L’articolo 1, commi 162 e 163, della legge di Bilancio 2024 introduce una specifica disciplina in materia di decorrenza della pensione anticipata, di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, e della pensione per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019. In particolare per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, i trattamenti pensionistici in esame decorrono:
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024,
trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025,
trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026,
trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e
trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per i lavoratori precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.