Alla gestione di ciascun Fondo istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 4, provvede un Comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
Il Presidente del Comitato amministratore è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
Sono compiti del Comitato:
Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il Collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
Qualora si evidenzino profili di illegittimità inerenti le delibere adottate dal Comitato amministratore, è previsto che il Direttore generale dell’INPS possa sospenderne l’esecuzione.
Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, e successive modificazioni; entro i tre mesi successivi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.