazione della prestazione economica.

La domanda di ripristino è accolta, qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della stessa.

2. Rispristino della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità revocata a causa della sopravvenuta perdita dei requisiti socio-economici

Nel caso in cui la prestazione economica sia stata revocata, ad esempio, per permanenza all’estero per più di un anno dalla sospensione della prestazione (cfr. il messaggio n. 20966 del 20 dicembre 2013) o per la liquidazione di altro trattamento pensionistico a favore della persona con disabilità (cfr. la circolare n. 126 del 24 settembre 2010), qualora, successivamente, l’interessato ritenga di essere tornato in possesso dei requisiti socio-economici che consentono l’erogazione della prestazione, il medesimo deve presentare una domanda di ripristino tramite il modello “AP93”, con le modalità illustrate al precedente paragrafo 1, e pertanto:

  • - il modello “AP93” deve essere inviato tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della Struttura territorialmente competente dell’INPS unitamente al modello “AP70” compilato in ogni sua parte e al verbale sanitario in corso di validità già in possesso dell’interessato, qualora rilasciato da Ente diverso dall’INPS (ante 1° gennaio 2010);
  • non è necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario e la domanda è accolta, qualora sussistano tutti i requisiti socio-economici, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della stessa.

3. Ripristino della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità sospesa a causa della perdita provvisoria dei requisiti socio-economici

Qualora la prestazione economica sia stata sospesa per la perdita temporanea dei prescritti requisiti socio-economici (ad esempio, a causa di ricovero ospedaliero, del venire meno della frequenza o per la liquidazione di un importo una tantum), l’interessato, qualora ritenga che i suddetti requisiti si siano nuovamente perfezionati, deve presentare una domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali.

Come nelle fattispecie descritte nei paragrafi precedenti, anche in questo caso non è necessario attivare un nuovo iter di accertamento sanitario. Inoltre, trattandosi di ripristino di una prestazione economica precedentemente sospesa per la perdita provvisoria dei requisiti socio-economici, la prestazione può essere di nuovo riconosciuta con decorrenza dal mese di ripristino delle condizioni socio-economiche.

4. Disposizioni comuni dal punto di vista sanitario

Come sopra evidenziato, in caso di richiesta di ripristino della prestazione economica di invalidità civile, cecità e sordità, precedentemente sospesa o revocata per la perdita dei requisiti socio-economici o respinta per l’insussistenza dei suddetti requisiti, la presentazione della domanda di ripristino/ricostituzione della prestazione economica non comporta la riattivazione dell’intero procedimento di accertamento sanitario.

Qualora l’accertamento sanitario risulti effettuato da due o più anni, il verbale deve essere sottoposto alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale (CML), che può attivare, in particolari circostanze, un procedimento di verifica straordinaria sulla permanenza della condizione di disabilità precedentemente accertata.

A tale riguardo si precisa che:

1) con l’introduzione, dal 1° gennaio 2025, della Riforma della disabilità di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e successive modificazioni, l’INPS è stato individuato quale Ente unico accertatore della cosiddetta “valutazione di base” della condizione di disabilità. Tale ruolo è attualmente svolto dall’Istituto nelle province presso le quali è in corso la fase di sperimentazione della riforma, in attesa dell’entrata a regime prevista a partire dal 1° gennaio 2027.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 62/2024, l’esito della “valutazione di base” è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, che solo in casi eccezionali ammette la revisione della condizione di disabilità.

Tanto premesso, si precisa che, in attuazione dei principi ispiratori della citata riforma, le circostanze per cui il medico responsabile della UOC/UOS competente può attivare una verifica straordinaria devono essere circoscritte a casi eccezionali;

2) per quanto riguarda, invece, i verbali sanitari ante riforma e antecedenti di due o più anni la domanda di ripristino, l’attivazione da parte del CML della verifica straordinaria deve essere limitata ai soli casi in cui il giudizio medico-legale sia in palese contrasto con i riferimenti tabellari di legge o con le linee guida valutative dell’Istituto.

     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga