Ai sensi dell’articolo 1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i benefici di cui al comma stesso sono riconosciuti nel limite complessivo di:
L’onere derivante dall’erogazione di queste nuove misure è posto a carico del Bilancio dello Stato.
L’articolo 7 del D.P.C.M. stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio dell’andamento della spesa, anche in relazione alla ripartizione tra i benefici di cui agli articoli 3 e 4, inviando relazioni trimestrali alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
In ogni caso, qualora a seguito delle domande presentate sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art.5 DPCM 17 febbraio 2017).