Bonus nuovi nati 2025

Presentazione e gestione delle domande

(circ.76/2025)

L’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025 prevede che il beneficio è erogato su presentazione di apposita domanda.

A tale fine, il Bonus nuovi nati può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori.

Nel caso di genitori non conviventi il Bonus in argomento può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio 171 del 13 gennaio 2022).

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Ad esempio, nel caso in cui l’evento (nascita, affido preadottivo, adozione senza affido preadottivo) si sia verificato in data 16 luglio 2025, il Bonus in trattazione può essere richiesto entro il 14 settembre 2025.

Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità o avere presentato preliminarmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minori in cui è presente il figlio cui è riferito l’evento. Ai fini della verifica dei requisiti è assunto a riferimento per la prestazione l’ISEE minorenni valido alla data della domanda o relativo alla DSU presentata alla data della domanda.

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale - SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS; utilizzando la funzione Bonus nuovi nati disponibile nell’app INPS mobile;
  • Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile (Messaggio 1303 del 16 aprile 2025).

Per gli eventi verificatisi prima della data del rilascio del nuovo servizio la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del citato messaggio (cioè dal 16/04/1965).

Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per accedere alla misura e, quindi, in relazione alla situazione nella quale ricada:

  • di essere cittadino italiano;
  • la titolarità di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente se cittadino dell’Unione europea;
  • il possesso di una carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, se familiari extracomunitari di un cittadino di un paese appartenente all’Unione europea;
  • il possesso di un permesso di soggiorno secondo quanto indicato al paragrafo 2 della presente circolare, in corso di validità, se cittadini extracomunitari.

Nel caso di permessi scaduti alla data di presentazione della domanda, considerato che gli effetti dei diritti esercitati in attesa della definizione del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso, è necessario dichiarare di avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e gli estremi della ricevuta della richiesta o del cedolino;

  • l’evento (nascita, adozione o affido preadottivo);
  • i dati del figlio cui è riferito l’evento;
  • la residenza continuativa in Italia del richiedente e del figlio dalla data dell’evento alla data di presentazione della domanda;
  • il possesso di un ISEE in corso di validità o di avere presentato la DSU per il calcolo ISEE per le prestazioni ai minori.

All’atto della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato. L’integrazione del servizio per la presentazione della domanda Bonus nuovi natial “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI) consente di selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. Nel caso di accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria “MV70”, denominato “Identificazione finanziaria Area SEPA • Financial identification SEPA”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito dell’INPS, se non già prodotto all’Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento.

L’INPS procede all’erogazione del Bonus nuovi nati in ragione dell’ordine cronologico di arrivo (data e ora) delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse stanziate nell’anno di presentazione della domanda.

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