Circolare 73 del 3 aprile 2025

Oggetto
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente(ISEE)”. Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) e relative istruzioni utilizzabili dal 3 aprile 2025

1. Premessa

2. Modifiche e integrazioni al Regolamento ISEE che recepiscono e coordinano disposizioni già previste a livello legislativo

3. Esclusione dei titoli di Stato, dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali dal patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE

3.1 Entrata in vigore dell’articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE

4. Nuovo modello DSU e relative istruzioni di compilazione

1. Premessa

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025, modifica il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” (di seguito, Regolamento ISEE).

In particolare, con il D.P.C.M. n. 13 del 2025 vengono recepite nel Regolamento ISEE disposizioni normative introdotte successivamente all’entrata in vigore del medesimo e viene integrato l’articolo 5 dello stesso al fine di attuare le disposizioni dell’articolo 1, comma 183, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2. Modifiche e integrazioni al Regolamento ISEE che recepiscono e coordinano le disposizioni già previste a livello legislativo

Come accennato in premessa, a seguito delle modifiche apportate dal D.P.C.M. n. 13 del 2025, nel Regolamento ISEE sono state recepite disposizioni emanate successivamente all’entrata in vigore del medesimo, in particolare:

  1. a) l’articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che ha previsto:
    • l’esclusione dai redditi ai fini ISEE dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità (cfr. la lettera f del comma 2 dell’art. 4 del Regolamento ISEE);
    • la riformulazione della disciplina relativa alla sottrazione dall’ISEE del trattamento percepito ai fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso (cfr. il comma 5 dell’art. 4 del Regolamento ISEE);
    • l’introduzione della maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, sopprimendo contestualmente alcune previsioni del Regolamento ISEE che escludevano dal computo dei redditi alcune spese o importi forfettari a titolo di franchigia, in relazione alla presenza di soggetti non autosufficienti o con disabilità di cui alle lettere b), c) e d) del previgente comma 4 dell’articolo 4 del Regolamento ISEE (cfr. la lettera c-bis dell’Allegato n. 1 al Regolamento ISEE e il nuovo comma 4 dell’articolo 4 del medesimo Regolamento)
  2. l’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che ha previsto:
    • l’introduzione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, che consente di acquisire nella DSU i dati già disponibili presso le Amministrazioni pubbliche (cfr. la lettera n-bis) del comma 1 dell’art. 1 del Regolamento ISEE);
    • la modifica del periodo di validità della DSU, prevedendo che la stessa abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (cfr. il comma 1 dell’art. 10 del Regolamento ISEE);
    • la modifica dell’anno di riferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare, prevedendo che sia il secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (cfr. i commi 2, 3 e 4 dell’art. 5 del Regolamento ISEE);
    • la modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e l’estensione dell’utilizzo nel caso di rilevanti variazioni del patrimonio (cfr. l’art. 9 del Regolamento ISEE).

Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni relative alle modifiche apportate dalle citate norme con la circolare n. 137 del 25 luglio 2016 e i messaggi n. 3418 del 20 settembre 2019 e n. 3835 del 23 ottobre 2019.

3. Esclusione dei titoli di Stato, dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali dal patrimonio mobiliare ai fini dell’ISEE

Il comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5), del D.P.C.M. n. 13 del 2025, dispone che: “Dal patrimonio mobiliare di cui al comma 4 sono esclusi i titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, nel limite complessivo di 50.000 euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Pertanto, sono esclusi dalla determinazione del valore dell’ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale dando, quindi, attuazione all’articolo 1, comma 183, della legge n. 213 del 2023 (cfr. l’art. 1, comma 184, della legge n. 213 del 2023).

3.1 Entrata in vigore dell’articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE
Con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze 2 aprile 2025, n. 75, pubblicato il 2 aprile 2025 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati approvati, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISEE, il modello aggiornato della DSU e le relative istruzioni, che sostituiscono dal 3 aprile 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto, il precedente modello DSU e le relative istruzioni (cfr. l’art. 1 del decreto direttoriale).

Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.
Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo 4.3, parte 2, delle istruzioni per la compilazione della DSU.

4. Nuovo modello DSU e relative istruzioni di compilazione
Di seguito si riepilogano le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni della DSU:

  • sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2023;
  • è stata integrata la legenda del Quadro FC2 del Modulo FC.1 della DSU Mini e Integrale e del Quadro S5 del Modello MS della DSU corrente ed è stato inserito un nuovo paragrafo nelle istruzioni (istruzioni, parte 2, paragrafo 4.3) aggiornate con le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE;
  • sono state integrate le istruzioni per la compilazione (istruzioni, parte 2, paragrafo 5), precisando che, per le DSU presentate nell’anno 2025 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (cfr. l’art. 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Si comunica, inoltre, che la nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.
Si evidenzia che i cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l’attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE devono presentare una nuova DSU.
     Il Direttore Generale     
     Valeria Vittimberga     

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