ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

(circ.171/2014) (circ.73/2025)

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025, modifica il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” (di seguito, Regolamento ISEE).

In particolare, con il D.P.C.M. n. 13 del 2025 vengono recepite nel Regolamento ISEE disposizioni normative introdotte successivamente all’entrata in vigore del medesimo e viene integrato l’articolo5 dello stesso al fine di attuare le disposizioni dell’articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i seguenti principi:

  1. l’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
  2. il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
  3. una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
  4. una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
  5. l’eventuale ridefinizione dell’insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e la rideterminazione delle soglie per le prestazioni;
  6. il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in attuazione del suddetto articolo 5 ha profondamente riformato la disciplina previgente (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221)  che è stata abrogata a far data dai 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell’attestazione. Pertanto, essendo stato pubblicato il decreto nella G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), le nuove norme entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2015.

  • Visite: 6558